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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2350/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2350/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3246/15, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/12/15, depositato il 17/12/15
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Alain Parte_1 Parte_2
Fortunati, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Verdesca
n. 15/A, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Claudio Costanzo, con il quale è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 8, presso lo studio dell'avv. Valerio Iorio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27/02/16, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3246 del 16-17/12/15, con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro il pagamento in solido, in favore della della somma di € Controparte_1
pagina 1 di 5 12.694,01, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 4748515200, stipulato in data 02/12/11.
Gli opponenti deducevano: il mancato espletamento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n.
28/2010; l'erronea indicazione, nel ricorso monitorio, dell'importo delle rate;
la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la nullità del mutuo per l'omessa consegna di una copia del relativo contratto;
la pattuizione di interessi usurari, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.
Concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni addotte ed, in via preliminare, per l'autorizzazione alla chiamata in causa della che avrebbe dovuto Controparte_2
pagare il debito residuo del finanziamento in ragione della polizza sottoscritta per il rischio di perdita dell'attività lavorativa del mutuatario, evento verificatosi il 27/07/13, il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 17/05/16, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e rigetto delle avverse domande, vinte le spese giudiziali.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/10, veniva acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 18/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che l'istanza degli opponenti di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è rimasta inevasa da parte dei precedenti giudicanti e che, comunque, la stessa deve ritenersi rinunciata, posto che, all'udienza del 17/10/18, il difensore degli opponenti, senza reiterare la predetta istanza, chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, tanto che, a partire dalle note d'udienza del 04/06/21 e per tutte le successive udienze di precisazione delle conclusioni, chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che (quale Parte_1
mutuatario) e (quale garante) stipulavano con la in data Parte_2 Controparte_1
02/12/11, il contratto di finanziamento n. 4748515200, per l'importo complessivo di € 21.036,00, da restituire in 60 rate mensili di € 350,00 ciascuna (tranne la prima, pari ad € 356,50), con TAN fisso dell'8,99%, TAEG del 12,04% ed interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento BCE
+ 10 punti percentuali.
pagina 2 di 5 Non sussiste alcun dubbio in ordine al calcolo delle rate, posto che l'importo complessivo delle stesse è pari ad € 21.006,50, inferiore al finanziamento di € 21.036,00 in ragione dell'arrotondamento per difetto delle rate stesse.
Il , dopo aver onorato le prime 18 rate, si rendeva moroso nel pagamento delle rate Pt_1
successive e veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine (cfr. racc. a.r. del 29/07/15, ricevuta il 04/08/15), così residuando, alla data del 06/10/15, un debito complessivo, come emerge dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., di € 12.694,01, di cui € 12.504,05 per sorte capitale ed €
189,96 per interessi convenzionali.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile, avverso la quale gli opponenti, non contestando il mancato pagamento delle rate rimaste insolute, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione.
Le ulteriori doglianze sollevate dagli opponenti non sono, invero, meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per l'omessa sottoscrizione dello stesso da parte della banca finanziatrice, atteso che, in senso contrario, a pag. 7 del contratto risultano apposti il timbro della e la firma del relativo Controparte_1
funzionario.
In ogni caso, la mancata sottoscrizione del contratto da parte della non Controparte_1
avrebbe assunto rilevanza, posto che, per ormai consolidata giurisprudenza in materia di contratti cd. “monofirma”, il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. S.U. n. 898/18; Cass. n. 9187/21, n.
1250/22). Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che gli opponenti hanno ricevuto, per espressa dichiarazione appositamente sottoscritta a pag. 7, copia integrale del contratto “de quo”, nonché copia della documentazione inerente alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed al trattamento dei dati personali.
Per quanto attiene all'asserita applicazione di interessi usurari, trattasi di contestazione generica e di stile, del tutto sganciata da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo gli opponenti – né nell'atto di opposizione né nella prima memoria istruttoria - neppure allegato le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l.
n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
pagina 3 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dagli opponenti.
In ogni caso, il tasso soglia p.t. vigente alla data di sottoscrizione del contratto (IV trimestre 2011), per la categoria “credito personale”, era pari al 18,0125% (TEGM 11,21%) ed era quindi ampiamente superiore ai tassi pattuiti ed al TEG dell'11,91%.
Occorre, altresì, rammentare che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
pagina 4 di 5 Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2350/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3246/15, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/12/15, depositato il 17/12/15;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 30,00 per spese vive ed Controparte_1
€ 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2350/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3246/15, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/12/15, depositato il 17/12/15
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Alain Parte_1 Parte_2
Fortunati, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Verdesca
n. 15/A, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Claudio Costanzo, con il quale è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 8, presso lo studio dell'avv. Valerio Iorio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27/02/16, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3246 del 16-17/12/15, con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro il pagamento in solido, in favore della della somma di € Controparte_1
pagina 1 di 5 12.694,01, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 4748515200, stipulato in data 02/12/11.
Gli opponenti deducevano: il mancato espletamento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n.
28/2010; l'erronea indicazione, nel ricorso monitorio, dell'importo delle rate;
la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la nullità del mutuo per l'omessa consegna di una copia del relativo contratto;
la pattuizione di interessi usurari, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.
Concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni addotte ed, in via preliminare, per l'autorizzazione alla chiamata in causa della che avrebbe dovuto Controparte_2
pagare il debito residuo del finanziamento in ragione della polizza sottoscritta per il rischio di perdita dell'attività lavorativa del mutuatario, evento verificatosi il 27/07/13, il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 17/05/16, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e rigetto delle avverse domande, vinte le spese giudiziali.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/10, veniva acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza dell'11/09/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 18/09/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che l'istanza degli opponenti di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è rimasta inevasa da parte dei precedenti giudicanti e che, comunque, la stessa deve ritenersi rinunciata, posto che, all'udienza del 17/10/18, il difensore degli opponenti, senza reiterare la predetta istanza, chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, tanto che, a partire dalle note d'udienza del 04/06/21 e per tutte le successive udienze di precisazione delle conclusioni, chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che (quale Parte_1
mutuatario) e (quale garante) stipulavano con la in data Parte_2 Controparte_1
02/12/11, il contratto di finanziamento n. 4748515200, per l'importo complessivo di € 21.036,00, da restituire in 60 rate mensili di € 350,00 ciascuna (tranne la prima, pari ad € 356,50), con TAN fisso dell'8,99%, TAEG del 12,04% ed interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento BCE
+ 10 punti percentuali.
pagina 2 di 5 Non sussiste alcun dubbio in ordine al calcolo delle rate, posto che l'importo complessivo delle stesse è pari ad € 21.006,50, inferiore al finanziamento di € 21.036,00 in ragione dell'arrotondamento per difetto delle rate stesse.
Il , dopo aver onorato le prime 18 rate, si rendeva moroso nel pagamento delle rate Pt_1
successive e veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine (cfr. racc. a.r. del 29/07/15, ricevuta il 04/08/15), così residuando, alla data del 06/10/15, un debito complessivo, come emerge dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., di € 12.694,01, di cui € 12.504,05 per sorte capitale ed €
189,96 per interessi convenzionali.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile, avverso la quale gli opponenti, non contestando il mancato pagamento delle rate rimaste insolute, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione.
Le ulteriori doglianze sollevate dagli opponenti non sono, invero, meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per l'omessa sottoscrizione dello stesso da parte della banca finanziatrice, atteso che, in senso contrario, a pag. 7 del contratto risultano apposti il timbro della e la firma del relativo Controparte_1
funzionario.
In ogni caso, la mancata sottoscrizione del contratto da parte della non Controparte_1
avrebbe assunto rilevanza, posto che, per ormai consolidata giurisprudenza in materia di contratti cd. “monofirma”, il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. S.U. n. 898/18; Cass. n. 9187/21, n.
1250/22). Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che gli opponenti hanno ricevuto, per espressa dichiarazione appositamente sottoscritta a pag. 7, copia integrale del contratto “de quo”, nonché copia della documentazione inerente alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed al trattamento dei dati personali.
Per quanto attiene all'asserita applicazione di interessi usurari, trattasi di contestazione generica e di stile, del tutto sganciata da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo gli opponenti – né nell'atto di opposizione né nella prima memoria istruttoria - neppure allegato le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l.
n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
pagina 3 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dagli opponenti.
In ogni caso, il tasso soglia p.t. vigente alla data di sottoscrizione del contratto (IV trimestre 2011), per la categoria “credito personale”, era pari al 18,0125% (TEGM 11,21%) ed era quindi ampiamente superiore ai tassi pattuiti ed al TEG dell'11,91%.
Occorre, altresì, rammentare che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
pagina 4 di 5 Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2350/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3246/15, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/12/15, depositato il 17/12/15;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 30,00 per spese vive ed Controparte_1
€ 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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