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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9357/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Torinese (TO), via dei Pioppi 10, nato a [...] il [...] (C.F. , residente nello Stato Parte_2 C.F._2
del Maine (USA) in Cushing al 711 Pleasant PT Road cittadino italiano elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Torino, Corso Moncalieri n. 17 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Carnevale Schianca e , che li rappresentano e difendono Parte_3
in forza di procura
RICORRENTI contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...],
INTERDICENDA
e con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 e figli Parte_1 Parte_2 dell'interdicenda, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri Controparte_1 interessi perché affetta da “deterioramento cognitivo in grave sindrome depressiva in anoressia neuropatica autonomica cardiovascolare” con conseguente “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; tale quadro clinico aveva subito un'ulteriore negativa evoluzione ed aggravamento, come anche accertato, in data 26.05.2023 e in ultimo in data 18.01.2024, dal medico curante il quale aveva riconosciuto la signora non più CP_1
autosufficiente nelle ADL (Activity of Daily Living) e nelle IADL (Instrumental Activity of Daily
Living) a causa del sopravvenuto deterioramento delle funzioni organiche e cognitive superiori.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore.
All'esito dell'udienza il Giudice assegnava alle parti termine perentorio fino al 11/11/2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni congiunte delle parti, che nei termini depositavano le conclusioni scritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato dal G.I.
Nelle more della decisione è stato depositato il certificato di morte dell'interdicenda in data
8.1.2025.
Rileva il Collegio che non opera, nel caso di specie, l'istituto della interruzione del processo per morte della convenuta in quanto l'evento è intervenuto dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione ex art 190 c.p.c.
Tuttavia, la morte sopravvenuta della convenuta nei cui confronti si chiede di pronunciare l'interdizione rende irrilevante la decisione del Tribunale in quanto del tutto improduttiva di effetti.
pagina 2 di 3 Occorre pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione, dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9357/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Torinese (TO), via dei Pioppi 10, nato a [...] il [...] (C.F. , residente nello Stato Parte_2 C.F._2
del Maine (USA) in Cushing al 711 Pleasant PT Road cittadino italiano elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Torino, Corso Moncalieri n. 17 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Carnevale Schianca e , che li rappresentano e difendono Parte_3
in forza di procura
RICORRENTI contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...],
INTERDICENDA
e con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 e figli Parte_1 Parte_2 dell'interdicenda, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri Controparte_1 interessi perché affetta da “deterioramento cognitivo in grave sindrome depressiva in anoressia neuropatica autonomica cardiovascolare” con conseguente “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; tale quadro clinico aveva subito un'ulteriore negativa evoluzione ed aggravamento, come anche accertato, in data 26.05.2023 e in ultimo in data 18.01.2024, dal medico curante il quale aveva riconosciuto la signora non più CP_1
autosufficiente nelle ADL (Activity of Daily Living) e nelle IADL (Instrumental Activity of Daily
Living) a causa del sopravvenuto deterioramento delle funzioni organiche e cognitive superiori.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore.
All'esito dell'udienza il Giudice assegnava alle parti termine perentorio fino al 11/11/2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni congiunte delle parti, che nei termini depositavano le conclusioni scritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato dal G.I.
Nelle more della decisione è stato depositato il certificato di morte dell'interdicenda in data
8.1.2025.
Rileva il Collegio che non opera, nel caso di specie, l'istituto della interruzione del processo per morte della convenuta in quanto l'evento è intervenuto dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione ex art 190 c.p.c.
Tuttavia, la morte sopravvenuta della convenuta nei cui confronti si chiede di pronunciare l'interdizione rende irrilevante la decisione del Tribunale in quanto del tutto improduttiva di effetti.
pagina 2 di 3 Occorre pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione, dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3