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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
Il Collegio riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1369/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania Parte_1 P.IVA_1
via Musumeci, 123 presso lo studio dell'avv. Corrado Micieli che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ); P.IVA_2
(C.F.: procuratrice di (C.F. ) CP_2 P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Catania via Impallomeni, 10 presso lo studio dell'avv. Orazio Arena, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi;
APPELLATI
All'udienza del 4.4.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1693/2023, pubblicata il 19.4.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.3703/2015, emesso in data 24.2.2012 dal predetto tribunale, in favore di
[...]
con cui era stato ingiunto a in solido con Controparte_4 Parte_1
e di pagare la somma di €.48.800,00 oltre interessi Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e spese in relazione al credito vantato da nei confronti di Controparte_5 Parte_1 Parte_1
e ceduto pro solvendo al predetto istituto bancario, con la condanna dell'opponente a pagare le
[...]
spese di lite in favore dell'intervenuta Controparte_8
successore di che veniva estromessa.
[...] Controparte_4
Con atto di citazione, notificato il 16.10.2023 a Controparte_1 [...]
proponeva appello avverso la predetta statuizione che censurava con i motivi Parte_1
esposti e, in riforma, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva quale procuratrice di cessionaria di crediti in blocco CP_2 Controparte_3
compreso quello per cui è causa, contestando la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva la cedente Controparte_8
sicchè ne va dichiarata la contumacia.
1) Con il 1° motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado per avere affermato la validità ed esistenza della cessione del credito e conseguentemente degli effetti nei riguardi del debitore ceduto sebbene non vi fosse stata valida accettazione della cessione, posto il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla prodotta accettazione ed in assenza della produzione del contratto di cessione.
Con il 2° motivo la società appellante contesta la sentenza di primo grado per avere affermato la esistenza del credito ceduto nonostante dai documenti prodotti emergeva l'estinzione del credito ceduto risultando dall'estratto conto l'appostazione a debito dell'importo della fattura e la causale
“estinzione anticipo fatture”, oltre che il differente importo del credito appostato per euro 39.040,00 rispetto alla somma ingiunta e indicata in fattura in euro 48.800,00.
2) Il gravame va dichiarato inammissibile non confrontandosi con la motivazione della sentenza appellata.
2.1) Riguardo l'omessa comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto la decisione di prime cure correttamente ha affermato come, ai sensi dell'art.1264 c.c., la notificazione della
2 cessione al debitore ceduto non è requisito di esistenza e validità della cessione, posto che la cessione di credito è un negozio che intercorre solo fra cedente e cessionario e che produce i suoi effetti con lo scambio del consenso da parte dei predetti, rimanendo terzo il debitore ceduto al quale la notifica della cessione viene eseguita al solo scopo di evitare che questi sia liberato nel momento in cui adempia in buona fede nei confronti del cedente, piuttosto che del cessionario.
2.2) In ordine poi alla prova della cessione, questa è stata documentata dalla banca con la produzione della distinta bancaria sottoscritta dalla il 13.2.2014 indicante il numero, CP_5
l'importo e la data della fattura emessa nei riguardi dell'appellante, nonché il nominativo del debitore.
2.3) Riguardo poi la eccepita estinzione del credito, il motivo nemmeno si confronta con la statuizione di prime cure.
Va premesso che la somma ingiunta riguarda il credito vantato dalla nei confronti Controparte_5
della Geo ceduto dalla alla Parte_1 CP_5 Controparte_4
nell'ambito del rapporto di anticipazioni su fatture esistente fra l'Istituto di credito e la cedente.
In particolare, la correntista ha ricevuto dalla banca l'anticipazione della somma di euro 39.040,00 portata dalla fattura emessa a carico della debitrice odierna appellante per il maggiore importo di euro 48.800,00 cedendo il predetto credito alla che, stante l'inadempimento della correntista, CP_4
ha agito nei riguardi del debitore ceduto.
Il tribunale ha correttamente affermato come il creditore opposto abbia dato prova dei rapporti intercorsi con la cedente, ovvero i rapporti bancari di conto corrente, anticipazione su fatture, conto anticipi oltre che della cessione, mentre il debitore ceduto non è riuscito a dare prova dell'estinzione del credito.
