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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14389 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) GE IU nato a [...] il [...] 2) AM AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IE IN;
udito il Sostituto Procuratore generale, Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avv. Gaetano Sassanelli, del foro di Bari, difensore di GE IU, presente anche quale sostituto processuale dell'Avv. IU Benvestito, del foro di Bari, difensore di AM AN, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14389 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confer- mato la sentenza, emessa in data 20 settembre 2022, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, che aveva condannato, all’esito di giudizio ab- breviato, IU GE e AN AM, concesse, al primo, le circo- stanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggra- vante, ritenuto sussistente, per il secondo, il vincolo della continuazione con il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, già giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 15 luglio 2019, divenuta irrevocabile l’11 marzo 2021, alla pena rispettivamente di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi S), C) ed E) della rubrica. Con la stessa sentenza, il Giudice dell’udienza preliminare aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del AM in ordine alle residue imputazioni, previa riqualificazione nelle ipotesi di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto estinte per prescrizione. 1.1. A IU GE si contesta, al capo S), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi adoperato, in concorso con GE VI e ON LI, nei cui confronti si è proceduto separatamente, al fine di reperire sostanza stupefacente del tipo cocaina e ha- shish, da destinare alla vendita al minuto. In particolare, GE consegnava lo stupefacente destinato al VI al LI, il quale, subito dopo la cessione, veniva tratto in arresto dalla P.G. con conseguente sequestro della sostanza, pari a 145 g di cocaina, suddivisa in 15 involucri, e 1.992 g di hashish, suddiviso in 20 panetti (reato commesso il 22 dicembre 2012). 1.2. A AN AM si contesta, al capo C), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in con- corso con AN OS, sostanza stupefacente, destinata allo spaccio, del tipo cocaina, suddivisa in 32 dosi, e tutto l’occorrente per il confezionamento a CH PA CO, arrestato in flagranza (reato commesso il 29 agosto 2012); al capo E), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in concorso con AN OS, so- stanza stupefacente, destinata allo spaccio, del tipo cocaina (12 g), suddivisa in 19 dosi, adulterata con un farmaco antitumorale, e del tipo hashish (76 g) a Filippo OL, arrestato in flagranza (reato commesso il 21 settembre 2012). 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione, tramite i ri- spettivi difensori di fiducia, IU GE e AN AM. 3 3. La difesa di IU GE ha articolato due motivi, di seguito sintetiz- zati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 192, 125 cod. proc. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Si lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la condanna del ricor- rente, abbia valorizzato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, intercet- tate nella giornata del 22 dicembre 2012, ritenendo, con salto logico, in assenza di elementi di riscontro idonei a corroborare la catena di cessione dello stupefa- cente, che la sostanza poi sequestrata dalla P.G. fosse stata fornita dal GE. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. violazione degli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla esclusione della fattispecie di lieve entità di cui alla norma citata. Si censura, in particolare, che, nell’escludere la ravvisabilità della fattispecie meno grave, la Corte territoriale non abbia correttamente valorizzato il ruolo su- balterno del ricorrente, il suo basso profilo criminale, richiamando le diverse qua- lità dello stupefacente, pur in assenza di riferimenti chiari e certi ricavabili dalle conversazioni intercettate. 4. La difesa di AN AM ha articolato due motivi, di seguito sin- tetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in rela- zione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Si lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la condanna del ricor- rente, abbia valorizzato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, senza tener conto delle censure avanzate dalla difesa in sede di gravame. 4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., essendo stato il ricorrente già giudicato per gli stessi fatti con sentenza divenuta irrevocabile. Si evidenzia che il AM, nell’ambito del procedimento penale N. 7051/11 R.G.N.R., era imputato, al capo B), dei reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990 «commessi in Bari e provincia dal 2011 all’attualità». Tale proce- dimento era stato definito con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza prelimi- nare del Tribunale di Bari in data 20 dicembre 2017, riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 15 luglio 2019, che lo aveva condannato 4 per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e lo aveva assolto per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 per insussistenza del fatto. Si sostiene che i reati di cui all’art. 73, già giudicati, sono gli stessi oggetto del presente procedimento, coincidendo l’ambito temporale ed il ruolo ricoperto, in concorso con lo OS, come confermato anche dal fatto che il giudizio si è fondato sulle medesime intercettazioni telefoniche (pag. 360 della sentenza della Corte di appello del 15 luglio 2019). Ciò premesso, si censura la motivazione resa dalla Corte territoriale, che, al pari del giudice di primo grado, ha escluso la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. sul presupposto erroneo, determinato da una svista, che la sentenza emessa in relazione al procedimento penale N. 7051/11 R.G.N.R. lo avesse condannato solo per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sicché «nessun proscio- glimento o condanna con sentenza definitiva sono intervenuti nei suoi confronti con riferimento al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90», senza considerare l’inter- venuta pronuncia assolutoria. 5. In data 2 marzo 2026 il difensore di AN AM ha depositato memoria, ulteriormente argomentando in ordine al secondo motivo di ricorso, in- sistendo per l’accoglimento. 6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa di IU GE, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell’interesse di IU GE va dichiarato inam- missibile. 2. Il primo motivo, afferente alla affermazione di responsabilità dell’imputato, risulta aspecifico e proposto fuori dei casi consentiti in sede di legittimità. 2.1, In linea di principio, va rammentato il consolidato principio, secondo cui in materia di intercettazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, l'in- terpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni il cui apprezza- mento non è demandato a codesta Corte, salvo che si versi in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui sono state recepite, che non ricorre nel caso in esame (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01). 2.2. La Corte territoriale, dopo aver indicato il contenuto delle conversazioni intercettate nella giornata del 22 dicembre 2012, intercorse tra IU GE 5 e GE VI e tra quest’ultimo e ON LI, con apparato motiva- zionale tutt’altro che illogico, ha ritenuto che dal tenore delle stesse e dalla se- quenza delle telefonate, la cui chiave di lettura aveva trovato conferma nell’arresto in flagranza del LI e nel sequestro della droga, risultasse provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la sostanza stupefacente contenuta nel borsone seque- strato dalla Guardia di Finanza al LI fosse stata consegnata a questi dal GE. Si segnalava che dal tenore delle prime telefonate, tra il GE e il Ne- viera, emergeva che i due avevano preso appuntamento per le ore 16:30 e che il VI, utilizzando un linguaggio criptico, aveva chiesto «di fargli trovare quelle magliette che aveva trovato l’altro giorno», ricevendo come risposta «Tutto?», con ciò evidentemente alludendo alla diversa tipologia di stupefacente poi effettiva- mente consegnata (hashish, oltre che cocaina). Si evidenziava, ancora, che la suc- cessiva telefonata, con cui il VI aveva contattato il LI dicendogli di recarsi all’appuntamento «giù a casa dell’amico mio alle quattro mezzo», dimo- strava, sia per la stretta sequenza temporale sia per il riferimento allo stesso ora- rio, che il VI aveva dato incarico al LI di ritirare lo stupefacente dal GE. Si rimarcava come il tutto avesse poi trovato riscontro nell’esito del ser- vizio di osservazione organizzato dalla P.G. sotto l’abitazione del VI, sfociato, mezz’ora dopo l’orario concordato, nell’arresto in flagranza del LI e nel rin- venimento nella sua disponibilità del borsone contenente la droga caduta in se- questro. A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente reitera le identiche do- glianze formulate in sede di appello, senza alcun confronto con la motivazione della Corte e sollecitando un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede. 3. Il secondo motivo di appello, riguardante la mancata derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, risulta del tutto generico. I giudici di appello hanno negato la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base del notevole quantitativo di cocaina detenuto dal ricorrente e della valuta- zione complessiva della sua condotta, come tratteggiata nella parte relativa alla sua responsabilità, così dando atto, sia pure con motivazione sintetica, di aver vagliato congruamente i plurimi dati probatori disponibili e di aver attribuito a taluni elementi una rilevanza maggiormente significativa ai fini dell'esclusione della minima offensività, in conformità alle coordinate ermeneutiche fornite da questa Corte in materia (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). 6 Di contro, le censure del ricorrente risultano meramente reiterative dei motivi di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni poste alla base della decisione 4. Il ricorso proposto nell’interesse di AN AM risulta fondato in relazione al secondo motivo proposto, riguardante la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., il cui scrutinio, per la natura della doglianza, precede logicamente l’esame della censura di merito. 4.1. Dall’esame degli atti risulta effettivamente che il ricorrente fu giudicato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nell’ambito del procedimento penale N. 7051/11 R.G.N.R., contestato unitamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 al capo B) della rubrica, ed assolto da tale imputazione per insus- sistenza del fatto a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (pag. 1213 sentenza di primo grado). 4.2. Nell’escludere la violazione del principio del ne bis in idem la Corte terri- toriale ha, quindi, ritenuto erroneamente che non vi fosse alcun giudicato sul punto, la cui sussistenza imponeva, invece, la necessità di valutare se si trattasse o meno del medesimo fatto storico;
valutazione, che, invece, è mancata. Per le ragioni esposte la sentenza va annullata, relativamente alla posizione del AM, con rinvio alla Corte di appello di Bari, diversa Sezione, per nuovo giudizio. La fondatezza di tale censura preclude la valutazione delle altre doglianze. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di Giu- PE GE, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AM AN con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissi- bile il ricorso di GE IU e condanna tale ricorrente al pagamento delle 7 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE IN UG RA
udita la relazione svolta dal Consigliere IE IN;
udito il Sostituto Procuratore generale, Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avv. Gaetano Sassanelli, del foro di Bari, difensore di GE IU, presente anche quale sostituto processuale dell'Avv. IU Benvestito, del foro di Bari, difensore di AM AN, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14389 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confer- mato la sentenza, emessa in data 20 settembre 2022, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, che aveva condannato, all’esito di giudizio ab- breviato, IU GE e AN AM, concesse, al primo, le circo- stanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggra- vante, ritenuto sussistente, per il secondo, il vincolo della continuazione con il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, già giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 15 luglio 2019, divenuta irrevocabile l’11 marzo 2021, alla pena rispettivamente di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi S), C) ed E) della rubrica. Con la stessa sentenza, il Giudice dell’udienza preliminare aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del AM in ordine alle residue imputazioni, previa riqualificazione nelle ipotesi di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto estinte per prescrizione. 1.1. A IU GE si contesta, al capo S), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi adoperato, in concorso con GE VI e ON LI, nei cui confronti si è proceduto separatamente, al fine di reperire sostanza stupefacente del tipo cocaina e ha- shish, da destinare alla vendita al minuto. In particolare, GE consegnava lo stupefacente destinato al VI al LI, il quale, subito dopo la cessione, veniva tratto in arresto dalla P.G. con conseguente sequestro della sostanza, pari a 145 g di cocaina, suddivisa in 15 involucri, e 1.992 g di hashish, suddiviso in 20 panetti (reato commesso il 22 dicembre 2012). 1.2. A AN AM si contesta, al capo C), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in con- corso con AN OS, sostanza stupefacente, destinata allo spaccio, del tipo cocaina, suddivisa in 32 dosi, e tutto l’occorrente per il confezionamento a CH PA CO, arrestato in flagranza (reato commesso il 29 agosto 2012); al capo E), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in concorso con AN OS, so- stanza stupefacente, destinata allo spaccio, del tipo cocaina (12 g), suddivisa in 19 dosi, adulterata con un farmaco antitumorale, e del tipo hashish (76 g) a Filippo OL, arrestato in flagranza (reato commesso il 21 settembre 2012). 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione, tramite i ri- spettivi difensori di fiducia, IU GE e AN AM. 3 3. La difesa di IU GE ha articolato due motivi, di seguito sintetiz- zati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 192, 125 cod. proc. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Si lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la condanna del ricor- rente, abbia valorizzato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, intercet- tate nella giornata del 22 dicembre 2012, ritenendo, con salto logico, in assenza di elementi di riscontro idonei a corroborare la catena di cessione dello stupefa- cente, che la sostanza poi sequestrata dalla P.G. fosse stata fornita dal GE. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. violazione degli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla esclusione della fattispecie di lieve entità di cui alla norma citata. Si censura, in particolare, che, nell’escludere la ravvisabilità della fattispecie meno grave, la Corte territoriale non abbia correttamente valorizzato il ruolo su- balterno del ricorrente, il suo basso profilo criminale, richiamando le diverse qua- lità dello stupefacente, pur in assenza di riferimenti chiari e certi ricavabili dalle conversazioni intercettate. 4. La difesa di AN AM ha articolato due motivi, di seguito sin- tetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in rela- zione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Si lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la condanna del ricor- rente, abbia valorizzato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, senza tener conto delle censure avanzate dalla difesa in sede di gravame. 4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., essendo stato il ricorrente già giudicato per gli stessi fatti con sentenza divenuta irrevocabile. Si evidenzia che il AM, nell’ambito del procedimento penale N. 7051/11 R.G.N.R., era imputato, al capo B), dei reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990 «commessi in Bari e provincia dal 2011 all’attualità». Tale proce- dimento era stato definito con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza prelimi- nare del Tribunale di Bari in data 20 dicembre 2017, riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 15 luglio 2019, che lo aveva condannato 4 per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e lo aveva assolto per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 per insussistenza del fatto. Si sostiene che i reati di cui all’art. 73, già giudicati, sono gli stessi oggetto del presente procedimento, coincidendo l’ambito temporale ed il ruolo ricoperto, in concorso con lo OS, come confermato anche dal fatto che il giudizio si è fondato sulle medesime intercettazioni telefoniche (pag. 360 della sentenza della Corte di appello del 15 luglio 2019). Ciò premesso, si censura la motivazione resa dalla Corte territoriale, che, al pari del giudice di primo grado, ha escluso la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. sul presupposto erroneo, determinato da una svista, che la sentenza emessa in relazione al procedimento penale N. 7051/11 R.G.N.R. lo avesse condannato solo per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sicché «nessun proscio- glimento o condanna con sentenza definitiva sono intervenuti nei suoi confronti con riferimento al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90», senza considerare l’inter- venuta pronuncia assolutoria. 5. In data 2 marzo 2026 il difensore di AN AM ha depositato memoria, ulteriormente argomentando in ordine al secondo motivo di ricorso, in- sistendo per l’accoglimento. 6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa di IU GE, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell’interesse di IU GE va dichiarato inam- missibile. 2. Il primo motivo, afferente alla affermazione di responsabilità dell’imputato, risulta aspecifico e proposto fuori dei casi consentiti in sede di legittimità. 2.1, In linea di principio, va rammentato il consolidato principio, secondo cui in materia di intercettazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, l'in- terpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni il cui apprezza- mento non è demandato a codesta Corte, salvo che si versi in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui sono state recepite, che non ricorre nel caso in esame (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01). 2.2. La Corte territoriale, dopo aver indicato il contenuto delle conversazioni intercettate nella giornata del 22 dicembre 2012, intercorse tra IU GE 5 e GE VI e tra quest’ultimo e ON LI, con apparato motiva- zionale tutt’altro che illogico, ha ritenuto che dal tenore delle stesse e dalla se- quenza delle telefonate, la cui chiave di lettura aveva trovato conferma nell’arresto in flagranza del LI e nel sequestro della droga, risultasse provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la sostanza stupefacente contenuta nel borsone seque- strato dalla Guardia di Finanza al LI fosse stata consegnata a questi dal GE. Si segnalava che dal tenore delle prime telefonate, tra il GE e il Ne- viera, emergeva che i due avevano preso appuntamento per le ore 16:30 e che il VI, utilizzando un linguaggio criptico, aveva chiesto «di fargli trovare quelle magliette che aveva trovato l’altro giorno», ricevendo come risposta «Tutto?», con ciò evidentemente alludendo alla diversa tipologia di stupefacente poi effettiva- mente consegnata (hashish, oltre che cocaina). Si evidenziava, ancora, che la suc- cessiva telefonata, con cui il VI aveva contattato il LI dicendogli di recarsi all’appuntamento «giù a casa dell’amico mio alle quattro mezzo», dimo- strava, sia per la stretta sequenza temporale sia per il riferimento allo stesso ora- rio, che il VI aveva dato incarico al LI di ritirare lo stupefacente dal GE. Si rimarcava come il tutto avesse poi trovato riscontro nell’esito del ser- vizio di osservazione organizzato dalla P.G. sotto l’abitazione del VI, sfociato, mezz’ora dopo l’orario concordato, nell’arresto in flagranza del LI e nel rin- venimento nella sua disponibilità del borsone contenente la droga caduta in se- questro. A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente reitera le identiche do- glianze formulate in sede di appello, senza alcun confronto con la motivazione della Corte e sollecitando un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede. 3. Il secondo motivo di appello, riguardante la mancata derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, risulta del tutto generico. I giudici di appello hanno negato la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base del notevole quantitativo di cocaina detenuto dal ricorrente e della valuta- zione complessiva della sua condotta, come tratteggiata nella parte relativa alla sua responsabilità, così dando atto, sia pure con motivazione sintetica, di aver vagliato congruamente i plurimi dati probatori disponibili e di aver attribuito a taluni elementi una rilevanza maggiormente significativa ai fini dell'esclusione della minima offensività, in conformità alle coordinate ermeneutiche fornite da questa Corte in materia (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). 6 Di contro, le censure del ricorrente risultano meramente reiterative dei motivi di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni poste alla base della decisione 4. Il ricorso proposto nell’interesse di AN AM risulta fondato in relazione al secondo motivo proposto, riguardante la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., il cui scrutinio, per la natura della doglianza, precede logicamente l’esame della censura di merito. 4.1. Dall’esame degli atti risulta effettivamente che il ricorrente fu giudicato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nell’ambito del procedimento penale N. 7051/11 R.G.N.R., contestato unitamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 al capo B) della rubrica, ed assolto da tale imputazione per insus- sistenza del fatto a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (pag. 1213 sentenza di primo grado). 4.2. Nell’escludere la violazione del principio del ne bis in idem la Corte terri- toriale ha, quindi, ritenuto erroneamente che non vi fosse alcun giudicato sul punto, la cui sussistenza imponeva, invece, la necessità di valutare se si trattasse o meno del medesimo fatto storico;
valutazione, che, invece, è mancata. Per le ragioni esposte la sentenza va annullata, relativamente alla posizione del AM, con rinvio alla Corte di appello di Bari, diversa Sezione, per nuovo giudizio. La fondatezza di tale censura preclude la valutazione delle altre doglianze. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di Giu- PE GE, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AM AN con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissi- bile il ricorso di GE IU e condanna tale ricorrente al pagamento delle 7 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE IN UG RA