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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 169/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°113 /2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 169/2023 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Santulli, elettivamente domiciliato come Parte_1
in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Flocco, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 18.6.2023 il Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso con cui , già dipendente della Parte_1 Controparte_2
a tempo indeterminato dall'1.6.199, aveva chiesto l'inquadramento nel
[...]
superiore livello C5 del CCNL applicato al rapporto a far data dal dicembre 2012 o da altra data ritenuta di giustizia, con condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal dicembre 2012 al dicembre 2020 e quantificate in € 36.127,86, nonché il risarcimento del danno differenziale per malattia professionale da mobbing e del danno esistenziale e morale derivante da illegittimo comportamento datoriale.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di essere stato assunto dalla resistente con inquadramento al livello B1 del CCNL di riferimento “Autonomie Locali”, con assegnazione al potabilizzatore di
NO come operaio turnista con specifiche mansioni di sorveglianza del funzionamento dell'impianto.
Aveva precisato che a novembre del 2002 aveva partecipato al bando per una posizione di guardiano presso la diga del Liscione e che il 18.12.2002 aveva sottoscritto una convenzione per
CP_ uso temporaneo di locali per abitazione delle case cantoniere dell' , nella quale era previsto che il concessionario avesse obbligo di provvedere alla manutenzione, pulizia e vigilanza dei locali adibiti ad uso ufficio e ad uso magazzino e ricovero attrezzi, pena la revoca della concessione.
Aveva anche esposto che a far data dall'anno 2003 le turnazioni presso la erano state CP_3
eliminate, con la conseguenza che egli si era trovato a svolgere tutte le operazioni necessarie, sia di giorno che di notte (festivi compresi), oltre che a sostituire il responsabile, geometra CP_4
durante le assenze di questi.
[...]
Dal 2003 era stato, quindi, obbligato a rispettare sia il suo turno di lavoro di 8 ore presso il potabilizzatore di NO che, contestualmente, ad espletare mansioni di guardiania presso la Casa di Guardia della Diga del Ponte Liscione, 24 ore su 24, lavorando in due luoghi distinti e peraltro distanti tra loro circa 5 Km (15 minuti di macchina per le condizioni della strada).
Aveva dedotto che egli si occupava anche dei lavori di manutenzione impianti e pulizia esterna di tutte le aree esterne di pertinenza della diga (taglio erba, circa 10.000 metri quadri), di tutte le cabine di manovra, di tutti i locali di pertinenza della diga, di tutti i cunicoli presenti in diga (sia di fondo e sia di superfice lunghi circa due chilometri), di assistere le ditte esterne in ipotesi di lavori;
2 CP_ che da gennaio a ottobre 2007 era stato comandato a prestare attività presso la di RE
(in aggiunta alla attività presso la diga di Liscione) con turno dalle 18 alle 6 per 6 notti a settimana;
che dall'1.12.2012 gli erano state assegnate le funzioni di capo impianto al potabilizzatore e, quindi, egli la mattina ed il pomeriggio e la notte del giorno successivo svolgeva il turno al potabilizzatore, ma non riposava mai perché doveva prestare l'attività presso la diga o anche presso il potabilizzatore come capo impianto (es. controllo certificati analisi acqua, assistenza al laboratorio cui consegnava i campioni dei prelievi dell'acqua da analizzare, gestione e controllo di ditte esterne che lavoravano in regime di appalto per i lavori elettrici, idraulici, smaltimento fanghi, imprese pulizie ecc., manutenzione del potabilizzatore ed ottimizzazione del ciclo di potabilizzazione;
controllo pneumatica e parte meccanica e idraulica dell'impianto); che dal 2012 sino all'insorgenza della malattia del 2018, egli non aveva mai fruito di ferie in quanto comunque chiamato per qualunque esigenza (anche del potabilizzatore), non essendovi altra persona in grado di intervenire sul ciclo di potabilizzazione e sulla diga;
che le ore di straordinario eseguite gli erano state pagate con la voce “miglioramento servizi” (2015 €11.236,94; 2016 €8.231,11; 2017
€6.794,62; 2018 €13.899,12); che dal 3.9.18 egli si assentò per malattia, riconosciuta come professionale nella misura del 18% (depressione maggiore); che il danno differenziale determinato dal comportamento datoriale era da calcolarsi nella percentuale del 25%. Aveva infine aggiunto che nonostante avesse più volte lamentato l'eccessivo carico di lavoro, l'azienda, sebbene lo avesse rassicurato, non aveva provveduto a risolvere la situazione di grave carenza di organico.
