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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5571/2022
TRA in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif., giusta procura in Parte_1 atti, dagli avv.ti Giovanni Zucca e Luca Crotta unitamente ai quali elett. dom. in Cagliari alla via
Carboni n. 3
OPPONENTE
E
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Galardo presso il cui Controparte_1 studio elett. dom. in Vairano Scalo alla via A. De Curtis n. 32
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.08.2022 proponeva opposizione nei confronti Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 296/2022, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in data 10.07.2022, notificato il 18.07.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 2884,81 a titolo di Controparte_1
TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, la società ricorrente esponeva: di essere una società operante nel settore della riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche, fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità; di aver, nel giugno 2019, aderito ad un progetto di reindustrializzazione che prevedeva, tra l'altro,
l'assorbimento di alcuni lavoratori in esubero della BI Circuit Italia s.r.l., tra i quali rientrava anche il lavoratore;
Controparte_1 di aver inviato, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, ai singoli lavoratori selezionati – tra cui la parte opposta - una lettera con la quale si impegnava ad assumerli alle proprie dipendenze, senza periodo di prova, riconoscendo, quale trattamento di miglior favore, la medesima retribuzione lorda già percepita alle dipendenze della BI e la tutela di cui all'art. 18 della L. 300/70 come modificato dalla L. 92/12; di non aver ricevuto inizialmente da parte di nessuno dei lavoratori selezionati adesione alla proposta, nel mese di aprile 2020 reiterata ed accettata poi da 23 unità; di aver dovuto rallentare l'avvio dell'attività a causa dell'emergenza pandemica e di problemi logistici legati alla ricerca di una struttura idonea;
di aver, pertanto, fatto usufruire ai lavoratori, nei primi mesi, varie giornate di ferie;
di aver, a decorrere da settembre 2020, attivato la CIG – Covid19; di aver disposto da ottobre 2020 la parziale ripresa dell'attività, con conseguente impiego di alcuni lavoratori a tempo pieno e con collocamento di altri, tra cui il , in Cassa Integrazione a CP_1 periodi alterni (in particolare, il veniva collocato in CIG COVID a settembre, ottobre, CP_1 novembre e, parzialmente, a dicembre 2020).
Evidenziava, poi: che nel mese di marzo 2021 i lavoratori in servizio avevano comunicato la loro indisponibilità a proseguire l'attività lavorativa chiedendo che fosse disposta una rotazione tra i lavoratori in CIG;
che, poiché, a causa dei ritardi determinati dal rifiuto opposto dai lavoratori alla richiesta di proseguire nell'attività, vi era stata la perdita delle commesse già acquisite, aveva dovuto collocare tutti i dipendenti in cassa integrazione COVID, al termine della quale, in data 5 luglio 2021, era stata costretta a comunicare alle OO.SS. la necessità di “richiedere l'intervento della CIGO a causa della temporanea mancanza di lavoro causata da assenza di ordini e commesse;
detto provvedimento avrebbe riguardato un numero massimo di 27 lavoratori dipendenti su un organico di 27 dipendenti per la durata di 13 settimane a partire dall'1.7.2021 con sospensione a zero ore (o riduzione di orario)”; che, al termine della CIGO, nel mese di settembre 2021, preso atto dell'impossibilità di riavviare l'attività produttiva presso lo stabilimento di Pascarola-Caivano, aveva deciso di trasferire tutta la produzione nel sito di Sestu, ma nessuno dei lavoratori aveva mai preso servizio ivi;
di aver avviato nel mese di novembre 2021 un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, che si concludeva con il licenziamento dei 23 dipendenti.
Tanto premesso, deduceva che, per mero errore materiale del consulente, nei fogli paga era stata inserita la voce “integrazione RAL” ed il lavoratore, nei mesi di settembre, ottobre e novembre
2020 - mesi in cui era collocato in CIG COVID 19 -, aveva percepito, indebitamente, la retribuzione ordinaria - e non la sola anticipazione dell'indennità di cassa integrazione.
Rappresentava, dunque, di aver interrotto, non appena avvedutasi dell'errore, il pagamento dell'importo non dovuto e di aver contestualmente comunicato ai lavoratori, tra cui l'opposto, che avrebbe recuperato le somme indebitamente erogate, come puntualmente provvedeva a fare nei mesi di marzo e aprile 2021, peraltro, senza contestazione alcuna da parte dell'opposto.
Deduceva, pertanto, di aver provveduto, alla cessazione del rapporto di lavoro con il , alla CP_1 compensazione del credito maturato dalla società con quanto dovuto al lavoratore a titolo di TFR poiché, in assenza di accordo, la integrazione del trattamento CIG non era dovuta, essendo stata la relativa erogazione esclusivamente frutto di un errore del consulente. Il , d'altra parte, nulla CP_1 aveva eccepito in merito alle trattenute operate e neppure in sede giudiziaria aveva chiesto il pagamento dei predetti importi.
Evidenziava, infine, che il lavoratore opposto aveva goduto, durante il rapporto di lavoro, di 55,11 giorni di ferie non maturate con la conseguenza che essa società era ancora creditrice, a tale titolo, dell'importo di € 4734,88, somma da porre in compensazione, sino a concorrenza, con il TFR dovuto.
Tutto ciò premesso, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) revocare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, il decreto ingiuntivo n. 296/2022 (RG n. 4561/2022) emesso dal giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in data 10 luglio 2022 e notificato il 18 luglio 2022; 2) determinare il TFR effettivamente dovuto all'opposto, previa compensazione con le somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di lavoro, come specificate nella superiore narrativa, e, per l'effetto, mandare assolta la Parte_1 da ogni ulteriore avversa pretesa in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in
[...] diritto …”. Vinte le spese.
Si costituiva la parte opposta che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, contestava la ricostruzione dei fatti come operata da parte opponente, evidenziando che, sebbene nell'aprile 2020 avesse aderito alla proposta formulata dalla BI Circuit
Italia S.r.l. e dalla di “passaggio”, il rapporto di lavoro, giuridicamente Parte_1 decorrente dal 25.5.2020, di fatto non era mai iniziato, in quanto i dipendenti non avevano mai svolto neppure un solo minuto di attività produttiva;
che i dipendenti venivano retribuiti mediante imputazione della retribuzione alle proprie ferie e, poi, posti in Cassa Integrazione;
che, con comunicazione del 29.3.2021, la aveva sospeso ogni produzione presso la sede Parte_1 di Pascarola e che, in occasione dell'incontro tenutosi il 18.6.2021 innanzi la Confindustria di
Napoli, aveva comunicato di rinunciare a realizzare il proprio progetto industriale;
che con comunicazione del 6.9.2021, indirizzata alle Organizzazioni Sindacali territoriali, aveva informato le stesse della propria decisione di trasferire presso l'unità produttiva di Sestu tutti i lavoratori già operanti presso l'unità produttiva di Pascarola-Caivano e che la chiusura di quest'ultima si era resa necessaria per contenere i costi e fare fronte alla situazione che aveva portato anche alla richiesta di cassa integrazione ordinaria;
che le Organizzazioni Sindacali Territoriali, con comunicazione congiunta del 7.9.2021, avevano ritenuto inaccettabile il comportamento di lasciare il territorio, che avevano ribadito di aver più volte denunciato le gravi responsabilità del gruppo in merito al Pt_1 mancato avvio delle produzioni e che avevano concluso che il trasferimento in Sardegna fosse stato una scelta precisa di scaricare i lavoratori che avevano accettato il ricollocamento, fiduciosi degli accordi sottoscritti, come confermato dalle lettere di trasferimento datate 13.9.2021; che il trasferimento veniva dichiarato illegittimo dal Tribunale di Napoli Nord con ordinanza del 4 gennaio 2022; che, dopo aver ricevuto contestazione disciplinare per la mancata presentazione presso la sede di Sestu, aveva ricevuto lettera di licenziamento per giusta causa che aveva provveduto ad impugnare, stante la evidente strumentalità; che al lavoratore opposto andavano corrisposte ancora le retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2021, ovvero le retribuzioni spettanti dalla data del trasferimento alla data del licenziamento.
Tanto premesso, la parte opposta concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte opponente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***********
L'opposizione è solo in parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare deve rilevarsi, sul piano propriamente processuale, che è ius receptum il principio secondo il quale il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. non si risolve affatto in un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione - volta all'accertamento della validità dell'emesso decreto - ma rappresenta, piuttosto, la fase successiva, sebbene meramente eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato, nella sola fase introduttiva, dall'assenza di contraddittorio e dal carattere sommario della cognizione. Consegue, come ormai pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, che eventuali vizi della fase monitoria, e segnatamente il difetto delle condizioni di ammissibilità cui l'art. 633 c.p.c. subordina l'emissione dell'ingiunzione, non assumono rilievo alcuno nella fase di opposizione, di tal che il giudice, investito delle relative questioni, non potrà arrestarsi ad una pronuncia di nullità dell'opposto decreto, ma è chiamato in ogni caso a valutare, secondo le regole proprie di un giudizio ordinario, la fondatezza della domanda del creditore (cfr. ex plurimis Cass. S.U.
7.7.1993 n. 7448; Cass. 10.4.1996 n. 3319).
Va ancora osservato che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n.
11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Tanto premesso, va osservato che costituiscono circostanze provate documentalmente – oltre che non contestate: la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, la sua durata e la relativa cessazione.
D'altra parte, va evidenziato che, in ordine alla fondatezza della pretesa, la parte opponente non ha in alcun modo contestato né l'esistenza del rapporto di lavoro, né la sua durata.
Ancora, parte opponente non ha contestato il credito vantato nei suoi confronti dall'opposto a titolo di TFR.
L'opponente non contesta in effetti la propria obbligazione di pagamento relativa alla corresponsione delle somme richiesta in sede monitoria, eccependo piuttosto un credito vantato dalla società nei confronti del lavoratore pari ad euro 2047,54 a titolo di somme illegittimamente corrisposte per “integrazione RAL” non dovuta, ma erogata esclusivamente in virtù di un errore del consulente aziendale, e, pertanto, indebitamente percepita dal lavoratore, mancando al riguardo qualsivoglia accordo volto a riconoscere tale ulteriore importo. Infine, la società opponente eccepisce di avere un altro credito nei confronti del dipendente a titolo di ferie dallo stesso fruite ma non maturate, pari alla complessiva somma di euro 4734,88.
Orbene, rileva il giudicante come il lavoratore opposto, costituendosi in giudizio, non abbia in alcun modo contestato l'esistenza del credito vantato dalla società a titolo di “integrazione RAL” evidenziando, tuttavia, che tale credito andava a sua volta compensato con gli importi spettanti al lavoratore a titolo di retribuzioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Orbene, rileva il Tribunale come l'ambito del presente giudizio sia delimitato dalla originaria domanda avanzata in via monitoria dal lavoratore odierno opposto e che aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento del trattamento di fine rapporto. Alcuna domanda è stata proposta con riferimento a differenze retributive il cui vaglio, dunque, non può essere oggetto del presente giudizio.
Quanto alla richiesta di compensazione svolta in ricorso dalla parte opponente, deve ritenersi circostanza pacifica – poiché ammessa anche dal lavoratore opposto – la indebita percezione degli importi erogati dalla società a titolo di “Integrazione Ral”. Sul punto la società ha documentato di aver solo in parte recuperato la somma indebitamente erogata a tale titolo, rivendicando in questa sede un credito residuo pari ad euro 2047,54.
Il lavoratore opposto va, dunque, condannato al pagamento di tale importo.
Orbene, risultano riconosciuti crediti e debiti in favore e a carico di entrambe le parti, derivanti dallo stesso rapporto.
In tal caso, la giurisprudenza ha ritenuto che “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17390 del 08/08/2007); “É configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione” (nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente nel giudizio di merito, svoltosi con il rito lavoro, fosse stata ritenuta la compensabilità tra i crediti vantati da una banca e nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui la banca stessa era tenuta a titolo di t.f.r. a favore di quest'ultimo; Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del
05/12/2008).
In tempi più recenti, in conformità agli orientamenti già espressi, la Suprema Corte ha affermato che “secondo l'orientamento di questa Corte, la compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione “propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella
“impropria”, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro” (cfr. Cass. n. 21646 del 2016; Cass. n. 5024 del 2009; Cass. Civ. Sez. Lav.
Ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1513).
Applicando i principi sopra esposti alla fattispecie in esame, rileva il Tribunale che, sulla base dell'accertamento delle reciproche partite di dare e avere, risulta un credito residuo a favore dell'opposto pari ad € 837,27 (€ 2884,81 – € 2047,54).
Va rigettata ogni altra doglianza proposta in ricorso.
Quanto all'ulteriore credito asseritamente vantato dalla società a titolo di ferie illegittimamente fruite dal lavoratore, poichè non maturate, rileva il Tribunale come non vi è alcuna prova in atti della corresponsione della retribuzione spettante al lavoratore dalla data di assunzione (maggio
2020) alla data di collocazione in CIG (settembre 2020). Come ammesso dalla stessa società opponente, quest'ultima, nei primi mesi di svolgimento del rapporto di lavoro, non potendo impiegare i dipendenti nell'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, faceva usufruire di giorni di ferie (cfr. pag. 3 del ricorso). Pertanto, in assenza di prova della corresponsione della retribuzione, nulla può essere riconosciuto in favore della società, avendo la stessa imputato a retribuzione le ferie fruite dal lavoratore opposto, circostanza specificamente dedotta dal e CP_1 non contestata dalla società. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, conseguentemente, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto: ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il titolo esecutivo sarà infatti costituito dalla sentenza che va a revocare ope legis il decreto ingiuntivo impugnato.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, la parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 837,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al soddisfo.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, e della riduzione dell'importo accertato come dovuto in favore del lavoratore, le spese di lite vengono compensate per due terzi. La restante parte viene posta a carico della società opponente e liquidata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto anche delle spese sostenute nella fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento della somma di € 837,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna la parte opponente al pagamento di un terzo delle spese di giudizio che, comprensive di quelle della fase monitoria, liquida, in tale misura ridotta, in € 1050,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese per la parte residua di due terzi.
Santa Maria Capua Vetere, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5571/2022
TRA in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif., giusta procura in Parte_1 atti, dagli avv.ti Giovanni Zucca e Luca Crotta unitamente ai quali elett. dom. in Cagliari alla via
Carboni n. 3
OPPONENTE
E
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Galardo presso il cui Controparte_1 studio elett. dom. in Vairano Scalo alla via A. De Curtis n. 32
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.08.2022 proponeva opposizione nei confronti Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 296/2022, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in data 10.07.2022, notificato il 18.07.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 2884,81 a titolo di Controparte_1
TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, la società ricorrente esponeva: di essere una società operante nel settore della riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche, fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità; di aver, nel giugno 2019, aderito ad un progetto di reindustrializzazione che prevedeva, tra l'altro,
l'assorbimento di alcuni lavoratori in esubero della BI Circuit Italia s.r.l., tra i quali rientrava anche il lavoratore;
Controparte_1 di aver inviato, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, ai singoli lavoratori selezionati – tra cui la parte opposta - una lettera con la quale si impegnava ad assumerli alle proprie dipendenze, senza periodo di prova, riconoscendo, quale trattamento di miglior favore, la medesima retribuzione lorda già percepita alle dipendenze della BI e la tutela di cui all'art. 18 della L. 300/70 come modificato dalla L. 92/12; di non aver ricevuto inizialmente da parte di nessuno dei lavoratori selezionati adesione alla proposta, nel mese di aprile 2020 reiterata ed accettata poi da 23 unità; di aver dovuto rallentare l'avvio dell'attività a causa dell'emergenza pandemica e di problemi logistici legati alla ricerca di una struttura idonea;
di aver, pertanto, fatto usufruire ai lavoratori, nei primi mesi, varie giornate di ferie;
di aver, a decorrere da settembre 2020, attivato la CIG – Covid19; di aver disposto da ottobre 2020 la parziale ripresa dell'attività, con conseguente impiego di alcuni lavoratori a tempo pieno e con collocamento di altri, tra cui il , in Cassa Integrazione a CP_1 periodi alterni (in particolare, il veniva collocato in CIG COVID a settembre, ottobre, CP_1 novembre e, parzialmente, a dicembre 2020).
Evidenziava, poi: che nel mese di marzo 2021 i lavoratori in servizio avevano comunicato la loro indisponibilità a proseguire l'attività lavorativa chiedendo che fosse disposta una rotazione tra i lavoratori in CIG;
che, poiché, a causa dei ritardi determinati dal rifiuto opposto dai lavoratori alla richiesta di proseguire nell'attività, vi era stata la perdita delle commesse già acquisite, aveva dovuto collocare tutti i dipendenti in cassa integrazione COVID, al termine della quale, in data 5 luglio 2021, era stata costretta a comunicare alle OO.SS. la necessità di “richiedere l'intervento della CIGO a causa della temporanea mancanza di lavoro causata da assenza di ordini e commesse;
detto provvedimento avrebbe riguardato un numero massimo di 27 lavoratori dipendenti su un organico di 27 dipendenti per la durata di 13 settimane a partire dall'1.7.2021 con sospensione a zero ore (o riduzione di orario)”; che, al termine della CIGO, nel mese di settembre 2021, preso atto dell'impossibilità di riavviare l'attività produttiva presso lo stabilimento di Pascarola-Caivano, aveva deciso di trasferire tutta la produzione nel sito di Sestu, ma nessuno dei lavoratori aveva mai preso servizio ivi;
di aver avviato nel mese di novembre 2021 un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, che si concludeva con il licenziamento dei 23 dipendenti.
Tanto premesso, deduceva che, per mero errore materiale del consulente, nei fogli paga era stata inserita la voce “integrazione RAL” ed il lavoratore, nei mesi di settembre, ottobre e novembre
2020 - mesi in cui era collocato in CIG COVID 19 -, aveva percepito, indebitamente, la retribuzione ordinaria - e non la sola anticipazione dell'indennità di cassa integrazione.
Rappresentava, dunque, di aver interrotto, non appena avvedutasi dell'errore, il pagamento dell'importo non dovuto e di aver contestualmente comunicato ai lavoratori, tra cui l'opposto, che avrebbe recuperato le somme indebitamente erogate, come puntualmente provvedeva a fare nei mesi di marzo e aprile 2021, peraltro, senza contestazione alcuna da parte dell'opposto.
Deduceva, pertanto, di aver provveduto, alla cessazione del rapporto di lavoro con il , alla CP_1 compensazione del credito maturato dalla società con quanto dovuto al lavoratore a titolo di TFR poiché, in assenza di accordo, la integrazione del trattamento CIG non era dovuta, essendo stata la relativa erogazione esclusivamente frutto di un errore del consulente. Il , d'altra parte, nulla CP_1 aveva eccepito in merito alle trattenute operate e neppure in sede giudiziaria aveva chiesto il pagamento dei predetti importi.
Evidenziava, infine, che il lavoratore opposto aveva goduto, durante il rapporto di lavoro, di 55,11 giorni di ferie non maturate con la conseguenza che essa società era ancora creditrice, a tale titolo, dell'importo di € 4734,88, somma da porre in compensazione, sino a concorrenza, con il TFR dovuto.
Tutto ciò premesso, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) revocare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, il decreto ingiuntivo n. 296/2022 (RG n. 4561/2022) emesso dal giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in data 10 luglio 2022 e notificato il 18 luglio 2022; 2) determinare il TFR effettivamente dovuto all'opposto, previa compensazione con le somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di lavoro, come specificate nella superiore narrativa, e, per l'effetto, mandare assolta la Parte_1 da ogni ulteriore avversa pretesa in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in
[...] diritto …”. Vinte le spese.
Si costituiva la parte opposta che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, contestava la ricostruzione dei fatti come operata da parte opponente, evidenziando che, sebbene nell'aprile 2020 avesse aderito alla proposta formulata dalla BI Circuit
Italia S.r.l. e dalla di “passaggio”, il rapporto di lavoro, giuridicamente Parte_1 decorrente dal 25.5.2020, di fatto non era mai iniziato, in quanto i dipendenti non avevano mai svolto neppure un solo minuto di attività produttiva;
che i dipendenti venivano retribuiti mediante imputazione della retribuzione alle proprie ferie e, poi, posti in Cassa Integrazione;
che, con comunicazione del 29.3.2021, la aveva sospeso ogni produzione presso la sede Parte_1 di Pascarola e che, in occasione dell'incontro tenutosi il 18.6.2021 innanzi la Confindustria di
Napoli, aveva comunicato di rinunciare a realizzare il proprio progetto industriale;
che con comunicazione del 6.9.2021, indirizzata alle Organizzazioni Sindacali territoriali, aveva informato le stesse della propria decisione di trasferire presso l'unità produttiva di Sestu tutti i lavoratori già operanti presso l'unità produttiva di Pascarola-Caivano e che la chiusura di quest'ultima si era resa necessaria per contenere i costi e fare fronte alla situazione che aveva portato anche alla richiesta di cassa integrazione ordinaria;
che le Organizzazioni Sindacali Territoriali, con comunicazione congiunta del 7.9.2021, avevano ritenuto inaccettabile il comportamento di lasciare il territorio, che avevano ribadito di aver più volte denunciato le gravi responsabilità del gruppo in merito al Pt_1 mancato avvio delle produzioni e che avevano concluso che il trasferimento in Sardegna fosse stato una scelta precisa di scaricare i lavoratori che avevano accettato il ricollocamento, fiduciosi degli accordi sottoscritti, come confermato dalle lettere di trasferimento datate 13.9.2021; che il trasferimento veniva dichiarato illegittimo dal Tribunale di Napoli Nord con ordinanza del 4 gennaio 2022; che, dopo aver ricevuto contestazione disciplinare per la mancata presentazione presso la sede di Sestu, aveva ricevuto lettera di licenziamento per giusta causa che aveva provveduto ad impugnare, stante la evidente strumentalità; che al lavoratore opposto andavano corrisposte ancora le retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2021, ovvero le retribuzioni spettanti dalla data del trasferimento alla data del licenziamento.
Tanto premesso, la parte opposta concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte opponente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
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L'opposizione è solo in parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare deve rilevarsi, sul piano propriamente processuale, che è ius receptum il principio secondo il quale il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. non si risolve affatto in un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione - volta all'accertamento della validità dell'emesso decreto - ma rappresenta, piuttosto, la fase successiva, sebbene meramente eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato, nella sola fase introduttiva, dall'assenza di contraddittorio e dal carattere sommario della cognizione. Consegue, come ormai pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, che eventuali vizi della fase monitoria, e segnatamente il difetto delle condizioni di ammissibilità cui l'art. 633 c.p.c. subordina l'emissione dell'ingiunzione, non assumono rilievo alcuno nella fase di opposizione, di tal che il giudice, investito delle relative questioni, non potrà arrestarsi ad una pronuncia di nullità dell'opposto decreto, ma è chiamato in ogni caso a valutare, secondo le regole proprie di un giudizio ordinario, la fondatezza della domanda del creditore (cfr. ex plurimis Cass. S.U.
7.7.1993 n. 7448; Cass. 10.4.1996 n. 3319).
Va ancora osservato che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n.
11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Tanto premesso, va osservato che costituiscono circostanze provate documentalmente – oltre che non contestate: la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, la sua durata e la relativa cessazione.
D'altra parte, va evidenziato che, in ordine alla fondatezza della pretesa, la parte opponente non ha in alcun modo contestato né l'esistenza del rapporto di lavoro, né la sua durata.
Ancora, parte opponente non ha contestato il credito vantato nei suoi confronti dall'opposto a titolo di TFR.
L'opponente non contesta in effetti la propria obbligazione di pagamento relativa alla corresponsione delle somme richiesta in sede monitoria, eccependo piuttosto un credito vantato dalla società nei confronti del lavoratore pari ad euro 2047,54 a titolo di somme illegittimamente corrisposte per “integrazione RAL” non dovuta, ma erogata esclusivamente in virtù di un errore del consulente aziendale, e, pertanto, indebitamente percepita dal lavoratore, mancando al riguardo qualsivoglia accordo volto a riconoscere tale ulteriore importo. Infine, la società opponente eccepisce di avere un altro credito nei confronti del dipendente a titolo di ferie dallo stesso fruite ma non maturate, pari alla complessiva somma di euro 4734,88.
Orbene, rileva il giudicante come il lavoratore opposto, costituendosi in giudizio, non abbia in alcun modo contestato l'esistenza del credito vantato dalla società a titolo di “integrazione RAL” evidenziando, tuttavia, che tale credito andava a sua volta compensato con gli importi spettanti al lavoratore a titolo di retribuzioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Orbene, rileva il Tribunale come l'ambito del presente giudizio sia delimitato dalla originaria domanda avanzata in via monitoria dal lavoratore odierno opposto e che aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento del trattamento di fine rapporto. Alcuna domanda è stata proposta con riferimento a differenze retributive il cui vaglio, dunque, non può essere oggetto del presente giudizio.
Quanto alla richiesta di compensazione svolta in ricorso dalla parte opponente, deve ritenersi circostanza pacifica – poiché ammessa anche dal lavoratore opposto – la indebita percezione degli importi erogati dalla società a titolo di “Integrazione Ral”. Sul punto la società ha documentato di aver solo in parte recuperato la somma indebitamente erogata a tale titolo, rivendicando in questa sede un credito residuo pari ad euro 2047,54.
Il lavoratore opposto va, dunque, condannato al pagamento di tale importo.
Orbene, risultano riconosciuti crediti e debiti in favore e a carico di entrambe le parti, derivanti dallo stesso rapporto.
In tal caso, la giurisprudenza ha ritenuto che “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17390 del 08/08/2007); “É configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione” (nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente nel giudizio di merito, svoltosi con il rito lavoro, fosse stata ritenuta la compensabilità tra i crediti vantati da una banca e nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui la banca stessa era tenuta a titolo di t.f.r. a favore di quest'ultimo; Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del
05/12/2008).
In tempi più recenti, in conformità agli orientamenti già espressi, la Suprema Corte ha affermato che “secondo l'orientamento di questa Corte, la compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione “propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella
“impropria”, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro” (cfr. Cass. n. 21646 del 2016; Cass. n. 5024 del 2009; Cass. Civ. Sez. Lav.
Ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1513).
Applicando i principi sopra esposti alla fattispecie in esame, rileva il Tribunale che, sulla base dell'accertamento delle reciproche partite di dare e avere, risulta un credito residuo a favore dell'opposto pari ad € 837,27 (€ 2884,81 – € 2047,54).
Va rigettata ogni altra doglianza proposta in ricorso.
Quanto all'ulteriore credito asseritamente vantato dalla società a titolo di ferie illegittimamente fruite dal lavoratore, poichè non maturate, rileva il Tribunale come non vi è alcuna prova in atti della corresponsione della retribuzione spettante al lavoratore dalla data di assunzione (maggio
2020) alla data di collocazione in CIG (settembre 2020). Come ammesso dalla stessa società opponente, quest'ultima, nei primi mesi di svolgimento del rapporto di lavoro, non potendo impiegare i dipendenti nell'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, faceva usufruire di giorni di ferie (cfr. pag. 3 del ricorso). Pertanto, in assenza di prova della corresponsione della retribuzione, nulla può essere riconosciuto in favore della società, avendo la stessa imputato a retribuzione le ferie fruite dal lavoratore opposto, circostanza specificamente dedotta dal e CP_1 non contestata dalla società. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, conseguentemente, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto: ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il titolo esecutivo sarà infatti costituito dalla sentenza che va a revocare ope legis il decreto ingiuntivo impugnato.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, la parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 837,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al soddisfo.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, e della riduzione dell'importo accertato come dovuto in favore del lavoratore, le spese di lite vengono compensate per due terzi. La restante parte viene posta a carico della società opponente e liquidata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto anche delle spese sostenute nella fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento della somma di € 837,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna la parte opponente al pagamento di un terzo delle spese di giudizio che, comprensive di quelle della fase monitoria, liquida, in tale misura ridotta, in € 1050,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese per la parte residua di due terzi.
Santa Maria Capua Vetere, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni