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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.05.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1622/2017 e vertente tra
(c.f. , ricorrente rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Letterio Donato e Gianni Toscano;
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Falcone.
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 marzo 2017 esponeva: Parte_1
- di essere dipendente dell' con effetto Controparte_2 dal 01.03.2006, inizialmente con qualifica di cassiere presso le varie unità aziendali dislocate nel territorio taorminese;
- che, dopo un periodo di sei anni di permanenza nel parametro iniziale (140), veniva transitato d'ufficio nel parametro retributivo 155;
- che con determina del 05.04.2013 l'azienda, a seguito della risoluzione del contratto con la società che gestiva gli appositi spazi pubblicitari siti nel parcheggio di Porta Catania, CP_3 aveva istituito un apposito ufficio interno da dedicare alla gestione in proprio della pubblicità su Cont tutte le strutture di proprietà ;
- di esser stato preposto a tale ufficio;
- che trattandosi di ufficio di nuova istituzione e quindi a posto vacante aveva avanzato richiesta di riconoscimento giuridico ed economico del profilo di collaboratore d'ufficio parametro retributivo 193.
Chiedeva pertanto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di specialista amministrativo a partire dal mese di aprile 2013 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto che venisse condannata parte resistente all'inquadramento del ricorrente nella superiore qualifica di specialista amministrativo parametro retributivo 193 e conseguentemente al pagamento in favore del della somma di euro 17.997,66 a titolo di Pt_1 differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
che venisse altresì condannata l' al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento CP_1 del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, da liquidarsi nella somma di euro 5.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 28.03.2018, l' si Controparte_1 costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, l'azienda resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione annuale ex art. 2955 c.c. e la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c.. nonché l'infondatezza della domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Contestava, infine, la qualificazione della mansione e la quantificazione del conseguente valore economico del diritto preteso.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la nullità del ricorso;
che venisse accertata l'intervenuta prescrizione ex art. 2955 c.c. e, in subordine, ex art. 2956 c.c.; che venisse condannata parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, contributo unificato, cpa e iva, come per legge.
Presentata istanza cautelare in corso di causa la stessa veniva dichiarata inammissibile con provvedimento del 24.10.2019.
L'udienza del 26.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, avuto particolare riferimento all'eccezione di prescrizione presuntiva.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte e secondo cui “Giova premettere che nella fattispecie in esame si verte in tema di prescrizione presuntiva la quale ha natura e disciplina radicalmente diversa rispetto alla prescrizione estintiva. Quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e cioè al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione presuntiva (o impropria) invece ha tutt'altra struttura e finalità, in quanto essa muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo. In sintesi la prescrizione presuntiva
2 può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060
c.c.)” inoltre la Cassazione evidenzia che “La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto
l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza....." (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 3443/2005) (cfr.
Cass. nella sentenza del 15.04.2014 n. 8735).
Orbene, a norma dell'art. 2959 c.c. l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui
“il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta” (v. Cass. civ. n.
2977/2016).
Alla luce di tali principi deve ritenersi nel caso di specie infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto accompagnata dalla contestazione della fondatezza del ricorso.
3. In ordine alla domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda
e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.”(ex multis Cass. n. 8025/2003).
In ordine all'accertamento del superiore inquadramento, la Suprema Corte precisa altresì che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (v. Cass.
28284/2009).
Orbene il ricorrente invoca l'inquadramento nel parametro retributivo 193, e chiede il diritto alle relative differenze retributive con condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto risultante dovuto.
Va quindi rilevato che secondo il c.c.n.l. applicabile appartengono al profilo di operatore qualificato di ufficio (parametro retributivo 155) area operativa amministrazione e servizi i
3 “lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/Amministrativo, sulla base delle direttive ricevute”.
Appartengono, invece, al profilo di specialista tecnico/amministrativo (parametro retributivo 193) area operativa amministrazione e servizi i “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima ”.
Va quindi rilevato che dall'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai testi escussi può ritenersi provato lo svolgimento di mansioni superiori.
Il teste , amministratore delle terme dei germani Marino s.n.c. di Alì Terme, Testimone_1 ha riferito di conoscere il ricorrente “poiché era responsabile della pubblicità dei vari parcheggi a CP_1
L'ho conosciuto a gennaio del 2015 quando ho avuto rapporti con la resistente per la pubblicità della snc Marino
e ho interagito solo con il ricorrente, nel gennaio del 2015 ho firmato il primo contratto, preciso che si tratta di pubblicità con dei pannelli pubblicitari localizzati nella zona dei parcheggi, vicino le scale, vicino la cassa e nel piazzale”. Ha altresì precisato “Posso riferire di aver avuto rapporti solo con il ricorrente sia per la scelta degli spazi pubblicitari e la stipula del contratto che per i pagamenti che avvenivano prevalentemente tramite bonifico bancario” e ancora “Posso ribadire che ho avuto rapporti solo con lui il quale mi proponeva anche eventuali spazi resisi liberi”. Ha infine aggiunto “Posso ribadire che era autonomo nel gestire il rapporto con me, spesso era propositivo. Ricordo che il primo anno il contratto è stato di 9.000 euro”.