2. Si era costituita nel giudizio la che aveva resistito al ricorso Controparte_1
contestando la ricostruzione operata dal in merito alle mansioni, compiti e responsabilità che Pt_1
il medesimo avrebbe espletato nel periodo dedotto in giudizio, a seguito dell'ordine di servizio del
28.11.2012 dal quale, secondo il lavoratore, sarebbe derivato il superiore inquadramento preteso.
Aveva asserito che, a prescindere dal ruolo di capo impianto riconosciutogli con il citato atto datoriale, l'attività dispiegata dal fosse esattamente riconducibile alla categoria B del CCNL Pt_1
nella quale lo stesso era inquadrato e che le ore retribuite corrispondevano a quelle di effettivo lavoro.
Aveva anche evidenziato che, in ogni caso, la disciplina, sia di origine legislativa che pattizia, impediva la progressione verticale tra categorie in assenza di concorso e che anche la progressione economica tra livelli (avendo il invocato il massimo livello della categoria C, ovvero il C5) Pt_1
3 presupponeva una valutazione discrezionale del datore di lavoro, tenuto conto della professionalità acquisita nel tempo e del maggior lavoro svolto, nonché dei vincoli di bilancio.
Aveva aggiunto che, pertanto, quant'anche si fosse voluta accogliere la prospettazione del superiore inquadramento del non si sarebbe potuto in ogni caso accordare allo stesso il livello Pt_1
preteso ma il primo livello C1, il cui stipendio tabellare era, peraltro, seppur di pochi euro, inferiore a quello goduto dal lavoratore. Aveva contestato i conteggi allegati dal ricorrente, sottolineando che gli stessi non avevano considerato il periodo di malattia, riconosciuta come professionale, del intercorsa per oltre 445 gg. Pt_1
3. Il Tribunale, riteneva infondata la domanda di inquadramento superiore ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente sul lavoratore, il quale si sarebbe limitato a descrivere le mansioni asseritamente svolte, richiamando la declaratoria della categoria invocata senza alcuna indicazione concreta in merito a quali specifiche attività nella declaratoria stessa sarebbero state svolte, con quale frequenza e in quale particolare contesto. Affermava che anche la prova testimoniale svolta nel giudizio non aveva fornito elementi a supporto della ricostruzione operata dal e che la Pt_1
stessa aveva restituito un quadro di infondatezza anche delle allegazioni del ricorrente addotte a sostegno della domanda di danno differenziale che doveva, dunque, parimenti, essere rigettata.
4. Avverso la sentenza propone appello che, con il primo motivo, relativamente alla Parte_1
domanda di superiore inquadramento, deduce, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che le mansioni asserite come assegnate e svolte da esso appellante dal 2012 erano state documentalmente provate in quanto dettagliate nella nota del giugno 2015 a firma dal geometra , responsabile dell'ufficio, e confortate sia dalle nomine a “Ispettore Persona_1 cantiere” che dall'ordine di servizio con il quale gli veniva assegnata la funzione di “Capo-
Impianto”. Lamenta che il giudice avrebbe malamente riportato anche le affermazioni del teste il quale non avrebbe parlato di mansioni espletate “a volte”, come affermato in Tes_1
sentenza, ma di circostanze verificate quando era in turno unitamente al Pt_1
Quanto al danno differenziale, l'appellante deduce che tutti e quattro i testimoni escussi avrebbero confermato che egli svolgeva turni, anche notturni, presso il potabilizzatore, che era tenuto a recarsi presso la anche quando era impegnato nel turno notturno al potabilizzatore, che si occupava CP_3
della verifica delle attività svolte dalle ditte esterne e che era reperibile 24h al giorno, e che tutto ciò provava la quantità di lavoro svolto che aveva determinato l'insorgenza della sua malattia professionale. Precisa, anche, che lo svolgimento di un'attività straordinaria sarebbe attestata anche
4 dai cd. cedoloni, con i quali era stato disposto il pagamento di somme di gran lunga superiori allo stipendio base spettante e riguardo ai quali la stessa aveva pacificamente ammesso CP_1
essere stati correlate al maggior impegno e responsabilità richiesti al lavoratore, maggior impegno e responsabilità che, di fatto, avrebbero fortemente minato la sua salute.
