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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13971/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Cuggiono il 18.10.1976 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Loredana La Vita presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1
Nato a Bollate il 17.7.1964 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Loredana La Vita presso il quale ha eletto domicilio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ossona (MI), il 30.06.2002
(Atto N. 5 parte 2 serie A - anno 2002)
In comunione legale dei beni.
con le seguenti figlie: il 05/07/2004 in MAGENTA (MI) e il 10/01/2009 in Per_1 Per_2
MAGENTA (MI)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con domicilio presso la casa Per_2
materna; maggiorenne ma ancora studente ed economicamente non autosufficiente;
Per_1
- la casa coniugale è assegnata alla signora;
Parte_1
- il padre potrà tenere con sé la figlia minore a week-end alterni, dal venerdì alle h. 19.30
e rientro presso la madre alle 21,00 della domenica;
- le vacanze estive le trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre;
Per_2
le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
- il signor corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 500 mensili (di cui 250 CP_1 per e 250 per , rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento di Per_1 Per_2
entrambe le figlie;
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- il signor dichiara di percepire uno stipendio medio di € 27.500,00 annui e CP_1 la signora di € 13.000,00=, giuste dichiarazioni allegate;
Parte_1 - entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
- Le parti dichiarano di avere risolto ogni pendenza economica e di nulla avere a prendere l'uno dall'altra.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Ossona (MI), il 30.06.2002
(Atto N. 5 parte 2 serie A - anno 2002) tra e Parte_2 Parte_1
2)Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3)Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossona perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Ossona dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Cuggiono il 18.10.1976 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Loredana La Vita presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1
Nato a Bollate il 17.7.1964 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Loredana La Vita presso il quale ha eletto domicilio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ossona (MI), il 30.06.2002
(Atto N. 5 parte 2 serie A - anno 2002)
In comunione legale dei beni.
con le seguenti figlie: il 05/07/2004 in MAGENTA (MI) e il 10/01/2009 in Per_1 Per_2
MAGENTA (MI)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con domicilio presso la casa Per_2
materna; maggiorenne ma ancora studente ed economicamente non autosufficiente;
Per_1
- la casa coniugale è assegnata alla signora;
Parte_1
- il padre potrà tenere con sé la figlia minore a week-end alterni, dal venerdì alle h. 19.30
e rientro presso la madre alle 21,00 della domenica;
- le vacanze estive le trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre;
Per_2
le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
- il signor corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 500 mensili (di cui 250 CP_1 per e 250 per , rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento di Per_1 Per_2
entrambe le figlie;
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
- il signor dichiara di percepire uno stipendio medio di € 27.500,00 annui e CP_1 la signora di € 13.000,00=, giuste dichiarazioni allegate;
Parte_1 - entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
- Le parti dichiarano di avere risolto ogni pendenza economica e di nulla avere a prendere l'uno dall'altra.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Ossona (MI), il 30.06.2002
(Atto N. 5 parte 2 serie A - anno 2002) tra e Parte_2 Parte_1
2)Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3)Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossona perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Ossona dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG