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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9985 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 58596del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, e rimessa in decisione all'udienza del 15.1.25 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
UI NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Diego Angeli n. 95 giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo CP_1
studio dell'Avv. UI Parenti, sito in Roma, alla via Virgilio n.
8 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPOSTA 2
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.01.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, CP_1
chiedeva ed otteneva, il 2.9.2020, decreto ingiuntivo n.
13669/2020 nei confronti di intimante il Parte_1
pagamento della somma di € 83.673,99, risultante dalla fattura n. 6 del 15.05.2019, emessa a titolo di compenso, in virtù del contratto di conferimento incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di Parte_2
sottoscritto tra le parti in data 03/06/2010.
Avverso detto d.i., notificato in data 24.09.2020,
[...]
proponeva opposizione, con atto di citazione Parte_1
notificato in data 31.10.2020 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: 1. “in via preliminare di rito, accertare il difetto di legittimazione passivo del Sig.
[...]
in quanto estraneo al rapporto contrattuale Parte_1
dedotto in giudizio (mandato professionale) invero intercorso tra la ed il Sig. e per Controparte_2 CP_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 13669-2020 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 2 settembre
2020 (r.g. 37307/2020);
2. in ogni caso accertata la nullità 3
ed inesistenza della fattura n.
6.2019 posta a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo opposto, per non essere stata emessa in formato elettronico ed inviata tramite sistema di interscambio al Sig.
3. in ogni Parte_1
caso accertare l'insussistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto in difetto di prova dell'effettivo svolgimento dell'opera professionale di direzione dei lavori e di progettazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4. in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato per il decorso del termine triennale previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c.; 5. in ogni caso accertare e determinare l'insussistenza al credito azionato in difetto di prova di accordo sulla soglia percentuale del 14% del valore dei lavori effettuati sul cantiere di Focene, Via dei
Polpi n. 79; 6. in via gradata accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. a rivendicare l'intero CP_1
credito dovuto in favore degli architetti di CP_3
per lo svolgimento
[...] CP_4 Controparte_3
dell'incarico asseritamente conferito, trattandosi di obbligazione con parziarietà attiva per i motivi già dedotti in premessa;
7. in via gradata ridurre l'importo del compenso eventualmente dovuto al netto degli acconti effettivamente versati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 13669-2020; 8. in via gradata rideterminare l'importo del compenso effettivamente dovuto per l'incarico di D.L. e 4
progettazione in conformità ai parametri professionali;
9. condannare parte opposta al pagamento delle spese processuali e degli emolumenti di causa.”
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione chiedendo: ”in via preliminare di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al sig. in quanto effettivo debitore Parte_1
dell'importo richiesto mediante la fattura oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto per i motivi esposti in narrativa;
sempre in via preliminare: rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'Arch. , in CP_1
quanto effettivo titolare del diritto di credito nei confronti del sig. nel merito, in via principale: rigettare Parte_1
integralmente l'opposizione avversa e tutte le relative domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti
i motivi espressi in narrativa, e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo n. 13669/2020 del Tribunale di Roma;
specificatamente, rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto palesemente priva di fondatezza, e
l'eccezione relativa alla nullità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e della fattura n. 6/2019; nel merito, in via subordinata: rigettare la domanda avversa in merito alla rideterminazione e diminuzione dei compensi dovuto all'Arch.
, o, comunque, rideterminarlo nella misura che sarà CP_1 5
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi ex D.M.
55/14 ss.mm.”
Instaurato il contraddittorio, effettuato l'interrogatorio formale delle parti, sentiti i testi, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. , premesso: CP_1
di avere sottoscritto, in data 8.7.2011, con l'odierna parte opponente un contratto di prestazione professionale
(nello specifico “conferimento incarico….avente ad oggetto la costruzione e ristrutturazione di opere relative al progetto
Casa Carpentieri sita in Focene (RM), via dei Polpi 70”); di avere ricevuto, a titolo di competenze professionali per l'attività svolta in adempimento di detto contratto, dal il solo importo di euro 18.500,00, residuando la Parte_1
somma di euro 83.673,99, come da fattura n. 6/2019; che l'importo in questione corrispondeva a quello contrattualmente determinato dalle parti e pari, nello specifico, al 14% del valore dei lavori di euro 598.629,80; chiedeva emettersi l'ingiunzione oggetto della presente opposizione.
Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, assumeva: 6
1. Di aver sottoscritto, in data 8 luglio 2011, l'incarico di progettazione e direzione dei lavori evocato dalla controparte a sostegno del credito azionato con il decreto ingiuntivo, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante legale della
[...]
(già ; a riprova di detta Controparte_2 CP_2
ricostruzione, specificava:
a. Che, in data 15 marzo 2011, aveva concesso l'immobile sopra descritto e di sua proprietà in comodato alla la quale aveva CP_2
l'intenzione di ristrutturarlo e destinarlo ad attività di Casa Vacanze
b. Che il aveva inoltrato i solleciti di pagamento CP_1
della fattura n. 6/2019 esclusivamente alla CP_2
(Cfr. doc. n. 3 all. al monitorio);
[...]
c. Che le opere dedotte nell'appalto di via dei Polpi erano state affidate a ditte scelte dalla CP_2
in qualità di committente, che ne aveva poi sostenuto integralmente i costi;
d. Che, anche le missive pec del 25 luglio 2019, 5 marzo 2020 e 28 maggio 2020 - allegate al ricorso per decreto ingiuntivo – erano state inviate all'indirizzo pec della Controparte_2
e non al infatti nell'incipit del testo
[...] Parte_1
delle missive è dato leggere “Spett.le Società” (con 7
evidente riferimento alla e non ad CP_2 [...]
, laddove l'indirizzo pec Parte_1 Email_1
coincide con l'indirizzo pec della come si CP_2
evince dalla visura CCIA allegata (cfr. all. 1);
e. Che, inoltre, nella fattura n.
6.2019 viene menzionato il codice identificativo della CP_2
2. Che, comunque, il d.i. era nullo/annullabile, in quanto la fattura n.
6.2020 del 15 maggio 2020, era stata emessa in formato cartaceo anziché in quello elettronico (Cfr. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), in palese violazione della Legge di bilancio per il 2018
(art. a comma 909), laddove il non risulta CP_1
rientrare nelle categorie dispensate dal suddetto obbligo;
3. Che, inoltre, il credito rivendicato dall'opposto non era supportato da alcuna prova circa l'effettiva esecuzione degli incarichi commissionati;
invero la direzione dei lavori era stata svolta dall'Arch. sino alla data CP_3
del 11 gennaio 2013, a cui succedeva il sino al CP_1
26 luglio 2013 e successivamente l'Ing. Per_1
la direzione dei lavori strutturali del cantiere,
[...]
seppure non formalmente, veniva effettivamente svolta dall'Ing. nel periodo in cui la CP_5
direzione dei lavori risultava affidata all'Arch. CP_3
prima ed al successivamente;
CP_1 8
4. inoltre, la ditta appaltatrice , a cui erano stati Parte_3
affidati i lavori di ristrutturazione di Via dei Polpi, aveva abbandonato il cantiere nel febbraio 2013, di talché nel periodo in cui la direzione dei lavori era stata affidata al - tra il 11 gennaio 2013 ed il 26 luglio 2013 CP_1
- il cantiere era stato totalmente fermo e, conseguentemente, il non aveva svolto alcuna CP_1
attività lavorativa connessa al ruolo di direzione dei lavori;
5. che non venivano, altresì, allegati gli elementi di prova a supporto del presunto valore complessivo dell'opera
(su cui parametrare il corrispettivo dovuto al professionista) asseritamente pari ad € 598.629,80;
6. che, ancora, il conferimento dell'incarico risale al 8 luglio 2011, mentre l'opposto risulta iscritto all'ordine degli architetti dolo dal 5 novembre 2012;
7. che la aveva versato complessivamente CP_2
agli architetti di e la CP_3 CP_1 CP_4
complessiva somma di € 30.000, a titolo di compensi per l'attività di progettazione e direzione dei lavori;
8. che il era privo di legittimazione attiva a CP_1
richiedere il saldo dell'intero credito vantato da Odap di Pavese, GA e Romani, potendo rivendicare solo
1/3, poiché il conferimento dell'incarico di direzione lavori e progettazione risulterebbe fonte di 9
un'obbligazione parziaria di pagamento dal lato attivo e non di una obbligazione solidale;
9. che il dedotto credito rivendicato dal risulta CP_1
prescritto ex art. 2956 n. 2 c.c., atteso che l'incarico asseritamente conferito al era cessato in data CP_1
25 luglio 2013 e, successivamente, alcuna richiesta di pagamento era stata formulata;
10. che, in ogni caso, il corrispettivo rivendicato dal era sproporzionato con riferimento all'opera CP_1
effettivamente prestata.
Parte opposta, costituendosi in giudizio, specificava:
1. che il contratto di conferimento di incarico professionale, avente ad oggetto la costruzione e ristrutturazione delle opere del progetto “
[...]
, sita in Focene (RM), Via dei Polpi n. 70, Parte_2
era stato sottoscritto personalmente dal in Parte_1
proprio, e non come legale rappresentante della CP_2
[...]
2. che detto contratto, inoltre, conteneva la sottoscrizione dell'Arch. , nonché il riferimento allo studio CP_1
e quindi agli Arch. e CP_3 CP_3 CP_4
collaboratori dell'odierno opposto soprattutto in relazione al periodo in cui quest'ultimo non era ancora abilitato alla professione;
10
3. che la fattura posta a fondamento del d.i. opposto era stata emessa in modalità elettronica;
4. che le prime diffide di pagamento erano state indirizzate alla in quanto l'opponente non era CP_2
titolare di una casella di posta elettronica, per poi ricevere formale lettera di diffida e messa in mora, inviata a mezzo raccomandata in data 23.06.2020 ed effettivamente recapitata in data 25.06.2020;
5. che, relativamente all'Arch. la stessa Controparte_3
era una collaboratrice dell'Arch. , la quale aveva CP_1
fatturato al alcuni importi a titolo di Parte_1
compenso professionale, poi successivamente fatturati, a sua volta, nei confronti dell'odierno convenuto;
6. che aveva ottenuto l'incarico di direzione dei lavori solo nel gennaio 2013, a pochi mesi dal completamente delle opere (tra l'altro, dal documento di sostituzione del direttore dei lavori, può facilmente evincersi come il sia espressamente indicato quale Parte_1
soggetto committente dell'incarico professionale - doc.
5). Nelle more, nell'ambito del giudizio civile n.
6823/2012 del Tribunale di Taranto incardinato dalla ditta appaltatrice era stata redatta Parte_4
una CTU volta a definire l'effettivo valore degli interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di 11
Focene, Via Dei Polpi n. 70: da tale relazione si evince che l'importo complessivo dei lavori affidati alla CP_6
ammonta complessivamente ad € 254.809,39 + IVA, di cui € 112.595,74 per i lavori da capitolato ed €
142.213,65 per i lavori aggiuntivi (doc. 6). L'importo di
€ 598.629,80 è determinato nella tabella riassuntiva in cui sono stati inseriti solo i costi noti, delle forniture e degli appalti specialistici per fornitura e posa in opera infissi, impianti, sistemi di automazione, impianti piscina, opere in acciaio, corpi illuminanti, sanitari, bagno turco, oltre l'importo di € 46.000,00 versato alla prima ditta edile che si ritirò dal cantiere;
7. che per l'incarico professionale relativo alla ristrutturazione dell'immobile sito in Focene, Via Del
Polpi n. 70, erano stati versati esclusivamente €
18.500,00;
8. che, relativamente alla proposta eccezione di prescrizione, in caso di conferimento di incarico professionale mediante sottoscrizione di apposito contratto il termine di prescrizione deve ritenersi di natura decennale, in quanto il termine di 3 anni, che, comunque, indica una prescrizione presuntiva, in tal caso, non opera.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue. 12
Giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua 13
eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Stabilito quanto sopra, occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente.
Va, a tale riguardo, respinta l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 n.2 cc.
Sul punto, deve premettersi che la prescrizione invocata dall'opponente si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini (6 mesi, 1 e 3 anni) indicati dalla legge, fondandosi, quindi, su di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dimostrando il contrario;
nello specifico, tale prescrizione non opera sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale, atteso che il debitore
è esonerato dall'onere di provare l'avvenuto adempimento, mentre spetta al creditore allegare che la prestazione non sia stata effettuata. Inoltre, «la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - 14
come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto» (Cass.
15303/2019; Cass. 30058/2017). Per questa ragione,
l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 cc, deve essere respinta qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa. Inoltre, il predetto istituto giuridico trova ragione solo nei rapporti che si svolgono senza formalità (Cass. 763/2017; Cass. 9930/2014) applicandosi, quindi, esclusivamente per quei pagamenti dovuti in assenza di accordo scritto.
Orbene, nel caso oggetto della presente disamina, pur prescindendo dalla circostanza che l'opponente ha confermato di non aver corrisposto le somme rivendicate dall'opposto, deve rilevarsi che il diritto al dedotto compenso professionale rivendicato dal su fonda sul contratto CP_1
sottoscritto dalle parti in data 8.7.2011, di talchè l'eccezione ex art. 2956 cc deve essere respinta.
Nel merito, e quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva dell'opponente, valga quanto segue.
Premesso che occorre distinguere il concetto di legittimazione ad agire, fondato sulla mera prospettazione della titolarità delle posizioni giuridiche fatte valere (c.d. legitimatio ad causam), da quello della effettiva titolarità 15
delle situazioni giuridiche oggetto del giudizio, attinente, per contro, al merito della controversia, deve rilevarsi che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato (v. Cass. SS. UU
2951/2016).
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'odierna parte opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva - che può senz'altro ritenersi sussistente - bensì al merito della controversia, ossia all'effettiva titolarità passiva. 16
Stabilito quanto sopra, deve rilevarsi che non è contestata tra le odierne parti processuali, ed è, altresì, depositata agli atti di causa, la sussistenza di una definizione dell'incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori, datata 8.7.11, e volta all'adeguamento della parcella professionale secondo l'incremento delle lavorazioni richieste dalla committenza. Dalla lettura dell'incipit di detto documento, in particolare, risulta che lo stesso veniva sottoscritto “in relazione all'incarico per la progettazione e la
D.L. sottoscritto in data 3/06/10”, rappresentando, quindi, un accordo volto all'adeguamento delle spettanze professionali degli incaricati alla progettazione e direzione dei lavori in conseguenza dell'aumento delle opere richieste dalla committenza.
Orbene, nessuna delle odierne parti processuali provvedeva al deposito in atti del predetto contratto del
3.6.2010, non consentendo, quindi, la verifica dei soggetti sottoscrittori dello stesso e, nella fattispecie, della sottoscrizione da parte del in proprio o nella Parte_1
qualità di l.r. della Sul punto, deve, comunque, CP_2
evidenziarsi che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare (v. Cass. SS.
UU 2951/2016), laddove, al riguardo, l'odierna parte opposta non forniva prove idonee a suffragare la propria tesi. Per 17
contro, l'opponente depositava agli atti di causa copia della missiva del 26 luglio 2013, inoltrata al e al Comune CP_1
di Fiumicino, con la quale si comunicava la revoca dell'incarico di d.l. conferito all'opposta, lettera firma della nonché copia della missiva del 27.7.2013 con la CP_2
quale, sempre la diffidava il alla consegna CP_2 CP_1
del cantiere al nuovo dl.
In considerazione delle suddette risultanze, pertanto, non sussiste la prova che il rapporto contrattuale posto a fondamento del d.i. opposto sia riferibile al con Parte_1
conseguente revoca del d.i..
La suddetta pronuncia, inoltre, deve ritenersi assorbente di ogni altra eccezione e deduzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, nella misura di € 1276 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 2835 per la fase istruttoria, € 2127 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 58596/2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ revoca il decreto ingiuntivo n. 13669/2020; 18
❖ condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 7.866,00 oltre euro 379,50 per spese, oltre oneri di legger
Così deciso in Roma il 3.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania M.OT, D.M.
22 ottobre 2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 58596del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, e rimessa in decisione all'udienza del 15.1.25 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
UI NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Diego Angeli n. 95 giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo CP_1
studio dell'Avv. UI Parenti, sito in Roma, alla via Virgilio n.
8 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPOSTA 2
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.01.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, CP_1
chiedeva ed otteneva, il 2.9.2020, decreto ingiuntivo n.
13669/2020 nei confronti di intimante il Parte_1
pagamento della somma di € 83.673,99, risultante dalla fattura n. 6 del 15.05.2019, emessa a titolo di compenso, in virtù del contratto di conferimento incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di Parte_2
sottoscritto tra le parti in data 03/06/2010.
Avverso detto d.i., notificato in data 24.09.2020,
[...]
proponeva opposizione, con atto di citazione Parte_1
notificato in data 31.10.2020 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: 1. “in via preliminare di rito, accertare il difetto di legittimazione passivo del Sig.
[...]
in quanto estraneo al rapporto contrattuale Parte_1
dedotto in giudizio (mandato professionale) invero intercorso tra la ed il Sig. e per Controparte_2 CP_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 13669-2020 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 2 settembre
2020 (r.g. 37307/2020);
2. in ogni caso accertata la nullità 3
ed inesistenza della fattura n.
6.2019 posta a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo opposto, per non essere stata emessa in formato elettronico ed inviata tramite sistema di interscambio al Sig.
3. in ogni Parte_1
caso accertare l'insussistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto in difetto di prova dell'effettivo svolgimento dell'opera professionale di direzione dei lavori e di progettazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4. in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato per il decorso del termine triennale previsto dall'art. 2956 n. 2 c.c.; 5. in ogni caso accertare e determinare l'insussistenza al credito azionato in difetto di prova di accordo sulla soglia percentuale del 14% del valore dei lavori effettuati sul cantiere di Focene, Via dei
Polpi n. 79; 6. in via gradata accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. a rivendicare l'intero CP_1
credito dovuto in favore degli architetti di CP_3
per lo svolgimento
[...] CP_4 Controparte_3
dell'incarico asseritamente conferito, trattandosi di obbligazione con parziarietà attiva per i motivi già dedotti in premessa;
7. in via gradata ridurre l'importo del compenso eventualmente dovuto al netto degli acconti effettivamente versati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 13669-2020; 8. in via gradata rideterminare l'importo del compenso effettivamente dovuto per l'incarico di D.L. e 4
progettazione in conformità ai parametri professionali;
9. condannare parte opposta al pagamento delle spese processuali e degli emolumenti di causa.”
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione chiedendo: ”in via preliminare di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al sig. in quanto effettivo debitore Parte_1
dell'importo richiesto mediante la fattura oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto per i motivi esposti in narrativa;
sempre in via preliminare: rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'Arch. , in CP_1
quanto effettivo titolare del diritto di credito nei confronti del sig. nel merito, in via principale: rigettare Parte_1
integralmente l'opposizione avversa e tutte le relative domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti
i motivi espressi in narrativa, e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo n. 13669/2020 del Tribunale di Roma;
specificatamente, rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto palesemente priva di fondatezza, e
l'eccezione relativa alla nullità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e della fattura n. 6/2019; nel merito, in via subordinata: rigettare la domanda avversa in merito alla rideterminazione e diminuzione dei compensi dovuto all'Arch.
, o, comunque, rideterminarlo nella misura che sarà CP_1 5
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi ex D.M.
55/14 ss.mm.”
Instaurato il contraddittorio, effettuato l'interrogatorio formale delle parti, sentiti i testi, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. , premesso: CP_1
di avere sottoscritto, in data 8.7.2011, con l'odierna parte opponente un contratto di prestazione professionale
(nello specifico “conferimento incarico….avente ad oggetto la costruzione e ristrutturazione di opere relative al progetto
Casa Carpentieri sita in Focene (RM), via dei Polpi 70”); di avere ricevuto, a titolo di competenze professionali per l'attività svolta in adempimento di detto contratto, dal il solo importo di euro 18.500,00, residuando la Parte_1
somma di euro 83.673,99, come da fattura n. 6/2019; che l'importo in questione corrispondeva a quello contrattualmente determinato dalle parti e pari, nello specifico, al 14% del valore dei lavori di euro 598.629,80; chiedeva emettersi l'ingiunzione oggetto della presente opposizione.
Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, assumeva: 6
1. Di aver sottoscritto, in data 8 luglio 2011, l'incarico di progettazione e direzione dei lavori evocato dalla controparte a sostegno del credito azionato con il decreto ingiuntivo, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante legale della
[...]
(già ; a riprova di detta Controparte_2 CP_2
ricostruzione, specificava:
a. Che, in data 15 marzo 2011, aveva concesso l'immobile sopra descritto e di sua proprietà in comodato alla la quale aveva CP_2
l'intenzione di ristrutturarlo e destinarlo ad attività di Casa Vacanze
b. Che il aveva inoltrato i solleciti di pagamento CP_1
della fattura n. 6/2019 esclusivamente alla CP_2
(Cfr. doc. n. 3 all. al monitorio);
[...]
c. Che le opere dedotte nell'appalto di via dei Polpi erano state affidate a ditte scelte dalla CP_2
in qualità di committente, che ne aveva poi sostenuto integralmente i costi;
d. Che, anche le missive pec del 25 luglio 2019, 5 marzo 2020 e 28 maggio 2020 - allegate al ricorso per decreto ingiuntivo – erano state inviate all'indirizzo pec della Controparte_2
e non al infatti nell'incipit del testo
[...] Parte_1
delle missive è dato leggere “Spett.le Società” (con 7
evidente riferimento alla e non ad CP_2 [...]
, laddove l'indirizzo pec Parte_1 Email_1
coincide con l'indirizzo pec della come si CP_2
evince dalla visura CCIA allegata (cfr. all. 1);
e. Che, inoltre, nella fattura n.
6.2019 viene menzionato il codice identificativo della CP_2
2. Che, comunque, il d.i. era nullo/annullabile, in quanto la fattura n.
6.2020 del 15 maggio 2020, era stata emessa in formato cartaceo anziché in quello elettronico (Cfr. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), in palese violazione della Legge di bilancio per il 2018
(art. a comma 909), laddove il non risulta CP_1
rientrare nelle categorie dispensate dal suddetto obbligo;
3. Che, inoltre, il credito rivendicato dall'opposto non era supportato da alcuna prova circa l'effettiva esecuzione degli incarichi commissionati;
invero la direzione dei lavori era stata svolta dall'Arch. sino alla data CP_3
del 11 gennaio 2013, a cui succedeva il sino al CP_1
26 luglio 2013 e successivamente l'Ing. Per_1
la direzione dei lavori strutturali del cantiere,
[...]
seppure non formalmente, veniva effettivamente svolta dall'Ing. nel periodo in cui la CP_5
direzione dei lavori risultava affidata all'Arch. CP_3
prima ed al successivamente;
CP_1 8
4. inoltre, la ditta appaltatrice , a cui erano stati Parte_3
affidati i lavori di ristrutturazione di Via dei Polpi, aveva abbandonato il cantiere nel febbraio 2013, di talché nel periodo in cui la direzione dei lavori era stata affidata al - tra il 11 gennaio 2013 ed il 26 luglio 2013 CP_1
- il cantiere era stato totalmente fermo e, conseguentemente, il non aveva svolto alcuna CP_1
attività lavorativa connessa al ruolo di direzione dei lavori;
5. che non venivano, altresì, allegati gli elementi di prova a supporto del presunto valore complessivo dell'opera
(su cui parametrare il corrispettivo dovuto al professionista) asseritamente pari ad € 598.629,80;
6. che, ancora, il conferimento dell'incarico risale al 8 luglio 2011, mentre l'opposto risulta iscritto all'ordine degli architetti dolo dal 5 novembre 2012;
7. che la aveva versato complessivamente CP_2
agli architetti di e la CP_3 CP_1 CP_4
complessiva somma di € 30.000, a titolo di compensi per l'attività di progettazione e direzione dei lavori;
8. che il era privo di legittimazione attiva a CP_1
richiedere il saldo dell'intero credito vantato da Odap di Pavese, GA e Romani, potendo rivendicare solo
1/3, poiché il conferimento dell'incarico di direzione lavori e progettazione risulterebbe fonte di 9
un'obbligazione parziaria di pagamento dal lato attivo e non di una obbligazione solidale;
9. che il dedotto credito rivendicato dal risulta CP_1
prescritto ex art. 2956 n. 2 c.c., atteso che l'incarico asseritamente conferito al era cessato in data CP_1
25 luglio 2013 e, successivamente, alcuna richiesta di pagamento era stata formulata;
10. che, in ogni caso, il corrispettivo rivendicato dal era sproporzionato con riferimento all'opera CP_1
effettivamente prestata.
Parte opposta, costituendosi in giudizio, specificava:
1. che il contratto di conferimento di incarico professionale, avente ad oggetto la costruzione e ristrutturazione delle opere del progetto “
[...]
, sita in Focene (RM), Via dei Polpi n. 70, Parte_2
era stato sottoscritto personalmente dal in Parte_1
proprio, e non come legale rappresentante della CP_2
[...]
2. che detto contratto, inoltre, conteneva la sottoscrizione dell'Arch. , nonché il riferimento allo studio CP_1
e quindi agli Arch. e CP_3 CP_3 CP_4
collaboratori dell'odierno opposto soprattutto in relazione al periodo in cui quest'ultimo non era ancora abilitato alla professione;
10
3. che la fattura posta a fondamento del d.i. opposto era stata emessa in modalità elettronica;
4. che le prime diffide di pagamento erano state indirizzate alla in quanto l'opponente non era CP_2
titolare di una casella di posta elettronica, per poi ricevere formale lettera di diffida e messa in mora, inviata a mezzo raccomandata in data 23.06.2020 ed effettivamente recapitata in data 25.06.2020;
5. che, relativamente all'Arch. la stessa Controparte_3
era una collaboratrice dell'Arch. , la quale aveva CP_1
fatturato al alcuni importi a titolo di Parte_1
compenso professionale, poi successivamente fatturati, a sua volta, nei confronti dell'odierno convenuto;
6. che aveva ottenuto l'incarico di direzione dei lavori solo nel gennaio 2013, a pochi mesi dal completamente delle opere (tra l'altro, dal documento di sostituzione del direttore dei lavori, può facilmente evincersi come il sia espressamente indicato quale Parte_1
soggetto committente dell'incarico professionale - doc.
5). Nelle more, nell'ambito del giudizio civile n.
6823/2012 del Tribunale di Taranto incardinato dalla ditta appaltatrice era stata redatta Parte_4
una CTU volta a definire l'effettivo valore degli interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di 11
Focene, Via Dei Polpi n. 70: da tale relazione si evince che l'importo complessivo dei lavori affidati alla CP_6
ammonta complessivamente ad € 254.809,39 + IVA, di cui € 112.595,74 per i lavori da capitolato ed €
142.213,65 per i lavori aggiuntivi (doc. 6). L'importo di
€ 598.629,80 è determinato nella tabella riassuntiva in cui sono stati inseriti solo i costi noti, delle forniture e degli appalti specialistici per fornitura e posa in opera infissi, impianti, sistemi di automazione, impianti piscina, opere in acciaio, corpi illuminanti, sanitari, bagno turco, oltre l'importo di € 46.000,00 versato alla prima ditta edile che si ritirò dal cantiere;
7. che per l'incarico professionale relativo alla ristrutturazione dell'immobile sito in Focene, Via Del
Polpi n. 70, erano stati versati esclusivamente €
18.500,00;
8. che, relativamente alla proposta eccezione di prescrizione, in caso di conferimento di incarico professionale mediante sottoscrizione di apposito contratto il termine di prescrizione deve ritenersi di natura decennale, in quanto il termine di 3 anni, che, comunque, indica una prescrizione presuntiva, in tal caso, non opera.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue. 12
Giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua 13
eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Stabilito quanto sopra, occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente.
Va, a tale riguardo, respinta l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 n.2 cc.
Sul punto, deve premettersi che la prescrizione invocata dall'opponente si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini (6 mesi, 1 e 3 anni) indicati dalla legge, fondandosi, quindi, su di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dimostrando il contrario;
nello specifico, tale prescrizione non opera sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale, atteso che il debitore
è esonerato dall'onere di provare l'avvenuto adempimento, mentre spetta al creditore allegare che la prestazione non sia stata effettuata. Inoltre, «la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - 14
come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto» (Cass.
15303/2019; Cass. 30058/2017). Per questa ragione,
l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 cc, deve essere respinta qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa. Inoltre, il predetto istituto giuridico trova ragione solo nei rapporti che si svolgono senza formalità (Cass. 763/2017; Cass. 9930/2014) applicandosi, quindi, esclusivamente per quei pagamenti dovuti in assenza di accordo scritto.
Orbene, nel caso oggetto della presente disamina, pur prescindendo dalla circostanza che l'opponente ha confermato di non aver corrisposto le somme rivendicate dall'opposto, deve rilevarsi che il diritto al dedotto compenso professionale rivendicato dal su fonda sul contratto CP_1
sottoscritto dalle parti in data 8.7.2011, di talchè l'eccezione ex art. 2956 cc deve essere respinta.
Nel merito, e quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva dell'opponente, valga quanto segue.
Premesso che occorre distinguere il concetto di legittimazione ad agire, fondato sulla mera prospettazione della titolarità delle posizioni giuridiche fatte valere (c.d. legitimatio ad causam), da quello della effettiva titolarità 15
delle situazioni giuridiche oggetto del giudizio, attinente, per contro, al merito della controversia, deve rilevarsi che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato (v. Cass. SS. UU
2951/2016).
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'odierna parte opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva - che può senz'altro ritenersi sussistente - bensì al merito della controversia, ossia all'effettiva titolarità passiva. 16
Stabilito quanto sopra, deve rilevarsi che non è contestata tra le odierne parti processuali, ed è, altresì, depositata agli atti di causa, la sussistenza di una definizione dell'incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori, datata 8.7.11, e volta all'adeguamento della parcella professionale secondo l'incremento delle lavorazioni richieste dalla committenza. Dalla lettura dell'incipit di detto documento, in particolare, risulta che lo stesso veniva sottoscritto “in relazione all'incarico per la progettazione e la
D.L. sottoscritto in data 3/06/10”, rappresentando, quindi, un accordo volto all'adeguamento delle spettanze professionali degli incaricati alla progettazione e direzione dei lavori in conseguenza dell'aumento delle opere richieste dalla committenza.
Orbene, nessuna delle odierne parti processuali provvedeva al deposito in atti del predetto contratto del
3.6.2010, non consentendo, quindi, la verifica dei soggetti sottoscrittori dello stesso e, nella fattispecie, della sottoscrizione da parte del in proprio o nella Parte_1
qualità di l.r. della Sul punto, deve, comunque, CP_2
evidenziarsi che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare (v. Cass. SS.
UU 2951/2016), laddove, al riguardo, l'odierna parte opposta non forniva prove idonee a suffragare la propria tesi. Per 17
contro, l'opponente depositava agli atti di causa copia della missiva del 26 luglio 2013, inoltrata al e al Comune CP_1
di Fiumicino, con la quale si comunicava la revoca dell'incarico di d.l. conferito all'opposta, lettera firma della nonché copia della missiva del 27.7.2013 con la CP_2
quale, sempre la diffidava il alla consegna CP_2 CP_1
del cantiere al nuovo dl.
In considerazione delle suddette risultanze, pertanto, non sussiste la prova che il rapporto contrattuale posto a fondamento del d.i. opposto sia riferibile al con Parte_1
conseguente revoca del d.i..
La suddetta pronuncia, inoltre, deve ritenersi assorbente di ogni altra eccezione e deduzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, nella misura di € 1276 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 2835 per la fase istruttoria, € 2127 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 58596/2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ revoca il decreto ingiuntivo n. 13669/2020; 18
❖ condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 7.866,00 oltre euro 379,50 per spese, oltre oneri di legger
Così deciso in Roma il 3.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania M.OT, D.M.
22 ottobre 2024