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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/05/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2136/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Bifulco Fabio elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazzetta Laura Terracina n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Armenante Controparte_2 C.F._1
Giuseppe e Vitale Luigi, elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Sante Di Marino
n. 34;
APPELLATO
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) avverso la sentenza n. 1817/2021 (r.g. n.2030/2022) depositata il 20.10.2021, con la quale il Giudice di Pace di Cava Dè Tirreni ha accolto la domanda proposta in primo grado da
. Controparte_2
1 C
In primo grado aveva evocato in giudizio l'Agente per riscossione Controparte_2
( e la impugnando il ruolo unitamente alla cartella di pagamento n CP_5 Controparte_3
10020160025305575000 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare tassa automobilistica) risalente all'anno 2011, in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria, il Giudice di Pace ha dichiarato la prescrizione del credito, accolto la domanda e per l'effetto annullato l'obbligazione di cui alla cartella impugnata, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_5
Con l'atto di appello il concessionario per la riscossione ha in via pregiudiziale eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierna appellata, tenuto conto della regolare notifica della cartella e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' CP_5
Con comparsa depositata in data 16.02.2022 si è costituita , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c.; per il resto, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dello stesso, con conseguente richiesta di conferma della decisione di primo grado.
L'ente creditore non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con il deposito degli atti conclusivi parte appellata ha richiamato le decisioni n. 161/2024 della
Corte di Appello di Salerno e n. 1925/2024 della Corte di Cassazione, nelle quali si afferma che sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario “ogni qualvolta, intervenuta la notifica della cartella esattoriale, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, il contribuente neghi l'an exequendum in ragione di fatti verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo, non assumendo alcuna rilevanza, in senso contrario, onde ritenere configurabile la giurisdizione tributaria, che l'espropriazione forzata non sia ancora iniziata” (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di appello di Salerno).
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_1
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
2 Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che
“[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa
3 sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che a partire dalla decisione n. 114/2018 e sulla base dei successivi arresti giurisprudenziali di legittimità, tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1999 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall'a.d.e.r. sulla base del ruolo ed ai poteri – anche sospensivi – del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Ad una diversa ricostruzione non conducono né la pronuncia n. 114/2018, né la successiva giurisprudenza di legittimità.
Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 la Consulta ha soltanto ampliato i motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. proponibili davanti al giudice ordinario
(quale giudice dell'esecuzione) nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. poteva avere ad oggetto soltanto “la pignorabilità dei beni” (cfr. art. 57).
Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario (lo si ripete, quale giudice dell'esecuzione) quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era
4 ormai iniziata (la Consulta cita a titolo esemplificativo i seguenti esempi di fatti successivi alla notifica della cartella e precedenti la notifica del pignoramento: avvio dell'azione esecutiva esattoriale durante la moratoria di 120 giorni introdotta dall'art. 7, comma 1 lett. m del d.l. n. 70/2011, adempimento del debito tributario, sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore quale la cd. “rottamazione” delle cartelle ex art. 6 del d.l. m. 193/2016).
In particolare, nella citata pronuncia si legge che “laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario, l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”.
A tale pronuncia si è uniformata anche la Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021, 21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n. 7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”).
Quanto, poi, alla sentenza n. 34447/2019, dalla stessa questo giudice ritiene di discostarsi nel senso che, se merita adesione il principio da essa richiamato secondo cui “quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr. pag. 7), tuttavia non possono condividersi gli ulteriori assunti contenuti nella pronuncia, ossia che (cfr. punto 4.4. della sentenza a pag. 10):
1) “l'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (tra le quali è compresa anche
l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, assolve in un solo atto le
5 funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante, Cass., sez. III, n. 3021 del 2018)”;
2) “se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata
(Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n.
546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Difatti, il punto motivazionale di cui al punto 1 che precede non appare in linea con il dato normativo, ove si consideri che ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. l'opposizione a precetto (rectius, opposizione preventiva all'esecuzione) non si propone dinanzi al giudice dell'esecuzione – non essendo l'esecuzione ancora stata promossa – bensì con atto di citazione davanti al giudice della cognizione
“competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27” (art. 615 co. 1 c.p.c.).
Quanto all'affermazione contenuta al suindicato punto 2, essa è condivisibile soltanto ove si precisi che la notifica della cartella determina il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario sempreché l'esecuzione sia già iniziata (condizione imposta dall'art. 2 co. 1 seconda parte d. lgs. n.
546/1999) e che prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale non vi fosse un atto successivo alla cartella e precedente al pignoramento - es. iscrizione di ipoteca o fermo di beni mobili ex art. 19 d.lgs.
n. 546/1999 – suscettibile di essere impugnato davanti al giudice tributario (condizione imposta dalla sentenza n. 114/2018 della Consulta).
Del resto, nella citata decisione n. 34447/2019 la Suprema Corte ha motivato la soluzione adottata in materia fallimentare valorizzando “la natura di procedura esecutiva di carattere universale della procedura concorsuale” (cfr. punto 4.5 della sentenza) e ciò senza considerare che in seno alla materia fallimentare l'art. 52 co. 2 L.F. prevede una vis attractiva del Tribunale fallimentare in ordine all'accertamento dei crediti concorsuali (anche vantati dall' , laddove una disposizione di CP_5
analogo tenore non si rinviene al di fuori di tale peculiare settore della giurisdizione ordinaria.
Ancora, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), con la recente pronuncia n. 16986/2022 la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla
6 prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn. 35116/2022 e
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta
7 sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Al riguardo, come sopra osservato, parte appellata ha richiamato le decisioni n. 161/2024 della
Corte di Appello di Salerno e n. 1925/2024 della Corte di Cassazione, secondo le quali sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario “ogni qualvolta, intervenuta la notifica della cartella esattoriale, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, il contribuente neghi l'an exequendum in ragione di fatti verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo, non assumendo alcuna rilevanza, in senso contrario, onde ritenere configurabile la giurisdizione tributaria, che l'espropriazione forzata non sia ancora iniziata” (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di appello di Salerno).
Invero, questo magistrato non condivide tali precedenti giacché, diversamente da quanto previsto dal citato art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (disposizione tuttora immutata), gli stessi attribuiscono la giurisdizione al giudice ordinario su controversie che non riguardano affatto “atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”, così obliterando il disposto della prima parte dell'art. 2, a mente del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”.
Peraltro, i citati precedenti finiscono sostanzialmente per attribuire al giudice ordinario (e segnatamente al Giudice di Pace) la cognizione a decidere controversie che, pur se formalmente introdotte come “opposizioni all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.”, in realtà intendono ottenere la declaratoria di inesistenza dei tributi.
Del resto, dalla lettura del successivo art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 si evince come sia ben possibile che, successivamente alla notificazione della cartella, il contribuente possa ricevere atti di riscossione pacificamente impugnabili davanti al giudice speciale (es. l'avviso di mora, l'iscrizione di ipoteca, etc.).
Né appare pacifica la stessa riconducibilità di tali cause nell'alveo delle opposizioni esecutive ex art. 615 co. 1 c.p.c., atteso che in questi casi, prendendo spunto dall'acquisizione di un estratto di ruolo, il contribuente contesta la persistenza dell'obbligazione tributaria richiamata in una cartella notificata molti anni prima;
cartella (pacificamente assimilabile ad un atto di precetto) ormai priva di efficacia alla data di introduzione del giudizio, ove si consideri che ai sensi dell'art. 50 co. 2 d.p.r. n.
602/1973 “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
8 A tal fine, appaiono perspicue le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore della Corte di
Cassazione dott. S. De Matteis in vista della pronuncia delle Sezioni unite n. 30666/2022, in quanto le stesse spiegano con immediata efficacia quale sia l'attuale quadro normativo come interpretato dal
Giudice dellelegge e dal Giudice di legittimità: “anche dopo la notifica della cartella permangono margini nei quali continua a sussistere la giurisdizione del giudice tributario. Infatti, il passaggio della potestas iudicandi in capo al giudice ordinario si ha solo col compimento del primo atto dell'esecuzione esattoriale, che è il pignoramento. È vero che, nell'esemplificazione fatta da Cass.
S.U. 34447/2019 e da Cass. S.U. 7822/2020 (e anche da Corte cost. 114/18, su cui vedi infra), le vicende “a monte” della cartella appartengono al giudice tributario e quelle “a valle” al giudice ordinario, ma questa esemplificazione riguarda l'ipotesi ordinaria in cui dopo la notifica della cartella vi sia la notifica dell'atto di pignoramento. Quest'ultimo, primo atto dell'esecuzione, rientra nella competenza del giudice ordinario dell'esecuzione, secondo il riparto delineato dal combinato disposto degli artt. 19 d.lgs. 546/92 e 57 d.P.R. 602/73. Tra la notifica della cartella esattoriale e l'inizio dell'esecuzione esattoriale vi è una fase intermedia nella quale ben possono essere adottati atti quali
l'avviso ex art. 50 d.P.R. 602/73, il preavviso di fermo o di ipoteca, il rigetto di un'istanza di sgravio, o anche una mera intimazione di pagamento. Tali atti esprimono una pretesa creditoria di natura tributaria, e come tali sono pacificamente impugnabili dinanzi al giudice tributario. Insomma, si ripete, è solo l'inizio dell'esecuzione esattoriale che realizza il trasferimento del potere giurisdizionale in capo al giudice ordinario (anzi, non lo è nemmeno sempre, perché se il pignoramento costituisce, nell'assunto difensivo, il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, per inesistenza/invalidità della notifica di tutti gli atti presupposti, ugualmente sarebbe ravvisabile la giurisdizione del giudice tributario, secondo la precisazione della nota Cass. S.U. 13913/2017, non disattesa sul punto da Cass. S.U. 7822/2020). Né questo assetto è mutato per effetto della sentenza n. 114/18, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 57 comma 1 lettera a) d.P.R. 602/73. Indubbiamente anche la Consulta, per individuare il riparto di giurisdizione tra giudice tributario ed ordinario, parla di vicende “a monte” e
“a valle” della notifica della cartella. Ma pure in tal caso occorre sgombrare il campo da equivoci. Il citato comma 1 lettera a) dell'art. 57 è stato dichiarato parzialmente incostituzionale “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del
1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.”. Il problema era dato dalla limitazione dello spazio di operatività dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., che, secondo la formula della lettera a), non poteva avere ad oggetto che le questioni “concernenti la pignorabilità dei beni”.
9 Restavano fuori le opposizioni ex art. 615 c.p.c. volte a far valere sopravvenuti eventi estintivi del credito, come ad esempio la prescrizione, il pagamento o la caducazione per legge dei crediti stessi
(con la cd. rottamazione). Ebbene, tale limitazione, secondo la Consulta, confliggeva “frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'articolo 24 Costituzione e nei confronti della pubblica amministrazione dall'articolo 113 Costituzione, dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”. Da qui la pronunzia di parziale incostituzionalità, che però, come visto, riguarda il citato comma 1 lett. a) dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n.
602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.”. Dunque, la pronunzia vale per “gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento….” È sempre l'inizio dell'esecuzione forzata il discrimen: ciò che avviene prima dell'atto di pignoramento non è atto dell'esecuzione forzata, per cui l'art. 57, pur se nella sua più ampia estensione emergente dalla pronunzia n. 114/18, non si applica. Mentre si applica invece l'art. 19
d.lgs. 546/92, che quindi realizza dinanzi al giudice tributario la tutela giurisdizionale contro gli atti della fase intermedia, ossia successivi alla cartella ma anteriori all'esecuzione, quali sono non soltanto l'avviso ex art. 50 d.P.R. 602/73 (sostitutivo della cartella), ma anche il preavviso di fermo o di ipoteca, il rigetto di un'istanza di sgravio o anche (come nella specie) una mera intimazione di pagamento”.
Nel medesimo senso è possibile richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “la declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva
l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992” (cfr. Cass. civ. n. 23894/2023).
Da ultimo, con riferimento ad una fattispecie originata proprio in seno all'intestato Tribunale, con la pronuncia 32539/2024 la Corte di Cassazione ha confermato che, qualora l'espropriazione forzata non sia ancora iniziata, la giurisdizione a pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del credito tributario maturato dopo la notifica della cartella spetta al giudice speciale e non a quello ordinario.
10 Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' CP_5
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale il bollo auto) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' Controparte_1
merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice
[...] tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1999.
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia (e ciò senza considerare che, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., la violazione delle norme in punto di riparto di giurisdizione rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co. 3 c.p.c.).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e Controparte_2
si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dai d.m. n. 37/2018 e n. 149/2022).
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) condanna al pagamento in favore dell' di Controparte_2 Controparte_1
1/3 delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per
11 compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' di Controparte_2 Controparte_1
1/3 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado.
