Articolo 41 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 40Articolo 42
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15 marzo 1953
Art. 41.
Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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