Art. 25.
Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404 , per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982.
Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404 , per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982.