Riproposte le istanze istruttorie già proposte in primo grado e non ammesse dal Tribunale,
l'appellante chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte tutte le domande di cui al ricorso introduttivo di lite, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione.
5. Radicalmente instauratosi il contraddittorio, con la costituzione della
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello, reiterando le difese del primo grado, Controparte_1
disposta, con ordinanza del 22.3.2024, ctu contabile e acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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6. L'appello è fondato limitatamente alla pretesa relativa alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento invocato dall'odierno appellante, avendo il assolto l'onere probatorio su di esso incombente con la documentazione Pt_1
in atti e tramite la prova per testi espletata.
In materia di accertamento dell'inquadramento superiore, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha statuito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio "trifasico" non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, può considerarsi svolgimento di mansioni soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, con la conseguenza che il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di
5 inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti” (così, Cass. n.
12039/2020). I giudici di legittimità hanno, altresì, specificato che “Lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni” (Cass. n. 30580/2019; Cass. S.U. n.
25837/2007) e che “In tema di rapporto di impiego privatizzato, il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica (d.lg. n. 165 del
2001, art. 52, comma 1, seconda parte e, precedentemente, d.lg. n. 29 del 1993, art. 25, come modificato dal d.lg. n. 80 del 1998), con la conseguenza che il giudicato maturato rispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a tali retribuzioni superiori, per esservi stato esercizio delle corrispondenti mansioni, non pone a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi, per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alle differenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali, spettando al lavoratore la prova in concreto di avere continuato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento”
(Cass. n. 18901/2019).
Ciò posto, nella fattispecie all'attenzione del collegio vengono in rilievo le disposizioni contenute nel CCNL “Autonomie Locali”. Con riferimento al livello B, nel quale era inquadrato il lo Pt_1
stesso CCNL dispone che “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialisti) ed un grado di esperienza discreto;
• Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
• Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
6 • Relazioni organizzative interventi di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale
• Relazione con gli utenti di natura diretta”.
Inoltre, nell'esemplificare i profili, la stessa fonte pattizia riconduce a tale categoria “il lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali
l'installazione conduzione e riparazione di impianti complessivi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.”
Quanto al preteso livello C, la norma contrattuale prevede che “Appartengono a questa categoria
i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/ amministrativi;
• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Dispone, altresì, il contratto che, titolo esemplificativo, appartiene a tale categoria “il lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e delle norme di matrice contrattuale esaminati, reputa il Collegio che le mansioni dedotte dal nei propri atti difensivi siano state Pt_1
effettivamente svolte, con continuità e prevalenza, dal medesimo e che le stesse siano riconducibili ad una parte significativa delle mansioni proprie dell'inquadramento superiore preteso, per come declinate nel CCNL di riferimento.
Infatti già con l'ordine di servizio n. 019 del 28.11.2012 (Allegato sub 10 del ricorso di primo grado), l'azienda ha assegnato al le funzioni di “Capo Impianto”, figura implicante Pt_1
7 significativi profili di responsabilità con riferimento alle attività lavorative presso l'impianto di potabilizzazione P.te Liscione, seppur necessariamente inserita in una gerarchia che imponeva la condivisione con il Responsabile dell'Impianto. Rilevano, quindi, mansioni connotate da
“contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi”.
Particolare rilievo assume poi la nota dell'11.6.2015 (Allegato 11 al ricorso di primo grado) a firma del Responsabile dell'ufficio, geom. , non disconosciuta da parte appellata, Persona_2
come si evince dal riscontro in cui si comunica che essa sarebbe stata considerata “segnalazione idonea per l'attribuzione delle indennità specifiche responsabilità”.
Nella stessa il , superiore del presso il potabilizzatore, attesta lo svolgimento da Persona_2 Pt_1
parte del dipendente di mansioni sussumibili nelle declaratorie contrattualmente previste per la categoria C, pretesa dall'appellante. Da tale nota, quindi, si evince inequivocabilmente che il dipendente, pur sotto la supervisione del geometra (e non poteva essere altrimenti, tenuto conto che come detto egli era gerarchicamente sovraordinato al lavoratore in quanto responsabile dell'ufficio in cui il medesimo era incardinato) ha svolto attività sussumibili nella categoria pretesa e, cioè che egli:
-era in possesso di un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento e svolgeva attività caratterizzate da “contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi
a specifici processi produttivi (provata dal fatto che egli “gestisce il ciclo di potabilizzazione
(dosaggi reagenti chimici, funzionalità chiariflocculatori, ecc); esegue la manutenzione ordinaria dell'impianto di generatore del biossido di cloro;
gestisce la linea fanghi;
ha frequentato il corso di aggiornamento per la gestione e manutenzione ordinaria di biossido di coloro organizzato dalla
; ha “professionalità tecnica e conoscitiva …. raggiunta dopo anni di lavoro e non Controparte_5
“reperibile sul mercato del lavoro”; che “svolge i compiti di assistente durante i lavori di manutenzione alle apparecchiatore elettro-meccaniche (smontaggio e rimontaggio motori elettrici, pompe ecc.) eseguiti dalle ditte esterne alla collabora con i turnisti- CP_1
conduttori, anche telefonicamente, per la risoluzione di problemi attinenti al ciclo di potabilizzazione e/o manutenzione delle apparecchiature elettro-meccaniche”.
-affrontava problemi di “media complessità ….basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, come comprovato dal fatto che egli “ha dato la piena disponibilità di intervento, in qualsiasi momento, per risolvere problematica relative al funzionamento del potabilizzatore;
collabora con i turnisti- conduttori, anche telefonicamente, per
8 la risoluzione di problemi attinenti al ciclo di potabilizzazione e/o manutenzione delle apparecchiature elettro-meccaniche;
-intratteneva “relazioni organizzative interne”, come emerge dalla circostanza che egli
“collabora con il sottoscritto per tutti i procedimenti tecnico amministrativi relativi all'ufficio gestione potabilizzatore;
sostituisce, in caso di assenza, il sottoscritto”.
- svolgeva attività di coordinamento di altri addetti (“... anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza”), come evidenziato dal fatto che egli “coordina i turnisti-conduttori per
l'organizzazione del lavoro”.
Anche gli esiti della prova testimoniale condotta in primo grado sui capitoli ammessi dal GL, conducono alle medesime conclusioni.
Tali attività non sono state smentite dal medesimo in sede di testimonianza e risultano Persona_2
suffragate dalle affermazioni rese dal teste Quanto alle dichiarazioni di Testimone_2 quest'ultimo, si osserva che, sebbene il teste abbia fatto riferimento ai casi in cui i suoi turni coincidevano con quelli del non vi è motivo per ritenere che l'odierno appellante attendesse Pt_1
a lavori diversi quando il primo era impegnato su altri turni.
In particolare, lo ha riferito, tra l'altro, che il si recava presso la diga (cap. 5), Tes_1 Pt_1
rilevava il livello del lago (cap. 6), controllava le ditte, in luogo degli ispettori tecnici, il che avvalora il livello di responsabilità dello stesso, che si occupava degli aspetti tecnici relativi al potabilizzatore nonostante la presenza del Responsabile dell'impianto (cap. 47).
È evidente che si tratta di mansioni che esorbitano dal livello di inquadramento contrattualmente riconosciuto dal assunto come “operaio-turnista” con mansioni di sorveglianza del Pt_1 funzionamento dell'impianto, ovvero con compiti a “Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali” e riconducibili alla “esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico”, propri della categoria B.
Di qui l'accoglimento del primo motivo di appello.
