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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 497/2025 R.G.V.G
Tribunale di TO Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 497/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], (C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Firenze alla Via G. Marconi n.81 presso lo studio degli avv.ti Costanza
TI e RI RR, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di TO Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.09.2025, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05.03.2025, e chiedevano che fosse Parte_1 Parte_2 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 15/05/1972 in TO del GR (NA).
I ricorrenti deducevano che dalla loro unione sono nati i figli: (in data 25/02/1973), Per_1 Per_2
Per_ (in data 18/12/1976) e (in data 22/04/1983), tutti maggiorenni ed autosufficienti;
che, stante l'incompatibilità caratteriale, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale;
che, pertanto, si erano separati innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di TO del GR con accordo concluso in data 21.03.2024 (cfr doc. 2 allegato al ricorso); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nominato il relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del 16.09.2025, il giudice delegato letti gli atti di causa e preso atto della concorde volontà delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO del GR nel procedimento di separazione consensuale (21.03.2024) con accordo concluso in data 21.03.2024 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 16.09.2025, in sede di note di trattazione scritta.
Quanto alla condizione economico reddituale delle parti, risulta dal ricorso e dai documenti allegati che: che il sig. è pensionato e percepisce un importo netto di euro 562,01 mensili ed è Parte_1 proprietario per la quota di ½ di un terreno sito a TO del GR, foglio 4 part. 646. Mentre la sig.ra
è proprietaria dei seguenti immobili: siti in via TO del GR, via Ponte della Gatta, Parte_2
Foglio 27 part, 1121 sub. 2, 4,7,9 e 11 ed ha un piccolo reddito da canone locazione di euro 450,00 solo da novembre 2023, prima era priva di redditi.
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 05.03.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti del matrimonio contratto in data 15.05.1972 in TO del
GR (NA) da nato il [...] a [...] e Parte_1 Pt_2
, nata il [...] a [...] (atto n. 298, Parte II, Serie A - registri atti
[...] matrimonio del Comune di TO del GR anno 1972), ai seguenti patti e condizioni:
Statuire a favore della sig.ra a carico del sig. un assegno di divorzio Parte_2 Parte_1 pari a € 250,00 mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla sentenza di divorzio.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att.
c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in TO Annunziata nella camera di consiglio del 08.10.2025
il presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato