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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7113/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249012342351000, notificata da AdER a mezzo racc. a.r. in data 3.10.2024 con cui si chiede il pagamento cartelle di pagamento per la complessiva somma di € 4.576,79 per “tassa automobilisti ca art. 17 legge 449/97” per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, somma comprensiva di interessi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica, sul presupposto dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n.
03420140015798103000 (anno 2008), n. 03420140027659037000 (anno 2009) e n. 03420160017623184000
(anni 2011 e 2012).
Sostiene il ricorrente: Estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione, triennale.
di cui all'art. 5 del D.L. 2/86, così come convertito dalla L. 60/86 (che peraltro ha determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal disposto dell'art. 5, D.L. n. 953/1982). La prescrizione
è maturata anche successivamente alla notifica delle cartelle.
Conclude per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sostiene :. Inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento definitività della pretesa e decadenza dall'opposizione nel merito.
Come da relate prodotte al debitore è stata notificata la cartella esattoriale e vari atti successivi;
inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione;
di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione:
1) In data 26/09/2017 03420179003975516000 Avvisi di Intimazione;
2) In data 05/10/2017
03420179005996141000 Avvisi di Intimazione 3) In data 23/01/2020 03420199009456111000 Avvisi di
Intimazione; 4) In data 26/11/2022 03420219002530102000 Avvisi di Intimazione;
5) In data 03/10/2024
03420249012342351000 Avvisi di Intimazione.
Sospensione attività di riscossione. Decreto 17 marzo 2020 n. 18, per effetto dell'emergenza sanitari
COVID-19, sospensione del termine di prescrizione.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Nel nostro caso l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa
è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione. Sono stati depositati copia delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione da Agenzia delle Entrate riscossione.
Va rigettata l'eccepita prescrizione Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova delle notifica delle cartelle e di atti interruttivi tra cui in data 26/11/2022 03420219002530102000 Avvisi di Intimazione notificata a mani del ricorrente. La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo
19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025
Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese del ricorrente in favore di AD che liquida in euro
463,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di AD che liquida in euro 463,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7113/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012342351000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249012342351000, notificata da AdER a mezzo racc. a.r. in data 3.10.2024 con cui si chiede il pagamento cartelle di pagamento per la complessiva somma di € 4.576,79 per “tassa automobilisti ca art. 17 legge 449/97” per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, somma comprensiva di interessi, sanzioni, oneri di riscossione e diritti di notifica, sul presupposto dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n.
03420140015798103000 (anno 2008), n. 03420140027659037000 (anno 2009) e n. 03420160017623184000
(anni 2011 e 2012).
Sostiene il ricorrente: Estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione, triennale.
di cui all'art. 5 del D.L. 2/86, così come convertito dalla L. 60/86 (che peraltro ha determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal disposto dell'art. 5, D.L. n. 953/1982). La prescrizione
è maturata anche successivamente alla notifica delle cartelle.
Conclude per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sostiene :. Inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento definitività della pretesa e decadenza dall'opposizione nel merito.
Come da relate prodotte al debitore è stata notificata la cartella esattoriale e vari atti successivi;
inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione;
di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione:
1) In data 26/09/2017 03420179003975516000 Avvisi di Intimazione;
2) In data 05/10/2017
03420179005996141000 Avvisi di Intimazione 3) In data 23/01/2020 03420199009456111000 Avvisi di
Intimazione; 4) In data 26/11/2022 03420219002530102000 Avvisi di Intimazione;
5) In data 03/10/2024
03420249012342351000 Avvisi di Intimazione.
Sospensione attività di riscossione. Decreto 17 marzo 2020 n. 18, per effetto dell'emergenza sanitari
COVID-19, sospensione del termine di prescrizione.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Nel nostro caso l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa
è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione. Sono stati depositati copia delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione da Agenzia delle Entrate riscossione.
Va rigettata l'eccepita prescrizione Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova delle notifica delle cartelle e di atti interruttivi tra cui in data 26/11/2022 03420219002530102000 Avvisi di Intimazione notificata a mani del ricorrente. La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo
19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025
Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese del ricorrente in favore di AD che liquida in euro
463,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di AD che liquida in euro 463,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.