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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 3835/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 31.10.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta della parte costituita
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 3835/2022 R.G., avente ad oggetto “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Basile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via De Amicis n. 52, giusta procura in calce all'atto di citazione
attrice E
in persona del leg. rappr.te p.t. Controparte_1
convenuto contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva Parte_2
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 99.662,80 oltre interessi e spese di lite.
La società attrice, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da Controparte_2
deduceva di voler procedere al recupero dei crediti ceduti derivanti dal mancato pagamento di n.
124 fatture, emesse nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica intercorsi tra il convenuto e la società cedente. Precisava che tale credito ammontava ad € 99.662,80, CP_1
e che, sullo stesso, andavano corrisposti gli interessi moratori ed anatocistici artt. 2 e 5 D.Lgs.
231/02. Precisava, inoltre, di avere diritto al risarcimento delle spese di recupero e, dunque,
all'ulteriore importo forfettario di € 4.960,00 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. cit., in ragione di € 40,00
per ogni fattura emessa e rimasta insoluta.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dall'attrice.
La domanda attorea è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, con riguardo agli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del diritto vantato, sia esso negoziale o legale, allegando la circostanza dell'inadempimento. Sarà, invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione o la non imputabilità dell'inadempimento. Sempre in punto di diritto si osserva, poi, che quando parte di un contratto è
una pubblica amministrazione, anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, è
richiesta la forma scritta del contratto ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2240/1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato”), quale requisito finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa.
Ne consegue che, in assenza di un valido contratto redatto per iscritto tra le parti, stipulato da soggetto autorizzato a rappresentare la volontà dell'ente all'esterno, la condotta posta in essere dal contraente nei confronti della P.A. non assume alcun rilievo giuridico contrattuale,
mancando in radice quell'accordo tra le parti, quale presupposto dell'art. 1321 c.c., per il costituirsi di un valido contratto.
In particolare, è necessaria, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento,
recante «la sottoscrizione del titolare dell'organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente
interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante
della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di
manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti» (Cass. civ.,
sez. II, n. 29237/2023; Cass. civ., sez. II, ord. n. 8574/2023).
In applicazione di tali principi, deve rilevarsi in punto di fatto che, nel caso in esame, non può dirsi assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, da individuare nell'esistenza di un contratto scritto, stipulato da persona munita del potere a contrarre, per la fornitura di energia elettrica intercorso tra la cedente (società cedente) ed il Controparte_2
Controparte_1
Deve, infatti, ritenersi insufficiente la produzione in giudizio del contratto oggetto di cessione, in assenza della determina di attribuzione, al soggetto contraente, del potere di impegnare la volontà dell'ente. Invero, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'attrice, non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che al contraente fosse stato attribuito il potere di esprimere la volontà dell'ente all'esterno.
Deve, poi, rilevarsi che, attesa la contumacia dell'ente, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, attesa la contumacia del convenuto.
L'art. 115 c.p.c., co. I, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché
i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
La contumacia, infatti, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Pertanto, non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 25/2025).
Deve, poi, aggiungersi che neppure risulta prodotto in atti l'impegno di spesa assunto dall'ente.
Invero, giova evidenziare che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è
valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
6298/2025).
In definitiva, in assenza della prova della stipula di un contratto valido ed efficace, la domanda va rigettata.
Attesa la contumacia del convenuto nulla va liquidato a favore dell'ente predetto CP_1
a titolo di spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 3835/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 31.10.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta della parte costituita
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 3835/2022 R.G., avente ad oggetto “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Basile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via De Amicis n. 52, giusta procura in calce all'atto di citazione
attrice E
in persona del leg. rappr.te p.t. Controparte_1
convenuto contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva Parte_2
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento della somma di € 99.662,80 oltre interessi e spese di lite.
La società attrice, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da Controparte_2
deduceva di voler procedere al recupero dei crediti ceduti derivanti dal mancato pagamento di n.
124 fatture, emesse nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica intercorsi tra il convenuto e la società cedente. Precisava che tale credito ammontava ad € 99.662,80, CP_1
e che, sullo stesso, andavano corrisposti gli interessi moratori ed anatocistici artt. 2 e 5 D.Lgs.
231/02. Precisava, inoltre, di avere diritto al risarcimento delle spese di recupero e, dunque,
all'ulteriore importo forfettario di € 4.960,00 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. cit., in ragione di € 40,00
per ogni fattura emessa e rimasta insoluta.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dall'attrice.
La domanda attorea è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, con riguardo agli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del diritto vantato, sia esso negoziale o legale, allegando la circostanza dell'inadempimento. Sarà, invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione o la non imputabilità dell'inadempimento. Sempre in punto di diritto si osserva, poi, che quando parte di un contratto è
una pubblica amministrazione, anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, è
richiesta la forma scritta del contratto ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2240/1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato”), quale requisito finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa.
Ne consegue che, in assenza di un valido contratto redatto per iscritto tra le parti, stipulato da soggetto autorizzato a rappresentare la volontà dell'ente all'esterno, la condotta posta in essere dal contraente nei confronti della P.A. non assume alcun rilievo giuridico contrattuale,
mancando in radice quell'accordo tra le parti, quale presupposto dell'art. 1321 c.c., per il costituirsi di un valido contratto.
In particolare, è necessaria, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento,
recante «la sottoscrizione del titolare dell'organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente
interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante
della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di
manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti» (Cass. civ.,
sez. II, n. 29237/2023; Cass. civ., sez. II, ord. n. 8574/2023).
In applicazione di tali principi, deve rilevarsi in punto di fatto che, nel caso in esame, non può dirsi assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, da individuare nell'esistenza di un contratto scritto, stipulato da persona munita del potere a contrarre, per la fornitura di energia elettrica intercorso tra la cedente (società cedente) ed il Controparte_2
Controparte_1
Deve, infatti, ritenersi insufficiente la produzione in giudizio del contratto oggetto di cessione, in assenza della determina di attribuzione, al soggetto contraente, del potere di impegnare la volontà dell'ente. Invero, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'attrice, non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che al contraente fosse stato attribuito il potere di esprimere la volontà dell'ente all'esterno.
Deve, poi, rilevarsi che, attesa la contumacia dell'ente, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, attesa la contumacia del convenuto.
L'art. 115 c.p.c., co. I, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché
i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
La contumacia, infatti, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Pertanto, non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 25/2025).
Deve, poi, aggiungersi che neppure risulta prodotto in atti l'impegno di spesa assunto dall'ente.
Invero, giova evidenziare che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è
valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
6298/2025).
In definitiva, in assenza della prova della stipula di un contratto valido ed efficace, la domanda va rigettata.
Attesa la contumacia del convenuto nulla va liquidato a favore dell'ente predetto CP_1
a titolo di spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli