Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3946/2015 R.G.
N. 4035/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2015 al numero 3946 (alla quale è stata riunita la causa iscritta a r.g. n. 4065/2015) e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati in Perugia, Viale dell'Acacia n. C.F._3
167, presso l'avv. Giovanni OV e l'avv. AL OV che li assistono e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTI
E
(C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._4 [...]
, elettivamente domiciliato in Foligno (PG), Piazza Garibaldi n. 12, Persona_1 presso l'avv. Daria Grilli che lo assiste e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 110 cod. proc. civ.;
OPPONENTE
CONTRO
Pagina 1 di 12
Fiorenzo di Lorenzo n. 13, presso lo studio dell'avv. Katia Volpolini che lo assiste e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), nella persona del suo rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Perugia, Viale dell'acacia n. 167, presso l'avv. Giovanni OV e l'avv. AL OV che lo assistono e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione;
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_4 C.F._6
Gualdo Tadino (PG), Via Vittorio Veneto snc, presso l'avv. Christian Severini che lo assiste e difende coma da procura in calce alla comparsa di costituzione;
TERZI CHIAMATI avente ad oggetto: prestazione d'opera professionale
Conclusioni: come da verbale di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – L'ing. ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 18 maggio 2015, n. CP_2
1084, (r.g. n. 1840/2015) a carico di per euro 16.737,00, di Parte_4 Pt_5
per euro 16.737,65, di per euro 33.430,84, di
[...] Parte_1
per euro 10.667,36, (e dunque la complessiva somma di euro Persona_1
77.573,51 comprensiva di contributo previdenziale ed iva) oltre accessori e spese, esponendo di aver ricevuto incarico per la progettazione strutturale di lavori da parte del e che i singoli consorziati titolari delle unità abitative interessate Controparte_3
dai lavori risponderebbero delle obbligazioni consortili.
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
– al tempo dell'introduzione del giudizio minorenne e, pertanto, Parte_2 rappresentato dalla tutrice – e hanno proposto Persona_2 Parte_3
opposizione.
Hanno sostenuto di non aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con l'ing. CP_2
e che, invece, il consorzio aveva conferito incarico di progettazione (già dal 2002) allo studio professionale , nelle persone dell'arch. e del geom. Pt_6 CP_4 CP_5
i cui compensi erano intesi comprensivi di quelli di ulteriori professionisti da
[...]
Pagina 2 di 12 questi ultimi chiamati a collaborare.
In ragione della suesposta ricostruzione di fatto, gli opponenti contestano, innanzitutto, la propria titolarità della situazione giuridica passiva dedotta in giudizio sia perché onerato a pagare i lavori eventualmente svolti dall'ingegnere avrebbe CP_2 dovuto essere, in tesi, l'architetto sia perché, in ogni caso, l'eventuale domanda CP_4
di adempimento avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del e non dei CP_3
singoli proprietari.
Gli opponenti, poi, danno conto di aver pagato alcune fatture emesse dall'ingegnere nei propri confronti, ma di averlo fatto al solo fine di semplificare i passaggi di CP_2 denaro e su mandato ed indicazione dell'architetto che, infatti, aveva provveduto CP_4
a firmare e timbrare le stesse per approvazione.
Quanto alla posizione dell'arch. hanno richiamato due scritture (prodotte in CP_4
forma di copia cartacea nel fascicolo di parte ai n. 5 e 6) datate la prima 10 aprile 2008 e la seconda 9 dicembre 2011, con le quali, nella prima, non indirizzata ad alcuno, egli dichiara che “tutte le prestazioni tecniche fino a chiusura dei lavori ed alla pratica legata al contributo sono compensate con l'onorario ammesso a contributo” e poi, con variazione della intensità della calligrafia “compreso ing. – Geom. e CP_2 CP_5 geologo dott. ; e nella seconda, diretta al presidente del , che “ogni Per_3 CP_3
rapporto con professionisti che hanno collaborato in base alle proprie competenze alle diverse fasi di progettazione dei lavori sopra indicati sono esclusivamente tra il sottoscritto tecnico incaricato e i professionisti che sono intervenuto nell'espletamento delle specifiche prestazioni. Si precisa inoltre che tali rapporti, per quanto riguarda le parcelle professionali, sono stati trattati dal sottoscritto. Si esonera la committenza e il presidente del a farsi carico di richieste che prevaricano quanto stabilito”. CP_3
Hanno quindi chiesto la chiamata in causa del predetto arch. successivamente CP_4
autorizzata.
