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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 1443/22 del Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 3940/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e pendente
TRA
(P.IVA ), con sede in Milano, alla via Ignazio Parte_1 P.IVA_1
Gardella n. 2, costituitasi in persona del dott. procuratore Controparte_1
speciale in virtù di procura per atto notar dott.ssa del 20 luglio Persona_1
2016, repertorio 38.433 e raccolta n. 12.094, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla citazione in appello, dall'avvocato Domenico Caiafa (C.F.
), col quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._1
Ersilio Castelluccio n. 24
-appellante-
E
l'avvocato , nato a [...] l'[...] Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele n. 126
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1 1.- Con ricorso del 4 giugno 2021, l'avvocato chiese al Controparte_2
Giudice di pace di Salerno d'ingiungere alla il Controparte_3
pagamento di € 800,00, oltre spese del procedimento monitorio, pari al compenso professionale maturato per l'attività stragiudiziale svolta nell'interesse di con riferimento alla pretesa risarcitoria dei danni patrimoniali Parte_2
da quello subiti in occasione di un sinistro stradale, attività che assumeva aver condotto alla definizione transattiva della vertenza, come da “MAIL del 19.5.21
inviato al P.I. ”, ma alla quale aveva fatto seguito l'effettivo pagamento Parte_3
solo di quanto dovuto al suo assistito.
L'adito Giudice di pace, col decreto ingiuntivo n. 1212/2021, intimò alla di pagare all'avvocato la somma Controparte_3 Controparte_2
di € 855,04, oltre le spese del procedimento, liquidate in € 21,50 per esborsi ed
€ 140,00 per compensi professionali, maggiorati degli accessori di legge.
2.- Con citazione notificata il 1° luglio 2021, la Controparte_3
evocò in giudizio l'avvocato dinanzi al Giudice di pace di Controparte_2
Salerno, proponendo rituale opposizione all'indicato decreto ingiuntivo e dolendosi de: la “Inammissibilità della richiesta e della concessione del
monitorio”, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; la “Carenza
di legittimazione attiva dell'Avv. ”, costituendo le spese di Controparte_2
assistenza legale stragiudiziale per una pretesa risarcitoria da sinistro automobilistico un danno emergente, non spese legali, di spettanza del danneggiato, quindi non ripetibili direttamente dal professionista;
la “Infondatezza
delle pretese di parte ricorrente”, per avere essa compagnia assicuratrice gestito correttamente e tempestivamente il sinistro, pagando al danneggiato quanto dovutogli, e per non essersi perfezionato nessun accordo transattivo con il professionista, vieppiù con riferimento al suo compenso;
l'“Abuso del diritto di
credito”, avendo controparte violato le regole di buona fede e correttezza nel
2 chiedere un compenso non spettante. L'opponente, quindi, chiese “revocare e/
annullare il decreto ingiuntivo”, dichiarare che nulla era dovuto all'avvocato e respingere le sue domande, con il favore delle spese del Controparte_2
giudizio.
Costituendosi, l'avvocato eccepì l'infondatezza Controparte_2
dell'avversa opposizione e ne chiese il rigetto.
Il Giudice di pace di Salerno, acquisiti i documenti prodotti dalle parti,
decise la causa con la sentenza n. 1443/22.
3.- Con la sentenza n. 1443/22 del 12/17 marzo 2022, il Giudice di pace di Salerno affermò che la “legittimazione attiva” del professionista era confermata dalla corrispondenza tra le parti e che la pretesa di pagamento dell'opposto era giustificata dalla complessità della prestazione professionale, da valutare anche con riferimento all'ammontare del risarcimento, riconosciuto al danneggiato nella misura di € 3.000,00.
Il primo giudice, quindi, rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la società opponente a pagare a controparte le spese del grado, liquidate in € 300.00, oltre accessori.
4.- Con citazione notificata il 4 maggio 2022, la Controparte_3
s'appellò a questo Tribunale di Salerno avverso l'indicata decisione,
[...]
affidandosi a due motivi di gravame pertinenti, rispettivamente, il primo, la
“Omessa e/o carente motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di carenza
di legittimazione attiva del ricorrente – opposto” e, il secondo, la “Carente
motivazione in ordine al rigetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo
per insussistenza dei presupposti per la sua concessione, nel merito”.
L'appellante aggiunse di avere pagato all'avvocato quanto Controparte_2
dovuto in forza della sentenza di primo grado e chiese: “nel merito, riformare
integralmente la sentenza impugnata, revocando e/o annullando il decreto
3 ingiuntivo n. 1212/2021 per carenza di legittimazione attiva dell'Avv. CP_2
e per l'infondatezza nel merito della pretesa attivata con il decreto
[...]
ingiuntivo opposto. Voglia, conseguentemente all'accoglimento dell'appello,
condannare l'appellato alla restituzione e/o pagamento in favore della CP_3
della somma complessiva di € 1.906,97 (al lordo della ritenuta d'acconto
[...]
versata come per legge), oltre interessi legali dalla data del pagamento (5.4.22)
sino all'effettiva restituzione. Con tutte le necessarie declaratorie di legge e con
vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.”
Costituendosi, l'avvocato eccepì l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, proposto avverso sentenza “resa nell'ambito dell'equità entro euro
1032,00”, in violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., e tanto chiese dichiarare,
col favore delle spese del grado.
Più volte rinviata, la causa è stata riassegnata a questo giudice che, sulle conclusioni delle parti rassegnate per l'udienza del 12 febbraio 2025,
sostanzialmente conformi a quelle degli atti introduttivi, l'ha riservata a sentenza,
previa assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 5 maggio 2025.
5.- In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore a € 1.100,00 (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo
"ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità,
essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice. Ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace le abbia invocate per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 4 del 09/07/2020).
Il valore della presente controversia è inferiore all'indicato limite di €
1.100,00, avendo l'avvocato chiesto, con il ricorso per decreto Controparte_2
ingiuntivo, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 800,00,
oltre interessi. Va precisato che per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a € 1.100,00 – e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione – non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10
c.p.c., sicché nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (v. Cass., Sez. 6-2, ordinanza n.
10188 del 16/04/2021).
Ciò posto, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente l'indicato limite di valore non sono appellabili, se non, a norma dell'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
per l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Se per "norme sul procedimento" – la cui violazione rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità – devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace,
regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda, va rilevato che l'appellante non denuncia la violazione di nessuna specifica regola procedimentale.
Parimenti, l'appellante non si duole della violazione di regole costituzionali
5 o comunitarie.
Quanto, infine, ai principi regolatori della materia, deve in linea generale affermarsi l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 18064
del 06/06/2022 e Sez. 6 - 2, ordinanza n. 3005 del 11/02/2014): il gravame che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice, prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione
(Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010, 3005/2014).
Nel caso di specie, nell'atto di appello difetta qualsivoglia richiamo tanto a principi regolatori della materia che si assumono violati, quanto alla regola equitativa applicata dal giudice che con quel principio si porrebbe in contrasto e,
prim'ancora, alla stessa norma dettata dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
Le deduzioni di parte appellante proposte per la prima volta con gli scritti conclusionali sono inammissibili, attesa la funzione propria di tali memorie, che non consentono l'ampliamento del thema decidendum;
e sono comunque inconferenti, posto che nell'invocare “i principi basilari posti a sostegno dell'intero
impianto delle obbligazioni e dei contratti, ossia del comportamento che le parti
devono assumere nell'ambito dei loro rapporti (art. 1175 c.c.) e della relativa
esecuzione (art. 1375 c.c): norme che devono informare tutte quelle poste a
presidio di connaturali settori dell'Ordinamento, quale quello relativo alle
obbligazioni pecuniarie” (così nella memoria conclusionale di replica),
l'appellante sembra richiamare principi regolatori, cioè le norme fondamentali
6 relative al tipo di rapporto dedotto nel giudizio, e non principi informatori, da identificarsi con i principi ai quali il legislatore si è ispirato nel disciplinare il rapporto, dunque preesistenti alle norme successivamente dettate in funzione di quella disciplina.
6.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in €
130,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
7.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1,
co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellato Controparte_3
le spese del giudizio di appello, che liquida in € 660,00 Controparte_2
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata
7 appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 7 maggio 2025.
Il giudice
Andrea Luce
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
360 c.p.c. per violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 14609
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 1443/22 del Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 3940/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e pendente
TRA
(P.IVA ), con sede in Milano, alla via Ignazio Parte_1 P.IVA_1
Gardella n. 2, costituitasi in persona del dott. procuratore Controparte_1
speciale in virtù di procura per atto notar dott.ssa del 20 luglio Persona_1
2016, repertorio 38.433 e raccolta n. 12.094, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla citazione in appello, dall'avvocato Domenico Caiafa (C.F.
), col quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.F._1
Ersilio Castelluccio n. 24
-appellante-
E
l'avvocato , nato a [...] l'[...] Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele n. 126
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1 1.- Con ricorso del 4 giugno 2021, l'avvocato chiese al Controparte_2
Giudice di pace di Salerno d'ingiungere alla il Controparte_3
pagamento di € 800,00, oltre spese del procedimento monitorio, pari al compenso professionale maturato per l'attività stragiudiziale svolta nell'interesse di con riferimento alla pretesa risarcitoria dei danni patrimoniali Parte_2
da quello subiti in occasione di un sinistro stradale, attività che assumeva aver condotto alla definizione transattiva della vertenza, come da “MAIL del 19.5.21
inviato al P.I. ”, ma alla quale aveva fatto seguito l'effettivo pagamento Parte_3
solo di quanto dovuto al suo assistito.
L'adito Giudice di pace, col decreto ingiuntivo n. 1212/2021, intimò alla di pagare all'avvocato la somma Controparte_3 Controparte_2
di € 855,04, oltre le spese del procedimento, liquidate in € 21,50 per esborsi ed
€ 140,00 per compensi professionali, maggiorati degli accessori di legge.
2.- Con citazione notificata il 1° luglio 2021, la Controparte_3
evocò in giudizio l'avvocato dinanzi al Giudice di pace di Controparte_2
Salerno, proponendo rituale opposizione all'indicato decreto ingiuntivo e dolendosi de: la “Inammissibilità della richiesta e della concessione del
monitorio”, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; la “Carenza
di legittimazione attiva dell'Avv. ”, costituendo le spese di Controparte_2
assistenza legale stragiudiziale per una pretesa risarcitoria da sinistro automobilistico un danno emergente, non spese legali, di spettanza del danneggiato, quindi non ripetibili direttamente dal professionista;
la “Infondatezza
delle pretese di parte ricorrente”, per avere essa compagnia assicuratrice gestito correttamente e tempestivamente il sinistro, pagando al danneggiato quanto dovutogli, e per non essersi perfezionato nessun accordo transattivo con il professionista, vieppiù con riferimento al suo compenso;
l'“Abuso del diritto di
credito”, avendo controparte violato le regole di buona fede e correttezza nel
2 chiedere un compenso non spettante. L'opponente, quindi, chiese “revocare e/
annullare il decreto ingiuntivo”, dichiarare che nulla era dovuto all'avvocato e respingere le sue domande, con il favore delle spese del Controparte_2
giudizio.
Costituendosi, l'avvocato eccepì l'infondatezza Controparte_2
dell'avversa opposizione e ne chiese il rigetto.
Il Giudice di pace di Salerno, acquisiti i documenti prodotti dalle parti,
decise la causa con la sentenza n. 1443/22.
3.- Con la sentenza n. 1443/22 del 12/17 marzo 2022, il Giudice di pace di Salerno affermò che la “legittimazione attiva” del professionista era confermata dalla corrispondenza tra le parti e che la pretesa di pagamento dell'opposto era giustificata dalla complessità della prestazione professionale, da valutare anche con riferimento all'ammontare del risarcimento, riconosciuto al danneggiato nella misura di € 3.000,00.
Il primo giudice, quindi, rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la società opponente a pagare a controparte le spese del grado, liquidate in € 300.00, oltre accessori.
4.- Con citazione notificata il 4 maggio 2022, la Controparte_3
s'appellò a questo Tribunale di Salerno avverso l'indicata decisione,
[...]
affidandosi a due motivi di gravame pertinenti, rispettivamente, il primo, la
“Omessa e/o carente motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di carenza
di legittimazione attiva del ricorrente – opposto” e, il secondo, la “Carente
motivazione in ordine al rigetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo
per insussistenza dei presupposti per la sua concessione, nel merito”.
L'appellante aggiunse di avere pagato all'avvocato quanto Controparte_2
dovuto in forza della sentenza di primo grado e chiese: “nel merito, riformare
integralmente la sentenza impugnata, revocando e/o annullando il decreto
3 ingiuntivo n. 1212/2021 per carenza di legittimazione attiva dell'Avv. CP_2
e per l'infondatezza nel merito della pretesa attivata con il decreto
[...]
ingiuntivo opposto. Voglia, conseguentemente all'accoglimento dell'appello,
condannare l'appellato alla restituzione e/o pagamento in favore della CP_3
della somma complessiva di € 1.906,97 (al lordo della ritenuta d'acconto
[...]
versata come per legge), oltre interessi legali dalla data del pagamento (5.4.22)
sino all'effettiva restituzione. Con tutte le necessarie declaratorie di legge e con
vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.”
Costituendosi, l'avvocato eccepì l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, proposto avverso sentenza “resa nell'ambito dell'equità entro euro
1032,00”, in violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., e tanto chiese dichiarare,
col favore delle spese del grado.
Più volte rinviata, la causa è stata riassegnata a questo giudice che, sulle conclusioni delle parti rassegnate per l'udienza del 12 febbraio 2025,
sostanzialmente conformi a quelle degli atti introduttivi, l'ha riservata a sentenza,
previa assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 5 maggio 2025.
5.- In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore a € 1.100,00 (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo
"ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità,
essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice. Ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace le abbia invocate per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 4 del 09/07/2020).
Il valore della presente controversia è inferiore all'indicato limite di €
1.100,00, avendo l'avvocato chiesto, con il ricorso per decreto Controparte_2
ingiuntivo, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 800,00,
oltre interessi. Va precisato che per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a € 1.100,00 – e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione – non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10
c.p.c., sicché nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (v. Cass., Sez. 6-2, ordinanza n.
10188 del 16/04/2021).
Ciò posto, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente l'indicato limite di valore non sono appellabili, se non, a norma dell'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
per l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Se per "norme sul procedimento" – la cui violazione rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità – devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace,
regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda, va rilevato che l'appellante non denuncia la violazione di nessuna specifica regola procedimentale.
Parimenti, l'appellante non si duole della violazione di regole costituzionali
5 o comunitarie.
Quanto, infine, ai principi regolatori della materia, deve in linea generale affermarsi l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., che non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 18064
del 06/06/2022 e Sez. 6 - 2, ordinanza n. 3005 del 11/02/2014): il gravame che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice, prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione
(Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010, 3005/2014).
Nel caso di specie, nell'atto di appello difetta qualsivoglia richiamo tanto a principi regolatori della materia che si assumono violati, quanto alla regola equitativa applicata dal giudice che con quel principio si porrebbe in contrasto e,
prim'ancora, alla stessa norma dettata dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
Le deduzioni di parte appellante proposte per la prima volta con gli scritti conclusionali sono inammissibili, attesa la funzione propria di tali memorie, che non consentono l'ampliamento del thema decidendum;
e sono comunque inconferenti, posto che nell'invocare “i principi basilari posti a sostegno dell'intero
impianto delle obbligazioni e dei contratti, ossia del comportamento che le parti
devono assumere nell'ambito dei loro rapporti (art. 1175 c.c.) e della relativa
esecuzione (art. 1375 c.c): norme che devono informare tutte quelle poste a
presidio di connaturali settori dell'Ordinamento, quale quello relativo alle
obbligazioni pecuniarie” (così nella memoria conclusionale di replica),
l'appellante sembra richiamare principi regolatori, cioè le norme fondamentali
6 relative al tipo di rapporto dedotto nel giudizio, e non principi informatori, da identificarsi con i principi ai quali il legislatore si è ispirato nel disciplinare il rapporto, dunque preesistenti alle norme successivamente dettate in funzione di quella disciplina.
6.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in €
130,00 per la fase di studio, € 130,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 200,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
7.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1,
co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellato Controparte_3
le spese del giudizio di appello, che liquida in € 660,00 Controparte_2
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicata
7 appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 7 maggio 2025.
Il giudice
Andrea Luce
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
360 c.p.c. per violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 14609