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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/09/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3197/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 18.9.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3197/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Parte_1
) P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GIANNI BALZAN
OPPONENTE
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CHIAMENTI
OPPOSTO
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 9.5.25 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 962/2025 (notificato il 22.4.25) con cui il Tribunale di Verona le aveva ingiunto di pagare in favore della . la somma di € CP_1 CP_1
30.114,44, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le opere oggetto del contratto di pagina 1 di 5 subappalto stipulato dalle parti il 1°.12.23.
In via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Verona in favore del Tribunale di Rovigo: 1) per ragioni di continenza, posto che dinnanzi al
Tribunale di Rovigo è pendente dal 26.3.25 un procedimento avente ad oggetto la domanda di accertamento del grave inadempimento al contratto di subappalto su cui si fonda il decreto monitorio;
2) per il foro convenzionale indicato come esclusivo dall'art. 18.2 del contratto di subappalto per ogni controversia riguardante la validità, l'efficacia, l'interpretazione,
l'esecuzione e la risoluzione del contratto medesimo.
Nel merito, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento del grave inadempimento dell'opposta, l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto e la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 49.466,62 a titolo di risarcimento dei danni e di restituzione delle somme già indebitamente corrisposte.
Con comparsa depositata il 4.7.25 si è costituita la . e ha chiesto la CP_1 CP_1 dichiarazione dell'estinzione del processo, rappresentando di aver notificato all'opponente atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 9.7.25 è stata disposta la prosecuzione della causa con le forme del rito semplificato.
Con memoria integrativa autorizzata, l'opponente: -) ha evidenziato l'invalidità della rinuncia al decreto ingiuntivo;
-) ha dichiarato di non prestare il consenso alla rinuncia ex art. 306
c.p.c.; -) ha chiesto la condanna dell'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2043 c.c. per abuso del processo (per aver instaurato un procedimento dinnanzi ad un Tribunale incompetente nella consapevolezza della pendenza di un procedimento legato da continenza, per aver indebitamente chiesto un decreto ingiuntivo, per aver eseguito pignoramenti in misura sproporzionata).
All'udienza del 18.9.25, la difesa dell'opposta ha rappresentato di aver proposto la domanda di pagamento del corrispettivo nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Rovigo, insistendo per la dichiarazione di estinzione del presente procedimento.
Orbene, a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta e della precisazione della riproposizione dinanzi il Tribunale di Rovigo della domanda formulata con il pagina 2 di 5 ricorso monitorio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto stesso.
Rimane, quindi, da esaminare la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 1, cpc e dell'art. 2043 c.c.
In particolare, la parte, evidenziando il dolo e la colpa grave dell'opposta per aver chiesto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nonostante la consapevolezza dell'incompetenza del Tribunale di Verona, e per aver proceduto al pignoramento dei conti correnti dell'opponente per un importo superiore di 13 volte rispetto l'importo ingiunto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per immobilizzazione dei conti correnti per due mesi, con conseguente disservizio operativo, e del danno morale per abuso del processo.
La domanda ex art. 2043 c.c. deve ritenersi ammissibile, poiché “l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie” (Cass. n. 12029/17).
Quanto alla domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c., va premesso che la colpa grave dell'opposta deve ritenersi sussistente, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dopo la notifica dell'atto introduttivo della causa dinanzi al Tribunale di Rovigo e quindi in un momento in cui la parte avrebbe dovuto essere consapevole dell'attrazione per continenza di qualsiasi domanda di condanna al corrispettivo contrattuale dinanzi quel Tribunale.
Ciò posto, va affermata l'insussistenza dei danni fatti valere, piché che: -) il pignoramento è stato eseguito il 26.5.25, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata sospesa il
29.5.25 e il 6.6.25 l'opposta ha comunicato la rinuncia al pignoramento;
-) non risultano allegate prove idonee a dimostrare che in questo ristretto lasso di tempo si siano verificati i danni fatti valere.
La domanda deve essere rigettata.
Tuttavia, a fronte della colpa grave su evidenziata, l'opposta deve essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che prevede una fattispecie sanzionatoria, liquidabile d'ufficio e prescindente dalla prova dei danni subiti.
pagina 3 di 5 In particolare, tenuto conto del valore della lite e della sua pendenza per pochi mesi, la condanna può essere pronunciata per un importo pari alla metà dell'importo oggetto della statuizione condannatoria sulle spese di lite.
Con riferimento a queste ultime, tenuto conto della soccombenza virtuale dell'opposta
(posto che, in caso di decisione. sarebbe stata dichiarata la continenza per le ragioni espresse nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c.) e della soccombenza dell'opponente in relazione alla domanda ex art. 2043, si giudica che sussistano i presupposti per disporne la compensazione nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico dell'opposta, in ragione della sua prevalente soccombenza per aver dato corso ad un giudizio che non avrebbe dovuto essere instaurato.
Le spese di lite, più precisamente, devono essere liquidate secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/14 per la fase di studio e per la fase introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione e decisione, poiché la causa è stata decisa alla prima udienza con discussione orale, con l'ulteriore precisazione che il valore della causa deve essere individuato facendo riferimento alla domanda monitoria e prescindendo quindi dalle ulteriori domande formulate dall'opponente in via subordinata (che, peraltro, avrebbero generato una fattispecie di litispendenza).
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.
