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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa RI Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635/25 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
), res.te in Scicli, Viale Primo Maggio n.58, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Rinaldo Occhipinti del Foro di Ragusa (C.F. C.F._2
) – elett. domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Scicli, via
[...]
Bellini n.9, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, c. f. sito in Scicli (RG), in via Dei Fiori e via Gioberti,
[...] P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore con sede in Scicli (RG), in Largo
Gramsci n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Panatteri, c. f.
giusta procura in atti , ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo Studio di quest'ultimo, in Scicli, via Ed. De Amicis n. 23;
Appellato
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione notificato il 9.10.2017, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1396/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 8.8.2017, a mezzo del quale il Condominio, odierno appellato, le ingiungeva il pagamento della somma di €.5.827.38, oltre accessori.
La deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria del Pt_1 CP_1 sostenendo che i lavori deliberati ed eseguiti dallo stesso avevano riguardato anche parti di sua esclusiva proprietà e ciò senza il suo permesso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della delibera assembleare del 25
.10.2016 e, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo, in quanto la stessa nulla doveva al predetto CP_1
Si costituiva il contestando Controparte_2 gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa con sentenza n. 1940/2024 pubbl. il 24/12/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera del 25 .10.2016 di Parte_1 riparto delle spese di manutenzione straordinaria relativamente ai costi dei lavori di pittura dei balconi interni e, di conseguenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1396/2017e condanna al pagamento Parte_1 della somma complessiva di euro 5.677,31, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 complessivamente liquida in € 2.552,00 in favore del
[...]
in persona dell'Amministratore pro tempere, Controparte_2 oltre accessori come per legge.
Pone le spese di Ctu, nella misura di cui al decreto in atti, definitivamente a carico dell'opponente ”. Parte_1
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 16/4/25, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale dell'opposizione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni proposte dall'appellato in merito alla:
a) inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica;
b) inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
1.1) Le eccezioni sono infondate.
a) Il Condominio appellato deduce l'inammissibilità del presente gravame, per essere stato lo stesso notificato presso il domicilio digitale p.e.c., dell'Avv.
ON CA, difensore costituito in primo grado, per il CP_1 odierno appellato, il quale aveva dismesso il proprio indirizzo pec in quanto cancellatosi dall'albo degli avvocati per raggiunti limiti di età, con la cancellazione del detto indirizzo di posta elettronica dai relativi pubblici registri;
pertanto, la notifica dell'atto di appello era da ritenersi inesistente.
Si rileva dalla relata di notifica dell'atto di appello, che lo stesso è notificato al sia all'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. CA che CP_1 all'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Carmelo Panatteri, odierno difensore, indirizzo quest'ultimo dichiarato dallo stesso, esclusivamente per la notifica della sentenza appellata.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, in merito ai vizi della notifica, ha ribadito il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del ricevente.
Conseguentemente, una notificazione elettronica non è invalida se, pur indirizzata a un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il ricevente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Questo approccio, che privilegia la sostanza rispetto alla forma, in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente con precedenti sentenze della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Cassazione, che hanno stabilito che la violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma solo la rimozione del danno concreto subito dalla parte. In altre parole, la violazione delle regole processuali rileva solo se causa un pregiudizio concreto alla parte.
Nell'ambito specifico delle notificazioni, la giurisprudenza afferma che la nullità non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo.
L'inesistenza della notifica si verifica solo quando la stessa manca completamente o quando è priva degli elementi essenziali che permettono di riconoscerla come tale;
in tutti gli altri casi si parla di nullità.
Pertanto, una notifica via PEC inviata a un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo alla provenienza e all'oggetto (Cass.
SSUU 15979/22).
La Cassazione stessa in merito alla nullità della notifica ha ritenuto che “la costituzione in giudizio sana la notifica nulla con efficacia ex tunc (cioè retroattiva). Questo significa che l'atto si considera validamente notificato fin dal principio. Tale effetto si produce anche se la parte si costituisce al solo fine di eccepire la nullità della notifica. La ragione è logica e pragmatica: se la parte si costituisce, dimostra di essere venuta a conoscenza dell'atto e di essere stata messa in condizione di difendersi. Lo scopo della notifica – portare
l'atto a conoscenza del destinatario – è stato quindi raggiunto” n. 24329/2024.
Nel caso che ci occupa, pertanto, in mancanza di qualsiasi elemento che possa fare ritenere una lesione al diritto di difesa dell'appellato, la notifica dell'atto d'appello, eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito in primo grado, seppur non presente nei pubblici registri, non può essere considerata inesistente, ma nulla e la stessa è sanata dalla costituzione in giudizio dell'appellato stesso.
b) Giova osservare che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.”
(Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello, dai quali emergono l'individuazione del “quantum appellatum”, e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste, da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) violazione di legge – violazione degli artt. 112 e 115 cpc. – mancata dichiarazione di nullità della delibera condominiale del 25.10.2016;
b) violazione dell'art. 1713 cod. civ;
c) errata condanna al pagamento delle spese legali.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante deduce che il Tribunale, anziché dichiarare la nullità dell'intera deliberazione del 25.10.2016, in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie con riferimento alla condomina limitava la Parte_1 nullità al riparto delle spese di manutenzione straordinaria, relativamente ai costi dei lavori di pittura dei balconi interni, e ciò in aperta violazione dei principi sanciti dagli articoli 111 e 115 cpc, basando la sua decisione non su eccezioni sollevate dal , né su prove proposte dal CP_1 CP_1 stesso. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Dall'istruttoria espletata in primo grado e, in particolare, dalla CTU è risultato che i balconi interessati dai lavori di cui alla delibera impugnata sono balconi incassati, facenti cioè parte integrante della facciata dello stabile;
pertanto, le parti laterali ed esterne degli stessi, che, evidentemente, rientrano nella facciata comune dell'edificio, sono da considerarsi parti comuni, mentre le loro parti interne devono considerarsi di esclusiva proprietà del . CP_3
Il primo giudice ha formulato al CTU uno specifico quesito volto, appunto, a determinare se i lavori effettuati dal avessero interessato parti CP_1 dello stabile di esclusiva proprietà della , e ciò a seguito della difesa del Pt_1
, che ha sostenuto che i lavori di manutenzione straordinaria CP_1 deliberati avessero riguardato, esclusivamente, parti comuni.
La Cassazione, in merito ai c.d. “balconi incassati”, ha ritenuto che gli stessi sono da considerarsi parti comuni, essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, nonché destinati all'uso o al servizio di esso (Cass. n. 637/2000).
Alla luce di quanto sopra, correttamente il primo giudice ha ritenuto la nullità della delibera impugnata esclusivamente nella parte in cui prevedeva la pitturazione delle parti interne dei balconi, di proprietà esclusiva della . Pt_1
b) Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante deduce che, nonostante la stessa avesse richiesto la documentazione relativa ai lavori straordinari, il non ha provveduto a fornirla, deliberando i detti lavori senza il suo CP_1 consenso.
Dalla documentazione in atti risulta che la era presente alla Pt_1 deliberazione, assunta dall'assemblea condominiale (e approvata all'unanimità dei presenti) il 6.6.2014, con la quale vennero approvati i lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, venne scelta l'impresa per eseguire i lavori e venne dato incarico all'amministratore di predisporre il piano di riparto delle spese;
la stessa era assente all'assemblea del 18.12.2014,
(ma la relativa delibera le venne comunicata il 20.1.2015, ricevuta il giorno dopo, con racc. A/R 15000034102304), con la quale vennero approvati sia il preventivo, sia il piano di riparto dei lavori di manutenzione straordinaria;
era presente all'assemblea del 23.6.2015 nella quale si decise di iniziare i lavori sui prospetti entro il 10 settembre 2015, ed era, altresì, presente all'assemblea Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
del 25.10.2016, nella quale furono approvati il consuntivo dei lavori straordinari e il piano di riparto.
Per quanto sopra, appare evidente che l'odierna appellante fosse a conoscenza dell'entità e dei costi dei lavori di manutenzione straordinaria, nonché della ditta incaricata per i suddetti lavori, avendo specificamente approvato la relativa delibera del 6/6/14.
Inoltre, la stessa appellante non ha impugnato la delibera del 18.12.2014, con la quale venivano approvati il preventivo dei detti lavori e il relativo piano di riparto.
Pertanto, nessuna violazione di quanto disposto dall'art. 1713 c.c. può ravvisarsi nel comportamento dell'amministratore del appellato, CP_1 atteso che lo stesso ha correttamente convocato le varie assemblee, rendendo edotti i condòmini su tutte le attività che andavano svolte, compresi i lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente giudizio, (regolarmente approvati anche dalla ), autorizzando i lavori approvati all'unanimità Pt_1 dall'assemblea.
c) Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, effettuata dal primo giudice, correttamente lo stesso ha ritenuto la prevalente soccombenza dell'odierna appellante, applicando i minimi tariffari;
infatti,
l'opposizione della stessa è stata accolta soltanto per quanto attiene alla pitturazione interna dei balconi, il cui costo ammonta a €.150,00; cifra irrisoria rispetto alla somma ingiunta pari a €.5. 827.38.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
3.) Le spese seguono la soccombenza di . Parte_1
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1940/2024 pubbl. il Pt_1
24/12/2024, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, in favore dell'appellato , che liquida in CP_1 complessivi Euro 2.906,00, di cui €. 567,00 fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione, €. 956,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 11 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa RI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa RI Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635/25 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
), res.te in Scicli, Viale Primo Maggio n.58, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Rinaldo Occhipinti del Foro di Ragusa (C.F. C.F._2
) – elett. domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Scicli, via
[...]
