Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 338/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 338/2024 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] (avv.ti Lia C.F._1
Biscottini e Federica Baratoni)
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] (avv. Federica Ricci) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 03.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli in data 19.07.2013, e , in data Per_1 Per_2
24.07.2019;
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), e , nato a [...]F._1 Controparte_1
ST di AB (NA) il 04.04.1979 (C.F. ), celebrato con rito C.F._2
concordatario il 12.07.2012 in Vico Equense (NA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2012, n. 88, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vico Equense (NA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori ed rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
manterranno la prevalente collocazione ed abitazione presso la madre nella casa familiare sita in
Ravenna, via A. Testi Rasponi n.18.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle questioni di maggior interesse, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente.
3) La casa famigliare di proprietà della SInora rimarrà alla stessa assegnata con i beni Parte_1
mobili e gli arredi ivi contenuti.
4) Il SInor presta sin d'ora il proprio consenso ai controlli sanitari e radiologici a cui la CP_1
figlia , affetta da linfoangioma mediastinico, deve sottoporsi periodicamente. Per_1
5) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei minori con la somma mensile di € 500,00 (€
250,00 per ciascuno di essi), che sarà versata alla SI.ra , mediante bonifico sul c/c alla Parte_1 stessa intestato già noto al SI. o su quel diverso conto che dovesse venire comunicato dalla CP_1
SInora , in via anticipata entro il giorno 5 del mese a decorrere dalla data di sottoscrizione Parte_1
del presento atto e sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a novembre 2026.
6) L'assegno Unico verrà interamente percepito dalla SI.ra ; Parte_1
7) Le spese straordinarie per i minori, fra cui la retta per la scuola privata frequentata da , Per_2
il pre-post scuola frequentato da e almeno una attività extrascolastica sportiva o culturale Per_1
per ciascun figlio oltre alle restanti spese individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna da intendersi integralmente richiamato e che le parti dichiarano di ben conoscere e che si seguito si riportano:
“A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico);
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli,
indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche e attività sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori,
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro) saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere rimborsate mensilmente al genitore che le avrà anticipate. Laddove siano state anticipate dalla madre, il padre provvederà al rimborso unitamente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento. Laddove possibile ed a fronte di spese di particolare rilevanza (quali ad esempio spese dentistiche, ortodontiche ecc…) i genitori si impegnano a sottoporsi previamente il relativo preventivo di spesa.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
8) Il padre terrà con sé i figli due fine settimana al mese coincidenti con i turni di lavoro della madre,
medico ospedaliero, nonché 1 o 2 pomeriggi alla settimana, eventualmente sino alla mattina successiva, in coincidenza con i turni giornalieri (12 ore) e notturni della madre. All'uopo la madre fornirà al padre mensilmente il calendario dei propri turni e comunicherà tempestivamente le eventuali variazioni. 9) Il SInor entro e non oltre sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo si CP_1
trasferirà a vivere a Ravenna, in un appartamento dotato di stanza da letto autonoma per i minori e si occuperà di acquistare per i figli beni ed effetti personali loro necessari. Sino a tale trasferimento,
nei giorni di visita del padre, di cui al punto sub 8) che precede, i figli pernotteranno presso di lui una sola volta a settimana, in ogni caso compatibilmente con le eSIenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Per l'effetto, nelle restanti giornate infrasettimanali di sua spettanza, il
SI. riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna dopo cena. CP_1
10) Il SI. inoltre conferma la propria disponibilità a collaborare con la madre per CP_1
accompagnare e ritirare i figli da scuola e dalle attività extrascolastiche, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
11) Per quanto concerne le vacanze, il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli due settimane, anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 marzo di ogni anno. In caso di mancato accordo il periodo di vacanza sarà scelto un anno da un genitore e l'anno successivo dall'altro e sarà comunicato entro il 15 aprile di ciascun anno.
Inoltre, il padre li terrà una settimana nel corso delle vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, la settimana comprendente il Natale, ossia dal termine della scuola sino al 31 dicembre compresi con quella comprendente il Capodanno dall'1 gennaio sino alla ripresa dell'attività
scolastica. Infine, i genitori concorderanno tra di loro la gestione delle vacanze pasquali in base ai reciproci impegni lavorativi e la gestione delle ulteriori giornate festive (25 aprile e 1° maggio).
12) Nulla sarà dovuto dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno divorzile godendo di adeguate risorse economiche e patrimoniali.
13) I ricorrenti prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori
14) Spese compensate fra le parti.” Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi