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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 35/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa LV Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
,rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 (CF C.F. 1
BOATO MARTINA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Parte 2 (CF C.F. 2 difeso e
rappresentato dall'avv. BRESSAN MICHELA, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale dei coniugi
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“chiedono che il Tribunale pronunci la separazione delle parti alle condizioni tutte indicate nel ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamate”
Per il Pubblico Ministero:
"Esprime parere favorevole."
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07.01.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Santa Maria di Sala l'11.7.1998, trascritto nei Registri
degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1998 serie A Parte II n. 16; di aver fissato la residenza della famiglia in una abitazione in comproprietà tra loro (80% marito e 20%
moglie) sita in Mirano (Ve), via Don Orione n. 26/A; che dalla loro unione sono nati due figli, LV il 24.01.2000 e Per 1 il 4.1.2004, entrambi da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda congiunta volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
03.04.2025, fosse sostituita con il deposito di nogte scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta con decreto del 23.01.2025, lette le note depositate dalle parti in data
28.03.2025, nelle quali insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dei coniugi merita accoglimento, posto che dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto emerge in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti, nulla va disposto sulle spese di lite.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e di seguito riportate: nulla per il reciproco mantenimento dei coniugi;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla per le spese di lite.
Venezia, 10 aprile 2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero