Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori deve escludersi l'obbligo della pubblicità delle udienze, atteso il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, senza che sia invocabile l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo(ratificata con legge n. 848 del 1955) che, nell'affermare l'esigenza di pubblicità del processo, pone solo un principio di comportamento per il legislatore nazionale, e senza che peraltro, sia configurabile una questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il suddetto procedimento nella parte non prevedente la pubblicità della udienza per contrasto con gli artt. 3 e 101 Cost., trattandosi di una scelta del legislatore obiettivamente giustificata da esigenze di tutela della categoria professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1999, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 83, presso lo studio dell'avvocato ERMINIO STRIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 28/98 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 28/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento sottoponeva a procedimento disciplinare l'avv. Carmine Lombardi, per avere, nell'espletamento dell'incarico di recupero di un credito nel confronti della Banca Sannitica conferitogli da AN OR, indebitamente trattenuto e riscosso due assegni per complessive L. 10.885.503 intestati al cliente, e per avere omesso di dare riscontro ad una nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine che, a seguito di esposto del OR, aveva richiesto chiarimenti, così arrecando disdoro al decoro ed alla dignità dell'Ordine Forense. Con decisione del 7.7.1995, il Consiglio dell'Ordine riteneva l'incolpato responsabile degli addebiti contestatigli ed irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dalla professione per la durata di mesi due.
Pronunciando sul ricorso dell'avv. Lombardi, il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 28.4.1998, lo rigettava. Considerava il Consiglio che l'avvenuta consegna da parte della Banca Sannitica dei due assegni all'avv. Lombardi risultava documentalmente provata, e che l'avvenuta riscossione, da parte del legale, degli assegni intestati al OR e muniti di clausola di intrasferibilità, forniva la prova dell'avvenuta falsificazione della firma;
che del pari integrava illecito disciplinare l'omessa risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, potendosi ritenere giustificato solo il silenzio serbato dopo l'inizio del procedimento disciplinare per esigenze di garanzia difensiva;
che la sanzione irrogata era congrua in considerazione della gravità degli Illeciti accertati.
Avverso tale decisione l'avv. Lombardi ha proposto ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 56 della legge professionale. Il ricorso è stato notificato al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, che non hanno fatto pervenire deduzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 48 della legge 27.11.1933, n. 1578 e dell'art. 47 del r.d. 22.1.1934, n. 37, il ricorrente deduce che vi sarebbe stata assoluta mancanza di istruttoria nelle varie fasi del giudizio disciplinare, con conseguente vizio della motivazione della decisione impugnata, per essere questa fondata solo su atti privi di valore probatorio e sulla base della sentenza di condanna dell'avv. Lombardi per il reato di appropriazione indebita, pronunciata a seguito di patteggiamento, della quale non poteva tenersi conto nel giudizio disciplinare.
1.1. Il motivo non è fondato.
La censura, ancorché formulata in termini di violazione di legge, si risolve nell'addebito di difetto di motivazione in punto di valutazione del materiale probatorio.
Ha ritenuto il Consiglio Nazionale Forense, dopo aver premesso che al fini dell'accertamento dei fatti non doveva aversi riguardo alla sentenza emessa a seguito di patteggiamento, bensì soltanto al materiale probatorio autonomamente acquisito nel procedimento disciplinare, che l'avvenuta consegna all'avv. Lombardi da parte della Banca Sannitica di due assegni per complessive L. 10. 885.503, a saldo del debito verso il OR, risultava provata dalla corrispondenza intercorsa tra la Banca ed il OR, e che la riscossione, da parte del legale, dei due assegni, intestati al OR e muniti di clausola di intrasferibilità, forniva la prova dell'avvenuta falsificazione della firma.
Risulta quindi infondato l'addebito, mosso al Consiglio, di aver posto a base della sua decisione la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento, e la doglianza, in quanto si concentra, in definitiva, sulla valutazione delle prove acquisite nel giudizio disciplinare e si risolve nella denuncia di vizio di motivazione, è inammissibile in questa sede.
Al sensi dell'art. 56 della legge professionale, il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è invero consentito soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, e nell'ambito della violazione di legge non può essere inclusa, tenuto anche conto dell'art. 111, comma 2, Cost., la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie (sent. n. 12391/92).
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge professionale, il ricorrente svolge due censure.
a) Deduce, in linea principale, che erroneamente il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che integri illecito disciplinare l'omessa risposta a richiesta di chiarimenti del Presidente del Consiglio dell'Ordine, atteso che anche il rifiuto di dare risposta costituisce legittima scelta difensiva.
b) Sostiene, in subordine, che il suindicato comportamento non sarebbe censurabile con la sanzione della sospensione, irrogata dal Consiglio, bensì con l'avvertimento.
2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
a) Non considera il ricorrente che la contestazione non concerneva una condotta omissiva adottata nel corso del giudizio disciplinare, quale manifestazione del diritto di difesa, bensì l'omessa risposta ad una richiesta di chiarimenti rivolta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine all'avv. Lombardi nella fase precedente l'instaurazione del procedimento disciplinare.
Correttamente, quindi, il Consiglio Nazionale ha ritenuto che la contestata omissione integra illecito disciplinare, in quanto volta ad ostacolare l'attività di controllo devoluta per legge al Consigli professionali a tutela dell'intera classe forense, potendosi ritenere giustificato solo il silenzio serbato dopo l'inizio del procedimento disciplinare per esigenze di garanzia difensiva (in tal senso, v. SS.UU., sent. n. 6643/81). b) Del tutto corretta si palesa l'irrogazione della sanzione della sospensione tenuto conto del complesso degli illeciti accertati a carico dell'attuale ricorrente.
È noto, infatti, che nel procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori ciò che forma oggetto di valutazione e sanzione è il comportamento complessivo dell'incolpato, sotto il profilo della sua conformità o meno alla dignità ed al decoro professionale, sicché anche quando siano mossi vari addebiti, la sanzione non può essere che unica (sent. n. 10046/96).
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione falsa applicazione dell'art. 63 del r.d. n. 37 del 1934, il ricorrente addebita al Consiglio Nazionale Forense di non aver svolto, anche d'ufficio, un supplemento di istruttoria.
3.1. Il motivo non è fondato.
La facoltà di procedere ad ulteriori indagini, ai sensi dell'art.63, comma 4, del r.d. n. 37 del 1934, è invero rimessa al giudizio discrezionale del Consiglio Nazionale Forense, qualora ne ravvisi la necessità, sicché il suo mancato esercizio implica un giudizio di sufficienza dell'istruttoria svolta, non censurabile in questa sede di legittimità.
4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed illegittimità costituzionale degli artt. 42 e 50 del r.d. n. 37 del 1934, in riferimento all'art. 3 Cost., il ricorrente sostiene:
a) che integra violazione dei diritti dell'uomo la mancata previsione della pubblicità dell'udienza nel giudizio disciplinare nei confronti degli avvocati;
b) che sussiste, in aggiunta alla violazione del principio della "pubblicità", la violazione dei principi del "termine ragionevole" e della "imparzialità ed indipendenza" del Consiglio.
4.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
a) Queste Sezioni unite hanno avuto modo di statuire che nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori deve escludersi l'obbligo della pubblicità delle udienze, stante il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, e non è invocabile l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4.8.1955, n.848), il quale, nel fissare l'esigenza di pubblicità del processo,
pone un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale (sent. n. 5827/86, n. 3374/86). E dall'affermato principio non vi è ragione di discostarsi.
In tema è stato ancora affermato che la deroga al principio della pubblicità delle udienze, prevista dall'art. 42 del r.d. n. 37 del 1934 per il giudizio disciplinare a carico degli avvocati, non pone la citata norma in contrasto con gli artt. 3 e 101, comma 1, Cost., trattandosi di una scelta del legislatore obbiettivamente giustificata dalle esigenze di tutela della categoria professionale (sent. n. 3374/86). Ed anche da tale principio non vi è ragione di discostarsi.
b) Per quanto concerne poi le dedotte violazioni dei principi del "termine ragionevole" e della "Imparzialità ed indipendenza" dell'organo giudicante, va osservato che la questione di legittimità costituzionale è prospettata in modo del tutto generico, senza il supporto di alcuna argomentazione che consenta di apprezzarne la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 5 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999