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Sentenza 10 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/03/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02456/2025REG.PROV.COLL.
N. 05922/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5922 del 2024, proposto da
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RE AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Tramonte, Vincenzo Sportelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 00672/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. RE AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Tramonte e Vincenzo Sportelli, nonché l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il sig. RE AR impugnava avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia la cartella di pagamento n. 01420210024027168/00, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il 29 settembre 2021, per un importo complessivo pari ad €. 5.057,28, relativa al pagamento del prelievo latte sulle consegne per l'anno 1996: l’impugnazione veniva estesa ad ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello impugnato, ivi compreso l'atto prodromico all'intimazione oggetto di impugnazione, che il ricorrente assumeva non essergli mai stato notificato.
2. In esito al giudice l’adìto Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo essere maturata, in ordine al credito azionato, la prescrizione decennale, sul presupposto che “ agli atti del giudizio non vi è la prova che l’intimazione di pagamento impugnata sia stata preceduta dal perfezionamento della notificazione di atti idonei ad interrompere la prescrizione ” e che “ in mancanza di prova dell’evento interruttivo, la pretesa creditoria vantata dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è da ritenersi prescritta per decorrenza dell’ordinario termine decennale ”.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio AG ha impugnato l’indicata sentenza.
3.1. In primo luogo AG ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 60 c.p.a. in ragione della evidente incompletezza dell’istruttoria, emergente dalla stessa motivazione della sentenza, sottolineando che detta incompletezza rappresentava un elemento ostativo alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
3.2. Con il secondo motivo d’appello AG ha contestato la declaratoria di prescrizione del credito azionato, producendo in giudizio il decreto dichiarativo della perenzione del ricorso a suo tempo proposto dall’appellante contro l’atto di accertamento, ricorso proposto nel 1999 e dichiarato perento con decreto dell’11 luglio 2011, invocando l’orientamento della Sezione relativo alla doverosità dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.
4. Il sig. AR si è costituito nel giudice d’appello insistendo per la reiezione del gravame, sostenendo che non essere intervenuto alcun atto interruttivo prima della notifica della cartella impugnata, avvenuta il29 settembre 2021.
5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene fondato il primo motivo d’appello.
7. Preliminarmente si deve rammentare che la definizione del giudizio con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., è soggetta alla verifica della sussistenza di alcuni requisiti, che: sono l’avvenuto decorso del termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, l’accertata completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, l’audizione delle parti sul punto specifico.
8. Ebbene, nel caso in cui nel ricorso introduttivo si faccia valere l’avvenuta consumazione di un termine di prescrizione, cioè sostanzialmente un fatto giuridico a contenuto negativo (mancato esercizio del diritto da parte del titolare) continuato nel tempo, l’istruttoria per definizione non può ritenersi completa alla prima camera di consiglio, dal momento che tale l’eccezione di prescrizione, può essere paralizzata se la parte contro la quale è fatta valere dimostri l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Occorre quindi considerare che tale parte, nel processo amministrativo, può effettuare nuove allegazioni e produrre nuove prove nel corso di tutto il primo grado di giudizio, anche nella fase a cognizione ordinaria; per tale ragione la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in occasione di una udienza in camera di consiglio, deve ritenersi preclusa quando si tratti di accogliere il ricorso sulla base di una eccezione di prescrizione, integrando una tale pronuncia una lesione dei diritti di difesa che conduce all’annullamento della decisione con rinvio al primo giudice: a tale regola può derogarsi solo quando la parte resistente, contro la quale sia stata sollevata l’eccezione di prescrizione, si sia nel frattempo costituita ammettendo l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione.
9. Nel caso di specie al momento in cu veniva discussa la camera di consiglio le Amministrazioni appellanti si erano costituite nel giudizio di primo grado per resistere all’appello, ADER aveva depositato una relazione in cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva alla eccezione di prescrizione, mentre AG nulla aveva dedotto: alla prima udienza in camera di consiglio, dunque, non era stata acquisita, dalle parti resistenti, una dichiarazione di ammissione circa l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, e quindi non sussistevano le condizioni per definire il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a.
10. L’appello va, conclusivamente, accolto sul primo motivo, con annullamento della appellata sentenza e rinvio al primo giudice.
11. Sussistono giusti motivi per compensare le spese relative al presente grado di giudizio, mentre le spese relative al primo grado saranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto annulla la sentenza la Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 672/2024, rimettendo la causa al giudice di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio, mentre dispone la liquidazione al definitivo delle spese del primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO