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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3643/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fabio Parte_1 P.IVA_1
Aprea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Delle Alpi n. 4
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Umberto CP_1 C.F._1
Depaoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Vittorio Alfieri n.
24
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: In via principale:
• Accertato e dichiarato che il Sig. nato a NT (BA) in [...] 25 agosto CP_1
1973 e residente in [...] ( ) ha C.F._1 omesso la redazione dell'inventario ex art. 485 c.c. nei tre mesi successivi alla morte del di lui fratello, . Persona_1
• Accertato e dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. l'omissione della redazione dell'inventario ad opera del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari prevede che questo ultimo sia ritenuto erede puro e semplice, per l'effetto
• emettere sentenza di accertamento dell'accettazione pura e semplice dell'eredità morendo dismessa dal Sig. da parte del Sig. nato a [...]_1
pagina 1 di 4 NT (BA) in data 25 agosto 1973 e residente in [...]
( ). C.F._1
In ogni caso:
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e C.P.A, tenendo altresì conto del comportamento processuale del Sig. per quanto sopra indicato. CP_1
Per parte resistente: Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
Disporre, in ogni caso, la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma
2, c.p.c., per le ragioni sopra esposte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il OM Mirafiori n. 4 ha promosso ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss.
c.p.c. contro esponendo che quest'ultimo era proprietario di un CP_1 appartamento ed un garage siti nel condominio;
la proprietà dei suddetti cespiti era giunta al resistente in forza di successione ereditaria del defunto il Persona_1
OM era creditore del resistente in forza di decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Torino e, in assenza di spontaneo adempimento, aveva notificato atto di pignoramento immobiliare sul garage di proprietà del resistente;
nella procedura esecutiva che ne era scaturita era stata rilevata la mancanza di continuità delle trascrizioni, poiché non aveva trascritto l'accettazione di eredità; il CP_1
OM, quindi, per poter andare avanti nell'esecuzione, aveva incardinato il procedimento previsto dell'art. 481 c.c., nell'ambito del quale si era CP_1 costituito dichiarando di non aver accettato espressamente l'eredità ma di essere nel possesso dei beni ereditari;
si rendeva necessario far accertare giudizialmente la qualità di erede puro e semplice del resistente per ottenere un titolo di proprietà trascrivibile ed andare avanti nella procedura esecutiva, dal che parte ricorrente ne formulava domanda.
Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto di essere nel possesso dei CP_1 beni ereditari da anni, circostanza di cui il OM era da sempre a conoscenza e di avere opposto entrambi i decreti ingiuntivi azionati nella procedura di espropriazione immobiliare promossa dal OM. Ha chiesto la compensazione delle spese di lite ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
pagina 2 di 4 All'udienza del 9.9.2025, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed in assenza di ulteriori istanze, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*** *** ***
La domanda proposta da parte ricorrente, con cui si chiede di accertare che CP_1 ha accettato puramente e semplicemente l'eredità morendo dismessa da
[...]
è sicuramente da accogliere, considerando che il resistente non ha in Persona_1 alcun modo contestato la sua qualità di erede del fratello deceduto in Persona_1 data 10.12.2017 (cfr. certificato di morte sub doc. A ricorso e dichiarazione di successione sub doc. 2), anzi ha confermato di essere sempre stato nel possesso dei beni ereditari e di non aver redatto l'inventario nei tre mesi, da cui la sua qualità di erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.
Restano quindi solo da regolare le spese di lite, di cui parte ricorrente ha chiesto la refusione e parte resistente la compensazione.
Il resistente va condannato alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza, che è proiezione del principio di causalità: l'accertamento richiesto è necessario per ottenere un titolo di proprietà a favore del resistente trascrivibile in
Conservatoria, in modo da poter andare avanti nella procedura esecutiva, in assenza di adempimento spontaneo del resistente alle obbligazioni verso il OM (non rileva che i decreti ingiuntivi siano stati opposti, conservando gli stessi, in assenza di sospensione, la qualità di titoli esecutivi) ed in assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità a cura e spese del medesimo resistente: sebbene non sia un obbligo, resta il fatto che il , per il recupero coattivo del credito, è stato costretto a farsi Parte_1 carico anche di questo adempimento;
nell'ambito dell'actio interrogatoria il resistente non ha reso una dichiarazione di accettazione espressa di eredità, di cui il creditore avrebbe potuto quanto meno tentare la trascrizione (non tutte le Conservatorie sono allineate sul punto), rendendosi quindi inevitabile il ricorso al presente procedimento.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo in base al valore della causa come indicato in ricorso, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta. Si reputano congrui i parametri minimi per il basso grado di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, pagina 3 di 4 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta che nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), ha accettato puramente e semplicemente l'eredità di C.F._1 Per_1 nato a [...] il [...] e deceduto a AS (TO) il 10.12.2017;
[...] condanna a rifondere al le spese di lite, che CP_1 Controparte_2 si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso e in € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 10 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3643/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fabio Parte_1 P.IVA_1
Aprea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Delle Alpi n. 4
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Umberto CP_1 C.F._1
Depaoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Vittorio Alfieri n.