7. Infondate sono, invece, le doglianze mosse dall'appellante alla sentenza gravata con il secondo motivo di appello. In merito al danno differenziale, si rileva che, com'è noto “Le somme eventualmente versate dall a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non CP_6
possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che
9 chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato
l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall in base ai parametri legali, in relazione alle CP_6
medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l' non abbia in concreto CP_7 provveduto all'indennizzo stesso” (Cass., Sez. Lav., 10 aprile 2017 n. 9166).
Nel caso di specie, rilevano in particolare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al riparto dell'onere della prova del danno. Anche di recente Cassazione ha ribadito che
“l'assetto degli oneri di allegazione e prova in ambito di responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 2087 c.c., è consolidato nella ricorrente massima di questa S.C. secondo cui il lavoratore che agisca ai sensi dell'articolo 2087 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza del danno subito, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro;
4.1 tale assetto va peraltro calibrato rispetto ai casi, come quello di specie riguardante il verificarsi di un c.d. "superlavoro" ed in cui la nocività addotta consiste nello svolgimento stesso della prestazione;
infatti, lo svolgimento di un lavoro che non sia in sé vietato dalla legge rende fisiologico - e quindi non imputabile a responsabilità datoriale - un certo grado di usura o pregiudizio, variabile sotto il profilo fisio-psichico a seconda del tipo di attività (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028); le conseguenze negative che il lavoratore subisce per effetto di un'attività consentita, ma pregiudizievole per la salute sono coperte in via indennitaria dalla sola assicurazione pubblica, per la cui attivazione è sufficiente, come è noto, il mero ricorrere di una "occasione" di lavoro;
10 se tuttavia il lavoratore assuma che un'attività in sé legittima (qui, l'impiego in un ufficio pubblico) si sia in concreto svolta secondo modalità devianti da quelle ordinariamente proprie di essa e che proprio da ciò sia derivato a lui un danno, egli persegue un risarcimento del danno dalla sua controparte;
non può poi esservi dubbio che, quando si persegue un siffatto risarcimento quale conseguenza non di fattori "esogeni", ma proprio per effetto in se' dell'attività lavorativa, quello che viene addotto è l'inadempimento datoriale all'obbligo di garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio indebito, nel senso di eccedente l'usura psicofisica connaturata all'esecuzione di quell'attività” e che “il caso del "superlavoro", che viene qui in evidenza e che è stato più volte affrontato da questa S.C. fin dall'originaria Cass. 14 febbraio 1997, n. 8267, manifesta in modo evidente tale intreccio, in quanto esso può intercettare profili violativi di obblighi di astensione
(dal richiedere prestazioni eccessive), ma anche di obblighi positivi (non avere impedito lo svolgimento del lavoro con quelle modalità ed averne anzi ricevuto - v. Cass. 8 maggio 2014, n.
9945 - gli effetti produttivi utili, di rilievo specie in organizzazioni complesse in cui la scala gerarchica sia plurima ed il potere di impartire direttive ai lavoratori di un certo preposto conviva con quello di chi si collochi ancora al disopra e sia tenuto ad impedire che siano pretese eventuali lavorazioni incongrue); da ciò deriva pianamente, secondo i principi di cui a Cass., S.U.,
13533/2001 cit., che il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc. o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole, spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a se' non imputabile” (così Cass. Sez. lav., 28 novembre 2022, n.
34968).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, è evidente che il non ha fornito una prova Pt_1 rigorosa dell'inadempimento datoriale, dal momento che l'intollerabilità dei ritmi lavorativi o il superlavoro non risulta chiaramente evincibile dalle dichiarazioni rese dai testi.
Lo stesso infatti, con riguardo alle circostanze dalle quali sarebbe potuto emergere il Tes_1 verificarsi di “superlavoro” quale conseguenza diretta di un inadempimento datoriale, non ha
11 fornito riscontri certi. In particolare, egli ha confermato che i turni del erano quelli seguiti Pt_1
dagli altri lavoratori (cap. 9) e, pur affermando che, anche a seguito della soppressione del turno di CP_ notte presso la , il continuasse ad andare di notte presso l'impianto, ha precisato di non Pt_1
sapere se al medesimo ciò fosse stato imposto, e che egli non andava con lui.
Il teste, inoltre, ha precisato che alcune circostanze gli erano state riferite dallo stesso appellante1.
Quanto alla pulizia della diga (cap. 34), il medesimo teste ha affermato che era stato il a Pt_1
riferire ai colleghi ciò che faceva, ma che egli lo aveva visto solo una volta tagliare l'erba intorno al perimetro della diga, peraltro precisando che non sapeva se il facesse ciò spontaneamente Pt_1
o su direttiva di altre persone, di “sapere che il faceva dappertutto”, smentendosi subito dopo Pt_1 dichiarando di averlo “visto” solo tagliare il coronamento. Anche in merito alla circostanza (di cui al cap. 53 del ricorso di primo grado) che il fosse a disposizione della azienda “h24”, il teste Pt_1
ha precisato che “tanto mi è stato riferito dal . Allo stesso modo, quanto al fatto che il Pt_1 Pt_1 attendeva al suo lavoro “ben oltre l'orario che veniva contabilizzato” (cap. 63 dello stesso atto) lo ancora una volta ha dichiarato che era stato il a riferirgli che l'orario che veniva Tes_1 Pt_1
contabilizzato era inferiore a quello pagato.
Pertanto, il secondo motivo deve essere rigettato.
8. Al risultano, dunque, dovute le sole differenze retributive connesse al superiore livello Pt_1
C5 di inquadramento riconosciuto, per il periodo 1.12.2012– 31.12.2020, essendo in atti il richiamato ordine di servizio n. 019 del 28.11.2012 di attribuzione del ruolo di “Capo Impianto” a far data dal 1° dicembre 2012 che costituisce il dies a quo per la determinazione delle spettanze e non essendo stata eccepita, da parte dell' la prescrizione quinquennale del credito. CP_1
Le differenze retributive vengono liquidate nella misura accertata dal c.t.u., dott.ssa Per_3
, nella relazione depositata il 17.6.2024, in € 33.089,70, ritenendo esaustivi e congrui i
[...]
chiarimenti dalla stessa forniti con atto depositato il 5.9.2024 in riscontro alle note depositate dall'appellata in data 1.7.2024, in cui sono stati specificati i rilievi già contestati alla Relazione.
12 Il Collegio ha, infatti, ritenuto ammissibili le suddette specifiche alle luce dei principi espressi dalla
Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica
d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale
e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022).
9. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione per 1/2 delle spese del doppio grado, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (€ 1.800,00 per il primo grado, € 2.200,00 per il secondo), oltre spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cap, come per legge, con pagamento al procuratore antistatario.
Vanno poste a carico dell'appellata le spese della ctu disposta dal collegio, afferendo la stessa alla parte della domanda integralmente accolta. Si reputa, quindi, congruo quantificare in € 700,00 il compenso dovuto alla dr.ssa , tenuto conto dei chiarimenti dalla stessa forniti con la Per_3
relazione depositata il 05.09.2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro
– del 18.6.2023, proposto con ricorso qui depositato il 17.11.2023, da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara che ha svolto mansioni proprie della Parte_1 categoria C5 del CCNL Funzioni Locali dall'1.12.2012 al 31.12.2020 e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del medesimo Controparte_1 della somma di € 33.089,70, a titolo di differenze retributive dovute in relazione al suddetto Pt_1 superiore inquadramento e per l'indicato periodo, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
13 Compensa per 1/2 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, liquidando la restante frazione, alla cui rifusione , è tenuta in favore Controparte_1 di in complessivi €2.000,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cap, Parte_1
come per legge, con pagamento al procuratore antistatario.
Pone a carico di le spese della Controparte_1 disposta ctu che liquida, compreso l'onorario per i chiarimenti resi, in complessivi € 700,00, oltre
IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
Campobasso, 11.10.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al riguardo la Cassazione ha affermato che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosicchè la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perche' indiretta, ma, ciononostante, puo' assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilita' (Cass. sez. 1^, 3.4.2007 n. 8358)”. (così, Cassazione Civile n. 313 del 10/01/2011).