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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6812/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1
atti, dall'Avv.to De Filippo Lucia, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4837/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984).).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi:
“Il ricorrente Sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
in via G. Verdi n° 176, è affetto da
- cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica da infarto acuto del miocardio su occlusione trombotica di IVA media trattato mediante angioplastica (PTCA) + stent medicato
- pregresso processo broncopneumonico acuto con versamento pleurico.
Sulla scorta delle considerazioni espresse, il perito ha ritenuto che “non sussistono i requisiti medico-legali per la concessione dell'assegno d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge
222/84, in quanto la capacità lavorativa dell'assicurato non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Di qui, l'interesse giuridico del ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'assegno ordinario
d'invalidità ex l. 222/1984 da giugno 2024.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha valutato il complesso quadro morboso da cui il ricorrente è affetto considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha formulato la seguente diagnosi:
“- cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica da pregresso IMA su occlusione trombotica di
IVA media trattato con angioplastica (PTCA)+stent
- pregresso processo broncopneumonico a sinistra in fase di stabilizzazione clinica e in condizioni respiratorie stabili,
- recente riscontro di malformazione aneurismatica di tipo fusiforme dell'arteria basilare e del circolo arterioso posteriore cerebrale in attuale follow-up.
Per il resto l'esame clinico e strumentale non ha messo in evidenza fenomeni nosograficamente significativi”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie svolgendo le seguenti valutazioni medico-legali:
“ Senza addentrarci particolarmente nella letteratura scientifica inerente la relazione su
“rischi e malattie nei lavoratori del settore dei trasporti di merci e persone” citato da parte difensiva e il ruolo di alcune patologie tra cui, nel caso in esame, l'ipertensione arteriosa,
l'infarto del miocardio e la cardiopatia ischemica nel determinare una necessaria riduzione della capacità lavorativa nei lavoratori del trasporto pubblico e privato e del trasporto di merci, possiamo dire per quanto riguarda la cardiopatia ischemico-ipertensiva (pregresso
IMA nel 2021) trattato con PTCA + Stent medicato, la documentazione cardiologica prodotta agli atti, anche se non segnala alcuna disfunzione della pompa cardiaca né alterazioni morfologiche delle pareti cardiache, apparati valvolari normoconformati e cinesi globale e segmentaria conservati con funzione sistolica normale e ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro di grado lieve, con il proseguire l'attività lavorativa di autista rappresenterebbe un grave rischio per l'assicurato, in quanto sebbene le residue capacità lavorative gli consentano un attività lavorativa tale da assicurargli un reddito proficuo in rapporto al lavoro specifico, tale lavoro verrebbe svolto in usura cioè con rischio dello stato di salute immediato o futuro dell'assicurato stesso. Ne è pensabile che all'età di 48 anni l'assicurato possa svolgere un'attività lavorativa diversa da quella che ha svolto in tanti anni, pur essendo in possesso di una discreta capacità lavorativa generica residua.
Altro dato patologico di rilievo è rappresentato dalla recente diagnosi di una formazione aneurismatica fusiforme dell'arteria basilare e del circolo arterioso posteriore cerebrale che determina evidenti fenomeni compressivi sul tronco encefalico. A riguardo, nonostante la patogenesi di questa malattia sia molto complessa e l'assicurato allo stato attuale risulta esente da complicanze di ordine neurochirurgico con assenza di deficit stenici, bisogna comunque prevenire la rottura dell'aneurisma e limitare il rischio di possibili eventi emorragici che possono portare a disabilità molto gravi, non a caso l'assicurato è stato dismesso dal lavoro essendo un soggetto a rischio. In sintesi, il pregresso infarto del miocardio e l'aneurisma cerebrale in soggetto iperteso rappresentano i due dati patologici più importanti ai fini dell'invalidità permanente ed in particolare per una marcata riduzione della capacità lavorativa specifica (autista).
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, soprattutto alla luce dell'insorgenza di una nuova patologia a carico dell'apparato cerebrale, ha ritenuto che:
“l'assicurato è da ritenersi invalido in quanto la sua capacità al lavoro è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e le residue energie fisiche non gli consentono capacità di lavoro proficuo in altre attività in base alle proprie attitudini (autista), sia a causa del complesso morboso che per l'età, nonché per fattori socio-ambientali a decorrere da giugno 2024 epoca in cui l'assicurato cominciò a lamentare una intensa cefalea che lo indusse al ricovero ospedaliero a seguito del quale veniva posta diagnosi di malformazione aneurismatica dell'arteria basilare e del circolo arterioso posteriore cerebrale con fenomeni compressivi sul tronco encefalico.” riconoscendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio richiesto a decorrere da giugno 2024.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 a far data da giugno 2024.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale (decorrenza del beneficio da data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riconosce il requisito sanitario per accedere all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 a far data da giugno
2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 27.5.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma