Articolo 8 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
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24 febbraio 1994
Art. 8. (Caccia, pesca e prodotti del sottobosco). 1. Nei comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:
a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all' articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;
b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche part time, di attivita' imprenditoriali locali, di attivita' da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile.
2. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell' articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico- venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992 , le regioni acquisiscono il parere delle comunita' montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta. Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 :
"Art. 1 (Finalita' e ambito della legge). - 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale e le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita':
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei vaolri antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottopsoti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell' art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e dell' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
- Si trascrive il testo degli articoli 14 e 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 :
"Art. 14 (Gestione programmata della caccia). - 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze moti- vate, possono, altresi', individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu' province contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicita' quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densita' venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice e' costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresi' l'indice di densita' venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che e' organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice e' costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatori da appostamento fisso, e il terriotorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, pre- via domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e puo' aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e dele foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densita' minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non puo' prevedere indici di densita' venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico- venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalita' di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonche' le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con periodicita' quinquennale.
8. E' facolta' degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, condelibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purche' si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni posi- tive della popolazione faunsitica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorita' per l'ammissibilita' ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalita' faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi diretti degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e' costituito da rappesentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche' dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, e' necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sara' definita dalle norme regionali, non e' applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo e' inteso come caccia vagante ed e' consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresi', all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivita' venatoria nonche' alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attivita' venatoria e' consentita in forma programmat, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non e' consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell' articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densita' venatoria, nonche' alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza".
"Art. 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri- turistico-venatorie). - 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita' naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5".
Entrata in vigore il 24 febbraio 1994