In ogni caso, le parti sottolineano degli errori di calcolo nella determinazione degli importi – di cui, comunque, ribadiscono la non debenza – oltre che nell'individuazione della quota attribuita ad Quanto, poi, ai compensi richiesti per la Parte_1
variante progettuale intervenuta nel corso dei lavori, gli opponenti espongono non dovute le somme in quanto detto intervento era stato reso necessario da errori progettuali pregressi da attribuirsi ai medesimi progettisti.
Pagina 3 di 12 Concludono chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in ipotesi di accoglimento parziale, la condanna dell'arch. a tenerli indenni da quanto tenuti a pagare. CP_4
3. – Con separato atto di citazione – iscritto al registro generale al n. 4035/2015, procedimento riunito al principale 3946/2015 – ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo anche – rappresentata dalla Persona_1 procuratrice speciale – poi deceduta nel corso del giudizio. Parte_7
All'opponente originaria è quindi succeduto l'erede costituitosi con Controparte_1
comparsa del 17 marzo 2021.
L'opponente ha spiegato difese analoghe a quelle già sopra esaminate, in specie con riferimento alla circostanza che il rapporto contrattuale sarebbe intercorso tra il consorzio e l'architetto e che l'accordo raggiunto prevedeva la limitazione dei CP_4
compensi professionali nella misura delle provvidenze erogate dal Parte_8
.
[...]
La parte, inoltre, ha contestato la circostanza di aver intrattenuto rapporti professionali con l'ingegnere oltre che l'effettivo svolgimento delle prestazioni da CP_2 lui allegate come eseguite in proprio favore. Secondo la prospettazione dell'opponente, infatti, l'unico tecnico che si è occupato del proprio immobile sarebbe l'ingegnere
Testimone_1
La parte aveva quindi concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione spiegata con revoca del decreto ingiuntivo opposto. È opportuno dare conto sin da ora che risulta scrittura di transazione tra le parti, prodotta da parte opposta, che ha dichiarato di non aver più nulla da pretendere nei confronti dell'ingiunta e dunque del suo erede CP_1
[...]
3. – L'ing. si è costituito in entrambi i procedimenti poi riuniti spiegando CP_2
difese pressochè di medesimo tenore.
Ha ribadito di essersi occupato, quale progettista strutturale, della progettazione dei lavori afferenti agli immobili ricompresi nel sito nel Comune di Controparte_3
Gualdo Tadino, di cui gli opponenti sono proprietari;
a conclusione dell'incarico avrebbe poi emesso una serie di notule tenendo in considerazione gli acconti medio tempore ricevuti.
Ha quindi sostenuto, in punto di diritto che i singoli proprietari sarebbero obbligati per le obbligazioni del , in ragione delle previsioni dello statuto consortile. CP_3
Pagina 4 di 12 Ha esposto – da pag. 10 a pag. 12 – richiamando per numerazione i documenti da 14
a 49 prodotti unitamente alla comparsa che “il contesto probatorio prodotto (…) fonda
e, dunque legittima, il credito vantato (…)”.
Sostenendo quindi di aver eseguito le prestazioni e di essere terzo rispetto a qualsivoglia accordo inteso a contenere le sue spettanza nei limiti di quanto riconosciuto da provvidenza pubblica, ha affermato il professionista di aver quantificato le proprie competenze in modo conforme a legge, come ritenuto anche da conforme vidimazione dell'Ordine degli ingegneri;
tanto, anche con riferimento alle varianti, per le quali non aveva ricevuto alcuna contestazione e che erano state realizzate non già per errori progettuali ma per “esigenze palesate dai proprietari degli edifici”.
Infine – con la costituzione in giudizio – asserendo che l'interesse alla chiamata nascesse dalle avverse difese ha chiesto di chiamare in giudizio il , affinchè CP_3
questo fosse condannato a corrispondere le sue spettanze.
4. – Previa autorizzazione alla chiamata, con tempestiva comparsa si è costituto in entrambi i procedimenti poi riuniti il A/37. CP_3
Il ha diffusamente contestato la sussistenza un rapporto contrattuale con CP_3
l'ing. per non averlo mai incaricato dello svolgimento di attività professionale CP_2 nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, assumendo inoltre che, ai sensi dell'art. 10 bis dello statuto del , ogni contratto di appalto (e dunque, in tesi anche un CP_3
contratto con il progettista) dovrebbe avere forma scritta ed essere sottoscritto dal presidente dell'ente e da ogni singolo consorziato.
Secondo la prospettazione offerta, infatti, l'unico professionista incaricato dal sarebbe l'architetto il quale si sarebbe dovuto fare carico di pagare CP_3 CP_4
ulteriori professionisti eventualmente – e su propria iniziativa – coinvolti.
Per quanto attiene la presentazione della variante progettuale, invece, il CP_3
contesta la circostanza di aver richiesto o autorizzato alcun intervento di questa natura, non dovendo pertanto essere tenuto al pagamento dei correlati compensi professionali.
Ferme le predette eccezioni, la parte ha altresì allegato di aver effettuato pagamenti diretti all'ingegnere solo su indicazione dell'arch. CP_4
Il ha quindi spiegato: CP_3
- domanda riconvenzionale, contro l'ing. assumendo carenze ed errori CP_2
progettuali e dunque chiedendo il risarcimento del danno in misura pari alle somme
Pagina 5 di 12 necessarie per l'esecuzione delle opere di emenda e delle relative spese tecniche, somme da porre in compensazione in ipotesi di propria condanna al pagamento di compensi e alle mancate penali da ritardo eventualmente non incassate in danno dell'appaltatore;
- istanza di chiamata in causa dell'arch. spiegando verso di questi domanda di CP_4 condanna a tenerlo indenne per l'ipotesi di propria condanna in favore dell'ing. e, CP_2
poi, domanda di condanna del medesimo arch. al pagamento del risarcimento del CP_4
danno per le predette carenze ed errori progettuali.
5. – All'udienza del 4 aprile 2018, si è costituito in giudizio CP_4
chiamato dagli opponenti originari e dal , contestando le domande proposte CP_3
nei propri confronti.
La parte, in specie, ha allegato di aver prestato la propria attività professionale nei confronti del fino al 29 settembre 2012 quando, in ragione di divergenze con CP_3 la committenza e con l'impresa esecutrice, ha rimesso l'incarico, pur proseguendo il proprio impegno ai soli fini di un ordinato passaggio di consegne con il professionista subentrante.
La parte, innanzitutto, ha contestato la nullità dell'atto di citazione in garanzia in quanto carente delle ragioni poste a fondamento della conseguente domanda e, in subordine, il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del diritto di agire in garanzia ex art. 1669 cod. civ.
In merito alla questione oggetto della chiamata in garanzia, ossia sulla titolarità dell'obbligazione di pagamento, la parte ha contestato la circostanza di aver incaricato l'ing. che, invece, sarebbe stato scelto dal e nominato in occasione della CP_2 CP_3 stipula del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori, avvenuta il 16 aprile
2009. Inoltre, rileva la parte, le notule allegate al ricorso monitorio sono datate 4 marzo
2014 e, quindi, evidentemente relative a prestazioni professionali svolte successivamente alla cessazione del proprio incarico professionale in favore del
, avvenuta a settembre 2012. CP_3
In sede di memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 cod. proc. civ. la parte, con riferimento alla scrittura privata del 10 aprile 2008, depositata dagli opponenti e dal e CP_3 riportante l'impegno di di farsi carico degli onorari dovuti per gli ulteriori tecnici CP_4
coinvolti, la parte ha eccepito la difformità tra la copia depositata e quella in suo
Pagina 6 di 12 possesso (allegata alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 cod. proc. civ.), quest'ultima mancante di qualsivoglia riferimento all'ing. CP_2
Sempre con la medesima memoria, la parte ha prodotto l'istanza di autorizzazione alla variante progettuale rivolta alla provincia di Perugia e sottoscritta dal sig. Pt_1
quale presidente del al fine di comprovare la riconducibilità di detto CP_3
intervento alla volontà dei committenti. Detta sottoscrizione è stata poi oggetto di disconoscimento da parte del sig. nella qualità di presidente del , in Pt_1 CP_3 sede di memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 cod. proc. civ. dell'ente.
La parte ha quindi concluso per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
nel merito, per la declaratoria dell'intervenuta prescrizione ex art. 1669 cod. civ. dell'obbligazione di garanzia su di sé gravante;
sempre nel merito, per il rigetto delle domande formulate nei propri confronti.
6. – Riunito il presente procedimento con l'opposizione spiegata dalla sig.ra e Per_1
iscritta al NRG 4035/2015, la causa è stata istruita in via documentale. Con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. le parti hanno diffusamente argomentato le rispettive posizioni e ragioni. Con ordinanza del 13 agosto 2019, il giudice ha disposto l'esperimento di un tentativo di mediazione tra le parti, il quale ha poi avuto esito negativo.
Con nota del 14 ottobre 2024, l'avv. Volpolini ha dato atto di un accordo transattivo intervenuto tra e succeduto nel diritto controverso alla CP_2 Controparte_1
sig.ra Persona_1
Infine, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre 2024, dove è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi del previgente art. 190 cod. proc. civ.. Tutte le parti
(salvo parte PP) hanno prodotto memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. – L'odierna controversia ha per oggetto i compensi richiesti dall'ing. ai CP_2
proprietari di alcune unità immobiliari site nel centro storico di Gualdo Tadino interessate da lavori di ripristino e miglioramento sismico a suo tempo assistiti da contributo pubblico in esito al sisma del 1997. Egli, che ha chiesto decreto ingiuntivo contro i singoli consorziati in quanto tenuti per le obbligazioni del , ha speso CP_3
contro di essi, quale titolo, il contratto in tesi stipulato – per la prestazione di progettista delle opere strutturali – con il . CP_3
Pagina 7 di 12 Opponendo il decreto ingiuntivo, i consorziati hanno negato che il gli CP_3
avesse conferito tale incarico, assumendo che il consorzio avesse invece affidato l'incarico per la progettazione ad uno studio professionale, nella persona anche dell'arch. che avrebbe in tesi reso la prestazione avvalendosi di tutti i CP_4 professionisti necessari (tra i quali si intende anche l'ing. . Hanno chiesto di CP_2 chiamare in causa l'arch. perché, in ipotesi di condanna, li tenesse indenni CP_4
assumendo che si fosse obbligato a tanto.
L'opposto ing. costituendosi nell'opposizione, ha chiesto di chiamare in causa CP_2
il , perché fosse condannato a corrispondere le sue spettanze. Il , CP_3 CP_3 costituendosi, ha a sua volta negato di aver dato incarico all'ing. chiedendo CP_2 invece il risarcimento del danno, sia all'ing. che all'arch. per mancanze ed CP_2 CP_4 errori progettuali assunti come forieri di danno;
ha parimenti chiesto all'arch. di CP_4 essere tenuto indenne in caso di condanna a corrispondere corrispettivi all'ing. CP_2
L'arch. costituendosi, ha riferito di essere stato incaricato quale direttore dei CP_4 lavori, negato di aver assunto obblighi nei confronti dell'ing. contestando la CP_2
susssistenza di alcuna responsabilità per danni.
8. – Ebbene, in primo luogo è evidente che non sussiste alcuna prova del titolo speso dall'ing. contro il e quindi contro i consorziati. Giova al riguardo CP_2 CP_3
osservare che – per quanto possa essere ammissibile la chiamata in giudizio del formulata solo con la comparsa di costituzione, quando egli assume in ricorso CP_3
di aver chiamato i consorziati perché obbligati per le obbligazioni del , e CP_3
dunque assumendo chiaramente che il primo obbligato fosse il , CP_3
volontariamente non chiamato al pagamento in quella sede monitoria – l'indicazione del titolo è univoca: assume l'ingegnere che tra le parti indicate corra un contratto d'opera professionale per aver egli eseguito una serie di attività professionali.
Ebbene, è chiaro che, sotto tale aspetto, non è in discussione se l'ing. abbia CP_2
svolto o meno le prestazioni che assume di aver svolto, e in ordine alle quali ha prodotto amplissima documentazione: è in discussione, ed è bene chiarirlo perché, al di là delle varie questioni che sono state agitate nel processo, questo è il punto centrale dell'intera vicenda processuale, l'esistenza di un titolo in favore dell'ing. contro il CP_2 CP_3
e quindi, in tesi, contro i consorziati.
Pagina 8 di 12 Non può quindi che evidenziarsi che il professionista che chieda il pagamento del corrispettivo è tenuto a dare prova del contratto, che pur potendo avere forma libera, deve, ovviamente, comunque essere dimostrato nei suoi elementi essenziali, posto che, come noto, nelle obbligazioni di fonte contrattuale chi deduca l'altrui inadempimento deve provare il titolo, potendosi poi limitare ad affermare l'altrui inadempimento.
Ebbene, non fa prova dell'incarico professionale stipulato tra l'ing. ed il CP_2
, chiaramente, il contratto di appalto tra il e la ditta esecutrice dei CP_3 CP_3 lavori (prodotto con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) per l'evidente ragione che il contratto in questione (e che pure reca l'indicazione del quale progettista CP_2
strutturale) non è stipulato con il e quindi non ha alcuna efficacia nei suoi CP_2
confronti, e dunque non è quel contratto la fonte del suo obbligo di eseguire la prestazione né del suo diritto a compenso. Del resto, che non potesse essere detto contratto la fonte dell'obbligo di eseguire la prestazione è evidente solo che si rilevi che alla data della stipula del contratto di appalto la stessa prestazione di progettazione doveva già essere ampiamente eseguita, trattandosi di un appalto per l'esecuzione dei lavori evidentemente già progettati, ed i cui progetti dovevano essere già depositati anche ai fini di contribuzione pubblica.
Non può poi non rilevarsi che – pur a fronte della vastissima produzione documentale inerente le attività compiute – e a fronte della specifica eccezione di tutte le controparti inerente la contestazione della sussistenza di un incarico diretto da parte del o dei consorziati in favore dell'ing. non è stato neppure richiesto, CP_3 CP_2
nei limiti in cui sarebbe stato ammissibile, alcun mezzo di prova orale inerente circostanze della stipulazione del contratto, oggetto e corrispettivo dello stesso.
Posto dunque che la domanda di parte ricorrente ed opposta è stata diretta dapprima contro i singoli consorziati, per aver in tesi il stipulato l'incarico professionale CP_3
e poi direttamente contro il , è evidente che in ogni caso la stessa, poiché è del CP_3
tutto carente di titolo, deve essere respinta.
9. – Con il rigetto della domanda principale, divengono prive di interesse le domande: - dei consorziati contro l'arch. per la manleva da quanto avessero CP_4 dovuto pagare;
- del , contro l'arch. per la pari domanda di manleva. CP_3 CP_4
Residua unicamente la domanda di risarcimento del danno formulata dal Consorzio terzo chiamato contro l'ing. e contro l'ulteriore terzo chiamato arch. CP_2 CP_4
Pagina 9 di 12 Ebbene, la domanda contro l'ing. per la quale non è argomentato il titolo posto CP_2
che si esclude la natura contrattuale, è del tutto generica. Posta la mole di progettazione che è pacifico sia stata eseguita e che risulta depositata in atti sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il consorzio non espone chiaramente in riconvenzionale quali specifiche opere siano viziate e, dunque, quali elementi di progettazione siano, parimenti, causa del difetto: in ogni caso, poi, non può non rilevarsi che non è comprensibile quale ascrizione di responsabilità per errata progettazione sia mossa al progettista, rispetto a lavori che si affermano neppure completati, posto che i lavori commissionati all'impresa appaltatrice erano, esattamente, intesi a ripristino di danneggiamenti provocati da sisma del 1997 e in comparsa si fa riferimento a “danni alle strutture portanti” “gravi problemi statici” assumendo, peraltro, che, quanto alla cappellina privata e alla relativa sacrestia, non risultino i calcoli strutturali “alle strutture portanti”. Ebbene, posto che il progettista aveva già depositato amplissima documentazione inerente le attività compiute (documentazione comunque già nella disponibilità del committente dei lavori) è evidente che le deduzioni CP_3
formulate sono del tutto generiche perché il committente era tenuto, per esercitare un'azione di risarcimento del danno, ad individuare, senza formule sacramentali, ma in modo sufficientemente specifico da consentire alla controparte di difendersi, concrete e determinate ragioni di doglianza. In difetto, com'è evidente, ogni approfondimento a mezzo di consulente tecnico quand'anche percipiente diviene un mezzo di ricerca di errori non previamente indicati dall'affermato danneggiato che, a fronte di un appalto di lavori di oltre 3 milioni di euro per i quali i progetti risultano del 2007 assume – in via riconvenzionale nel 2017 – solo generiche mancanze ed errori progettuali che avrebbero dato causa a ritardi nell'esecuzione, senza neppure spiegare per quale ragione tali generici errori siano stati effettivamente causativi dei ritardi (posto ancora che i lavori, si espone, avrebbero dovuto essere conclusi in 23 mesi dal contratto di appalto del
2009).
La stessa domanda, posta nei confronti dell'arch. che richiama la sua CP_4
affermata responsabilità sia come progettista che come direttore dei lavori, è dunque parimenti generica nella parte in cui espone responsabilità derivanti da errata o mancante progettazione. Quanto alle sue ventilate responsabilità come direttore dei lavori, non si rinviene nella comparsa con domanda di chiamata in causa – neppure
Pagina 10 di 12 sotto il profilo argomentativo – quali azioni o omissioni abbia compiuto in tale veste, e dunque effettivamente a quali doveri sia concretamente venuto meno, sicchè anche sotto tale aspetto la domanda deve essere respinta.
11. – Con riferimento alla sola posizione di deve rilevarsi che il Controparte_1
ricorrente ed opposto ha esposto di non aver più nulla da pretendere, in ragione di CP_2
un intervenuto accordo. Ne discende che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di e del suo successore e deve essere Persona_1 Controparte_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese compensate.
12. – In conclusione, pertanto, tutte le domande versate nel processo devono essere respinte.
Nei rapporti tra l'ing. ed il la reciproca soccombenza consente la CP_2 CP_3 compensazione delle spese di lite;
nei rapporti tra l'ing. e i consorziati, il primo è CP_2 soccombente. Quanto ai rapporti tra i consorziati e l'arch. la carenza di interesse CP_4
alla domanda di manleva derivante dal rigetto della domanda principale consente la compensazione delle spese. Nei rapporti tra il e l'arch. il primo è CP_3 CP_4
soccombente.
Ne consegue che, tenuto conto del valore della domanda articolata verso ciascuno dei consorziati e dal nei confronti del e dello svolgimento di tutte le fasi di CP_3 CP_4 giudizio, in applicazione del d.m. 55/2014: - l'ing. è tenuto al pagamento delle CP_2
spese di lite nei confronti di per la somma di euro 2.540, Parte_1
nei confronti di per il medesimo ammontare, e poi nei confronti di Parte_5
per la somma di euro 3.809, in ogni caso oltre spese Parte_1 generali, iva e c.p.a.; - il è tenuto alle spese di lite in favore dell'arch. CP_3 CP_4
in misura di euro 3.809 oltre spese generali, iva e c.p.a. (domanda di valore indeterminato: minimi, euro 3809; massimi: 21.155 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nelle cause epigrafate:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli ingiunti;
Pagina 11 di 12 - respinge le domande spiegate da contro il , CP_2 Controparte_3
nonché le domande riconvenzionali spiegate dal contro Controparte_3
e contro CP_2 CP_4
- dichiara cessata la materia del contendere tra e CP_2 Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 [...]
per la somma di euro 2.540; nei confronti di Parte_1 Parte_5
per la somma di euro 2.540; nei confronti di
[...] Parte_1
per la somma di euro 3.809; in tutti i casi oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese tra e il;
CP_2 Controparte_3
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
in misura di euro 3.809 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. CP_4
come per legge;
- compensa le spese tra e CP_2 Controparte_1
Così deciso in Perugia l'8 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Contini
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