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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, all'esito dell'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4466/2020 promossa da:
(C.F.: ), titolare della omonima ditta individuale Parte_1 CodiceFiscale_1
(P.I.: ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Giunone;
P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE CONTRO
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Archimede 19/A, presso lo studio
[...] dell'Avv. Agatino Luigi Di Stallo
CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: come da atti e verbale del 13 novembre 2025. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ad atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo n. 1404/2020 (R.G. 2935/2020), , sulla premessa, della notifica Parte_1 dell'atto di precetto in data 02/12/2020 unitamente al decreto ingiuntivo n. 1404/2020 (R.G. 2935/2020), emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Ragusa in data 30.10.2020, munito di formula esecutiva in data 17.11.2020 e notificato il 02.12.2020, con il quale la , in persona del l.r.p.t, ha intimato al Sig. CP_1 CP_1 Parte_1 di pagare sotto avvertimento di procedere ad esecuzione forzata, la somma di € 9.331,74 oltre interessi maturanti e spese occorrende;
l'opponente ha ritenuto la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro;
la nullità dell'opposto atto di precetto sulla scorta di un titolo esecutivo asseritamente nullo;
l'incompetenza per territorio del Giudice del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio;
l'errato addebito della somma di € 178,00 nell'atto di precetto a titolo di i.v.a. sul compenso professionale;
ha chiesto preliminarmente, sospendere la minacciata procedura esecutiva e, in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i presupposti di legge sospendere la procedura al fine di consentire al Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo posto a fondamento della azione esecutiva e di entrare nel merito della opposizione medesima;
accertare, dichiarare e riconoscere che in ogni caso la pretesa creditoria debba essere rideterminata, non essendo dovuto il pagamento degli importi richiesti a titolo di IVA. Si costituisce la la quale, nel contestare tutto quando ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, chiede il rigetto dell'opposizione.
La opposizione avanzata è inammissibile. La parte attrice opponente, pacificamente condannata con decreto ingiuntivo al pagamento di una somma portata nel decreto ingiuntivo, propone opposizione a precetto non già deducendo circostanze verificatesi dopo la emanazione del titolo, bensì contestando il titolo stesso, ritenendolo non condivisibile, e rilevando che avverso detto titolo era stata proposta opposizione. Come noto, lo scopo del precetto è proprio quello di sollecitare l'adempimento spontaneo del titolo esecutivo e non vi è necessità di proporre opposizione solo per dedurre l'avvenuto adempimento a questo successivo. Per quel che attiene agli ulteriori motivi di opposizione a precetto, si rileva che trattasi di deduzioni che non involgono il precetto, bensì lo stesso titolo esecutivo. Come costantemente insegna la Suprema Corte, nei titoli esecutivi di formazione giudiziale, non possono essere dedotti, come motivi di opposizione al precetto o all'esecuzione, quelli che formano oggetto di un specifico rimedio impugnatorio. Per essi, l'opposizione può avere ad oggetto sono fatti successivi alla formazione del titolo. Il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice della opposizione al precetto o della opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua efficace esistenza e persistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata sul titolo originariamente esistente, o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Pertanto, il giudice nella opposizione all'esecuzione può e deve esaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio (cfr. Cassazione 22.402/2008; n. 9912/ 2007). In particolare, si è precisato che “Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”(Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251). Se ne ricava l'inammissibilità, sotto tale aspetto, della opposizione, non potendo dedursi dinanzi al giudice della opposizione all'esecuzione fatti concernenti la fase antecedente alla formazione del titolo sul quale è chiamato a pronunciarsi esclusivamente il giudice dinanzi al quale detto titolo è stato impugnato. Nel caso di specie pertanto, il sottoscritto giudice non può sindacare sulle questioni poste alla sua attenzione;
trattasi di questioni sulle quali, inevitabilmente, è chiamato a pronunciarsi il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione a precetto va pertanto dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, limitate alle prime due fasi e con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la opposizione. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta e per essa all'avv. Di Stallo Agostino, le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compenso, oltre 15,00
% per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. che si è dichiarato antistatario. Cosi deciso all'esito della camera di consiglio in Catanzaro li 13 novembre 2025 Il GO dott.ssa Rosanna Scillone
(C.F.: ), titolare della omonima ditta individuale Parte_1 CodiceFiscale_1
(P.I.: ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Giunone;
P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE CONTRO
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Archimede 19/A, presso lo studio
[...] dell'Avv. Agatino Luigi Di Stallo
CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI: come da atti e verbale del 13 novembre 2025. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ad atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo n. 1404/2020 (R.G. 2935/2020), , sulla premessa, della notifica Parte_1 dell'atto di precetto in data 02/12/2020 unitamente al decreto ingiuntivo n. 1404/2020 (R.G. 2935/2020), emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Ragusa in data 30.10.2020, munito di formula esecutiva in data 17.11.2020 e notificato il 02.12.2020, con il quale la , in persona del l.r.p.t, ha intimato al Sig. CP_1 CP_1 Parte_1 di pagare sotto avvertimento di procedere ad esecuzione forzata, la somma di € 9.331,74 oltre interessi maturanti e spese occorrende;
l'opponente ha ritenuto la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro;
la nullità dell'opposto atto di precetto sulla scorta di un titolo esecutivo asseritamente nullo;
l'incompetenza per territorio del Giudice del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio;
l'errato addebito della somma di € 178,00 nell'atto di precetto a titolo di i.v.a. sul compenso professionale;
ha chiesto preliminarmente, sospendere la minacciata procedura esecutiva e, in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i presupposti di legge sospendere la procedura al fine di consentire al Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo posto a fondamento della azione esecutiva e di entrare nel merito della opposizione medesima;
accertare, dichiarare e riconoscere che in ogni caso la pretesa creditoria debba essere rideterminata, non essendo dovuto il pagamento degli importi richiesti a titolo di IVA. Si costituisce la la quale, nel contestare tutto quando ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, chiede il rigetto dell'opposizione.
La opposizione avanzata è inammissibile. La parte attrice opponente, pacificamente condannata con decreto ingiuntivo al pagamento di una somma portata nel decreto ingiuntivo, propone opposizione a precetto non già deducendo circostanze verificatesi dopo la emanazione del titolo, bensì contestando il titolo stesso, ritenendolo non condivisibile, e rilevando che avverso detto titolo era stata proposta opposizione. Come noto, lo scopo del precetto è proprio quello di sollecitare l'adempimento spontaneo del titolo esecutivo e non vi è necessità di proporre opposizione solo per dedurre l'avvenuto adempimento a questo successivo. Per quel che attiene agli ulteriori motivi di opposizione a precetto, si rileva che trattasi di deduzioni che non involgono il precetto, bensì lo stesso titolo esecutivo. Come costantemente insegna la Suprema Corte, nei titoli esecutivi di formazione giudiziale, non possono essere dedotti, come motivi di opposizione al precetto o all'esecuzione, quelli che formano oggetto di un specifico rimedio impugnatorio. Per essi, l'opposizione può avere ad oggetto sono fatti successivi alla formazione del titolo. Il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice della opposizione al precetto o della opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua efficace esistenza e persistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata sul titolo originariamente esistente, o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Pertanto, il giudice nella opposizione all'esecuzione può e deve esaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio (cfr. Cassazione 22.402/2008; n. 9912/ 2007). In particolare, si è precisato che “Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”(Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251). Se ne ricava l'inammissibilità, sotto tale aspetto, della opposizione, non potendo dedursi dinanzi al giudice della opposizione all'esecuzione fatti concernenti la fase antecedente alla formazione del titolo sul quale è chiamato a pronunciarsi esclusivamente il giudice dinanzi al quale detto titolo è stato impugnato. Nel caso di specie pertanto, il sottoscritto giudice non può sindacare sulle questioni poste alla sua attenzione;
trattasi di questioni sulle quali, inevitabilmente, è chiamato a pronunciarsi il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione a precetto va pertanto dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, limitate alle prime due fasi e con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la opposizione. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta e per essa all'avv. Di Stallo Agostino, le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compenso, oltre 15,00
% per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. che si è dichiarato antistatario. Cosi deciso all'esito della camera di consiglio in Catanzaro li 13 novembre 2025 Il GO dott.ssa Rosanna Scillone