Il teste , assicuratrice, ha dichiarato di conoscere il ricorrente per motivi Testimone_2 lavorativi in quanto “quale dipendente della società resistente si occupa delle polizze assicurative dei mezzi aziendali e ogni anno chiede il preventivo a varie società assicuratrici, il tutto tramite mail. Mi riferisco agli anni dal 2012 al 2014 se ben ricordo”.
Anche il teste , collega del ricorrente, ha confermato che dal 2013 è stato Testimone_3
Cont istituito l'ufficio gestione spazi e servizi pubblicitari all'interno di tutte le proprietà precisando che “è stato il ricorrente a creare tale settore e a gestirlo totalmente”. Ha inoltre riferito “Confermo, nella fase di predisposizione del regolamento il ricorrente si rapportava con i dirigenti del , “Posso riferire CP_4 che il ricorrente stabiliva l'importo delle fatture per i clienti in base a delle tariffe comunali ma non so quali fossero
i criteri. Le fatture venivano redatte dal dott. su indicazione del ricorrente”. Ha infine precisato Persona_1 che “il ricorrente ha creato ex novo tale servizio e lo gestiva autonomamente. Talvolta si è occupato anche dell'aspetto logistico qualche volta sono andato ad aiutarlo”.
Nel caso di specie, risulta pertanto provato che ha svolto attività Parte_1 richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate a contattare le aziende interessate, acquisendo nuovi clienti e sviluppando con loro la fonte negoziale quindi le mansioni
4 svolte dallo stesso rientravano a pieno titolo nel profilo esemplificativo di cui al profilo di specialista tecnico/amministrativo (parametro retributivo 193).
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente alla differenze retributive maturate dal
5.4.2013 atteso che nessuna prescrizione risulta maturata non risultando decorsi 5 anni dalla notifica del ricorso introduttivo.
In ordine al quantum debeatur, il consulente tecnico nominato nel presente grado del giudizio ha quantificato – conformemente al mandato d'incarico - le somme che competono al ricorrente a titolo di differenze retributive per complessivi euro 17.144,77 in relazione al periodo dal
05.04.2013 al 21.03.2017.
4. Con riferimento al diritto di inquadramento si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regula iuris secondo cui con riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il lavoratore che rivendichi una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dalla L. n. 30 del 1978, art. 9 e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione;
l'ordine deve essere dato dal soggetto competente (in forma certa e documentata: cosi Cass. 1 luglio 1981 n.
4275) e cioè dal direttore dell'azienda (Cass. 19 maggio 1983, n. 3488) che nell'impianto del R.D. n. 148/1931
(art. 18) corrisponde all'organo avente la responsabilità amministrativa e gestionale;
è stata invero, riconosciuta, la possibilità anche di un ordine emesso dal responsabile dell'organizzazione aziendale solo a condizione che abbia agito per delega o autorizzazione espressa o tacita del direttore (in organismi complessi, il potere di adibire i dipendenti a mansioni superiori può essere delegato ad altri organi: v. Cass., Sez.
Un., 27 luglio 1988, n. 4761; Cass. 6 ottobre 1988, n. 5413); in particolare è stato escluso (v. Cass. n. 2507/1997) che un tale potere possa essere esercitato dal vice direttore e che è altresì irrilevante sia la successiva approvazione o ratifica dello stesso da parte del direttore
(v. Cass. 5 febbraio 1983, n. 988; Cass. 13 aprile 1984, n. 2394; 19 giugno 1985, n. 3697), sia la conoscenza da parte di tale organo apicale dell'espletamento delle mansioni superiori (Cass. 2 marzo 1988, n.
2213); (cfr Cass 2019 n. 3141)”.
Orbene parte ricorrente ha prodotto in atti determina del Commissario liquidatore del
5.4.2013 con la quale veniva istituito l'ufficio “pubblicità” e il ricorrente veniva incaricato della gestione della pubblicità.
Inoltre si richiama la giurisprudenza secondo“Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte
5 del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”.
(Cassazione civile, sez. lav., 17/06/2016, n. 12601)
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel par. 193 sin dal
5.10.2013, atteso che l'art l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931 dispone che “Il direttore, dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.”
5. Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno non avendo parte ricorrente provato la sussistenza di un danno.
6. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese relative alla fase cautelare e vanno compensate in ragione di un quarto le spese di tale giudizio e la restante parte viene liquidata come da dispositivo.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono definitivamente a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
- accerta che il ricorrente ha svolto, dal 05.04.2013, mansioni corrispondenti al profilo di specialista tecnico/amministrativo, parametro retributivo 193, e il conseguente diritto dello stesso al superiore inquadramento a decorrere dal 5.10.2013 e condanna l'
[...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 17.144,77 a titolo Controparte_2 di differenze retributive tra quanto percepito nel periodo dal 05.04.2013 al 21.03.2017, e quanto invece spettante per le mansioni superiori svolte nell'indicato periodo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese relativa al giudizio cautelare e compensa in ragione di un quarto le spese di tale giudizio e condanna la resistente a pagare la restante quota che si liquida in euro 6942,75 per compensi oltre spese generali, iva e cpa di cui euro 3.500,00 vanno distratte in favore del precedente avv. Filippo Alessi;
- pone a carico dell gli esborsi relativi alla c.t.u., Controparte_2 liquidati con separato decreto.
Messina, lì 27.5.2025
6 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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