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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12242 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56150/2022 promossa da:
(C.F.: , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Vicenza, alla via Cengio, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Fabio Sebastiano, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Antonio Gramsci, n. 24, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Tommaso Di Nitto, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.9.2022 la Parte_1 ha convenuto in giudizio e ha
[...] Controparte_2 formulato le seguenti conclusioni: “nel merito - previa disapplicazione e/o annullamento e/o revoca del provvedimento del 03.06.2022 con cui veniva dichiarata inefficace la garanzia ex legge 662/96 e accertata/dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, condannarsi
[...]
a corrispondere a Controparte_2 Parte_1 la somma garantita di euro 124.189,54 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì
[...]
Pagina 1 del dovuto al saldo”. A seguito di differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza alla data del 1.3.2023 si è costituita in giudizio in data 24.2.2023 la Controparte_1
e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...] contrariis rejectis, in accoglimento delle difese di parte convenuta, respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. Successivamente il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 25.10.2023, poi rinviata ex art. 309 c.p.c. alla data 19.6.2024. Infine, il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18-2-2025 e in tale ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte Parte attrice (di seguito ha convenuto nel presente giudizio Parte_1
Contr
(di seguito chiedendo la condanna di Controparte_1 quest'ultima a corrispondere la somma garantita di euro 124.189,54, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, previa disapplicazione e/o annullamento e/o revoca del provvedimento del
03.06.2022 con cui veniva dichiarata inefficace la garanzia ex L. 662/96. In particolare, parte attrice ha esposto che: in data 8.11.2013 la società Eurofidi in liquidazione aveva presentato domanda al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito da al fine di Controparte_1
Parte ottenere una controgaranzia su un finanziamento bancario da destinato alla società CP_4
E'stato, quindi, esposto da parte attrice che con delibera del 27.11.2013 la controgaranzia
[...] veniva concessa per un importo pari a € 200.000,00 e che con sentenza n. 158/2015 il Tribunale di Parte Bergamo in data 8.6.2015 aveva dichiarato il fallimento della società per cui aveva CP_4
Contr presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare comunicandolo a e chiedendo altresì Parte a Eurofidi l'escussione della garanzia. Stante l'inerzia di Eurofidi, in data 20.08.2021 (quale soggetto finanziatore) ha esposto di essersi attivata per il recupero direttamente nei confronti di recupero ostacolato dalla circostanza per cui in data 03.06.2022 era Controparte_2 stata formalizzata dichiarazione di inefficacia della garanzia da parte del Comitato di Gestione del Contr Fondo di garanzia (gestito da . Tale delibera di inefficacia della garanzia è stata contestata da parte attrice nel presente giudizio in quanto ritenuta fondata su presupposti errati, nel senso che rispetto al pegno omnibus del 2011 ritenuto da parte convenuta rilevante ed incidente anche sul finanziamento garantito, secondo parte attrice, il fatto che detto pegno fosse stato escusso nel 2016 non modificava sostanzialmente i requisiti necessari per la concessione della garanzia. La difesa Contr della convenuta ha contestato le doglianze di parte attrice rilevando che la prima di Pt_1 escutere il pegno o prima di estendere il pegno stesso ai crediti di cui alla posizione controgarantita
Pagina 2 dal Fondo, avrebbe dovuto, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Disposizioni Operative, presentare apposita richiesta di conferma della controgaranzia a suo tempo concessa, con la
Parte conseguenza tratta che, non avendo eseguito quanto stabilito dalla normativa, è incorsa in un
Parte motivo di inefficacia della controgaranzia. In particolare, secondo la difesa di parte convenuta, ha violato le disposizioni operative che regolano il rapporto tra la e il Fondo e in particolare Pt_1 la Parte III, paragrafo F.6, punto 3, che stabilisce che a pena di inefficacia della controgaranzia, la banca è obbligata a chiedere conferma della controgaranzia qualora cambino i requisiti soggettivi o
Parte oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la controgaranzia. Gravando su l'onere di segnalazione dell'esistenza del pegno, tale verificata mancata comunicazione in ordine al pegno ed alla sua escussione è stata posta a motivazione della dichiarazione di inefficacia della
Parte controgaranzia. In sintesi: perdurando inerzia di Eurofidi, in data 28 agosto 2021 ha inviato al
TO del Fondo (MCC) la richiesta di attivazione della controgaranzia chiedendone la liquidazione per un importo di € 124.189,54; il TO ha avviato l'istruttoria per la verifica della Parte sussistenza delle condizioni per poter soddisfare la richiesta di in base alle disposizioni operative disciplinanti il funzionamento del Fondo (ovvero “Disposizioni Operative” di cui al doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta). E' stata, quindi, avviata da Contr la procedura d'inefficacia della controgaranzia ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 (come da doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Per il Contr TO ( si è verificata l'inefficacia della controgaranzia per la “mancata rispondenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione allegata alla richiesta di attivazione con i dati dichiarati nella richiesta di ammissione/nella richiesta di prolungamento/nella richiesta di Contr sospensione/nella richiesta di conferma della garanzia”, e ciò in quanto ha evidenziato di aver Parte
“riscontrato l'esistenza in favore della di un pegno su titoli costituito in data 7 aprile 2011 del valore di € 100.000,00 (come da doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) portato “a decurtazione dell'esposizione dell'operazione in esame (mutuo chirografario) a seguito della sua escussione”, il quale, essendo stato costituito a garanzia di ogni credito “già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi …” (v. art. 6 dell'atto di costituzione del pegno medesimo;
doc. 4), rappresentava una garanzia reale riferita anche ai crediti derivanti dall'operazione di finanziamento controgarantita dal
Fondo, che prima della sua escussione avrebbe dovuto essere oggetto di un'apposita “richiesta di conferma” al TO a mente della Parte III, paragrafo F.6 punto 3.c) delle Disposizioni Operative applicabili ratione temporis, pena l'inefficacia della controgaranzia prestata dal Fondo”. Ancora la difesa di parte convenuta ha evidenziato che: “La Parte III paragrafo F.6 punto 3.c) delle
Pagina 3 Disposizioni Operative applicabili, infatti, recita: “3. I soggetti richiedenti devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della Controgaranzia qualora si verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la Controgaranzia. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata: …
c) in caso di variazione delle garanzie prestate dal soggetto beneficiario finale in favore dei soggetti Parte richiedenti”. La difesa di attrice ha contestato le argomentazioni di parte convenuta evidenziando che il pegno riscontrato era una garanzia reale esistente sin dal 2011 a presidio di Cont diversa linea di credito e che l'esposizione garantita dal ha beneficiato del tutto incidentalmente del realizzo dei titoli in pegno e che, comunque, l'estensione della garanzia ai Contr crediti di cui alla pos. n. 346669 si è verificata il 3.2.2016 quindi dopo l'evento di rischio. Il
TO (MCC) parte convenuta ha replicato di aver “avviato il procedimento di inefficacia della garanzia in data 02/04/2022 dopo aver rilevato l'acquisizione di una garanzia reale del valore di
100.000 euro (pegno su obbligazioni) concessa dall'impresa beneficiaria in favore del soggetto finanziatore, e portata a decurtazione dell'esposizione dell'operazione in esame (mutuo chirografario) a seguito della sua escussione, senza che il soggetto richiedente avesse preventivamente presentato al Fondo apposita richiesta di conferma, nonostante l'intervenuta variazione delle garanzie prestate sul finanziamento ammesso all'agevolazione pubblica”. Inoltre la Contr difesa di ha evidenziato che “il pegno, alla luce dell'art. 6 del contratto di costituzione, “è stato acquisito dalla per coprire tutte le linee di credito accordate all'impresa beneficiaria (in Pt_1 essere e future)”, dovendosi così intendere “che il titolo di pegno avrebbe coperto tutte le obbligazioni, e fra tutte,” anche quelle derivanti dalla concessione del finanziamento ammesso alla controgaranzia come peraltro dimostra il fatto che l'importo del pegno è stato portato dalla a Pt_1
“decurtazione dell'esposizione richiesta” al momento dell'attivazione del beneficio prestato dal
Fondo (cfr. doc. 6 depositato congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta)”. Nel caso di specie, le condizioni di attivazione della controgaranzia sono dettate dalle Disposizioni operative richiamate da parte convenuta da ritenersi accettate al momento dell'accordato accesso alla controgaranzia del Fondo. Nel caso di specie il procedimento di attivazione/escussione della Parte controgaranzia ha trovato esito sfavorevole per la istante in quanto non risulta inoltrata da Parte la richiesta di conferma della controgaranzia per intervenuta variazione delle ulteriori garanzie Contr prestate. La difesa di ha replicato alle argomentazioni attoree confutando quanto sostenuto dalla banca attrice (ovvero che “il pegno omnibus (poi utilizzato nella fattispecie) non era diretto a coprire il rischio relativo all'inadempimento del finanziamento di euro 500.000,00, bensì – come detto – era finalizzato a garantire l'affidamento in c/c, per cui non era pertinente all'oggetto della Parte domanda avanzata da ), atteso che sussiste in base alle disposizioni applicative richiamate da
Pagina 4 parte convenuta l'onere a carico dei soggetti richiedenti, di inoltrare richiesta di conferma della controgaranzia in caso di eventi che modifichino i requisiti soggettivi o oggettivi in base ai quali è Contr stata concessa la controgaranzia. Essendo pacifico e documentato che ha accertato l'esistenza di un pegno su titoli costituito in data 7 aprile 2011, detto pegno appare riferibile ad ogni credito
“già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi …”, come da art. 6 dell'atto costitutivo del pegno Contr Contr richiamato dalla difesa di Inoltre la difesa di ha segnalato come “detto pegno sia stato portato “a decurtazione dell'esposizione dell'operazione in esame (mutuo chirografario) a seguito della sua escussione”, determinando così una “variazione delle garanzie prestate dal soggetto beneficiario finale in favore dei soggetti richiedenti”, senza che la abbia “preventivamente Pt_1 presentato al Fondo apposita richiesta di conferma, nonostante l'intervenuta variazione delle garanzie prestate sul finanziamento ammesso all'agevolazione pubblica”. Gli assunti difensivi di Contr non risultano smentiti da idonea documentazione di segno contrario, per cui è da ritenere legittima la delibera del Comitato di gestione del Fondo sull'inefficacia della controgaranzia, non Parte potendosi dedurre dai documenti versati in atti che non avrebbe dovuto dichiarare l'esistenza del pegno “omnibus” su titoli costituito in data 7 aprile 2011, non potendosi ricondurre il pegno al Parte di fuori del perimetro di tutte le linee di credito presenti e future accordate da all'impresa, non potendosi dal tenore letterale delle disposizioni applicative richiamate dalla difesa di parte convenuta, né dalla lettura dell'art. 6 dell'atto costitutivo del pegno, dedurre che si debba escludere il pegno suddetto dall'ambito applicativo delle disposizioni regolanti l'operazione di finanziamento Contr controgarantita dal Fondo gestito da avendo, peraltro, l'incasso dei titoli coinvolti nel pegno determinato una decurtazione dell'esposizione debitoria della società rispetto all'operazione di Contr finanziamento controgarantita dal Fondo gestito da In definitiva di fronte alla variazione della garanzia rappresentata dal pegno e dall' escussione del pegno effettivamente verificata ed Parte accertata, non può ritenersi, per quanto sopra esposto, esonerata dall'onere di comunicazione previsto dalle disposizioni applicative richiamate da parte convenuta a pena di inefficacia della Contr controgaranzia prestata dal Fondo gestito da Quanto sin qui argomentato induce al rigetto della domanda attorea. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle Parte_1
Pagina 5 spese del presente giudizio in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 7.500,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 5-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56150/2022 promossa da:
(C.F.: , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Vicenza, alla via Cengio, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Fabio Sebastiano, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Antonio Gramsci, n. 24, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Tommaso Di Nitto, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.9.2022 la Parte_1 ha convenuto in giudizio e ha
[...] Controparte_2 formulato le seguenti conclusioni: “nel merito - previa disapplicazione e/o annullamento e/o revoca del provvedimento del 03.06.2022 con cui veniva dichiarata inefficace la garanzia ex legge 662/96 e accertata/dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, condannarsi
[...]
