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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 10.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3264/2019 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 11519/2019
R.G., vertenti
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Spicciariello Parte_1
RICORRENTE nel giudizio n. 11519/2019 R.G./
RESISTENTE nel giudizio n. 3264/2019 R.G.
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carla Tiberino, Gianna Fiore, Domenico Longo e
RA CH (nel procedimento n. 3264/2019 R.G.) e con gli avv.ti Carla Tiberino e RA
CH (nel procedimento n. 11519/2019 R.G.)
RESISTENTE nel giudizio n. 11519/2019 R.G./
RICORRENTE nel giudizio n. 3264/2019 R.G.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD/cancellazione dagli elenchi nominativi OTD
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.03.2019, l' ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_2
n. 141/2019, notificato il 18.02.2019, col quale era stato intimato ad esso il pagamento, in CP_1 favore di della complessiva somma di euro 1.953,86, oltre ad accessori di legge, a Parte_1 titolo di indennità di DS/Agr. anno 2017.
1 A sostegno dell'opposizione, l' ha dedotto l'infondatezza della domanda monitoria, eccependo Pt_2 la fittizietà del rapporto di lavoro agricolo subordinato asseritamente svolto dall'opposta nel 2017
(anno di riferimento della prestazione previdenziale) e, conseguentemente, l'inesistenza del suo diritto al pagamento della prestazione previdenziale connessa all'iscrizione negli elenchi OTD;
in via gradata, l' ha contestato il quantum della prestazione previdenziale azionata in via Controparte_2 monitoria, per essere stata la stessa erroneamente calcolata sulla base del salario indicato nelle buste paga e non sulla base della retribuzione imponibile previdenziale risultante dalle denunce previdenziali obbligatorie.
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. revocare il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso in favore di controparte, in quanto chiesto con ricorso inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato e non provato.
2. Condannare l'opposto alle spese del giudizio”.
Tardivamente costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione, preliminarmente Parte_1 evidenziando la pendenza del giudizio n. 9464/2019 R.G., avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2017; nel merito, l'opposta ha contestato la fondatezza del ricorso, deducendo in particolare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione della
DS/Agr. 2017.
Con distinto ricorso iscritto al n. R.G. 11519/2019, ha esposto di aver lavorato come Parte_1 bracciante nel 2017, per 102 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “Ortofrutticola La
Sanferdinandese S.r.l. Unipersonale” e ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto Pt_2 insussistente il suddetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD.
Segnatamente, la ricorrente ha dedotto di aver svolto le mansioni di operaia agricola addetta alla raccolta e lavorazione delle pesche e delle albicocche (che venivano riposte nei cassoni e, successivamente, trasportate presso il magazzino aziendale per la successiva fase di cernita e confezionamento, all'acinellatura, defogliatura, raccolta, pesatura e confezionamento in cassette di uva da tavola e che tale lavoro veniva svolto in agri di Barletta, San ER di PU (contrade
San Samuele), Trinitapoli, Cerignola (contrade Bellaveduta), Canosa di PU e Andria.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “- accertare e dichiarare che la ricorrente
Sig.ra ha svolto, nel corso nel corso del 2017, le giornate lavorative di cui alla Parte_1 premessa, pari a 102, come dipendente dell'azienda "Ortofrutticola La Sanferdinandese S.r.l.
Unipersonale", in qualità di bracciante agricola e, che ha per questo diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali dei lavoratori agricoli con la indicazione numerica delle
2 giornate lavorative svolte;
-condannare 1'I. in persona del legale rapp. p.t. al pagamento delle CP_3 competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è tempestivamente costituito l' , che ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la Pt_2 legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
Con provvedimento reso in data 30.3.2021 da altro Magistrato della Sezione, la causa n. 11519/2019
R.G. è stata delegata alla Giudice Onoraria, alla quale ultima, con provvedimento della Presidente di
Sezione del 7.9.2021, è stata (ri)assegnata (per connessione soggettiva e oggettiva) anche la causa n.
3264/2019 R.G., originariamente in carico alla scrivente.
Le cause, riunite dalla Giudice Onoraria ed istruite mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento della prova testimoniale ammessa dalla Giudice Onoraria stessa, sono state successivamente riassegnate a questa Giudice con Decreto della Presidente Vicaria del
Tribunale di Foggia n. 138 del 27.10.2025.
Quindi, dopo l'udienza del 10.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, le cause sono state decise con la presente sentenza depositata telematicamente.
2.- Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto in questa sede sostenuto dalla , Pt_1 il giudizio iscritto al n. 9464/2019 R.G. (errata iscrizione anno 2018) non presenta profili di connessione oggettiva con quello iscritto al n. 3264/2019 R.G. (DS/agr. 2017), ma con quello iscritto al n. 11519/2019 R.G. (cancellazione anno 2017).
Va, poi, detto che il ricorso iscritto al n. 11519/2019 R.G. (cancellazione anno 2017) è stato preceduto dal ricorso amministrativo (v. documento 4 allegato al ricorso introduttivo) e risulta depositato nel termine ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
3.- Nel merito, la domanda attorea tesa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD
(ricorso iscritto al n. 11519/2019 R.G.) è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un
3 documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca Pt_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che l'onere probatorio non sia stato assolto da Pt_1
che ne era gravata.
[...]
Ed invero, occorre anzitutto evidenziare che l' ha depositato il verbale ispettivo redatto in data Pt_2
3.04.2019, riferito al periodo 19/03/2014 al 31/12/2018 (e, quindi, anche all'annualità dedotta nel presente giudizio) e relativo all'azienda “ORTOFRUTTICOLA LA SANFERDINANDESE S.R.L.”, dal quale emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi molti dei rapporti di rapporti di lavoro denunciati all' da tale società, ivi incluso quello sottoposto ad odierno Pt_2 scrutinio.
In particolare, da tale verbale, il cui contenuto è stato richiamato dall' nel ricorso in opposizione Pt_2 iscritto al 3264/2019 R.G. e nella memoria di costituzione depositata nel giudizio iscritto al n.
11519/2019 R.G., risulta quanto segue.
4 Anzitutto, l'accertamento fa parte di una più complessa attività di verifica amministrativa che ha interessato anche le aziende “Le Delizie dell'Ofanto s.r.l.” costituita il 26/07/2017 dai soci Parte_3
(80% delle quote sociali), che riveste anche la carica di Amministratore Unico e
[...] CP_4
(20 % delle quote sociali), che ha denunciato manodopera bracciantile dal 07/10/2017 al 30
[...]
11/2018 e “Ortofrutticola La Valle dell'Ofanto”, costituita il 20/01/2016 dai soci CP_5
socia fino al 20/12/2017 con il 10% delle quote sociali, e
[...] Parte_3
Amministratore Unico e titolare fino al 20/12/2017 del 90% e dal 21/12/2017 del 100% delle quote sociali, quest'ultima in fase di scioglimento e liquidazione a far data dal 18/02/2019 ha denunciato manodopera bracciantile dal 04/04/2016 al 20/06/2018.
I verbalizzanti hanno appurato che fra le tre società in questione vi è una stretta connessione, giacché tutte e tre sono riconducibili alla gestione di , hanno identica sede sociale e hanno Parte_3 esercitato la stessa attività esclusiva di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (pesche, albicocche ed uva da tavola) in prevalenza acquistati “alla pianta” da terzi produttori.
Inoltre, le tre società hanno operato, per certi periodi anche contemporaneamente, presso la stessa sede operativa, utilizzando le medesime strutture e gli stessi macchinari e mezzi per svolgere attività di stoccaggio, confezionamento e trasporto dei prodotti agricoli, nonché per tutta l'attività connessa all'organizzazione ed alla gestione della manodopera impiegata e della documentazione fiscale accompagnatoria dei prodotti agricoli acquistati e venduti.