Nocera Inferiore, 30.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2136/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Bifulco Fabio elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazzetta Laura Terracina n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Armenante Controparte_2 C.F._1
Giuseppe e Vitale Luigi, elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Sante Di Marino
n. 34;
APPELLATO
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) avverso la sentenza n. 1817/2021 (r.g. n.2030/2022) depositata il 20.10.2021, con la quale il Giudice di Pace di Cava Dè Tirreni ha accolto la domanda proposta in primo grado da
. Controparte_2
1 C
In primo grado aveva evocato in giudizio l'Agente per riscossione Controparte_2
( e la impugnando il ruolo unitamente alla cartella di pagamento n CP_5 Controparte_3
10020160025305575000 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura tributaria (in particolare tassa automobilistica) risalente all'anno 2011, in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria, il Giudice di Pace ha dichiarato la prescrizione del credito, accolto la domanda e per l'effetto annullato l'obbligazione di cui alla cartella impugnata, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_5
Con l'atto di appello il concessionario per la riscossione ha in via pregiudiziale eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierna appellata, tenuto conto della regolare notifica della cartella e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' CP_5
Con comparsa depositata in data 16.02.2022 si è costituita , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c.; per il resto, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dello stesso, con conseguente richiesta di conferma della decisione di primo grado.
L'ente creditore non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con il deposito degli atti conclusivi parte appellata ha richiamato le decisioni n. 161/2024 della
Corte di Appello di Salerno e n. 1925/2024 della Corte di Cassazione, nelle quali si afferma che sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario “ogni qualvolta, intervenuta la notifica della cartella esattoriale, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, il contribuente neghi l'an exequendum in ragione di fatti verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo, non assumendo alcuna rilevanza, in senso contrario, onde ritenere configurabile la giurisdizione tributaria, che l'espropriazione forzata non sia ancora iniziata” (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di appello di Salerno).
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_1
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
2 Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che
“[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa
3 sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che a partire dalla decisione n. 114/2018 e sulla base dei successivi arresti giurisprudenziali di legittimità, tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1999 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall'a.d.e.r. sulla base del ruolo ed ai poteri – anche sospensivi – del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Ad una diversa ricostruzione non conducono né la pronuncia n. 114/2018, né la successiva giurisprudenza di legittimità.
Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 la Consulta ha soltanto ampliato i motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. proponibili davanti al giudice ordinario
(quale giudice dell'esecuzione) nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. poteva avere ad oggetto soltanto “la pignorabilità dei beni” (cfr. art. 57).
Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario (lo si ripete, quale giudice dell'esecuzione) quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era
4 ormai iniziata (la Consulta cita a titolo esemplificativo i seguenti esempi di fatti successivi alla notifica della cartella e precedenti la notifica del pignoramento: avvio dell'azione esecutiva esattoriale durante la moratoria di 120 giorni introdotta dall'art. 7, comma 1 lett. m del d.l. n. 70/2011, adempimento del debito tributario, sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore quale la cd. “rottamazione” delle cartelle ex art. 6 del d.l. m. 193/2016).
In particolare, nella citata pronuncia si legge che “laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario, l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”.
A tale pronuncia si è uniformata anche la Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021, 21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n. 7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”).
Quanto, poi, alla sentenza n. 34447/2019, dalla stessa questo giudice ritiene di discostarsi nel senso che, se merita adesione il principio da essa richiamato secondo cui “quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr. pag. 7), tuttavia non possono condividersi gli ulteriori assunti contenuti nella pronuncia, ossia che (cfr. punto 4.4. della sentenza a pag. 10):
1) “l'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (tra le quali è compresa anche
l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, assolve in un solo atto le
5 funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante, Cass., sez. III, n. 3021 del 2018)”;
2) “se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata
(Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n.
546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Difatti, il punto motivazionale di cui al punto 1 che precede non appare in linea con il dato normativo, ove si consideri che ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. l'opposizione a precetto (rectius, opposizione preventiva all'esecuzione) non si propone dinanzi al giudice dell'esecuzione – non essendo l'esecuzione ancora stata promossa – bensì con atto di citazione davanti al giudice della cognizione
“competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27” (art. 615 co. 1 c.p.c.).
Quanto all'affermazione contenuta al suindicato punto 2, essa è condivisibile soltanto ove si precisi che la notifica della cartella determina il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario sempreché l'esecuzione sia già iniziata (condizione imposta dall'art. 2 co. 1 seconda parte d. lgs. n.
546/1999) e che prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale non vi fosse un atto successivo alla cartella e precedente al pignoramento - es. iscrizione di ipoteca o fermo di beni mobili ex art. 19 d.lgs.
n. 546/1999 – suscettibile di essere impugnato davanti al giudice tributario (condizione imposta dalla sentenza n. 114/2018 della Consulta).
Del resto, nella citata decisione n. 34447/2019 la Suprema Corte ha motivato la soluzione adottata in materia fallimentare valorizzando “la natura di procedura esecutiva di carattere universale della procedura concorsuale” (cfr. punto 4.5 della sentenza) e ciò senza considerare che in seno alla materia fallimentare l'art. 52 co. 2 L.F. prevede una vis attractiva del Tribunale fallimentare in ordine all'accertamento dei crediti concorsuali (anche vantati dall' , laddove una disposizione di CP_5
analogo tenore non si rinviene al di fuori di tale peculiare settore della giurisdizione ordinaria.
Ancora, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), con la recente pronuncia n. 16986/2022 la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla
6 prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn. 35116/2022 e
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta
7 sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Al riguardo, come sopra osservato, parte appellata ha richiamato le decisioni n. 161/2024 della
Corte di Appello di Salerno e n. 1925/2024 della Corte di Cassazione, secondo le quali sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario “ogni qualvolta, intervenuta la notifica della cartella esattoriale, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, il contribuente neghi l'an exequendum in ragione di fatti verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo, non assumendo alcuna rilevanza, in senso contrario, onde ritenere configurabile la giurisdizione tributaria, che l'espropriazione forzata non sia ancora iniziata” (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di appello di Salerno).
Invero, questo magistrato non condivide tali precedenti giacché, diversamente da quanto previsto dal citato art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (disposizione tuttora immutata), gli stessi attribuiscono la giurisdizione al giudice ordinario su controversie che non riguardano affatto “atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”, così obliterando il disposto della prima parte dell'art. 2, a mente del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”.
Peraltro, i citati precedenti finiscono sostanzialmente per attribuire al giudice ordinario (e segnatamente al Giudice di Pace) la cognizione a decidere controversie che, pur se formalmente introdotte come “opposizioni all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.”, in realtà intendono ottenere la declaratoria di inesistenza dei tributi.
Del resto, dalla lettura del successivo art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 si evince come sia ben possibile che, successivamente alla notificazione della cartella, il contribuente possa ricevere atti di riscossione pacificamente impugnabili davanti al giudice speciale (es. l'avviso di mora, l'iscrizione di ipoteca, etc.).
Né appare pacifica la stessa riconducibilità di tali cause nell'alveo delle opposizioni esecutive ex art. 615 co. 1 c.p.c., atteso che in questi casi, prendendo spunto dall'acquisizione di un estratto di ruolo, il contribuente contesta la persistenza dell'obbligazione tributaria richiamata in una cartella notificata molti anni prima;
cartella (pacificamente assimilabile ad un atto di precetto) ormai priva di efficacia alla data di introduzione del giudizio, ove si consideri che ai sensi dell'art. 50 co. 2 d.p.r. n.
602/1973 “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
8 A tal fine, appaiono perspicue le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore della Corte di
Cassazione dott. S. De Matteis in vista della pronuncia delle Sezioni unite n. 30666/2022, in quanto le stesse spiegano con immediata efficacia quale sia l'attuale quadro normativo come interpretato dal
Giudice dellelegge e dal Giudice di legittimità: “anche dopo la notifica della cartella permangono margini nei quali continua a sussistere la giurisdizione del giudice tributario. Infatti, il passaggio della potestas iudicandi in capo al giudice ordinario si ha solo col compimento del primo atto dell'esecuzione esattoriale, che è il pignoramento. È vero che, nell'esemplificazione fatta da Cass.
S.U. 34447/2019 e da Cass. S.U. 7822/2020 (e anche da Corte cost. 114/18, su cui vedi infra), le vicende “a monte” della cartella appartengono al giudice tributario e quelle “a valle” al giudice ordinario, ma questa esemplificazione riguarda l'ipotesi ordinaria in cui dopo la notifica della cartella vi sia la notifica dell'atto di pignoramento. Quest'ultimo, primo atto dell'esecuzione, rientra nella competenza del giudice ordinario dell'esecuzione, secondo il riparto delineato dal combinato disposto degli artt. 19 d.lgs. 546/92 e 57 d.P.R. 602/73. Tra la notifica della cartella esattoriale e l'inizio dell'esecuzione esattoriale vi è una fase intermedia nella quale ben possono essere adottati atti quali
l'avviso ex art. 50 d.P.R. 602/73, il preavviso di fermo o di ipoteca, il rigetto di un'istanza di sgravio, o anche una mera intimazione di pagamento. Tali atti esprimono una pretesa creditoria di natura tributaria, e come tali sono pacificamente impugnabili dinanzi al giudice tributario. Insomma, si ripete, è solo l'inizio dell'esecuzione esattoriale che realizza il trasferimento del potere giurisdizionale in capo al giudice ordinario (anzi, non lo è nemmeno sempre, perché se il pignoramento costituisce, nell'assunto difensivo, il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, per inesistenza/invalidità della notifica di tutti gli atti presupposti, ugualmente sarebbe ravvisabile la giurisdizione del giudice tributario, secondo la precisazione della nota Cass. S.U. 13913/2017, non disattesa sul punto da Cass. S.U. 7822/2020). Né questo assetto è mutato per effetto della sentenza n. 114/18, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 57 comma 1 lettera a) d.P.R. 602/73. Indubbiamente anche la Consulta, per individuare il riparto di giurisdizione tra giudice tributario ed ordinario, parla di vicende “a monte” e
“a valle” della notifica della cartella. Ma pure in tal caso occorre sgombrare il campo da equivoci. Il citato comma 1 lettera a) dell'art. 57 è stato dichiarato parzialmente incostituzionale “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del
1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.”. Il problema era dato dalla limitazione dello spazio di operatività dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., che, secondo la formula della lettera a), non poteva avere ad oggetto che le questioni “concernenti la pignorabilità dei beni”.
9 Restavano fuori le opposizioni ex art. 615 c.p.c. volte a far valere sopravvenuti eventi estintivi del credito, come ad esempio la prescrizione, il pagamento o la caducazione per legge dei crediti stessi
(con la cd. rottamazione). Ebbene, tale limitazione, secondo la Consulta, confliggeva “frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'articolo 24 Costituzione e nei confronti della pubblica amministrazione dall'articolo 113 Costituzione, dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”. Da qui la pronunzia di parziale incostituzionalità, che però, come visto, riguarda il citato comma 1 lett. a) dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n.
602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.”. Dunque, la pronunzia vale per “gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento….” È sempre l'inizio dell'esecuzione forzata il discrimen: ciò che avviene prima dell'atto di pignoramento non è atto dell'esecuzione forzata, per cui l'art. 57, pur se nella sua più ampia estensione emergente dalla pronunzia n. 114/18, non si applica. Mentre si applica invece l'art. 19
d.lgs. 546/92, che quindi realizza dinanzi al giudice tributario la tutela giurisdizionale contro gli atti della fase intermedia, ossia successivi alla cartella ma anteriori all'esecuzione, quali sono non soltanto l'avviso ex art. 50 d.P.R. 602/73 (sostitutivo della cartella), ma anche il preavviso di fermo o di ipoteca, il rigetto di un'istanza di sgravio o anche (come nella specie) una mera intimazione di pagamento”.
Nel medesimo senso è possibile richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “la declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva
l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992” (cfr. Cass. civ. n. 23894/2023).
Da ultimo, con riferimento ad una fattispecie originata proprio in seno all'intestato Tribunale, con la pronuncia 32539/2024 la Corte di Cassazione ha confermato che, qualora l'espropriazione forzata non sia ancora iniziata, la giurisdizione a pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del credito tributario maturato dopo la notifica della cartella spetta al giudice speciale e non a quello ordinario.
10 Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' CP_5
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale il bollo auto) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' Controparte_1
merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice
[...] tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1999.
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia (e ciò senza considerare che, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., la violazione delle norme in punto di riparto di giurisdizione rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co. 3 c.p.c.).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e Controparte_2
si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dai d.m. n. 37/2018 e n. 149/2022).
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) condanna al pagamento in favore dell' di Controparte_2 Controparte_1
1/3 delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per
11 compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' di Controparte_2 Controparte_1
1/3 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado.
Nocera Inferiore, 30.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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