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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1791/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007025620000 TASSAAUTOSICILI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007025620000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.6.2024 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento notificata in data 30/04/2024 n. 29820249007025620000, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 574,02 riferita alla cartella di pagamento n. 29820180010802647 asseritamente notificata il 25/02/2019, ove a sua volta erano contenuti due ruoli esattoriali di cui il primo, del complessivo importo di € 458,38
(comprensivo di sanzioni ed interessi) emesso per Tassa Auto per l'anno 2014 ed il secondo di complessivi
€ 109,76 per TARI anno 2015.
Eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici ed in ogni caso la prescrizione,
L'AdER si costituiva contestando il ricorso dando prova della notifica della cartella in data 25.2.2019 per compiuta giacenza e non opposta e contestando l'eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per
VI 19.
Alla udienza del 20.10.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondato il ricorso e quindi meritevole di accoglimento.
Va infatti evidenziato che la intimazione di pagamento opposta risulta notificata in data 30.4.2024 con riferimento ad una cartella asseritamente notificata il 25.2.2019; invero dalla documentazione in atti l'AdER ha dato prova della notifica della cartella, per compiuta giacenza, in data 25.2.2019, con la conseguenza,
a prescindere dalle eccezioni proposte dalla ricorrente circa la validità della notifica, che alla data di notifica della intimazione ( cinque anni dopo) la pretesa tributaria era prescritta sia relativamente al mancato pagamento per tassa auto 2014 ( prescrizione triennale) sia per la Tari 2015 ( prescrizone quinquennale) non essendo stati provati eventuali atti interruttivi.
Né d'altronde può essere eccepita la proroga dei termini per la notifica per VI 19, essendo indubbio che la proroga di 542 gg. prevista dal decreto “Cura Italia” si applica unicamente alle cartelle di pagamento emesse nel periodo di sospensione e non a quelle risalenti nel tempo, come nel caso de quo, notificata nel
2019 e quindi ante VI .
Ritenuto quanto sopra ed atteso che la intimazione è stata notificata tardivamente, va accolto il ricorso ed annullata la intimazione opposta.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Siracusa, il 20.10.2025 . Il Giudice
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS IA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1791/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007025620000 TASSAAUTOSICILI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007025620000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.6.2024 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento notificata in data 30/04/2024 n. 29820249007025620000, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 574,02 riferita alla cartella di pagamento n. 29820180010802647 asseritamente notificata il 25/02/2019, ove a sua volta erano contenuti due ruoli esattoriali di cui il primo, del complessivo importo di € 458,38
(comprensivo di sanzioni ed interessi) emesso per Tassa Auto per l'anno 2014 ed il secondo di complessivi
€ 109,76 per TARI anno 2015.
Eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici ed in ogni caso la prescrizione,
L'AdER si costituiva contestando il ricorso dando prova della notifica della cartella in data 25.2.2019 per compiuta giacenza e non opposta e contestando l'eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per
VI 19.
Alla udienza del 20.10.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondato il ricorso e quindi meritevole di accoglimento.
Va infatti evidenziato che la intimazione di pagamento opposta risulta notificata in data 30.4.2024 con riferimento ad una cartella asseritamente notificata il 25.2.2019; invero dalla documentazione in atti l'AdER ha dato prova della notifica della cartella, per compiuta giacenza, in data 25.2.2019, con la conseguenza,
a prescindere dalle eccezioni proposte dalla ricorrente circa la validità della notifica, che alla data di notifica della intimazione ( cinque anni dopo) la pretesa tributaria era prescritta sia relativamente al mancato pagamento per tassa auto 2014 ( prescrizione triennale) sia per la Tari 2015 ( prescrizone quinquennale) non essendo stati provati eventuali atti interruttivi.
Né d'altronde può essere eccepita la proroga dei termini per la notifica per VI 19, essendo indubbio che la proroga di 542 gg. prevista dal decreto “Cura Italia” si applica unicamente alle cartelle di pagamento emesse nel periodo di sospensione e non a quelle risalenti nel tempo, come nel caso de quo, notificata nel
2019 e quindi ante VI .
Ritenuto quanto sopra ed atteso che la intimazione è stata notificata tardivamente, va accolto il ricorso ed annullata la intimazione opposta.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Siracusa, il 20.10.2025 . Il Giudice
dr. Adriana Puglisi