È importante evidenziare, ancora, che in data 15 giugno 2018 l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro probatorio di tutta la documentazione attinente alle comunicazioni di assunzione dei lavoratori delle tre società in questione, nonché quella relativa alle domande di erogazione delle prestazioni previdenziali dagli stessi avanzate.
L'analisi storica della società, come accertata dai verbalizzanti, pone in rilievo che la società è stata costituita in data 05.03.2014 dal socio unico e Amministratore ed in pari data è Parte_3 stato denunciato alla l'inizio dell'attività di “Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi CP_6 freschi” e successivamente dichiarato l'inizio dell'attività in data 19.03.2014 previa iscrizione al
Registro delle Imprese della CC.I.AA. di Foggia.
Per l'assunzione della manodopera in data 27.03.2014 inviava all' di Andria la quale Pt_2 CP_7 impresa senza terra addetta alla raccolta di prodotti ortofrutticoli indicando un fabbisogno presunto di manodopera pari a n. 1000 giornate lavorative annue successivamente modificato in 26.850 giornate annue con la D.A del 30.12.2014 corrispondente al numero delle giornate denunciate per tutti i lavoratori assunti nel corso dell'anno.
Il verbale evidenzia che analoghe denunce di manodopera sono state presentate sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016 indicando dapprima, nel mese di marzo, un fabbisogno di 1000 giornate
5 complessive e successivamente, alla fine dell'anno, un fabbisogno pari al numero delle giornate complessivamente denunciate durante l'anno.
L'eccesso di manodopera denunciata prosegue anche per gli anni successivi e si appalesa in tutta la sua evidenza per l'anno 2018 laddove il 15.06.2018, con la quale specifica un fabbisogno pari a n.
13.369 giornate (esattamente coincidente con quelle denunciate nel corso del 2016), sebbene la società abbia cessato ogni attività aziendale con dipendenti già in data 31.10.2017 e, addirittura, sia già stata posta in liquidazione a far data dal 02.02.2018.
Tale eccesso di manodopera denunciata dalle aziende riconducibili a emerge Parte_3 ancor più chiaramente dalla necessaria analisi congiunta dei dati relativi a tutte e tre le aziende agricole gestite dal medesimo, nei diversi anni di attività dal 2014 al 2018, così come evidenziato dai verbalizzanti nella tabella riepilogativa.
Dall'esame della documentazione contabile e dalle dichiarazioni rese dal e dal suo Parte_3 consulente , intervistati dagli ispettori, questi ultimi hanno appurato che le predette Persona_1 ditte e società, pur essendo entità formalmente distinte ed operanti ciascuna con una propria identità, sono, in realtà, tutte gestite e dirette congiuntamente dal . Parte_3
Gli ispettori danno, altresì, atto che le imprese in questione sono “senza terra” e cioè, imprese che non esercitano esclusivamente o prevalentemente l'attività di conduzione e coltivazione di prodotti agricoli, ma il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, in prevalenza acquistati alla pianta.
Pur non disconoscendo l'esistenza dell'attività agricola, gli ispettori evidenziano l'esistenza di macroscopiche sproporzioni tra fabbisogno presunto denunciato dai sedicenti datori di lavoro e i dati occupazionali dagli stessi denunciati a consuntivo.
Dopo aver preso visione dei capannoni, è stato espressamente richiesto al di poter effettuare Parte_3 un sopralluogo su tutti i fondi agricoli che, eventualmente, in tale data (del 11.09.2018) fossero stati interessati da attività lavorativa da parte delle sue aziende.
A fronte di tale richiesta, il asseriva che in quella giornata stava operando con Parte_3 proprio personale solo la ditta LE DELIZIE DELL'OFANTO, unicamente su tre partite di uva da tavola, su cui erano in corso le operazioni di raccolta.
Su tali fondi venivano, quindi, complessivamente trovati intenti al lavoro n. 34 braccianti
(esclusivamente di sesso maschile). Tra questi n. 15 erano stati assunti, solo negli anni 2014 e 2015, anche dalla società Ortofrutticola La Sanferdinandese Srl e precisamente Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , , ,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , e .
[...] Controparte_19 CP_4 Persona_2 Controparte_20
6 Tra questi n. 34 soggetti, ve n'erano presenti n. 21 che, in precedenza, negli anni 2016 e 2017, erano stati assunti alle dipendenze della società LA VALLE DELL'OFANTO; precisamente trattavasi dei signori: , , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_21
, , , CP_22 Controparte_12 Parte_4 Controparte_14 CP_15
, , , , , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_23 Controparte_24
, , , , Controparte_25 Controparte_26 CP_27 CP_4 Persona_2 [...]
e . CP_28 Controparte_20
In tale occasione i verbalizzanti hanno constatato le modalità operative con cui sono sempre state espletate le attività di taglio e imballaggio dell'Uva e di taglio dell'Uva da tavola destinata solo alla estrazione dei succhi, da parte delle società di Parte_3
Infatti, in merito all'attività di raccolta dell'uva da tavola (Red Globe e Italia), si evidenzia che la stessa vedeva impegnati, su due distinti fondi, n. 26 braccianti di sesso maschile, intenti al taglio e confezionamento dell'Uva, utilizzando tutti un banchetto in metallo dotato di bilancia per la precisa misurazione del peso delle cassette di uva, che, nell'occasione, erano dei “plateau” di legno della capienza di circa 7,2 Kg cadauno.
Gli altri n. 8 braccianti, anch'essi di sesso maschile, operanti sul terzo fondo, effettuavano il solo taglio dell'Uva destinata, però, alla estrazione succhi poiché danneggiata dalla grandine, riponendola alla rinfusa in alcune tine di plastica, portate da ciascun bracciante a tracolla, che svuotavano in un vascone-carrello trainato dal trattore.
Un altro riscontro significativo ai fini della verifica della congruità delle giornate denunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale è stato desunto (esaminati i registri iva e le fatture) dal confronto tra i ricavi dell'attività commerciale e i costi denunciati o effettivamente sostenuti per la manodopera utilizzata.
Nelle tabelle riepilogative sono stati riassunti, per ciascuna delle ditte ispezionate, i dati economici relativi agli anni dal 2014 al 2017 (anni per i quali le comunicazioni fiscali sono consolidate), dai quali si rileva che le società avrebbero sempre sostenuto esorbitanti costi a titolo di retribuzioni
(considerando sia quelle erogate che, a maggior ragione, quelle denunciate) a fronte di ricavi esigui, registrando, in ciascun anno una enorme perdita in bilancio.
A tal riguardo, si fa presente che il ha dichiarato di aver speso per le retribuzioni Parte_3 dei braccianti, in ciascun anno di attività, circa un milione di euro, avendo corrisposto la paga giornaliera di euro 45,00 negli anni 2016 e 2017 ed euro 48,00 per il 2018.
Il raffronto tra costi e ricavi delle imprese ispezionate ha fatto emergere che il disavanzo per la ditta presunta datrice di lavoro per il 2015 sarebbe stato pari per il 2014 ad euro 680.774, per il 2015 ad
7 euro 484.230,00, per il 2016 ad euro 1.441.604 e per il 2017 ad euro 836.144 (per un totale di euro
3.442.752).
Il rilevante squilibrio riscontrato tra tali poste contabili ha, quindi, confermato la fittizietà della maggior parte dei rapporti di lavoro.
Ed invero, gli ispettori ritengono del tutto inverosimile che le società del abbiano, per anni, Parte_3 continuato ad operare nonostante le gravi perdite di esercizio che si sarebbero verificate ove gli elevatissimi costi della manodopera denunciata in termini di retribuzioni fossero stati effettivamente sostenuti (si rimanda, in particolare, alle considerazioni svolte dagli ispettori alle pagine 7 e 8 del verbale ispettivo e alle tabelle di cui a pagina 7 del verbale medesimo) ed evidenziano che solo non considerando il costo delle retribuzioni e dei contributi dei braccianti assunti fittiziamente la situazione economica di tali società torna in equilibrio e il bilancio diventa sostenibile.