a corrispondere a Controparte_2 Parte_1 la somma garantita di euro 124.189,54 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì
[...]
Pagina 1 del dovuto al saldo”. A seguito di differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza alla data del 1.3.2023 si è costituita in giudizio in data 24.2.2023 la Controparte_1
e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...] contrariis rejectis, in accoglimento delle difese di parte convenuta, respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. Successivamente il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 25.10.2023, poi rinviata ex art. 309 c.p.c. alla data 19.6.2024. Infine, il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18-2-2025 e in tale ultima udienza ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte Parte attrice (di seguito ha convenuto nel presente giudizio Parte_1
Contr
(di seguito chiedendo la condanna di Controparte_1 quest'ultima a corrispondere la somma garantita di euro 124.189,54, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, previa disapplicazione e/o annullamento e/o revoca del provvedimento del
03.06.2022 con cui veniva dichiarata inefficace la garanzia ex L. 662/96. In particolare, parte attrice ha esposto che: in data 8.11.2013 la società Eurofidi in liquidazione aveva presentato domanda al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito da al fine di Controparte_1
Parte ottenere una controgaranzia su un finanziamento bancario da destinato alla società CP_4
E'stato, quindi, esposto da parte attrice che con delibera del 27.11.2013 la controgaranzia
[...] veniva concessa per un importo pari a € 200.000,00 e che con sentenza n. 158/2015 il Tribunale di Parte Bergamo in data 8.6.2015 aveva dichiarato il fallimento della società per cui aveva CP_4
Contr presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare comunicandolo a e chiedendo altresì Parte a Eurofidi l'escussione della garanzia. Stante l'inerzia di Eurofidi, in data 20.08.2021 (quale soggetto finanziatore) ha esposto di essersi attivata per il recupero direttamente nei confronti di recupero ostacolato dalla circostanza per cui in data 03.06.2022 era Controparte_2 stata formalizzata dichiarazione di inefficacia della garanzia da parte del Comitato di Gestione del Contr Fondo di garanzia (gestito da . Tale delibera di inefficacia della garanzia è stata contestata da parte attrice nel presente giudizio in quanto ritenuta fondata su presupposti errati, nel senso che rispetto al pegno omnibus del 2011 ritenuto da parte convenuta rilevante ed incidente anche sul finanziamento garantito, secondo parte attrice, il fatto che detto pegno fosse stato escusso nel 2016 non modificava sostanzialmente i requisiti necessari per la concessione della garanzia. La difesa Contr della convenuta ha contestato le doglianze di parte attrice rilevando che la prima di Pt_1 escutere il pegno o prima di estendere il pegno stesso ai crediti di cui alla posizione controgarantita
Pagina 2 dal Fondo, avrebbe dovuto, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Disposizioni Operative, presentare apposita richiesta di conferma della controgaranzia a suo tempo concessa, con la
Parte conseguenza tratta che, non avendo eseguito quanto stabilito dalla normativa, è incorsa in un
Parte motivo di inefficacia della controgaranzia. In particolare, secondo la difesa di parte convenuta, ha violato le disposizioni operative che regolano il rapporto tra la e il Fondo e in particolare Pt_1 la Parte III, paragrafo F.6, punto 3, che stabilisce che a pena di inefficacia della controgaranzia, la banca è obbligata a chiedere conferma della controgaranzia qualora cambino i requisiti soggettivi o
Parte oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la controgaranzia. Gravando su l'onere di segnalazione dell'esistenza del pegno, tale verificata mancata comunicazione in ordine al pegno ed alla sua escussione è stata posta a motivazione della dichiarazione di inefficacia della
Parte controgaranzia. In sintesi: perdurando inerzia di Eurofidi, in data 28 agosto 2021 ha inviato al
TO del Fondo (MCC) la richiesta di attivazione della controgaranzia chiedendone la liquidazione per un importo di € 124.189,54; il TO ha avviato l'istruttoria per la verifica della Parte sussistenza delle condizioni per poter soddisfare la richiesta di in base alle disposizioni operative disciplinanti il funzionamento del Fondo (ovvero “Disposizioni Operative” di cui al doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta). E' stata, quindi, avviata da Contr la procedura d'inefficacia della controgaranzia ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 (come da doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Per il Contr TO ( si è verificata l'inefficacia della controgaranzia per la “mancata rispondenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione allegata alla richiesta di attivazione con i dati dichiarati nella richiesta di ammissione/nella richiesta di prolungamento/nella richiesta di Contr sospensione/nella richiesta di conferma della garanzia”, e ciò in quanto ha evidenziato di aver Parte
“riscontrato l'esistenza in favore della di un pegno su titoli costituito in data 7 aprile 2011 del valore di € 100.000,00 (come da doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) portato “a decurtazione dell'esposizione dell'operazione in esame (mutuo chirografario) a seguito della sua escussione”, il quale, essendo stato costituito a garanzia di ogni credito “già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi …” (v. art. 6 dell'atto di costituzione del pegno medesimo;
doc. 4), rappresentava una garanzia reale riferita anche ai crediti derivanti dall'operazione di finanziamento controgarantita dal
Fondo, che prima della sua escussione avrebbe dovuto essere oggetto di un'apposita “richiesta di conferma” al TO a mente della Parte III, paragrafo F.6 punto 3.c) delle Disposizioni Operative applicabili ratione temporis, pena l'inefficacia della controgaranzia prestata dal Fondo”. Ancora la difesa di parte convenuta ha evidenziato che: “La Parte III paragrafo F.6 punto 3.c) delle
Pagina 3 Disposizioni Operative applicabili, infatti, recita: “3. I soggetti richiedenti devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della Controgaranzia qualora si verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la Controgaranzia. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata: …
c) in caso di variazione delle garanzie prestate dal soggetto beneficiario finale in favore dei soggetti Parte richiedenti”. La difesa di attrice ha contestato le argomentazioni di parte convenuta evidenziando che il pegno riscontrato era una garanzia reale esistente sin dal 2011 a presidio di Cont diversa linea di credito e che l'esposizione garantita dal ha beneficiato del tutto incidentalmente del realizzo dei titoli in pegno e che, comunque, l'estensione della garanzia ai Contr crediti di cui alla pos. n. 346669 si è verificata il 3.2.2016 quindi dopo l'evento di rischio. Il
TO (MCC) parte convenuta ha replicato di aver “avviato il procedimento di inefficacia della garanzia in data 02/04/2022 dopo aver rilevato l'acquisizione di una garanzia reale del valore di
100.000 euro (pegno su obbligazioni) concessa dall'impresa beneficiaria in favore del soggetto finanziatore, e portata a decurtazione dell'esposizione dell'operazione in esame (mutuo chirografario) a seguito della sua escussione, senza che il soggetto richiedente avesse preventivamente presentato al Fondo apposita richiesta di conferma, nonostante l'intervenuta variazione delle garanzie prestate sul finanziamento ammesso all'agevolazione pubblica”. Inoltre la Contr difesa di ha evidenziato che “il pegno, alla luce dell'art. 6 del contratto di costituzione, “è stato acquisito dalla per coprire tutte le linee di credito accordate all'impresa beneficiaria (in Pt_1 essere e future)”, dovendosi così intendere “che il titolo di pegno avrebbe coperto tutte le obbligazioni, e fra tutte,” anche quelle derivanti dalla concessione del finanziamento ammesso alla controgaranzia come peraltro dimostra il fatto che l'importo del pegno è stato portato dalla a Pt_1
“decurtazione dell'esposizione richiesta” al momento dell'attivazione del beneficio prestato dal
Fondo (cfr. doc. 6 depositato congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta)”. Nel caso di specie, le condizioni di attivazione della controgaranzia sono dettate dalle Disposizioni operative richiamate da parte convenuta da ritenersi accettate al momento dell'accordato accesso alla controgaranzia del Fondo. Nel caso di specie il procedimento di attivazione/escussione della Parte controgaranzia ha trovato esito sfavorevole per la istante in quanto non risulta inoltrata da Parte la richiesta di conferma della controgaranzia per intervenuta variazione delle ulteriori garanzie Contr prestate. La difesa di ha replicato alle argomentazioni attoree confutando quanto sostenuto dalla banca attrice (ovvero che “il pegno omnibus (poi utilizzato nella fattispecie) non era diretto a coprire il rischio relativo all'inadempimento del finanziamento di euro 500.000,00, bensì – come detto – era finalizzato a garantire l'affidamento in c/c, per cui non era pertinente all'oggetto della Parte domanda avanzata da ), atteso che sussiste in base alle disposizioni applicative richiamate da
Pagina 4 parte convenuta l'onere a carico dei soggetti richiedenti, di inoltrare richiesta di conferma della controgaranzia in caso di eventi che modifichino i requisiti soggettivi o oggettivi in base ai quali è Contr stata concessa la controgaranzia. Essendo pacifico e documentato che ha accertato l'esistenza di un pegno su titoli costituito in data 7 aprile 2011, detto pegno appare riferibile ad ogni credito
“già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi …”, come da art. 6 dell'atto costitutivo del pegno Contr Contr richiamato dalla difesa di Inoltre la difesa di ha segnalato come “detto pegno sia stato portato “a decurtazione dell'esposizione dell'operazione in esame (mutuo chirografario) a seguito della sua escussione”, determinando così una “variazione delle garanzie prestate dal soggetto beneficiario finale in favore dei soggetti richiedenti”, senza che la abbia “preventivamente Pt_1 presentato al Fondo apposita richiesta di conferma, nonostante l'intervenuta variazione delle garanzie prestate sul finanziamento ammesso all'agevolazione pubblica”. Gli assunti difensivi di Contr non risultano smentiti da idonea documentazione di segno contrario, per cui è da ritenere legittima la delibera del Comitato di gestione del Fondo sull'inefficacia della controgaranzia, non Parte potendosi dedurre dai documenti versati in atti che non avrebbe dovuto dichiarare l'esistenza del pegno “omnibus” su titoli costituito in data 7 aprile 2011, non potendosi ricondurre il pegno al Parte di fuori del perimetro di tutte le linee di credito presenti e future accordate da all'impresa, non potendosi dal tenore letterale delle disposizioni applicative richiamate dalla difesa di parte convenuta, né dalla lettura dell'art. 6 dell'atto costitutivo del pegno, dedurre che si debba escludere il pegno suddetto dall'ambito applicativo delle disposizioni regolanti l'operazione di finanziamento Contr controgarantita dal Fondo gestito da avendo, peraltro, l'incasso dei titoli coinvolti nel pegno determinato una decurtazione dell'esposizione debitoria della società rispetto all'operazione di Contr finanziamento controgarantita dal Fondo gestito da In definitiva di fronte alla variazione della garanzia rappresentata dal pegno e dall' escussione del pegno effettivamente verificata ed Parte accertata, non può ritenersi, per quanto sopra esposto, esonerata dall'onere di comunicazione previsto dalle disposizioni applicative richiamate da parte convenuta a pena di inefficacia della Contr controgaranzia prestata dal Fondo gestito da Quanto sin qui argomentato induce al rigetto della domanda attorea. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle Parte_1
Pagina 5 spese del presente giudizio in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 7.500,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 5-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6