Ordinanza cautelare 21 aprile 2022
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Barbolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini, Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- emesso dal Dirigente del Servizio Sociale ed immigrazione del Comune di -OMISSIS- in data ignota, notificato in data 07/02/2022, che dispone la revoca del contributo a favore di parte ricorrente, attualmente erogato come intervento di assistenza abitativa temporanea in emergenza, e la prosecuzione dell'assistenza nel sistema di accoglienza in emergenza abitativa con ulteriori interventi e con nuove modalità di prosecuzione del progetto, inserendolo nella struttura socio-assistenziale denominata “-OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LV De CE e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. prot. -OMISSIS-, notificatogli in data 7 febbraio 2022, con il quale il Comune di -OMISSIS- gli ha revocato il contributo economico erogato a titolo di assistenza abitativa temporanea in emergenza, prevedendone l’inserimento in una struttura socio-assistenziale.
Con un’unica articolata censura egli deduce l’illegittimità del provvedimento per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta illogicità.
La decisione assunta dal Comune, infatti, comportando l’inserimento del ricorrente in una struttura riservata a situazioni di marginalità estrema e a persone con problemi di dipendenza, con rigidi orari di entrata e di uscita, finirebbe, del tutto contraddittoriamente, per ostacolare il percorso di crescita e di reinserimento sociale e lavorativo voluto dallo stesso Ente.
La scelta del Comune, inoltre, sarebbe stata assunta sulla base di un’istruttoria insufficiente, senza tenere conto della specifica situazione del ricorrente e delle sue reali esigenze assistenziali, riconducibili esclusivamente ad un problema di emergenza abitativa.
Infine, l’inserimento del ricorrente in una struttura destinata a persone che necessitano di particolare assistenza contrasterebbe con i principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, giacché priverebbe della misura di sostegno altri cittadini realmente bisognosi.
2. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere alle pretese attoree.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare sul rilievo che “il ricorso si basa su considerazioni che entrano nel merito della scelta operata dalla Amministrazione” e che, in ogni caso, “la struttura individuata sulla scorta degli atti prodotti non appare presentare controindicazioni rispetto al progetto assistenziale”.
4. Nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione in base agli scritti difensivi, come da richiesta di entrambe le parti.
5. Le censure formulate nel ricorso sono prive di pregio.
Ed invero, la scelta delle misure assistenziali più idonee a supportare il percorso di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in condizioni di disagio è rimessa alla valutazione discrezionale del Comune, deputato alla gestione del “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.T. n. 41/2005.
Tale scelta è sindacabile solo nel caso in cui se ne ravvisi la palese erroneità, ingiustizia o illogicità.
Circostanze che nel caso di specie non sussistono.
Il provvedimento impugnato è infatti il risultato dell’attività istruttoria svolta dagli assistenti sociali che affiancavano il ricorrente ed è supportato da una motivazione articolata ed esaustiva, che dà conto delle ragioni che giustificano la revoca del contributo economico per il pagamento di un alloggio e l’inserimento dell’assistito in una struttura assistenziale (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
In particolare, nel provvedimento si chiarisce che “si è reso necessario rivedere il progetto ormai attivo da lungo tempo, considerato che -OMISSIS- -OMISSIS-, secondo il Servizio sociale professionale, ha necessità di ulteriori interventi che, oltre alla possibilità di alloggio, offrano sostegno e supporto in un percorso di inclusione socio-lavorativa e di sviluppo di competenze sociali e formativo-professionali in direzione di un miglioramento finalizzato all’autonomia e alla conseguente fuoriuscita dal sistema di accoglienza”.
Nello stesso si legge, inoltre, che “la situazione prospettata è indubbiamente migliorativa rispetto al contributo economico per alloggio con il quale attualmente -OMISSIS- paga una situazione in affittacamere condividendo la stanza con altro ospite; oltre all’alloggio -OMISSIS- avrebbe l’opportunità di usufruire di una serie di prestazioni ed interventi di cui attualmente non dispone…”.
Sono state quindi analizzate ed evidenziate le specifiche esigenze del destinatario delle misure di assistenza.
Nel provvedimento, inoltre, sono state puntualmente indicate le caratteristiche della struttura individuata che, oltre ad offrire il servizio di accoglienza residenziale e la somministrazione di colazione e cena, prevede attività di accompagnamento dei propri ospiti nei percorsi di inclusione sociale finalizzati al superamento delle situazioni di difficoltà, con l’assistenza di personale qualificato.
Dalla lettura del provvedimento, pertanto, emerge con chiarezza l’obiettivo assistenziale perseguito dall’Amministrazione, rispetto al quale l’inserimento nella struttura prescelta, proprio per le sue specifiche caratteristiche, appare pienamente coerente e funzionale.
Il ricorso, dunque, è infondato e va respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di -OMISSIS-, liquidandole in € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV La GU, Presidente
LV De CE, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV De CE | LV La GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.