Bellini n.9, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, c. f. sito in Scicli (RG), in via Dei Fiori e via Gioberti,
[...] P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore con sede in Scicli (RG), in Largo
Gramsci n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Panatteri, c. f.
giusta procura in atti , ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo Studio di quest'ultimo, in Scicli, via Ed. De Amicis n. 23;
Appellato
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione notificato il 9.10.2017, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1396/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 8.8.2017, a mezzo del quale il Condominio, odierno appellato, le ingiungeva il pagamento della somma di €.5.827.38, oltre accessori.
La deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria del Pt_1 CP_1 sostenendo che i lavori deliberati ed eseguiti dallo stesso avevano riguardato anche parti di sua esclusiva proprietà e ciò senza il suo permesso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della delibera assembleare del 25
.10.2016 e, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo, in quanto la stessa nulla doveva al predetto CP_1
Si costituiva il contestando Controparte_2 gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa con sentenza n. 1940/2024 pubbl. il 24/12/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da
e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera del 25 .10.2016 di Parte_1 riparto delle spese di manutenzione straordinaria relativamente ai costi dei lavori di pittura dei balconi interni e, di conseguenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1396/2017e condanna al pagamento Parte_1 della somma complessiva di euro 5.677,31, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1 complessivamente liquida in € 2.552,00 in favore del
[...]
in persona dell'Amministratore pro tempere, Controparte_2 oltre accessori come per legge.
Pone le spese di Ctu, nella misura di cui al decreto in atti, definitivamente a carico dell'opponente ”. Parte_1
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 16/4/25, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale dell'opposizione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni proposte dall'appellato in merito alla:
a) inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica;
b) inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
1.1) Le eccezioni sono infondate.
a) Il Condominio appellato deduce l'inammissibilità del presente gravame, per essere stato lo stesso notificato presso il domicilio digitale p.e.c., dell'Avv.
ON CA, difensore costituito in primo grado, per il CP_1 odierno appellato, il quale aveva dismesso il proprio indirizzo pec in quanto cancellatosi dall'albo degli avvocati per raggiunti limiti di età, con la cancellazione del detto indirizzo di posta elettronica dai relativi pubblici registri;
pertanto, la notifica dell'atto di appello era da ritenersi inesistente.
Si rileva dalla relata di notifica dell'atto di appello, che lo stesso è notificato al sia all'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. CA che CP_1 all'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Carmelo Panatteri, odierno difensore, indirizzo quest'ultimo dichiarato dallo stesso, esclusivamente per la notifica della sentenza appellata.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, in merito ai vizi della notifica, ha ribadito il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del ricevente.
Conseguentemente, una notificazione elettronica non è invalida se, pur indirizzata a un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il ricevente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Questo approccio, che privilegia la sostanza rispetto alla forma, in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente con precedenti sentenze della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Cassazione, che hanno stabilito che la violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma solo la rimozione del danno concreto subito dalla parte. In altre parole, la violazione delle regole processuali rileva solo se causa un pregiudizio concreto alla parte.
Nell'ambito specifico delle notificazioni, la giurisprudenza afferma che la nullità non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo.
L'inesistenza della notifica si verifica solo quando la stessa manca completamente o quando è priva degli elementi essenziali che permettono di riconoscerla come tale;
in tutti gli altri casi si parla di nullità.
Pertanto, una notifica via PEC inviata a un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo alla provenienza e all'oggetto (Cass.
SSUU 15979/22).
La Cassazione stessa in merito alla nullità della notifica ha ritenuto che “la costituzione in giudizio sana la notifica nulla con efficacia ex tunc (cioè retroattiva). Questo significa che l'atto si considera validamente notificato fin dal principio. Tale effetto si produce anche se la parte si costituisce al solo fine di eccepire la nullità della notifica. La ragione è logica e pragmatica: se la parte si costituisce, dimostra di essere venuta a conoscenza dell'atto e di essere stata messa in condizione di difendersi. Lo scopo della notifica – portare
l'atto a conoscenza del destinatario – è stato quindi raggiunto” n. 24329/2024.
Nel caso che ci occupa, pertanto, in mancanza di qualsiasi elemento che possa fare ritenere una lesione al diritto di difesa dell'appellato, la notifica dell'atto d'appello, eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito in primo grado, seppur non presente nei pubblici registri, non può essere considerata inesistente, ma nulla e la stessa è sanata dalla costituzione in giudizio dell'appellato stesso.
b) Giova osservare che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.”
(Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello, dai quali emergono l'individuazione del “quantum appellatum”, e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste, da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) violazione di legge – violazione degli artt. 112 e 115 cpc. – mancata dichiarazione di nullità della delibera condominiale del 25.10.2016;
b) violazione dell'art. 1713 cod. civ;
c) errata condanna al pagamento delle spese legali.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante deduce che il Tribunale, anziché dichiarare la nullità dell'intera deliberazione del 25.10.2016, in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie con riferimento alla condomina limitava la Parte_1 nullità al riparto delle spese di manutenzione straordinaria, relativamente ai costi dei lavori di pittura dei balconi interni, e ciò in aperta violazione dei principi sanciti dagli articoli 111 e 115 cpc, basando la sua decisione non su eccezioni sollevate dal , né su prove proposte dal CP_1 CP_1 stesso. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Dall'istruttoria espletata in primo grado e, in particolare, dalla CTU è risultato che i balconi interessati dai lavori di cui alla delibera impugnata sono balconi incassati, facenti cioè parte integrante della facciata dello stabile;
pertanto, le parti laterali ed esterne degli stessi, che, evidentemente, rientrano nella facciata comune dell'edificio, sono da considerarsi parti comuni, mentre le loro parti interne devono considerarsi di esclusiva proprietà del . CP_3
Il primo giudice ha formulato al CTU uno specifico quesito volto, appunto, a determinare se i lavori effettuati dal avessero interessato parti CP_1 dello stabile di esclusiva proprietà della , e ciò a seguito della difesa del Pt_1
, che ha sostenuto che i lavori di manutenzione straordinaria CP_1 deliberati avessero riguardato, esclusivamente, parti comuni.
La Cassazione, in merito ai c.d. “balconi incassati”, ha ritenuto che gli stessi sono da considerarsi parti comuni, essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, nonché destinati all'uso o al servizio di esso (Cass. n. 637/2000).
Alla luce di quanto sopra, correttamente il primo giudice ha ritenuto la nullità della delibera impugnata esclusivamente nella parte in cui prevedeva la pitturazione delle parti interne dei balconi, di proprietà esclusiva della . Pt_1
b) Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante deduce che, nonostante la stessa avesse richiesto la documentazione relativa ai lavori straordinari, il non ha provveduto a fornirla, deliberando i detti lavori senza il suo CP_1 consenso.
Dalla documentazione in atti risulta che la era presente alla Pt_1 deliberazione, assunta dall'assemblea condominiale (e approvata all'unanimità dei presenti) il 6.6.2014, con la quale vennero approvati i lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, venne scelta l'impresa per eseguire i lavori e venne dato incarico all'amministratore di predisporre il piano di riparto delle spese;
la stessa era assente all'assemblea del 18.12.2014,
(ma la relativa delibera le venne comunicata il 20.1.2015, ricevuta il giorno dopo, con racc. A/R 15000034102304), con la quale vennero approvati sia il preventivo, sia il piano di riparto dei lavori di manutenzione straordinaria;
era presente all'assemblea del 23.6.2015 nella quale si decise di iniziare i lavori sui prospetti entro il 10 settembre 2015, ed era, altresì, presente all'assemblea Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
del 25.10.2016, nella quale furono approvati il consuntivo dei lavori straordinari e il piano di riparto.
Per quanto sopra, appare evidente che l'odierna appellante fosse a conoscenza dell'entità e dei costi dei lavori di manutenzione straordinaria, nonché della ditta incaricata per i suddetti lavori, avendo specificamente approvato la relativa delibera del 6/6/14.
Inoltre, la stessa appellante non ha impugnato la delibera del 18.12.2014, con la quale venivano approvati il preventivo dei detti lavori e il relativo piano di riparto.
Pertanto, nessuna violazione di quanto disposto dall'art. 1713 c.c. può ravvisarsi nel comportamento dell'amministratore del appellato, CP_1 atteso che lo stesso ha correttamente convocato le varie assemblee, rendendo edotti i condòmini su tutte le attività che andavano svolte, compresi i lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente giudizio, (regolarmente approvati anche dalla ), autorizzando i lavori approvati all'unanimità Pt_1 dall'assemblea.
c) Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, effettuata dal primo giudice, correttamente lo stesso ha ritenuto la prevalente soccombenza dell'odierna appellante, applicando i minimi tariffari;
infatti,
l'opposizione della stessa è stata accolta soltanto per quanto attiene alla pitturazione interna dei balconi, il cui costo ammonta a €.150,00; cifra irrisoria rispetto alla somma ingiunta pari a €.5. 827.38.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
3.) Le spese seguono la soccombenza di . Parte_1
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1940/2024 pubbl. il Pt_1
24/12/2024, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, in favore dell'appellato , che liquida in CP_1 complessivi Euro 2.906,00, di cui €. 567,00 fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione, €. 956,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 11 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa RI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro