Art. 29.
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.