962/2025;
2) rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 1, cpc e dell'art. 2043 c.c.;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la a Controparte_1 rimborsare alla la restante metà, che liquida in € 193 per spese e Parte_1
€ 2630,50 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva se dovuta;
4) rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.
pagina 4 di 5 5) condanna la a pagare in favore della Controparte_1
€ 1815,25 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Verona 20.9.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
la somma di Parte_1
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 18.9.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3197/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Parte_1
) P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GIANNI BALZAN
OPPONENTE
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CHIAMENTI
OPPOSTO
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 9.5.25 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 962/2025 (notificato il 22.4.25) con cui il Tribunale di Verona le aveva ingiunto di pagare in favore della . la somma di € CP_1 CP_1
30.114,44, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le opere oggetto del contratto di pagina 1 di 5 subappalto stipulato dalle parti il 1°.12.23.
In via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Verona in favore del Tribunale di Rovigo: 1) per ragioni di continenza, posto che dinnanzi al
Tribunale di Rovigo è pendente dal 26.3.25 un procedimento avente ad oggetto la domanda di accertamento del grave inadempimento al contratto di subappalto su cui si fonda il decreto monitorio;
2) per il foro convenzionale indicato come esclusivo dall'art. 18.2 del contratto di subappalto per ogni controversia riguardante la validità, l'efficacia, l'interpretazione,
l'esecuzione e la risoluzione del contratto medesimo.
Nel merito, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento del grave inadempimento dell'opposta, l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto e la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 49.466,62 a titolo di risarcimento dei danni e di restituzione delle somme già indebitamente corrisposte.
Con comparsa depositata il 4.7.25 si è costituita la . e ha chiesto la CP_1 CP_1 dichiarazione dell'estinzione del processo, rappresentando di aver notificato all'opponente atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 9.7.25 è stata disposta la prosecuzione della causa con le forme del rito semplificato.
Con memoria integrativa autorizzata, l'opponente: -) ha evidenziato l'invalidità della rinuncia al decreto ingiuntivo;
-) ha dichiarato di non prestare il consenso alla rinuncia ex art. 306
c.p.c.; -) ha chiesto la condanna dell'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2043 c.c. per abuso del processo (per aver instaurato un procedimento dinnanzi ad un Tribunale incompetente nella consapevolezza della pendenza di un procedimento legato da continenza, per aver indebitamente chiesto un decreto ingiuntivo, per aver eseguito pignoramenti in misura sproporzionata).
All'udienza del 18.9.25, la difesa dell'opposta ha rappresentato di aver proposto la domanda di pagamento del corrispettivo nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Rovigo, insistendo per la dichiarazione di estinzione del presente procedimento.
Orbene, a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta e della precisazione della riproposizione dinanzi il Tribunale di Rovigo della domanda formulata con il pagina 2 di 5 ricorso monitorio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto stesso.
Rimane, quindi, da esaminare la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 1, cpc e dell'art. 2043 c.c.
In particolare, la parte, evidenziando il dolo e la colpa grave dell'opposta per aver chiesto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nonostante la consapevolezza dell'incompetenza del Tribunale di Verona, e per aver proceduto al pignoramento dei conti correnti dell'opponente per un importo superiore di 13 volte rispetto l'importo ingiunto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per immobilizzazione dei conti correnti per due mesi, con conseguente disservizio operativo, e del danno morale per abuso del processo.
La domanda ex art. 2043 c.c. deve ritenersi ammissibile, poiché “l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie” (Cass. n. 12029/17).
Quanto alla domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c., va premesso che la colpa grave dell'opposta deve ritenersi sussistente, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dopo la notifica dell'atto introduttivo della causa dinanzi al Tribunale di Rovigo e quindi in un momento in cui la parte avrebbe dovuto essere consapevole dell'attrazione per continenza di qualsiasi domanda di condanna al corrispettivo contrattuale dinanzi quel Tribunale.
Ciò posto, va affermata l'insussistenza dei danni fatti valere, piché che: -) il pignoramento è stato eseguito il 26.5.25, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata sospesa il
29.5.25 e il 6.6.25 l'opposta ha comunicato la rinuncia al pignoramento;
-) non risultano allegate prove idonee a dimostrare che in questo ristretto lasso di tempo si siano verificati i danni fatti valere.
La domanda deve essere rigettata.
Tuttavia, a fronte della colpa grave su evidenziata, l'opposta deve essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che prevede una fattispecie sanzionatoria, liquidabile d'ufficio e prescindente dalla prova dei danni subiti.
pagina 3 di 5 In particolare, tenuto conto del valore della lite e della sua pendenza per pochi mesi, la condanna può essere pronunciata per un importo pari alla metà dell'importo oggetto della statuizione condannatoria sulle spese di lite.
Con riferimento a queste ultime, tenuto conto della soccombenza virtuale dell'opposta
(posto che, in caso di decisione. sarebbe stata dichiarata la continenza per le ragioni espresse nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c.) e della soccombenza dell'opponente in relazione alla domanda ex art. 2043, si giudica che sussistano i presupposti per disporne la compensazione nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico dell'opposta, in ragione della sua prevalente soccombenza per aver dato corso ad un giudizio che non avrebbe dovuto essere instaurato.
Le spese di lite, più precisamente, devono essere liquidate secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/14 per la fase di studio e per la fase introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione e decisione, poiché la causa è stata decisa alla prima udienza con discussione orale, con l'ulteriore precisazione che il valore della causa deve essere individuato facendo riferimento alla domanda monitoria e prescindendo quindi dalle ulteriori domande formulate dall'opponente in via subordinata (che, peraltro, avrebbero generato una fattispecie di litispendenza).
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.
962/2025;
2) rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 1, cpc e dell'art. 2043 c.c.;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la a Controparte_1 rimborsare alla la restante metà, che liquida in € 193 per spese e Parte_1
€ 2630,50 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e iva se dovuta;
4) rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.
pagina 4 di 5 5) condanna la a pagare in favore della Controparte_1
€ 1815,25 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Verona 20.9.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
la somma di Parte_1
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