TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice CA ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 16/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 12.12.2025 e dalla parte resistente il 03.12.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2563 dell'anno 2020 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/07/1950, residente a [...] ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via
Matteo Cimarra n. 38, presso lo studio dell'avv. Antonina Scifo, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: , sede di Palermo, in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Direttore Regionale rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo viale del Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio dott. del Persona_1
19.1.2023 (Rep. n. 2536 - Racc. n. 1915) depositata il 22.01.2024 unitamente ad atto di costituzione di nuovo procuratore
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 26 ottobre 2020 il sig. esponeva: Parte_1
1 - che “per circa 30 anni, nello svolgimento della sua attività lavorativa ha esercitato la mansione di coltivatore diretto, quale titolare di ditta individuale”;
- che “a causa della detta attività lavorativa, il ricorrente, si è esposto a diversi fattori morbigeni
(polvere, umidità, variazioni climatiche e di temperatura, movimentazione pesi) che con il passare del tempo, hanno dato origine ad una tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori alla spalla sx a discreta incidenza funzionale, che gli comporta difficoltà oggettive nell'esercizio della sua attività lavorativa”;
- di avere presentato all' “in data 07.02.2019, istanza per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale in quanto affetto da "tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori alla spalla sx a discreta incidenza funzionale"”;
- che “con provvedimento del 25.05.2019, l' rigettava la domanda per assenza della CP_1 malattia denunciata;
al diniego veniva proposta opposizione”;
- che l'opposizione proposta avverso il diniego veniva “rigettata con provvedimento del
22.10.2019”.
Ciò premesso, sulla base della documentazione medica prodotta ha chiesto al Tribunale di
“- ritenere e dichiarare che esiste rapporto causale o concausale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, per la malattia contratta è portatore di postumi invalidanti con la diminuzione dell'attitudine al lavoro nella misura del 8%
e/o nella percentuale maggiore o minore o comunque superiore al 6% …; - per l'effetto condannare l' alla corresponsione dei ratei di rendita di inabilità permanente o in CP_2 subordine con liquidazione di capitale nella misura, modalità e decorrenza previste dalla legge, con gli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- in caso di soccombenza, dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; - vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
L' in persona del Regionale per la Sicilia e legale rappresentante pro CP_1 CP_3 tempore, si costituiva nel presente giudizio con l'avv. Antonio Giaquinta, depositando il 06 maggio 2021 memoria con cui resisteva al ricorso, evidenziando che il ricorrente aveva già subito
“negli anni passati … un infortunio che ha proprio interessato tale distretto (caso n° 507904285) per il quale è stato già riconosciuto un 4%” e che quindi “i postumi a carico dei cingoli scapolo- omerali, per quanto di competenza , sono già stati valutati quali postumi post- CP_1 infortunistici”.
Formulava, pertanto, al Tribunale le seguenti conclusioni: “- rigettare la domanda oltre che per
2 mancanza di prova e/o insussistenza dell'esposizione a rischio, per mancanza di una malattia professionale da indennizzare;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
Con atto depositato il 22 gennaio 2024 si costituiva per l' l'avv. Salvatore Cacioppo CP_1 in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta, cancellatosi dall'albo professionale.
La causa venova istruita a mezzo di prova per testi con il sig. , Testimone_1 escusso all'udienza del 14 novembre 2024, e mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale affidata al dott. Persona_2
In data 10 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che in sede di giuramento del ctu fissava l'udienza odierna per la discussione.
Con le note di trattazione scritta depositate il 12 dicembre 2025, parte ricorrente contestava la relazione del ctu e chiedeva disporsi la “rinnovazione dell'indagine peritale con diverso consulente” o “in subordine … che la percentuale del 2% riconosciuta dal ctu, venga comunque riconosciuta ai fini della cumulabilità con le preesistenze di cui il ricorrente è già titolare, ex art. 80 d.p.r. 30.06.65 n.1124”.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. sulla base della disamina della Persona_2 documentazione sanitaria riportata in atti e di quanto emerso nel corso dell'accertamento clinico ha affermato che “La patologia denunciata risulta etiologicamente compatibile con le vis lesive degli agenti di rischio … tipici della mansione di coltivatore diretto. … Congrua anche la manifestazione temporale delle menomazioni denunciate. Concludendo l'analisi del nesso causale si ritengono poco probabili nel determinismo degli eventi lesivi denunciati cause diverse da quella lavorativa. In risposta al quesito posto dal Giudicante la "Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra" può essere causalmente addebitabile all'attività lavorativa espletata dal ricorrente, dovendosi altresì specificare che il pregresso infortunio occorso nel novembre del
2008 ovvero "verosimile lesione parziale del sopraspinoso di sinistra (valutazione 5% per Esiti di verosimile lesione parziale del sopraspinoso spalla sinistra 3% codice 227 - Deficit funzionale per parziale limitazione dei movimenti S.O. SN ai gradi estremi 2% codice 224)" interessava un solo elemento della cuffia dei rotatori, mentre al contrario la menomazione attuale comporta invero la complessiva degenerazione di tutta la struttura della cuffia dei rotatori, pertanto trattasi di
3 diversa menomazione meritevole di opportuna valutazione medico-legale. Gli esiti da correlare ad occasione di lavoro condizionano, in considerazione della certificazione esaminata, della sintomatologia riferita e dell'entità clinica obiettivata, un danno biologico permanente corrispondente ad una percentuale, fissata secondo calcolo riduzionistico, nella misura complessiva del 7 (sette)% da intendersi come danno attuale in capo alla spalla di sinistra dovendosi da qui scorporare un valore del 5% già indennizzato in quanto determinato dal pregresso infortunio del 2008. Tale percentuale viene ricavata utilizzando la tabella del "danno biologico permanente" e i criteri applicativi del D. Lgs 38/200 (D.M. 12 luglio 2000)”.
Il CTU ha, pertanto, così concluso: LO UD … è affetto da: Tendinopatia Pt_1 degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra. Tali menomazioni sono da ricondurre causalmente all'attività lavorativa espletata così come sopra meglio specificato ed incidono sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura complessiva del 7 (sette)%, dovendosi da questa scorporare un valore del 5 (cinque)% precedentemente indennizzato. La patologia professionale occorsa ha aggravato del 2 (due)% il precedente danno già indennizzato a carico della spalla sinistra del periziato” (v. pagg. 6 e 7 relazione ctu).
La relazione si presenta completa e le conclusioni rassegnate risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione e immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
Il Ctu nominato ha, quindi, accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e la malattia professionale denunciata. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato
(2%), poiché al di sotto della soglia di indennizzabilità (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto.
Non può trovare accoglimento l'istanza di parte ricorrente - formulata solo con le note di trattazione scritta del 12 dicembre 2025 - relativa alla richiesta di unificazione delle risultanze del presente giudizio (2%) “con le preesistenze di cui il ricorrente è già titolare, ex art. 80 d.p.r.
30.06.65 n.1124”.
Il ricorso non contiene una specifica domanda di cumulo, e ciò malgrado le patologie fossero preesistenti e, quindi, già ben note al ricorrente all'epoca di introduzione del giudizio.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda di cumulo avanzata dal , Parte_1 siccome fondata su circostanze di fatto non compiutamente dedotte e documentate sin dalle prime battute processuali.
A tal fine, si richiama il condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale o per infortunio, la fattispecie
4 della unificazione della rendita non può essere trasposta, automaticamente, all'interno di un rapporto processuale già esistente il quale costituisce un'entità separata rispetto al rapporto sostanziale, disciplinato da proprie regole, quale la immodificabilità delle circostanze di fatto allegate nel processo, fatto salvo il "factum superveniens" che deve essere dedotto tempestivamente. Né la semplice richiesta di "applicazione della rendita di legge" può comportare, implicitamente, anche la domanda di sommatoria dei postumi dei diversi eventi dannosi” (Cass. Sez. Lav. n. 12430 del 25.5.2006).
In tal senso si erano già espresse anche le Sezioni Unite, affermando che “In rapporto all'originaria domanda di riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro, per la quale sia stata accertata un'inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile, è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della predetta domanda, comportando tale richiesta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 cod. proc. civ., e non potendo trovare applicazione, d'altra parte, il disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., invocabile solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio” (Cass. Sez. Un. 29.07.2022 n. 11198).
Pertanto, va ritenuta inammissibile la richiesta di cumulo ai fini della determinazione del grado del danno biologico;
di conseguenza, in questa sede, i postumi derivanti dalla patologia accertata sono pari al 2% e, dunque, insufficienti a consentire al ricorrente di accedere alle provvidenze di legge.
Né, infine, potrebbe addivenirsi ad una pronuncia di mero accertamento dell'esistenza di detta menomazione.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui, nel caso di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, è inammissibile la sentenza di mero accertamento dell'inabilità accertata.
Si è affermato, difatti, che “in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento risolvendosi in accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del
5 diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (v. Cass. n. 16149/2018, n. 14961/2015, n. 3480/2013 e n.
17971/2010).
In definitiva, la domanda del sig. deve essere rigettata. Parte_1
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre quelle della C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice CA ES, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2563/2020, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 16/12/2025.
Il Giudice Onorario
CA ES
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice CA ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 16/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 12.12.2025 e dalla parte resistente il 03.12.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2563 dell'anno 2020 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/07/1950, residente a [...] ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via
Matteo Cimarra n. 38, presso lo studio dell'avv. Antonina Scifo, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: , sede di Palermo, in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Direttore Regionale rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo viale del Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio dott. del Persona_1
19.1.2023 (Rep. n. 2536 - Racc. n. 1915) depositata il 22.01.2024 unitamente ad atto di costituzione di nuovo procuratore
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 26 ottobre 2020 il sig. esponeva: Parte_1
1 - che “per circa 30 anni, nello svolgimento della sua attività lavorativa ha esercitato la mansione di coltivatore diretto, quale titolare di ditta individuale”;
- che “a causa della detta attività lavorativa, il ricorrente, si è esposto a diversi fattori morbigeni
(polvere, umidità, variazioni climatiche e di temperatura, movimentazione pesi) che con il passare del tempo, hanno dato origine ad una tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori alla spalla sx a discreta incidenza funzionale, che gli comporta difficoltà oggettive nell'esercizio della sua attività lavorativa”;
- di avere presentato all' “in data 07.02.2019, istanza per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale in quanto affetto da "tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori alla spalla sx a discreta incidenza funzionale"”;
- che “con provvedimento del 25.05.2019, l' rigettava la domanda per assenza della CP_1 malattia denunciata;
al diniego veniva proposta opposizione”;
- che l'opposizione proposta avverso il diniego veniva “rigettata con provvedimento del
22.10.2019”.
Ciò premesso, sulla base della documentazione medica prodotta ha chiesto al Tribunale di
“- ritenere e dichiarare che esiste rapporto causale o concausale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, per la malattia contratta è portatore di postumi invalidanti con la diminuzione dell'attitudine al lavoro nella misura del 8%
e/o nella percentuale maggiore o minore o comunque superiore al 6% …; - per l'effetto condannare l' alla corresponsione dei ratei di rendita di inabilità permanente o in CP_2 subordine con liquidazione di capitale nella misura, modalità e decorrenza previste dalla legge, con gli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- in caso di soccombenza, dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; - vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
L' in persona del Regionale per la Sicilia e legale rappresentante pro CP_1 CP_3 tempore, si costituiva nel presente giudizio con l'avv. Antonio Giaquinta, depositando il 06 maggio 2021 memoria con cui resisteva al ricorso, evidenziando che il ricorrente aveva già subito
“negli anni passati … un infortunio che ha proprio interessato tale distretto (caso n° 507904285) per il quale è stato già riconosciuto un 4%” e che quindi “i postumi a carico dei cingoli scapolo- omerali, per quanto di competenza , sono già stati valutati quali postumi post- CP_1 infortunistici”.
Formulava, pertanto, al Tribunale le seguenti conclusioni: “- rigettare la domanda oltre che per
2 mancanza di prova e/o insussistenza dell'esposizione a rischio, per mancanza di una malattia professionale da indennizzare;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
Con atto depositato il 22 gennaio 2024 si costituiva per l' l'avv. Salvatore Cacioppo CP_1 in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta, cancellatosi dall'albo professionale.
La causa venova istruita a mezzo di prova per testi con il sig. , Testimone_1 escusso all'udienza del 14 novembre 2024, e mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale affidata al dott. Persona_2
In data 10 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che in sede di giuramento del ctu fissava l'udienza odierna per la discussione.
Con le note di trattazione scritta depositate il 12 dicembre 2025, parte ricorrente contestava la relazione del ctu e chiedeva disporsi la “rinnovazione dell'indagine peritale con diverso consulente” o “in subordine … che la percentuale del 2% riconosciuta dal ctu, venga comunque riconosciuta ai fini della cumulabilità con le preesistenze di cui il ricorrente è già titolare, ex art. 80 d.p.r. 30.06.65 n.1124”.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. sulla base della disamina della Persona_2 documentazione sanitaria riportata in atti e di quanto emerso nel corso dell'accertamento clinico ha affermato che “La patologia denunciata risulta etiologicamente compatibile con le vis lesive degli agenti di rischio … tipici della mansione di coltivatore diretto. … Congrua anche la manifestazione temporale delle menomazioni denunciate. Concludendo l'analisi del nesso causale si ritengono poco probabili nel determinismo degli eventi lesivi denunciati cause diverse da quella lavorativa. In risposta al quesito posto dal Giudicante la "Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra" può essere causalmente addebitabile all'attività lavorativa espletata dal ricorrente, dovendosi altresì specificare che il pregresso infortunio occorso nel novembre del
2008 ovvero "verosimile lesione parziale del sopraspinoso di sinistra (valutazione 5% per Esiti di verosimile lesione parziale del sopraspinoso spalla sinistra 3% codice 227 - Deficit funzionale per parziale limitazione dei movimenti S.O. SN ai gradi estremi 2% codice 224)" interessava un solo elemento della cuffia dei rotatori, mentre al contrario la menomazione attuale comporta invero la complessiva degenerazione di tutta la struttura della cuffia dei rotatori, pertanto trattasi di
3 diversa menomazione meritevole di opportuna valutazione medico-legale. Gli esiti da correlare ad occasione di lavoro condizionano, in considerazione della certificazione esaminata, della sintomatologia riferita e dell'entità clinica obiettivata, un danno biologico permanente corrispondente ad una percentuale, fissata secondo calcolo riduzionistico, nella misura complessiva del 7 (sette)% da intendersi come danno attuale in capo alla spalla di sinistra dovendosi da qui scorporare un valore del 5% già indennizzato in quanto determinato dal pregresso infortunio del 2008. Tale percentuale viene ricavata utilizzando la tabella del "danno biologico permanente" e i criteri applicativi del D. Lgs 38/200 (D.M. 12 luglio 2000)”.
Il CTU ha, pertanto, così concluso: LO UD … è affetto da: Tendinopatia Pt_1 degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra. Tali menomazioni sono da ricondurre causalmente all'attività lavorativa espletata così come sopra meglio specificato ed incidono sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura complessiva del 7 (sette)%, dovendosi da questa scorporare un valore del 5 (cinque)% precedentemente indennizzato. La patologia professionale occorsa ha aggravato del 2 (due)% il precedente danno già indennizzato a carico della spalla sinistra del periziato” (v. pagg. 6 e 7 relazione ctu).
La relazione si presenta completa e le conclusioni rassegnate risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione e immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
Il Ctu nominato ha, quindi, accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e la malattia professionale denunciata. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato
(2%), poiché al di sotto della soglia di indennizzabilità (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto.
Non può trovare accoglimento l'istanza di parte ricorrente - formulata solo con le note di trattazione scritta del 12 dicembre 2025 - relativa alla richiesta di unificazione delle risultanze del presente giudizio (2%) “con le preesistenze di cui il ricorrente è già titolare, ex art. 80 d.p.r.
30.06.65 n.1124”.
Il ricorso non contiene una specifica domanda di cumulo, e ciò malgrado le patologie fossero preesistenti e, quindi, già ben note al ricorrente all'epoca di introduzione del giudizio.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda di cumulo avanzata dal , Parte_1 siccome fondata su circostanze di fatto non compiutamente dedotte e documentate sin dalle prime battute processuali.
A tal fine, si richiama il condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale o per infortunio, la fattispecie
4 della unificazione della rendita non può essere trasposta, automaticamente, all'interno di un rapporto processuale già esistente il quale costituisce un'entità separata rispetto al rapporto sostanziale, disciplinato da proprie regole, quale la immodificabilità delle circostanze di fatto allegate nel processo, fatto salvo il "factum superveniens" che deve essere dedotto tempestivamente. Né la semplice richiesta di "applicazione della rendita di legge" può comportare, implicitamente, anche la domanda di sommatoria dei postumi dei diversi eventi dannosi” (Cass. Sez. Lav. n. 12430 del 25.5.2006).
In tal senso si erano già espresse anche le Sezioni Unite, affermando che “In rapporto all'originaria domanda di riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro, per la quale sia stata accertata un'inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile, è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della predetta domanda, comportando tale richiesta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 cod. proc. civ., e non potendo trovare applicazione, d'altra parte, il disposto dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., invocabile solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio” (Cass. Sez. Un. 29.07.2022 n. 11198).
Pertanto, va ritenuta inammissibile la richiesta di cumulo ai fini della determinazione del grado del danno biologico;
di conseguenza, in questa sede, i postumi derivanti dalla patologia accertata sono pari al 2% e, dunque, insufficienti a consentire al ricorrente di accedere alle provvidenze di legge.
Né, infine, potrebbe addivenirsi ad una pronuncia di mero accertamento dell'esistenza di detta menomazione.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui, nel caso di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, è inammissibile la sentenza di mero accertamento dell'inabilità accertata.
Si è affermato, difatti, che “in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento risolvendosi in accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del
5 diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (v. Cass. n. 16149/2018, n. 14961/2015, n. 3480/2013 e n.
17971/2010).
In definitiva, la domanda del sig. deve essere rigettata. Parte_1
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre quelle della C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice CA ES, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2563/2020, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 16/12/2025.
Il Giudice Onorario
CA ES
6