24
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: In via principale:
• Accertato e dichiarato che il Sig. nato a NT (BA) in [...] 25 agosto CP_1
1973 e residente in [...] ( ) ha C.F._1 omesso la redazione dell'inventario ex art. 485 c.c. nei tre mesi successivi alla morte del di lui fratello, . Persona_1
• Accertato e dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. l'omissione della redazione dell'inventario ad opera del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari prevede che questo ultimo sia ritenuto erede puro e semplice, per l'effetto
• emettere sentenza di accertamento dell'accettazione pura e semplice dell'eredità morendo dismessa dal Sig. da parte del Sig. nato a [...]_1
pagina 1 di 4 NT (BA) in data 25 agosto 1973 e residente in [...]
( ). C.F._1
In ogni caso:
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e C.P.A, tenendo altresì conto del comportamento processuale del Sig. per quanto sopra indicato. CP_1
Per parte resistente: Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
Disporre, in ogni caso, la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma
2, c.p.c., per le ragioni sopra esposte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il OM Mirafiori n. 4 ha promosso ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss.
c.p.c. contro esponendo che quest'ultimo era proprietario di un CP_1 appartamento ed un garage siti nel condominio;
la proprietà dei suddetti cespiti era giunta al resistente in forza di successione ereditaria del defunto il Persona_1
OM era creditore del resistente in forza di decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Torino e, in assenza di spontaneo adempimento, aveva notificato atto di pignoramento immobiliare sul garage di proprietà del resistente;
nella procedura esecutiva che ne era scaturita era stata rilevata la mancanza di continuità delle trascrizioni, poiché non aveva trascritto l'accettazione di eredità; il CP_1
OM, quindi, per poter andare avanti nell'esecuzione, aveva incardinato il procedimento previsto dell'art. 481 c.c., nell'ambito del quale si era CP_1 costituito dichiarando di non aver accettato espressamente l'eredità ma di essere nel possesso dei beni ereditari;
si rendeva necessario far accertare giudizialmente la qualità di erede puro e semplice del resistente per ottenere un titolo di proprietà trascrivibile ed andare avanti nella procedura esecutiva, dal che parte ricorrente ne formulava domanda.
Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto di essere nel possesso dei CP_1 beni ereditari da anni, circostanza di cui il OM era da sempre a conoscenza e di avere opposto entrambi i decreti ingiuntivi azionati nella procedura di espropriazione immobiliare promossa dal OM. Ha chiesto la compensazione delle spese di lite ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
pagina 2 di 4 All'udienza del 9.9.2025, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed in assenza di ulteriori istanze, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*** *** ***
La domanda proposta da parte ricorrente, con cui si chiede di accertare che CP_1 ha accettato puramente e semplicemente l'eredità morendo dismessa da
[...]
è sicuramente da accogliere, considerando che il resistente non ha in Persona_1 alcun modo contestato la sua qualità di erede del fratello deceduto in Persona_1 data 10.12.2017 (cfr. certificato di morte sub doc. A ricorso e dichiarazione di successione sub doc. 2), anzi ha confermato di essere sempre stato nel possesso dei beni ereditari e di non aver redatto l'inventario nei tre mesi, da cui la sua qualità di erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.
Restano quindi solo da regolare le spese di lite, di cui parte ricorrente ha chiesto la refusione e parte resistente la compensazione.
Il resistente va condannato alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza, che è proiezione del principio di causalità: l'accertamento richiesto è necessario per ottenere un titolo di proprietà a favore del resistente trascrivibile in
Conservatoria, in modo da poter andare avanti nella procedura esecutiva, in assenza di adempimento spontaneo del resistente alle obbligazioni verso il OM (non rileva che i decreti ingiuntivi siano stati opposti, conservando gli stessi, in assenza di sospensione, la qualità di titoli esecutivi) ed in assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità a cura e spese del medesimo resistente: sebbene non sia un obbligo, resta il fatto che il , per il recupero coattivo del credito, è stato costretto a farsi Parte_1 carico anche di questo adempimento;
nell'ambito dell'actio interrogatoria il resistente non ha reso una dichiarazione di accettazione espressa di eredità, di cui il creditore avrebbe potuto quanto meno tentare la trascrizione (non tutte le Conservatorie sono allineate sul punto), rendendosi quindi inevitabile il ricorso al presente procedimento.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo in base al valore della causa come indicato in ricorso, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta. Si reputano congrui i parametri minimi per il basso grado di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, pagina 3 di 4 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta che nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), ha accettato puramente e semplicemente l'eredità di C.F._1 Per_1 nato a [...] il [...] e deceduto a AS (TO) il 10.12.2017;
[...] condanna a rifondere al le spese di lite, che CP_1 Controparte_2 si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso e in € 125,00 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 10 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 4 di 4