Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
26.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13470/2024 R.G. Prev.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Michele Parte_1 C.F._1
Barra e Domenico Fatigati, con i quali elettivamente domicilia come in atti
Opponente
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 con sede in Napoli, v. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
NONCHE'
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Materazzo presso il cui studio elettivamente domicilia
E
in persone del legale rapp. pro tempore quale cessionaria dei crediti Controparte_4 contributivi, con sede legale in Roma alla via Largo Chigi n.5,
opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.06.2024, parte opponente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 071202214600001062006, notificatagli in data 17.05.2024, limitatamente al seguente avviso di addebito:
1) n. 37120210008509246000, asseritamente notificato in data 23.12.2021, inerente a omessa contribuzione di competenza dell' (contributi IVS anni 2012-2015). CP_1
Eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, quindi l'estinzione per prescrizione dei crediti ivi incorporati, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica;
eccepiva, ancora, l'illegittimità degli importi e delle sanzioni applicate per mancata indicazione di criteri di calcolo e la
1
Concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni :
1. “in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività dell'impugnato documento n. 071202214600001062006, notificato da Controparte_2
il 17.05.2024, limitatamente all'avviso di addebito n.
[...]
37120210008509246000, presuntivamente notificato in data 23.12.2021, relativamente ai contributi IVS dall'anno 2012 all'anno 2015, per un importo di € CP_ 22.884,43, emesso dall di Napoli, sede Vomero.; 2. accertare e dichiarare la decadenza e/o prescrizione e/o nullità dell'impugnata intimazione di pagamento n. 071 20239035664205000 e dell'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 46/1999 e s.m.i.;
3. dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficace e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 071 20239035664205000, limitatamente all'avviso di addebito n.
37120210008509246000per prescrizione/decadenza, per inesistenza del credito e quindi del diritto dell' per tutte le ragioni in premessa, e dichiarare - in ogni CP_1 caso - non dovute le somme richieste;
4. in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”; vinte le spese, con attribuzione. Si costituiva l che eccepiva il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, l'inammissibilità della opposizione in quanto tardiva, l'infondatezza della eccepita prescrizione, dstante la regolare notifica degli atti presupposti. Concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
Si costituiva l che rilevava l'inammissibilità della opposizione, in quanto tardiva;
CP_1
l'infondatezza della stessa nel merito per la validità delle notifiche e il mancato decorso del termine prescrizionale, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale dettata durante il periodo di pandemia da Covid-SARS 2019.
Concludeva per la declaratoria della inammissibilità dell'opposizione, in via gradata per il rigetto della stessa ovvero, in estremo subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione tra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , atteso che CP_4 nel caso concreto i crediti vantati dall' e incorporati nella cartella e negli avvisi di CP_1 addebito opposti riguardano contributi relativi a periodi successivi al 31.12.2005, rimasti CP_ fuori dalla cessione e cartolarizzazione dei crediti come prevista dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
L'opposizione è solo in parte fondata.
2 Parte opponente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
071202214600001062006, notificatagli da in data 17.05.2024, limitatamente all' CP_5 avviso di addebito individuato in ricorso (cfr. sopra).
Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica del titolo presupposto. Ha lamentato l'illegittimità delle sanzioni, commisurate alla ipotesi della evasione contributiva
E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Si richiamano i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
"13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.
122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto
3 della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come
– appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019);
Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_1 notificato l'AVA n. 37120210008509246000 ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta in data 23.12.2021 (cfr. relata di notifica prod. ), a mezzo A/R CP_1 recapitata presso l'indirizzo dell'Esposito in Napoli Strada Provinciale di Caserta n. 174.
Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_1 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez.
VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016).
Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. tiff nella produzione documentale dell' ) all'avviso di addebito opposto, attesa la perfetta CP_1
4 coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina dell' avviso di addebito.
In proposito, la parte ricorrente nulla ha dedotto e/o eccepito rispetto alle notifiche prodotte in allegato alla memoria difensiva dell' resistente. CP_1
Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_1
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica dell' AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti ai vizi formali e al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi.
L'istituto, peraltro, ha offerto prova di avere notificato in data 22.09.2017, prima dell'avviso di addebito in questione, comunicazione di avvenuta iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti a decorrere dal 1.07.2012. Ne deriva che la prescrizione risultava dapprima tempestivamente interrotta con la lettera raccomandata del 13.09.2017, ricevuta il
22.09.2017, con la quale si comunicava all'opponente la sua iscrizione alla gestione dei commercianti, “con inizio dell'attività dal 01.07.2012 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.07.2012”, dandosi anche indicazioni sulle modalità di versamento dei contributi;
avuto riguardo alla scadenza di pagamento dei contributi relativi al III trimestre 2012 ( mesi di luglio, agosto e settembre), necessariamente successiva al settembre dello stesso anno, se ne deduce come la notifica della raccomandata suddetta, in data 22.09.2017, interrompeva i termini di prescrizione rispetto all'intero periodo pregresso, a partire cioè dalla decorrenza dell'iscrizione (01.07.2012).
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
Nella fattispecie, tuttavia, il termine di prescrizione, che permane quinquennale anche successivamente alla notifica (Cass. Sez. Un. Sent. n.23397/2016), era interrotto dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata in tale sede, avvenuta pacificamente il 17.05.2024; dalla notifica dell'AVA in data 23.12.2021 alla data indicata
(17.05.2024) non erano invero ancora decorsi cinque anni
Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente risulta pertanto del tutto infondata.
Deve essere viceversa esaminata l'eccezione relativa al calcolo delle sanzioni. Rileva l'opponente che l nell'effettuare il computo delle sanzioni abbia fatto CP_1 applicazione del disposto dell' 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000 norma che presuppone, a suo dire, la prova del dolo specifico, ad opera del contribuente tenuto al versamento, diretto a porre in essere un atto di evasione e/o elusione fiscale.
Dal tenore delle difese dell' detta circostanza, attinente alle modalità di calcolo delle CP_1 sanzioni, può ritenersi pacifica.
5 La fattispecie nel caso concreto è regolata dall'art. 116, della legge 388/00, rubricato
”Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”, il quale prevede al comma 8:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a)nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento d'una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Nel caso che ci occupa è pacifico che il ricorrente ha regolarmente dichiarato il proprio reddito imponibile per l'anno 2016 (come dedotto in ricorso e provato dalla documentazione versata dallo stesso ); l sostiene la legittimità della propria CP_1 CP_1 pretesa richiamando l'art. 18 DL 98/2011 a sostegno del superamento delle incertezze interpretative formatesi sull'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi alla gestione separata.
Ritiene il giudicante che l'impostazione dell' pecchi di eccessivo rigore in CP_1 considerazione della ratio dell'art. 116, volto ad introdurre una serie di misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare (cfr. Corte d'Appello Genova, Sezione Lavoro civile,
Sentenza 14 marzo 2019, n. 37).
Più specificamente, le pesanti sanzioni previste dalla lett. b) del comma 8 sono volte a penalizzare il datore di lavoro ( e comunque il contribuente ) che occulta rapporti di lavoro in essere o retribuzioni con l'intenzione specifica di non versare la contribuzione.
Completamente diverso è il caso in esame, in cui il lavoratore autonomo, regolarmente denunziando la propria posizione reddituale ai fini fiscali, ha omesso il versamento della relativa contribuzione alla Gestione Separata senza alcun dolo di evasione.
E' pur vero che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4808/2005, intervenuta per dirimere un contrasto tra singole sezioni relativo alla distinzione tra omissione ed evasione contributiva, ha abbracciato la tesi più rigorosa secondo cui l'ipotesi di omissione contributiva deve intendersi limitata alla sola ipotesi del mancato versamento del contributo da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni
6 obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di un solo ulteriore necessario adempimento
- in quanto strettamente funzionale al regolare svolgimento dei compiti di vigilanza dell'ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione.
Ma tale impostazione rigorosa - ribadita dalla Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza n.
28966 del 27 dicembre 2011 - si riferiva ad una ben differente situazione in cui il datore di lavoro aveva omesso di presentare le denunce obbligatorie (c.d. DM 10) relative a dipendenti regolarmente iscritti a libro paga.
Ben differente è il nostro caso in cui, la parte ricorrente, pur omettendo l'iscrizione alla
Gestione Separata , ha comunque dichiarato agli enti competenti alla vigilanza e alla CP_1 riscossione dei contributi (l' ) la propria attività con l'indicazione dei Controparte_2 redditi prodotti, con ciò rendendo molto semplice ed automatica la verifica della scopertura assicurativa e della conseguente omissione contributiva, senza necessità di alcuna attività ispettiva esterna mediante accessi in loco, stante la facoltà da parte dell' di accedere CP_1 all'Anagrafe Tributaria sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 462 del 1997, che ha introdotto l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione ed accertamento della contribuzione dovuta agli enti previdenziali.
Nel nostro caso, dunque, l non ha dovuto effettuare alcun controllo tramite i propri CP_1 ispettori mediante l'accesso in loco al fine di esaminare i libri contabili contenente i dati reddituali del contribuente;
è bastata una semplice verifica della dichiarazione dei redditi presentata all' , al cui archivio l ha libero accesso (cfr. in termini Controparte_2 CP_1 analoghi sentenza Tribunale di Napoli n. 292/2023)
In conclusione, l'avviso impugnato va annullato limitatamente alle sanzioni civili;
sono, infatti, dovute le sanzioni civili da calcolarsi ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a) della L. n.
338 del 2000, e non ai sensi della lettera b).
L'accoglimento solo parziale del ricorso e la reciproca soccombenza delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della pretesa dell' limitatamente al regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), della CP_1 legge 388/2000; annulla soltanto limitatamente alle sanzioni l'avviso di addebito n. n.
37120210008509246000 notificato in data 23.12.2021;
-rigetta nel resto l'opposizione;
-dichiara compensate le spese di lite.
Napoli, 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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