Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, proposto da AR UI NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza:
alla sentenza n. 400/2024 del 29.04.2024, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento iscritto al n. 2968 /2023 R.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa ST CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 25.02.2025 la sig.ra AR UI NE ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 400/2024 resa dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il 29.04.2024 nel giudizio iscritto al n. 2968/2023 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del pedissequo DPCM 23.09.2015. Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Firenze ha così disposto: “- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire, per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente, per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell’importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori e difensori dichiaratisi antistatari. ”.
2. Il ricorrente ha altresì chiesto la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e la condanna al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, con vittoria delle spese da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
5.1. Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 400 del 29 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 7 maggio 2025;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Firenze in data 27 gennaio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, deve essere accolto.
5.1 E’ infatti fondata la domanda di ottemperanza per la sorte capitale di cui alla sentenza da ottemperare e, pertanto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
5.2. Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT AR HI, Presidente
ST CA, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST CA | RT AR HI |
IL SEGRETARIO