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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa AR ON AR Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 398/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Domenico Naso, presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
7633/2022 pubblicata il 27/09/2022
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14 aprile 2021 premesso di essere stata Parte_1 fino all'1 settembre 2019 dipendente a tempo indeterminato del , con Controparte_1 qualifica professionale di DSGA a decorrere dal 1/9/2000 e di “Coordinatore Amministrativo” a decorrere dall'1/9/1990, deduceva che: - in occasione della prima ricostruzione di carriera effettuata
1 a suo favore dopo la conferma in ruolo dell'1/9/1991 quale coordinatore amministrativo, il le aveva riconosciuto un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di soli CP_1
anni 8 e mesi 8, non riconoscendo interamente il servizio pre-ruolo prestato e non riconoscendole pertanto l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 10, mesi 0 e giorni 14; - in occasione di un secondo provvedimento di ricostruzione della carriera (decreto n. 1283 del
12.01.2005), emanato dopo aver conseguito il passaggio al ruolo di DSGA in data 1/09/2000,
l'Amministrazione le aveva attribuito un'anzianità utile sia ai fini giuridici che economici (anni 18 mesi 5 giorni 23) inferiore a quella effettivamente maturata sulla base di tutti i servizi svolti, e che all'atto di conferma nel nuovo ruolo avrebbe dovuto essere pari ad anni 20, mesi 0 e giorni 14, in guisa tale da darle diritto ad essere inquadrata in una fascia stipendiale superiore e ad ottenere la retribuzione corrispondente, maggiore di quella effettivamente corrispostagli fino alla data del suo pensionamento.
Aggiungeva che gli atti di ricostruzione della carriera erano illegittimi in quanto detta ricostruzione non doveva essere effettuata secondo i criteri previsti dagli artt. 569 e 570 D.Lgs., i quali si ponevano in aperto contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE 297/94, e così concludeva: “1. ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L' CP_2
2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01/09/1990, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di “Coordinatore
Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di Anni 10 Mesi 0
Giorni 14, nonché a decorrere dal 01/09/2000 nella fascia stipendiale 15-20 anni con qualifica professionale di “Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – DSGA” e con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 20 mesi 0 giorni 14, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
2 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 31.751,67 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, sicché ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
All'esito del giudizio il Tribunale, con sentenza del 27 settembre 2022, rigettava la domanda rilevando quanto segue:
- con riferimento alla domanda concernente la prima ricostruzione di carriera: “Dalla documentazione prodotta (doc 1) si ricava … che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente,
a quest'ultima con il primo provvedimento di ricostruzione della carriera, emanato all'indomani della sua immissione in ruolo a decorrere dal 1.9.1991, non è stata riconosciuta un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di soli anni 8 e 8 giorni, ma anche di ulteriori anni 2 e giorni 6 ai soli fini economici. Alla stessa ricorrente, in base alle risultanze di detta documentazione, è stato inoltre attribuito, in qualità di coordinatore amministrativo, uno stipendio annuo lordo di misura superiore a quella indicata nello schema di pag. 19 del ricorso alla voce retribuzione ricevuta, con la conseguenza che gli altri importi indicati sotto la medesima voce per gli anni successivi non possono ritenersi plausibili, non essendo stati prodotti altri documenti attestanti l'effettiva percezione di tali importi. Di conseguenza non può ritenersi provato che la ricorrente abbia percepito retribuzioni inferiori a quelle spettanti a causa del riconoscimento di un'anzianità di servizio utile inferiore a quella spettante, né che abbia pertanto diritto alle differenze retributive rivendicate”;
- con riferimento alla domanda concernente il secondo provvedimento di ricostruzione di carriera: “occorre tener conto della circostanza, in esso menzionata espressamente, che ella con decreto del 11.4.2001 è passata dalla qualifica di coordinatore amministrativo a quello (profilo
D2) di Direttore dei servizi generali e amministrativi con decorrenza giuridica ed economica dal
1.9.2000 a seguito del corso modulare di formazione previsto dall'art. 34 del ccnl del 26.5.1999, e che alla data del 31.8.2000 era in godimento di una posizione stipendiale corrispondente ad un'anzianità di 15 anni, oltre che di altri emolumenti previsti dal medesimo ccnl e di quello successivo del 15.3.2001, avendo raggiunto alla medesima data un'anzianità complessiva di 19 anni e mesi 8.
3 Il calcolo dell'anzianità che è stato fatto con tale ricostruzione, censurato dalla ricorrente, e che ha individuato un'anzianità complessiva al 1.1.2003 di anni 18 mesi 5 giorni 23, è stato fatto non già
“secondo i criteri dettati dal d.lgs. 297/94” (così pag. 19 cit.) ma sulla base delle norme contrattuali da applicare a coloro che si trovavano nella medesima situazione della ricorrente sopra descritta, e cioè ai coordinatori amministrativi che sono passati alla posizione di Direttore dei servizi generali e amministrativi per effetto non di superamento di un concorso ma della frequenza di un mero corso di formazione, e che prevedevano l'applicazione di un meccanismo di temporizzazione nel computo dell'anzianità di servizio da far valere a fini retributivi. Tali disposizioni contrattuali sono state riconosciute pienamente legittime dalla corte di Cassazione con svariate sentenze, fra cui quella del 11-10-2011, n. 20883”. Richiamate le argomentazioni svolte da tale sentenza, il Tribunale ha così concluso: “Alla luce di tali principi, che non si ha motivo di disattendere, deve ritenersi che l'attribuzione alla ricorrente dei trattamenti retributivi in applicazione della normativa contrattuale stabilita per i Dsga nominati a seguito di corso di formazione, non solo sia in linea con il principio della parità di trattamento, ma anche che non sia censurabile sotto il profilo della possibile violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE 297/94, considerato che tale attribuzione deriva da una fattispecie del tutto peculiare quale quella descritta nella sentenza sopra richiamata e che è tale da integrare un elemento oggettivo, preciso e concreto per differenziarla e da altre fattispecie, rendendola così incomparabile con queste”.
Avverso tale decisione proponeva appello censurando la sentenza impugnata Parte_1
con un unico, articolato motivo denominato “omessa e/o erronea valutazione dei fatti;
omessa valutazione ed erronea interpretazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie;
violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva 1999/70/ce e conseguente violazione dell'art. 25 d.lgs. 81/2015 (ex art. 6 d.lgs. 368/2001); illegittimità della temporizzazione ai sensi dell'art. 6, d.p.r. 345/1983 laddove il riconoscimento del pregresso ruolo comporta un vantaggio economico per il dipendente”.
Innanzi tutto l'appellante sosteneva di aver “documentalmente provato di aver diritto all'esatta ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato precedentemente al passaggio di ruolo, quindi – semmai – il problema concerne solo l'esatta quantificazione delle differenze retributive e non il riconoscimento del diritto all'esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento integrale degli scatti di anzianità, diritto sostanziale pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria ed italiana, sia essa di merito o di legittimità”. Deduceva poi che, “nel caso dell'odierna appellante è emerso che il
4 calcolo dell'intero servizio di ruolo quale collaboratore ha condotto – al momento del passaggio di ruolo - ad un trattamento più favorevole rispetto alla temporizzazione applicata di cui al D.P.R.
345/1983 (metodo che non tiene conto ai fini economici del pregresso servizio) e con l'art. 4, comma 13 del D.P.R. 399/1988. Sicché nel caso di specie il calcolo dell'anzianità utile ai fini economici dovrà essere fatto per mezzo del computo di tutti gli anni di servizio prestati (e valutabili), ossia con la ricostruzione di carriera anche secondo quanto chiarito dalla più volte citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9144 del 2016”. Sosteneva che detta pronuncia aveva autorevolmente “riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera e non già nei limiti della c.d. temporizzazione”.
Il non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 18 marzo 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 25 marzo 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio al procuratore dell'appellante; pertanto, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - ,
Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816;
Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione.
3. Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio, svoltosi senza la costituzione in giudizio della parte appellata.
5 Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ.,
S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa AR ON AR
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