In particolare, ove tutti i rapporti di lavoro denunciati dalle società in commento fossero stati effettivi, le stesse avrebbero registrato uno squilibrio economico pari a circa 5 milioni di euro in soli 5 anni di attività, ciò che, unitamente ad altri elementi, getta fortissime perplessità in ordine alla genuinità di molti di tali rapporti di lavoro.
Ulteriore dato a conforto della correttezza delle conclusioni degli ispettori è rappresentato dal rilevante debito contributivo accumulato dai presunti datori di lavoro.
Alle analisi documentali di cui si è detto innanzi devono aggiungersi le dichiarazioni rese dai lavoratori trovati intenti al lavoro nei campi.
Le une con le altre hanno reso possibile per gli ispettori delineare un quadro complessivo comune alle tre aziende. In particolare, è stato rilevato che:
- le attività svolte negli anni hanno sempre riguardato quasi esclusivamente le pesche e l'uva da tavola e solo in minima parte (ma non in tutti gli anni) anche le albicocche, tutti prodotti acquistati “alla pianta” da terzi produttori;
- normalmente, in ciascun anno, l'attività aziendale complessiva si è sempre svolta nel periodo tra aprile e novembre e precisamente:
- dai primi di aprile alla metà di maggio, per il diradamento delle pesche;
- dalla metà di maggio ai primi di luglio, per la raccolta e la lavorazione delle pesche;
- dai primi di luglio a fine luglio, per l'acinellatura e la defogliatura dell'uva da tavola;
- dalla seconda decade di luglio alla fine di ottobre o, al massimo alla metà di novembre, per la raccolta dell'uva da tavola.
- l'uva commercializzata è sempre stata solo “da tavola” e mai “da vino”. Tuttavia, è capitato, in alcuni anni, che l'uva “da tavola”, danneggiata da eventi atmosferici o da patologie dei vigneti e non
8 più commercializzabile come tale, è stata vendemmiata e destinata alla “produzione di succhi”. Di sicuro non è mai stata effettuata la vendemmia dell'uva “da vino”;
- solo sulle partite di pesche acquistate “alla pianta” fino alla metà di maggio viene effettuata, prima della raccolta, anche l'attività di “diradamento “dei frutti, mentre su quelle acquistate dopo la metà di maggio, ovviamente, viene effettuata solo la raccolta;
- solo circa il 20 -30% dell'uva “da tavola” acquistata è interessata, preliminarmente alla raccolta, anche dalla fase di “acinellatura” e “defogliatura”, che normalmente viene effettata nel mese di luglio, nell'arco temporale di circa 20-25 giornate. La gran parte dell'uva da tavola, invece, viene acquistata dopo il mese di luglio e, pertanto, non è interessata da tale fase preliminare ma solo dalla fase di raccolta;
- la raccolta dei prodotti è sempre avvenuta manualmente e sempre allo stesso modo:
- per le pesche e le albicocche normalmente operano da 2 a 4 braccianti per ciascun albero, utilizzando ciascuno il proprio secchio e, all'occorrenza, anche scale. Le pesche raccolte vengono riposte nei
Bins (cassoni plastificati della capacità di circa 3 q.li), mentre le albicocche vengono riposte nelle cassette (di plastica o di legno, della capacità di circa 25/30kg). Sia le pesche che le albicocche vengono poi trasportate presso il magazzino aziendale per la successiva fase di cernita e confezionamento;
- l'uva “da tavola”, viene sempre tagliata e confezionata direttamente in campagna e mai nel magazzino aziendale;
ogni bracciante lavora singolarmente (e mai in coppia) su ciascun filare e svolge autonomamente sia il taglio che il confezionamento dell'uva. L'uva viene normalmente confezionata in cassette di legno “plateau” della capacità di circa 7,2 kg (salvo rare eccezioni, cioè quando alla ditta viene richiesto un confezionamento diverso), utilizzando un banchetto metallico, quasi sempre munito di bilancia;
- mediamente, in una giornata lavorativa di 6 ore, un singolo bracciante è in grado di raccogliere, a seconda dello stato delle coltivazioni, dai 4 ai 6 q. li di e dai 5 ai 7 q. li di albicocche, nonché Per_3 tagliare e confezionare circa 7 q. li di uva “da tavola”, cioè circa una pedana, che corrisponde a n.
104 plateau di uva da 7,2 kg (13 piani - n. 8 plateau per piano);
- in campagna, per le varie attività agricole (diradamento, acinellatura, defogliatura e raccolta dei prodotti) hanno o effettivamente lavorato solo ed esclusivamente braccianti di sesso maschile, tutti di nazionalità italiana, quasi tutti residenti nei comuni di Trinitapoli, San ER di PU e Barletta.
Solo rarissime volte è capitato che qualche bracciante donna (ma solo di quelle normalmente impiegate nel magazzino, per i lavori di confezionamento delle pesche) abbia occasionalmente lavorato in campagna, ma per pochissime giornate ed unicamente durante la fase di acinellatura
9 dell'uva. Ad ogni buon conto tutti i braccianti reali sono stati puntualmente identificati dai verbalizzanti nel corso degli accertamenti;
- normalmente sui vari fondi, in ciascuna giornata, a seconda dei periodi dell'anno e del lavoro da svolgere, anche in relazione alla quantità di prodotto richiesto dai clienti, viene utilizzata manodopera agricola in quantità variabile, da un minimo di 15/20 fino a un massimo di 45/50 braccianti (che si ribadisce sono sempre tutti uomini), che, talvolta, lavorano tutti quanti insieme su una stessa partita, oppure, come accade più spesso, vengono divisi in due o più squadre, di numero più ridotto e lavorano su fondi diversi;
- tutti i braccianti hanno sempre raggiunto i luoghi di lavoro con i propri mezzi e mai con mezzi aziendali poiché le aziende in questione non ne dispongono;
al mattino il punto di ritrovo di tutti i braccianti è sempre stato il piazzale del magazzino aziendale dal quale, dopo la composizione delle squadre di lavoro, i braccianti ripartivano con i propri mezzi per recarsi sui fondi;
- il titolare non si è mai direttamente occupato della organizzazione e direzione Parte_3 della propria manodopera sui fondi agricoli, limitandosi ad effettuare, nel corso della giornata, qualche sopralluogo temporaneo in campagna per controllare l'andamento dei lavori.
Lo stesso non è quasi mai stato presente al mattino presso il magazzino quando arrivavano i braccianti, demandando l'onere della composizione e gestione delle squadre di lavoro, da inviare al lavoro sui fondi, a suo cognato, , riconosciuto, in effetti, da tutti i braccianti come Controparte_16 il “responsabile” e “punto di riferimento” aziendale, per quanto riguarda tutte le attività puramente agricole. Lo stesso ha sempre diretto la manodopera sui fondi (lavorando insieme agli altri CP_16 braccianti), coadiuvato, in caso di più squadre, da qualche altro bracciante “storico” come, ad esempio, o Persona_2 Persona_4
- le donne braccianti, che hanno “effettivamente” lavorato alle dipendenze di Parte_3 sono state tutte impiegate unicamente per l'attività di cernita e confezionamento di Pesche e
Albicocche, operando all'interno dei due magazzini aziendali. Solo in via del tutto eccezionale, è capitato che qualcuna di queste abbia lavorato anche in campagna, ma solo per la fase di acinellatura dell'uva e solo per qualche giornata. La maggior parte di queste “vere” braccianti (di cui circa metà sono di nazionalità straniera, per lo più bulgare o rumene) sono residenti nei comuni di Orta Nova,
Stornara, AR, LE e solo qualcuna è di San ER e Cerignola;
- la squadra di braccianti, utilizzata per i lavori di confezionamento dei prodotti nel magazzino, composta normalmente da circa 25-30 persone al giorno (per lo più donne e in minima parte uomini),
è stata rigorosamente individuata. Normalmente tale attività è stata svolta in un unico turno di lavoro antimeridiano, di otto ore giornaliere e, solo per brevi periodi, quando si verificano dei picchi di massima produzione, è stato effettuato un ulteriore turno di lavoro pomeridiano, in cui, però, sono
10 state, quasi esclusivamente impegnate braccianti straniere (prevalentemente di nazionalità bulgara).
L'attività di lavorazione dei prodotti nel magazzino, che ha normalmente una durata massima di circa due mesi, si è sempre svolta, in ciascun anno, esclusivamente nel periodo tra maggio e i primi di luglio;
- l'orario normale di lavoro giornaliero è sempre stato di n. 6 ore per i braccianti operanti in campagna,
e di n .8 ore per gli addetti alla lavorazione dei prodotti nel magazzino. Per entrambe le attività, si è sempre, normalmente, lavorato dal lunedì al sabato e, solo nei periodi di massima produzione, anche la domenica;
- la retribuzione netta giornaliera corrisposta ai braccianti, nel periodo oggetto dell'accertamento, che fino al mese di settembre 2017 è sempre stata di € 45, a decorrere dal mese di ottobre 2017 (in seguito allo sciopero fatto dalle organizzazioni dei braccianti della zona) è diventata di € 48. Le retribuzioni, almeno negli ultimi anni, salvo rare e motivate eccezioni, sono state normalmente erogate ai lavoratori mediante bonifico (bancario o postale).
Solo durante la fase iniziale dell'attività aziendale, in ciascun anno, cioè solo durante la fase di diradamento delle pesche, probabilmente per questioni organizzative, il ha retribuito i Parte_3 braccianti in contanti e non tramite bonifico. Di certo le retribuzioni non sono mai state corrisposte mediante assegni (bancari o postali).
Vi sono, infine, le 257 dichiarazioni rese dai soggetti denunciati come braccianti che hanno risposto alla convocazione degli ispettori, dalle quali questi ultimi hanno tratto ulteriore conferma della non genuinità di molti rapporti di lavoro.
Segnatamente, sono stati ritenuti fittizi (e, quindi, disconosciuti) tutti i rapporti di lavoro dei soggetti
(diversi da quelli trovati intenti a lavorare sui campi) che non è stato possibile convocare, che, non presentandosi senza giustificato motivo alla convocazione, hanno omesso di rendere chiarimenti in merito alla loro posizione, ovvero che hanno reso dichiarazioni inverosimili, lacunose, contraddittorie rispetto a quelle rese da altri soggetti denunciati come lavoratori, ovvero contrastanti con le ulteriori emergenze ispettive. rientra tra i soggetti il cui rapporto di lavoro è stato denunciato all' e che non Parte_1 Pt_2
è stata ascoltata dagli ispettori dell' , pur essendo stata convocata (si veda, in particolare, quanto Pt_2 al riguardo dichiarato dal teste all'udienza del 9.12.2022). Testimone_1
L'analisi svolta dagli ispettori appare particolarmente accurata ed attendibile in quanto fondata su dati certi, oggettivi e facilmente riscontrabili (sopralluogo sui fondi e presso la sede legale della società ispezionata ed acquisizione di notizie dai braccianti effettivi, analisi della documentazione contabile e fiscale della società ispezionata, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione del datore di lavoro e dei soggetti denunciati come lavoratori).
11 A fronte di siffatta, accurata, indagine ispettiva, le prove offerte dalla ricorrente (giudizio 11519/2019
R.G.) non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Ed invero, quanto alla prova documentale (nella specie costituita dalle buste paga, dai modelli UNI-
Lav., dai D-Mag e dalla Certificazione Unica), la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Infatti, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e in cui risulta che la documentazione aziendale relativa ai rapporti di lavoro è stata sottoposta a sequestro ex art. 253 c.p.p. da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che nella specie è stata ammessa con ordinanza del giudice onorario del 24.5.2022 (in atti) e, tuttavia, espletata solo in parte.
Invero, all'udienza del 9.12.2022 è stato ascoltato solo il teste di parte resistente Testimone_1
(ispettore verbalizzante), il quale si è limitato a confermare le circostanze già risultanti dal verbale ispettivo prodotto dall' . Pt_2
Quanto ai tre testi di parte ricorrente ammessi, dalla lettura dei verbali e degli atti di causa emerge che sono stati intimati tale (neppure indicato come teste nell'atto introduttivo del Persona_5
12 giudizio n. 11519/2019 R.G.), il quale non è comparso all'udienza del 9.12.2022 e che non risulta nuovamente intimato per le successive udienze istruttorie e , per il quale risulta Parte_5 documentato l'impedimento a comparire per motivi di salute all'udienza del 21.4.2023, non comparso senza giustificato motivo alla successiva udienza del 16.6.2023 e non più intimato per le ulteriori udienze istruttorie.
Si richiama, al riguardo, l'ordinanza di decadenza dalla prova testimoniale pronunciata dal Giudice onorario all'udienza del 17.5.2024 (pure in atti), che non ha costituito più oggetto di dibattito tra le parti costituite, le quali si sono, pertanto, “adeguate” alla stessa.
In particolare, la ha chiesto la decisione della causa sin dall'udienza del 16.2.2024, Pt_1 dimostrando per tal via di non voler coltivare le istanze di prova orale attraverso l'ascolto di ulteriori testi.
Né la prova dell'effettiva prestazione, da parte della , di attività lavorativa di tipo subordinato Pt_1 per 102 giornate nel 2017 alle dipendenze della azienda agricola “Ortofrutticola La Sanferdinandese
S.r.l.” può trarsi dalla deposizione resa all'udienza del 9.12.2022 dal teste di parte resistente Tes_1
(ispettore verbalizzante), trattandosi di testimonianza meramente confermativa delle
[...] circostanze già risultanti dal verbale ispettivo, come si è avuto modo di evidenziare.
Pertanto, i fatti dedotti dalla a sostegno della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo Pt_1 subordinato sono rimasti privi del necessario riscontro orale, essendo del tutto inadeguata la prova documentale dalla stessa offerta alla luce delle pregnanti risultanze del verbale ispettivo prodotto dall' (che si sono riportate). Pt_2
S'impone, quindi, il rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione, dovendosi solo precisare che l'assunto della , in base al quale il verbale ispettivo non Pt_1 conterrebbe elementi sufficienti ed idonei a giustificare il disconoscimento del proprio rapporto di lavoro (v., in particolare, deduzioni difensive della ricorrente, contenute verbale di udienza del
3/12/2021, in atti) non può essere condiviso, sia alla luce di quanto già esposto in merito al razionale criterio guida seguito dagli ispettori, sia perché, in base alla richiamata giurisprudenza della S.C., non era l' a dover provare la fondatezza del disconoscimento, ma era la a dover dimostrare Pt_2 Pt_1
l'effettiva esistenza del proprio rapporto di lavoro disconosciuto.
Ciò che, nella specie, non ha fatto, come si è avuto modo di evidenziare.
In definitiva, alla luce di quanto premesso, essendo rimasto indimostrato che la ha Pt_1 effettivamente lavorato in agricoltura nel 2017, la sua domanda, avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD di tale anno non può essere accolta.
13 4. - Conseguentemente, nulla deve corrispondere l' alla a titolo di DS/Agr. 2017, non Pt_2 Pt_1 essendosi accertato che ella ha diritto all'iscrizione negli elenchi OTD dell'anno di riferimento di tale prestazione previdenziale.
Pertanto, è fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo (3264/2019 R.G.) e il decreto ingiuntivo n.
141/2019 deve essere revocato, restando assorbita ogni ulteriore questione.
5. - Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, essendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sottoscritta dalla ricorrente, valida ai fini dell'esenzione (v. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione relativa al giudizio n. 3264/2019 R.G.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
a) rigetta il ricorso iscritto al n. 11519/2019 R.G.
b) accoglie il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 3264/2019 R.G. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 141/2019;
c) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, 16.12.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina di Leo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 10.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3264/2019 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 11519/2019
R.G., vertenti
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Spicciariello Parte_1
RICORRENTE nel giudizio n. 11519/2019 R.G./
RESISTENTE nel giudizio n. 3264/2019 R.G.
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carla Tiberino, Gianna Fiore, Domenico Longo e
RA CH (nel procedimento n. 3264/2019 R.G.) e con gli avv.ti Carla Tiberino e RA
CH (nel procedimento n. 11519/2019 R.G.)
RESISTENTE nel giudizio n. 11519/2019 R.G./
RICORRENTE nel giudizio n. 3264/2019 R.G.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD/cancellazione dagli elenchi nominativi OTD
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.03.2019, l' ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_2
n. 141/2019, notificato il 18.02.2019, col quale era stato intimato ad esso il pagamento, in CP_1 favore di della complessiva somma di euro 1.953,86, oltre ad accessori di legge, a Parte_1 titolo di indennità di DS/Agr. anno 2017.
1 A sostegno dell'opposizione, l' ha dedotto l'infondatezza della domanda monitoria, eccependo Pt_2 la fittizietà del rapporto di lavoro agricolo subordinato asseritamente svolto dall'opposta nel 2017
(anno di riferimento della prestazione previdenziale) e, conseguentemente, l'inesistenza del suo diritto al pagamento della prestazione previdenziale connessa all'iscrizione negli elenchi OTD;
in via gradata, l' ha contestato il quantum della prestazione previdenziale azionata in via Controparte_2 monitoria, per essere stata la stessa erroneamente calcolata sulla base del salario indicato nelle buste paga e non sulla base della retribuzione imponibile previdenziale risultante dalle denunce previdenziali obbligatorie.
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. revocare il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso in favore di controparte, in quanto chiesto con ricorso inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato e non provato.
2. Condannare l'opposto alle spese del giudizio”.
Tardivamente costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione, preliminarmente Parte_1 evidenziando la pendenza del giudizio n. 9464/2019 R.G., avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2017; nel merito, l'opposta ha contestato la fondatezza del ricorso, deducendo in particolare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione della
DS/Agr. 2017.
Con distinto ricorso iscritto al n. R.G. 11519/2019, ha esposto di aver lavorato come Parte_1 bracciante nel 2017, per 102 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “Ortofrutticola La
Sanferdinandese S.r.l. Unipersonale” e ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto Pt_2 insussistente il suddetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD.
Segnatamente, la ricorrente ha dedotto di aver svolto le mansioni di operaia agricola addetta alla raccolta e lavorazione delle pesche e delle albicocche (che venivano riposte nei cassoni e, successivamente, trasportate presso il magazzino aziendale per la successiva fase di cernita e confezionamento, all'acinellatura, defogliatura, raccolta, pesatura e confezionamento in cassette di uva da tavola e che tale lavoro veniva svolto in agri di Barletta, San ER di PU (contrade
San Samuele), Trinitapoli, Cerignola (contrade Bellaveduta), Canosa di PU e Andria.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “- accertare e dichiarare che la ricorrente
Sig.ra ha svolto, nel corso nel corso del 2017, le giornate lavorative di cui alla Parte_1 premessa, pari a 102, come dipendente dell'azienda "Ortofrutticola La Sanferdinandese S.r.l.
Unipersonale", in qualità di bracciante agricola e, che ha per questo diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali dei lavoratori agricoli con la indicazione numerica delle
2 giornate lavorative svolte;
-condannare 1'I. in persona del legale rapp. p.t. al pagamento delle CP_3 competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è tempestivamente costituito l' , che ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la Pt_2 legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
Con provvedimento reso in data 30.3.2021 da altro Magistrato della Sezione, la causa n. 11519/2019
R.G. è stata delegata alla Giudice Onoraria, alla quale ultima, con provvedimento della Presidente di
Sezione del 7.9.2021, è stata (ri)assegnata (per connessione soggettiva e oggettiva) anche la causa n.
3264/2019 R.G., originariamente in carico alla scrivente.
Le cause, riunite dalla Giudice Onoraria ed istruite mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento della prova testimoniale ammessa dalla Giudice Onoraria stessa, sono state successivamente riassegnate a questa Giudice con Decreto della Presidente Vicaria del
Tribunale di Foggia n. 138 del 27.10.2025.
Quindi, dopo l'udienza del 10.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, le cause sono state decise con la presente sentenza depositata telematicamente.
2.- Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto in questa sede sostenuto dalla , Pt_1 il giudizio iscritto al n. 9464/2019 R.G. (errata iscrizione anno 2018) non presenta profili di connessione oggettiva con quello iscritto al n. 3264/2019 R.G. (DS/agr. 2017), ma con quello iscritto al n. 11519/2019 R.G. (cancellazione anno 2017).
Va, poi, detto che il ricorso iscritto al n. 11519/2019 R.G. (cancellazione anno 2017) è stato preceduto dal ricorso amministrativo (v. documento 4 allegato al ricorso introduttivo) e risulta depositato nel termine ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
3.- Nel merito, la domanda attorea tesa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD
(ricorso iscritto al n. 11519/2019 R.G.) è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un
3 documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca Pt_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che l'onere probatorio non sia stato assolto da Pt_1
che ne era gravata.
[...]
Ed invero, occorre anzitutto evidenziare che l' ha depositato il verbale ispettivo redatto in data Pt_2
3.04.2019, riferito al periodo 19/03/2014 al 31/12/2018 (e, quindi, anche all'annualità dedotta nel presente giudizio) e relativo all'azienda “ORTOFRUTTICOLA LA SANFERDINANDESE S.R.L.”, dal quale emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi molti dei rapporti di rapporti di lavoro denunciati all' da tale società, ivi incluso quello sottoposto ad odierno Pt_2 scrutinio.
In particolare, da tale verbale, il cui contenuto è stato richiamato dall' nel ricorso in opposizione Pt_2 iscritto al 3264/2019 R.G. e nella memoria di costituzione depositata nel giudizio iscritto al n.
11519/2019 R.G., risulta quanto segue.
4 Anzitutto, l'accertamento fa parte di una più complessa attività di verifica amministrativa che ha interessato anche le aziende “Le Delizie dell'Ofanto s.r.l.” costituita il 26/07/2017 dai soci Parte_3
(80% delle quote sociali), che riveste anche la carica di Amministratore Unico e
[...] CP_4
(20 % delle quote sociali), che ha denunciato manodopera bracciantile dal 07/10/2017 al 30
[...]
11/2018 e “Ortofrutticola La Valle dell'Ofanto”, costituita il 20/01/2016 dai soci CP_5
socia fino al 20/12/2017 con il 10% delle quote sociali, e
[...] Parte_3
Amministratore Unico e titolare fino al 20/12/2017 del 90% e dal 21/12/2017 del 100% delle quote sociali, quest'ultima in fase di scioglimento e liquidazione a far data dal 18/02/2019 ha denunciato manodopera bracciantile dal 04/04/2016 al 20/06/2018.
I verbalizzanti hanno appurato che fra le tre società in questione vi è una stretta connessione, giacché tutte e tre sono riconducibili alla gestione di , hanno identica sede sociale e hanno Parte_3 esercitato la stessa attività esclusiva di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (pesche, albicocche ed uva da tavola) in prevalenza acquistati “alla pianta” da terzi produttori.
Inoltre, le tre società hanno operato, per certi periodi anche contemporaneamente, presso la stessa sede operativa, utilizzando le medesime strutture e gli stessi macchinari e mezzi per svolgere attività di stoccaggio, confezionamento e trasporto dei prodotti agricoli, nonché per tutta l'attività connessa all'organizzazione ed alla gestione della manodopera impiegata e della documentazione fiscale accompagnatoria dei prodotti agricoli acquistati e venduti.
È importante evidenziare, ancora, che in data 15 giugno 2018 l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro probatorio di tutta la documentazione attinente alle comunicazioni di assunzione dei lavoratori delle tre società in questione, nonché quella relativa alle domande di erogazione delle prestazioni previdenziali dagli stessi avanzate.
L'analisi storica della società, come accertata dai verbalizzanti, pone in rilievo che la società è stata costituita in data 05.03.2014 dal socio unico e Amministratore ed in pari data è Parte_3 stato denunciato alla l'inizio dell'attività di “Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi CP_6 freschi” e successivamente dichiarato l'inizio dell'attività in data 19.03.2014 previa iscrizione al
Registro delle Imprese della CC.I.AA. di Foggia.
Per l'assunzione della manodopera in data 27.03.2014 inviava all' di Andria la quale Pt_2 CP_7 impresa senza terra addetta alla raccolta di prodotti ortofrutticoli indicando un fabbisogno presunto di manodopera pari a n. 1000 giornate lavorative annue successivamente modificato in 26.850 giornate annue con la D.A del 30.12.2014 corrispondente al numero delle giornate denunciate per tutti i lavoratori assunti nel corso dell'anno.
Il verbale evidenzia che analoghe denunce di manodopera sono state presentate sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016 indicando dapprima, nel mese di marzo, un fabbisogno di 1000 giornate
5 complessive e successivamente, alla fine dell'anno, un fabbisogno pari al numero delle giornate complessivamente denunciate durante l'anno.
L'eccesso di manodopera denunciata prosegue anche per gli anni successivi e si appalesa in tutta la sua evidenza per l'anno 2018 laddove il 15.06.2018, con la quale specifica un fabbisogno pari a n.
13.369 giornate (esattamente coincidente con quelle denunciate nel corso del 2016), sebbene la società abbia cessato ogni attività aziendale con dipendenti già in data 31.10.2017 e, addirittura, sia già stata posta in liquidazione a far data dal 02.02.2018.
Tale eccesso di manodopera denunciata dalle aziende riconducibili a emerge Parte_3 ancor più chiaramente dalla necessaria analisi congiunta dei dati relativi a tutte e tre le aziende agricole gestite dal medesimo, nei diversi anni di attività dal 2014 al 2018, così come evidenziato dai verbalizzanti nella tabella riepilogativa.
Dall'esame della documentazione contabile e dalle dichiarazioni rese dal e dal suo Parte_3 consulente , intervistati dagli ispettori, questi ultimi hanno appurato che le predette Persona_1 ditte e società, pur essendo entità formalmente distinte ed operanti ciascuna con una propria identità, sono, in realtà, tutte gestite e dirette congiuntamente dal . Parte_3
Gli ispettori danno, altresì, atto che le imprese in questione sono “senza terra” e cioè, imprese che non esercitano esclusivamente o prevalentemente l'attività di conduzione e coltivazione di prodotti agricoli, ma il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, in prevalenza acquistati alla pianta.
Pur non disconoscendo l'esistenza dell'attività agricola, gli ispettori evidenziano l'esistenza di macroscopiche sproporzioni tra fabbisogno presunto denunciato dai sedicenti datori di lavoro e i dati occupazionali dagli stessi denunciati a consuntivo.
Dopo aver preso visione dei capannoni, è stato espressamente richiesto al di poter effettuare Parte_3 un sopralluogo su tutti i fondi agricoli che, eventualmente, in tale data (del 11.09.2018) fossero stati interessati da attività lavorativa da parte delle sue aziende.
A fronte di tale richiesta, il asseriva che in quella giornata stava operando con Parte_3 proprio personale solo la ditta LE DELIZIE DELL'OFANTO, unicamente su tre partite di uva da tavola, su cui erano in corso le operazioni di raccolta.
Su tali fondi venivano, quindi, complessivamente trovati intenti al lavoro n. 34 braccianti
(esclusivamente di sesso maschile). Tra questi n. 15 erano stati assunti, solo negli anni 2014 e 2015, anche dalla società Ortofrutticola La Sanferdinandese Srl e precisamente Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , , ,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , e .
[...] Controparte_19 CP_4 Persona_2 Controparte_20
6 Tra questi n. 34 soggetti, ve n'erano presenti n. 21 che, in precedenza, negli anni 2016 e 2017, erano stati assunti alle dipendenze della società LA VALLE DELL'OFANTO; precisamente trattavasi dei signori: , , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_21
, , , CP_22 Controparte_12 Parte_4 Controparte_14 CP_15
, , , , , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_23 Controparte_24
, , , , Controparte_25 Controparte_26 CP_27 CP_4 Persona_2 [...]
e . CP_28 Controparte_20
In tale occasione i verbalizzanti hanno constatato le modalità operative con cui sono sempre state espletate le attività di taglio e imballaggio dell'Uva e di taglio dell'Uva da tavola destinata solo alla estrazione dei succhi, da parte delle società di Parte_3
Infatti, in merito all'attività di raccolta dell'uva da tavola (Red Globe e Italia), si evidenzia che la stessa vedeva impegnati, su due distinti fondi, n. 26 braccianti di sesso maschile, intenti al taglio e confezionamento dell'Uva, utilizzando tutti un banchetto in metallo dotato di bilancia per la precisa misurazione del peso delle cassette di uva, che, nell'occasione, erano dei “plateau” di legno della capienza di circa 7,2 Kg cadauno.
Gli altri n. 8 braccianti, anch'essi di sesso maschile, operanti sul terzo fondo, effettuavano il solo taglio dell'Uva destinata, però, alla estrazione succhi poiché danneggiata dalla grandine, riponendola alla rinfusa in alcune tine di plastica, portate da ciascun bracciante a tracolla, che svuotavano in un vascone-carrello trainato dal trattore.
Un altro riscontro significativo ai fini della verifica della congruità delle giornate denunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale è stato desunto (esaminati i registri iva e le fatture) dal confronto tra i ricavi dell'attività commerciale e i costi denunciati o effettivamente sostenuti per la manodopera utilizzata.
Nelle tabelle riepilogative sono stati riassunti, per ciascuna delle ditte ispezionate, i dati economici relativi agli anni dal 2014 al 2017 (anni per i quali le comunicazioni fiscali sono consolidate), dai quali si rileva che le società avrebbero sempre sostenuto esorbitanti costi a titolo di retribuzioni
(considerando sia quelle erogate che, a maggior ragione, quelle denunciate) a fronte di ricavi esigui, registrando, in ciascun anno una enorme perdita in bilancio.
A tal riguardo, si fa presente che il ha dichiarato di aver speso per le retribuzioni Parte_3 dei braccianti, in ciascun anno di attività, circa un milione di euro, avendo corrisposto la paga giornaliera di euro 45,00 negli anni 2016 e 2017 ed euro 48,00 per il 2018.
Il raffronto tra costi e ricavi delle imprese ispezionate ha fatto emergere che il disavanzo per la ditta presunta datrice di lavoro per il 2015 sarebbe stato pari per il 2014 ad euro 680.774, per il 2015 ad
7 euro 484.230,00, per il 2016 ad euro 1.441.604 e per il 2017 ad euro 836.144 (per un totale di euro
3.442.752).
Il rilevante squilibrio riscontrato tra tali poste contabili ha, quindi, confermato la fittizietà della maggior parte dei rapporti di lavoro.
Ed invero, gli ispettori ritengono del tutto inverosimile che le società del abbiano, per anni, Parte_3 continuato ad operare nonostante le gravi perdite di esercizio che si sarebbero verificate ove gli elevatissimi costi della manodopera denunciata in termini di retribuzioni fossero stati effettivamente sostenuti (si rimanda, in particolare, alle considerazioni svolte dagli ispettori alle pagine 7 e 8 del verbale ispettivo e alle tabelle di cui a pagina 7 del verbale medesimo) ed evidenziano che solo non considerando il costo delle retribuzioni e dei contributi dei braccianti assunti fittiziamente la situazione economica di tali società torna in equilibrio e il bilancio diventa sostenibile.
In particolare, ove tutti i rapporti di lavoro denunciati dalle società in commento fossero stati effettivi, le stesse avrebbero registrato uno squilibrio economico pari a circa 5 milioni di euro in soli 5 anni di attività, ciò che, unitamente ad altri elementi, getta fortissime perplessità in ordine alla genuinità di molti di tali rapporti di lavoro.
Ulteriore dato a conforto della correttezza delle conclusioni degli ispettori è rappresentato dal rilevante debito contributivo accumulato dai presunti datori di lavoro.
Alle analisi documentali di cui si è detto innanzi devono aggiungersi le dichiarazioni rese dai lavoratori trovati intenti al lavoro nei campi.
Le une con le altre hanno reso possibile per gli ispettori delineare un quadro complessivo comune alle tre aziende. In particolare, è stato rilevato che:
- le attività svolte negli anni hanno sempre riguardato quasi esclusivamente le pesche e l'uva da tavola e solo in minima parte (ma non in tutti gli anni) anche le albicocche, tutti prodotti acquistati “alla pianta” da terzi produttori;
- normalmente, in ciascun anno, l'attività aziendale complessiva si è sempre svolta nel periodo tra aprile e novembre e precisamente:
- dai primi di aprile alla metà di maggio, per il diradamento delle pesche;
- dalla metà di maggio ai primi di luglio, per la raccolta e la lavorazione delle pesche;
- dai primi di luglio a fine luglio, per l'acinellatura e la defogliatura dell'uva da tavola;
- dalla seconda decade di luglio alla fine di ottobre o, al massimo alla metà di novembre, per la raccolta dell'uva da tavola.
- l'uva commercializzata è sempre stata solo “da tavola” e mai “da vino”. Tuttavia, è capitato, in alcuni anni, che l'uva “da tavola”, danneggiata da eventi atmosferici o da patologie dei vigneti e non
8 più commercializzabile come tale, è stata vendemmiata e destinata alla “produzione di succhi”. Di sicuro non è mai stata effettuata la vendemmia dell'uva “da vino”;
- solo sulle partite di pesche acquistate “alla pianta” fino alla metà di maggio viene effettuata, prima della raccolta, anche l'attività di “diradamento “dei frutti, mentre su quelle acquistate dopo la metà di maggio, ovviamente, viene effettuata solo la raccolta;
- solo circa il 20 -30% dell'uva “da tavola” acquistata è interessata, preliminarmente alla raccolta, anche dalla fase di “acinellatura” e “defogliatura”, che normalmente viene effettata nel mese di luglio, nell'arco temporale di circa 20-25 giornate. La gran parte dell'uva da tavola, invece, viene acquistata dopo il mese di luglio e, pertanto, non è interessata da tale fase preliminare ma solo dalla fase di raccolta;
- la raccolta dei prodotti è sempre avvenuta manualmente e sempre allo stesso modo:
- per le pesche e le albicocche normalmente operano da 2 a 4 braccianti per ciascun albero, utilizzando ciascuno il proprio secchio e, all'occorrenza, anche scale. Le pesche raccolte vengono riposte nei
Bins (cassoni plastificati della capacità di circa 3 q.li), mentre le albicocche vengono riposte nelle cassette (di plastica o di legno, della capacità di circa 25/30kg). Sia le pesche che le albicocche vengono poi trasportate presso il magazzino aziendale per la successiva fase di cernita e confezionamento;
- l'uva “da tavola”, viene sempre tagliata e confezionata direttamente in campagna e mai nel magazzino aziendale;
ogni bracciante lavora singolarmente (e mai in coppia) su ciascun filare e svolge autonomamente sia il taglio che il confezionamento dell'uva. L'uva viene normalmente confezionata in cassette di legno “plateau” della capacità di circa 7,2 kg (salvo rare eccezioni, cioè quando alla ditta viene richiesto un confezionamento diverso), utilizzando un banchetto metallico, quasi sempre munito di bilancia;
- mediamente, in una giornata lavorativa di 6 ore, un singolo bracciante è in grado di raccogliere, a seconda dello stato delle coltivazioni, dai 4 ai 6 q. li di e dai 5 ai 7 q. li di albicocche, nonché Per_3 tagliare e confezionare circa 7 q. li di uva “da tavola”, cioè circa una pedana, che corrisponde a n.
104 plateau di uva da 7,2 kg (13 piani - n. 8 plateau per piano);
- in campagna, per le varie attività agricole (diradamento, acinellatura, defogliatura e raccolta dei prodotti) hanno o effettivamente lavorato solo ed esclusivamente braccianti di sesso maschile, tutti di nazionalità italiana, quasi tutti residenti nei comuni di Trinitapoli, San ER di PU e Barletta.
Solo rarissime volte è capitato che qualche bracciante donna (ma solo di quelle normalmente impiegate nel magazzino, per i lavori di confezionamento delle pesche) abbia occasionalmente lavorato in campagna, ma per pochissime giornate ed unicamente durante la fase di acinellatura
9 dell'uva. Ad ogni buon conto tutti i braccianti reali sono stati puntualmente identificati dai verbalizzanti nel corso degli accertamenti;
- normalmente sui vari fondi, in ciascuna giornata, a seconda dei periodi dell'anno e del lavoro da svolgere, anche in relazione alla quantità di prodotto richiesto dai clienti, viene utilizzata manodopera agricola in quantità variabile, da un minimo di 15/20 fino a un massimo di 45/50 braccianti (che si ribadisce sono sempre tutti uomini), che, talvolta, lavorano tutti quanti insieme su una stessa partita, oppure, come accade più spesso, vengono divisi in due o più squadre, di numero più ridotto e lavorano su fondi diversi;
- tutti i braccianti hanno sempre raggiunto i luoghi di lavoro con i propri mezzi e mai con mezzi aziendali poiché le aziende in questione non ne dispongono;
al mattino il punto di ritrovo di tutti i braccianti è sempre stato il piazzale del magazzino aziendale dal quale, dopo la composizione delle squadre di lavoro, i braccianti ripartivano con i propri mezzi per recarsi sui fondi;
- il titolare non si è mai direttamente occupato della organizzazione e direzione Parte_3 della propria manodopera sui fondi agricoli, limitandosi ad effettuare, nel corso della giornata, qualche sopralluogo temporaneo in campagna per controllare l'andamento dei lavori.
Lo stesso non è quasi mai stato presente al mattino presso il magazzino quando arrivavano i braccianti, demandando l'onere della composizione e gestione delle squadre di lavoro, da inviare al lavoro sui fondi, a suo cognato, , riconosciuto, in effetti, da tutti i braccianti come Controparte_16 il “responsabile” e “punto di riferimento” aziendale, per quanto riguarda tutte le attività puramente agricole. Lo stesso ha sempre diretto la manodopera sui fondi (lavorando insieme agli altri CP_16 braccianti), coadiuvato, in caso di più squadre, da qualche altro bracciante “storico” come, ad esempio, o Persona_2 Persona_4
- le donne braccianti, che hanno “effettivamente” lavorato alle dipendenze di Parte_3 sono state tutte impiegate unicamente per l'attività di cernita e confezionamento di Pesche e
Albicocche, operando all'interno dei due magazzini aziendali. Solo in via del tutto eccezionale, è capitato che qualcuna di queste abbia lavorato anche in campagna, ma solo per la fase di acinellatura dell'uva e solo per qualche giornata. La maggior parte di queste “vere” braccianti (di cui circa metà sono di nazionalità straniera, per lo più bulgare o rumene) sono residenti nei comuni di Orta Nova,
Stornara, AR, LE e solo qualcuna è di San ER e Cerignola;
- la squadra di braccianti, utilizzata per i lavori di confezionamento dei prodotti nel magazzino, composta normalmente da circa 25-30 persone al giorno (per lo più donne e in minima parte uomini),
è stata rigorosamente individuata. Normalmente tale attività è stata svolta in un unico turno di lavoro antimeridiano, di otto ore giornaliere e, solo per brevi periodi, quando si verificano dei picchi di massima produzione, è stato effettuato un ulteriore turno di lavoro pomeridiano, in cui, però, sono
10 state, quasi esclusivamente impegnate braccianti straniere (prevalentemente di nazionalità bulgara).
L'attività di lavorazione dei prodotti nel magazzino, che ha normalmente una durata massima di circa due mesi, si è sempre svolta, in ciascun anno, esclusivamente nel periodo tra maggio e i primi di luglio;
- l'orario normale di lavoro giornaliero è sempre stato di n. 6 ore per i braccianti operanti in campagna,
e di n .8 ore per gli addetti alla lavorazione dei prodotti nel magazzino. Per entrambe le attività, si è sempre, normalmente, lavorato dal lunedì al sabato e, solo nei periodi di massima produzione, anche la domenica;
- la retribuzione netta giornaliera corrisposta ai braccianti, nel periodo oggetto dell'accertamento, che fino al mese di settembre 2017 è sempre stata di € 45, a decorrere dal mese di ottobre 2017 (in seguito allo sciopero fatto dalle organizzazioni dei braccianti della zona) è diventata di € 48. Le retribuzioni, almeno negli ultimi anni, salvo rare e motivate eccezioni, sono state normalmente erogate ai lavoratori mediante bonifico (bancario o postale).
Solo durante la fase iniziale dell'attività aziendale, in ciascun anno, cioè solo durante la fase di diradamento delle pesche, probabilmente per questioni organizzative, il ha retribuito i Parte_3 braccianti in contanti e non tramite bonifico. Di certo le retribuzioni non sono mai state corrisposte mediante assegni (bancari o postali).
Vi sono, infine, le 257 dichiarazioni rese dai soggetti denunciati come braccianti che hanno risposto alla convocazione degli ispettori, dalle quali questi ultimi hanno tratto ulteriore conferma della non genuinità di molti rapporti di lavoro.
Segnatamente, sono stati ritenuti fittizi (e, quindi, disconosciuti) tutti i rapporti di lavoro dei soggetti
(diversi da quelli trovati intenti a lavorare sui campi) che non è stato possibile convocare, che, non presentandosi senza giustificato motivo alla convocazione, hanno omesso di rendere chiarimenti in merito alla loro posizione, ovvero che hanno reso dichiarazioni inverosimili, lacunose, contraddittorie rispetto a quelle rese da altri soggetti denunciati come lavoratori, ovvero contrastanti con le ulteriori emergenze ispettive. rientra tra i soggetti il cui rapporto di lavoro è stato denunciato all' e che non Parte_1 Pt_2
è stata ascoltata dagli ispettori dell' , pur essendo stata convocata (si veda, in particolare, quanto Pt_2 al riguardo dichiarato dal teste all'udienza del 9.12.2022). Testimone_1
L'analisi svolta dagli ispettori appare particolarmente accurata ed attendibile in quanto fondata su dati certi, oggettivi e facilmente riscontrabili (sopralluogo sui fondi e presso la sede legale della società ispezionata ed acquisizione di notizie dai braccianti effettivi, analisi della documentazione contabile e fiscale della società ispezionata, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione del datore di lavoro e dei soggetti denunciati come lavoratori).
11 A fronte di siffatta, accurata, indagine ispettiva, le prove offerte dalla ricorrente (giudizio 11519/2019
R.G.) non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Ed invero, quanto alla prova documentale (nella specie costituita dalle buste paga, dai modelli UNI-
Lav., dai D-Mag e dalla Certificazione Unica), la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Infatti, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e in cui risulta che la documentazione aziendale relativa ai rapporti di lavoro è stata sottoposta a sequestro ex art. 253 c.p.p. da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che nella specie è stata ammessa con ordinanza del giudice onorario del 24.5.2022 (in atti) e, tuttavia, espletata solo in parte.
Invero, all'udienza del 9.12.2022 è stato ascoltato solo il teste di parte resistente Testimone_1
(ispettore verbalizzante), il quale si è limitato a confermare le circostanze già risultanti dal verbale ispettivo prodotto dall' . Pt_2
Quanto ai tre testi di parte ricorrente ammessi, dalla lettura dei verbali e degli atti di causa emerge che sono stati intimati tale (neppure indicato come teste nell'atto introduttivo del Persona_5
12 giudizio n. 11519/2019 R.G.), il quale non è comparso all'udienza del 9.12.2022 e che non risulta nuovamente intimato per le successive udienze istruttorie e , per il quale risulta Parte_5 documentato l'impedimento a comparire per motivi di salute all'udienza del 21.4.2023, non comparso senza giustificato motivo alla successiva udienza del 16.6.2023 e non più intimato per le ulteriori udienze istruttorie.
Si richiama, al riguardo, l'ordinanza di decadenza dalla prova testimoniale pronunciata dal Giudice onorario all'udienza del 17.5.2024 (pure in atti), che non ha costituito più oggetto di dibattito tra le parti costituite, le quali si sono, pertanto, “adeguate” alla stessa.
In particolare, la ha chiesto la decisione della causa sin dall'udienza del 16.2.2024, Pt_1 dimostrando per tal via di non voler coltivare le istanze di prova orale attraverso l'ascolto di ulteriori testi.
Né la prova dell'effettiva prestazione, da parte della , di attività lavorativa di tipo subordinato Pt_1 per 102 giornate nel 2017 alle dipendenze della azienda agricola “Ortofrutticola La Sanferdinandese
S.r.l.” può trarsi dalla deposizione resa all'udienza del 9.12.2022 dal teste di parte resistente Tes_1
(ispettore verbalizzante), trattandosi di testimonianza meramente confermativa delle
[...] circostanze già risultanti dal verbale ispettivo, come si è avuto modo di evidenziare.
Pertanto, i fatti dedotti dalla a sostegno della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo Pt_1 subordinato sono rimasti privi del necessario riscontro orale, essendo del tutto inadeguata la prova documentale dalla stessa offerta alla luce delle pregnanti risultanze del verbale ispettivo prodotto dall' (che si sono riportate). Pt_2
S'impone, quindi, il rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione, dovendosi solo precisare che l'assunto della , in base al quale il verbale ispettivo non Pt_1 conterrebbe elementi sufficienti ed idonei a giustificare il disconoscimento del proprio rapporto di lavoro (v., in particolare, deduzioni difensive della ricorrente, contenute verbale di udienza del
3/12/2021, in atti) non può essere condiviso, sia alla luce di quanto già esposto in merito al razionale criterio guida seguito dagli ispettori, sia perché, in base alla richiamata giurisprudenza della S.C., non era l' a dover provare la fondatezza del disconoscimento, ma era la a dover dimostrare Pt_2 Pt_1
l'effettiva esistenza del proprio rapporto di lavoro disconosciuto.
Ciò che, nella specie, non ha fatto, come si è avuto modo di evidenziare.
In definitiva, alla luce di quanto premesso, essendo rimasto indimostrato che la ha Pt_1 effettivamente lavorato in agricoltura nel 2017, la sua domanda, avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD di tale anno non può essere accolta.
13 4. - Conseguentemente, nulla deve corrispondere l' alla a titolo di DS/Agr. 2017, non Pt_2 Pt_1 essendosi accertato che ella ha diritto all'iscrizione negli elenchi OTD dell'anno di riferimento di tale prestazione previdenziale.
Pertanto, è fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo (3264/2019 R.G.) e il decreto ingiuntivo n.
141/2019 deve essere revocato, restando assorbita ogni ulteriore questione.
5. - Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, essendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sottoscritta dalla ricorrente, valida ai fini dell'esenzione (v. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione relativa al giudizio n. 3264/2019 R.G.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
a) rigetta il ricorso iscritto al n. 11519/2019 R.G.
b) accoglie il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 3264/2019 R.G. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 141/2019;
c) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, 16.12.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina di Leo
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