Infatti, secondo la “logica economico-contabile che sottende ad un contratto di anticipazione di fatture collegato ad un conto corrente bancario, le appostazioni e i giroconti invocati da
[...] non assumono valenza di prova dell'estinzione del debito per intervenuto adempimento. Parte_1
Infatti, dagli estratti conto evocati non si evince alcun pagamento: il credito ceduto è pari ad euro
48.800 (oggetto della fattura n. 01 del 28.01.2014) e la dicitura “estinzione anticipo fattura” è correlata al passaggio a sofferenza del rapporto in data 27.05.2015 e non comprova il pagamento della fattura oggetto di anticipazione. Nel caso in esame, si riscontrano un'annotazione quale
“Mov.Dare” nel conto corrente in misura pari all'anticipazione ed un contestuale accredito sul conto anticipi quale “Mov.Avere”, circostanza che indica proprio il mancato pagamento della fattura portante il credito ceduto. Al contrario, qualora fosse intervenuto un pagamento, si sarebbe rilevato un accredito sul conto corrente ordinario (di appoggio delle anticipazioni) sotto la voce
3 “Mov.Avere”, con corrispondente annotazione “Mov.Dare” e giroconto dell'importo anticipato alla banca nel conto anticipi”.
Il motivo di appello non si confronta con la suddetta statuizione limitandosi a reiterare quanto già dedotto con l'opposizione, ovvero la dicitura contenuta nell'estratto conto del conto anticipi di
“estinzione anticipo fatture”, sconfessata dal tribunale con la motivazione sopra riportata e la diversa entità della somma portata dalla fattura in esame e del minore importo anticipato, senza considerare che la differenza è giustificata dal fatto che la banca già al momento dell'anticipazione detrae le somme relative al costo del servizio secondo i patti contrattuali.
3) Infine, il motivo d'appello sulla condanna delle spese del primo grado va rigettato in quanto la condanna è corretta applicazione del principio della soccombenza.
Dall'inammissibilità del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio del grado che si liquidano come in dispositivo applicando le tariffe vigenti secondo il valore della controversia ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1369/2023
R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.1693/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 19.4.2023, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento in favore di nella qualità delle spese del giudizio CP_2 che liquida quali compensi in €.6.946,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
4 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
Il Collegio riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1369/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania Parte_1 P.IVA_1
via Musumeci, 123 presso lo studio dell'avv. Corrado Micieli che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ); P.IVA_2
(C.F.: procuratrice di (C.F. ) CP_2 P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Catania via Impallomeni, 10 presso lo studio dell'avv. Orazio Arena, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi;
APPELLATI
All'udienza del 4.4.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1693/2023, pubblicata il 19.4.2023, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.3703/2015, emesso in data 24.2.2012 dal predetto tribunale, in favore di
[...]
con cui era stato ingiunto a in solido con Controparte_4 Parte_1
e di pagare la somma di €.48.800,00 oltre interessi Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e spese in relazione al credito vantato da nei confronti di Controparte_5 Parte_1 Parte_1
e ceduto pro solvendo al predetto istituto bancario, con la condanna dell'opponente a pagare le
[...]
spese di lite in favore dell'intervenuta Controparte_8
successore di che veniva estromessa.
[...] Controparte_4
Con atto di citazione, notificato il 16.10.2023 a Controparte_1 [...]
proponeva appello avverso la predetta statuizione che censurava con i motivi Parte_1
esposti e, in riforma, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva quale procuratrice di cessionaria di crediti in blocco CP_2 Controparte_3
compreso quello per cui è causa, contestando la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva la cedente Controparte_8
sicchè ne va dichiarata la contumacia.
1) Con il 1° motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado per avere affermato la validità ed esistenza della cessione del credito e conseguentemente degli effetti nei riguardi del debitore ceduto sebbene non vi fosse stata valida accettazione della cessione, posto il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla prodotta accettazione ed in assenza della produzione del contratto di cessione.
Con il 2° motivo la società appellante contesta la sentenza di primo grado per avere affermato la esistenza del credito ceduto nonostante dai documenti prodotti emergeva l'estinzione del credito ceduto risultando dall'estratto conto l'appostazione a debito dell'importo della fattura e la causale
“estinzione anticipo fatture”, oltre che il differente importo del credito appostato per euro 39.040,00 rispetto alla somma ingiunta e indicata in fattura in euro 48.800,00.
2) Il gravame va dichiarato inammissibile non confrontandosi con la motivazione della sentenza appellata.
2.1) Riguardo l'omessa comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto la decisione di prime cure correttamente ha affermato come, ai sensi dell'art.1264 c.c., la notificazione della
2 cessione al debitore ceduto non è requisito di esistenza e validità della cessione, posto che la cessione di credito è un negozio che intercorre solo fra cedente e cessionario e che produce i suoi effetti con lo scambio del consenso da parte dei predetti, rimanendo terzo il debitore ceduto al quale la notifica della cessione viene eseguita al solo scopo di evitare che questi sia liberato nel momento in cui adempia in buona fede nei confronti del cedente, piuttosto che del cessionario.
2.2) In ordine poi alla prova della cessione, questa è stata documentata dalla banca con la produzione della distinta bancaria sottoscritta dalla il 13.2.2014 indicante il numero, CP_5
l'importo e la data della fattura emessa nei riguardi dell'appellante, nonché il nominativo del debitore.
2.3) Riguardo poi la eccepita estinzione del credito, il motivo nemmeno si confronta con la statuizione di prime cure.
Va premesso che la somma ingiunta riguarda il credito vantato dalla nei confronti Controparte_5
della Geo ceduto dalla alla Parte_1 CP_5 Controparte_4
nell'ambito del rapporto di anticipazioni su fatture esistente fra l'Istituto di credito e la cedente.
In particolare, la correntista ha ricevuto dalla banca l'anticipazione della somma di euro 39.040,00 portata dalla fattura emessa a carico della debitrice odierna appellante per il maggiore importo di euro 48.800,00 cedendo il predetto credito alla che, stante l'inadempimento della correntista, CP_4
ha agito nei riguardi del debitore ceduto.
Il tribunale ha correttamente affermato come il creditore opposto abbia dato prova dei rapporti intercorsi con la cedente, ovvero i rapporti bancari di conto corrente, anticipazione su fatture, conto anticipi oltre che della cessione, mentre il debitore ceduto non è riuscito a dare prova dell'estinzione del credito.
Infatti, secondo la “logica economico-contabile che sottende ad un contratto di anticipazione di fatture collegato ad un conto corrente bancario, le appostazioni e i giroconti invocati da
[...] non assumono valenza di prova dell'estinzione del debito per intervenuto adempimento. Parte_1
Infatti, dagli estratti conto evocati non si evince alcun pagamento: il credito ceduto è pari ad euro
48.800 (oggetto della fattura n. 01 del 28.01.2014) e la dicitura “estinzione anticipo fattura” è correlata al passaggio a sofferenza del rapporto in data 27.05.2015 e non comprova il pagamento della fattura oggetto di anticipazione. Nel caso in esame, si riscontrano un'annotazione quale
“Mov.Dare” nel conto corrente in misura pari all'anticipazione ed un contestuale accredito sul conto anticipi quale “Mov.Avere”, circostanza che indica proprio il mancato pagamento della fattura portante il credito ceduto. Al contrario, qualora fosse intervenuto un pagamento, si sarebbe rilevato un accredito sul conto corrente ordinario (di appoggio delle anticipazioni) sotto la voce
3 “Mov.Avere”, con corrispondente annotazione “Mov.Dare” e giroconto dell'importo anticipato alla banca nel conto anticipi”.
Il motivo di appello non si confronta con la suddetta statuizione limitandosi a reiterare quanto già dedotto con l'opposizione, ovvero la dicitura contenuta nell'estratto conto del conto anticipi di
“estinzione anticipo fatture”, sconfessata dal tribunale con la motivazione sopra riportata e la diversa entità della somma portata dalla fattura in esame e del minore importo anticipato, senza considerare che la differenza è giustificata dal fatto che la banca già al momento dell'anticipazione detrae le somme relative al costo del servizio secondo i patti contrattuali.
3) Infine, il motivo d'appello sulla condanna delle spese del primo grado va rigettato in quanto la condanna è corretta applicazione del principio della soccombenza.
Dall'inammissibilità del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio del grado che si liquidano come in dispositivo applicando le tariffe vigenti secondo il valore della controversia ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1369/2023
R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.1693/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 19.4.2023, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento in favore di nella qualità delle spese del giudizio CP_2 che liquida quali compensi in €.6.946,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
4 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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