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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/11/2024, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2981/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al R.G. n° 2981/2024, promossa con ricorso depositato in data 24/06/2024 e presentato da
(C.F.: , con l'avv. LIBERALATO EVA Parte_1 C.F._1
- ricorrente contro
(C.F.: ), con l'avv. RONCATO MARCO CP_1 C.F._2
- resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2024, nella quale le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “I procuratori precisano le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni sopra indicate”; e quindi: “il sig. verserà un assegno Pt_1
divorzile mensile alla signora pari ad euro 200 – rivalutabile CP_1
ISTAT;
- il sig. contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne Pt_1
non autosufficiente con il versamento di euro 550 al mese fino a luglio 2025 compreso;
da agosto col versamento mensile di euro 500
– rivalutabile ISTAT;
- il sig. continuerà a sostenere il 100% delle spese Pt_1
straordinarie per il figlio;
- l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre;
- spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato il sig. adiva il Pt_1
Tribunale di Treviso per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data CP_1
28/09/1997 a Castelfranco Veneto (TV).
Esponeva che dall'unione erano nati tre figli - l'ultimo, Per_1
ancora minorenne al momento del deposito del ricorso – e che con decreto del 07/07/2020 erano state omologate le condizioni della separazione consensuale.
Chiedeva dunque disporsi affidamento condiviso del minore, con collocazione presso la madre e obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento corrispondendo la somma di 300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva l'assegnazione della casa familiare, per abitarvi con i figli maggiorenni.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale dava atto dell'intervenuta maggiore età del figlio e chiedeva Per_1 confermarsi le condizioni omologate in sede di separazione
(versamento ad opera del di un assegno pari ad euro 1.000 Pt_1
mensili, dei quali 750 per il figlio e 250 in suo favore).
All'udienza del 12/11/2024 le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori, e dopo discussione pervenivano ad un accordo sulle condizioni di divorzio.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come da intervenuto accordo , rinunciando ai termini per il deposito delle memorie conclusive;
il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
e dalle dichiarazioni rese dalle parti appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2981/2024 :
1- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/09/1997 da C.F. Parte_1
n. a PADOVA (PD) il 24/06/1971 e C.F._1 CP_1
C.F. n. a VENEZIA (VE) il 12/04/1974 e trascritto C.F._3
al n. 117, Parte II, Serie A, Anno 1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: - il sig. verserà un assegno divorzile mensile alla signora Pt_1
pari ad euro 200 – rivalutabile ISTAT;
CP_1
- il sig. contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne Pt_1
non autosufficiente con il versamento di euro 550 al mese Per_1
fino a luglio 2025 compreso;
da agosto col versamento mensile di euro 500 – rivalutabile ISTAT;
- il sig. continuerà a sostenere il 100% delle spese Pt_1
straordinarie per il figlio;
Per_1
- l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre;
- spese compensate;
2- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfranco
Veneto (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi