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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2987/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1081/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2
e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010473U GIOCHI-LOTTERIE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3758/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LATINA, Sezione 2, con sentenza n. 1081/2023, depositata il 22/11/2022, ha respinto compensando le spese, il ricorso della Società Società_1 avverso l'avviso di accertamento MUO170010473U (nel prosieguo 'Avviso'), notificato in data 17.01.2023, mediante il quale l'Ufficio ha accertato in capo all'odierna Parte Appellante - in qualità di obbligato solidale con la signora Nominativo_1, nata il DATA a LOCALITA 2 e ivi residente in [...], C.F. CF_1, nella qualità di titolare della impresa individuale “Nominativo_1”, con sede in LOC. 1 Indirizzo_3, P.IVA P.IVA_2 (di seguito 'Obbligato principale', 'Centro Trasmissione Dati' o anche 'CTD') - la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.
Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse',
'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2017 , quantificandola complessivamente in € 71.328,57, oltre interessi pari a € 14.140,64 e sanzioni pari a € 85.594,28
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “Alla luce delle osservazioni che precedono non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati quali gli attuali ricorrenti, in quanto il discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi. Va osservato, inoltre, che la mancata trasmissione di dati (e l'esistenza di un sistema idoneo di controllo sui dati stessi) rende persino inapplicabile il sistema previsto per gli operatori regolarizzati, basato sulla differenza tra incassi e poste pagate. La scelta da tempo operata dal Legislatore di utilizzare criteri forfettari è quindi frutto della necessità di trovare un criterio per il calcolo dell'imposta facile da applicare e sufficientemente fondato. Va osservato che nel caso di specie, alla Parte ricorrente sono stati richiesti i dati necessari per il calcolo ma nessun dato è stato fornito (la Società_1 (a prescindere dalla regolarizzazione ) avrebbe ben potuto in questo giudizio fornire quei dati). Non si ravvisano poi ragioni per ritenere che il criterio forfettario ipotizzato dalla norma sia privo di sostanza. Innanzitutto, l'aliquota applicata agli operatori regolarizzati è del 18% sulla differenza tra gli incassi e le vincite pagate. L'imposta applicata sul triplo della media degli incassi è del 8%, quindi, meno della metà rispetto a quella ordinaria. La regolarizzazione avrebbe dei costi diretti ed indiretti che evidentemente il soggetto non regolarizzato non sostiene;
la scelta di non regolarizzarsi dipende quindi anche da scelte economiche che si fondono sulla convenienza a non assoggettarsi a controlli. Ne consegue che il parametro (che ha certamente una valenza incentivante verso la regolarizzazione, come ad esempio accade con la determinazione della tassa di circolazione che è diversa a seconda della classe di inquinamento di appartenenza del mezzo ed anche non dovuta in relazione a taluni veicoli per alcuni anni ) appare corretta e fondata e non manifestamente contrastante con i parametri costituzionali. Altrettanto dicasi per il sistema di tassazione che colpisce anche i centri di raccolta delle scommesse. Ricordato in proposito che per pacifica giurisprudenza soggetto passivo della imposizione è anche il mero raccoglitore di scommesse, non appare certamente irragionevole e quindi risulta costituzionalmente corretta, la circostanza che la tassazione colpisca solo il bookmaker quando questi si sia regolarizzato ed invece solidalmente il centro raccolta scommesse ed il bookmaker quando non vi sia stata regolarizzazione. Ancora una volta la regolarizzazione costituisce un adeguato e giustificato discrimen poichè il controllo, che dipende dall'assoggettamento pieno alle regole statali, costituisce lo strumento per poter adeguare le politiche volte alla tutela dei giovani, alla mitigazione degli effetti del gioco d'azzardo ed alla lotta alle infiltrazioni criminali. Invero, il diritto all'esercizio di attività economiche non esclude l'assoggettamento a regola quando soprattutto sono rivolte a tutela di interessi generali quali la tutela dei minori, delle persone fragili, del proficuo esercizio della politica anticriminale e conseguentemente risultano perfettamente tollerabili, sono sotto il profilo costituzionale, differenziazioni che si fondono su difformità di posizioni. Dunque, la tesi della Ricorrente di considerarsi svolgere attività al pari dei soggetti registrati al fine di invocare l'applicazione della disciplina fiscale ad essi riservata è semplicemente non condivisibile.
3. La Società Società_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con declaratoria di illegittimità dell'avviso impugnato, con rinvio alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, nonché nel merito di disapplicazione delle sanzioni comminate con vittoria delle spese
A tal fine ha lamentato: I) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo;
II) di essere stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma
64; III) di essere stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE
e, per l'effetto, illegittimità dell'Avviso di accertamento;
IV) l'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge
n. 208/2015; V) l'incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali;
- VI) la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione ex artt. 42 comma 3 DPR 600/1973 e 21-septies
L. 241/1990 e assenza di asseverazione di conformità ex art. 23 C.a.d.; VII) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo: assenza di riscontri circostanziati e puntuali;
- VIII) l'erroneità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma
3, l. 212/2000 inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
3. L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Area Monopoli (di seguito anche ADM) – Ufficio dei
Monopoli per il Lazio - Sede di Latina, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi addotti.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. La Società appellante ha documentato che il contratto sottoscritto con il CTD in data 08.02.2013, è cessato nell'anno 2014. Infatti, dalla allegata comunicazione di risoluzione contrattuale, inviata dalla società
Società_1 alla Signora Nominativo_1, e non contestata, risulta che il contratto e ogni relativo accordo accessorio è cessato a far data dal 25.04.2014.
Ne consegue che l'ADM è incorsa in errore laddove ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo d'Imposta per l'annualità 2017, considerando incise dall'Imposta Unica il CTD in via principale ed il bookmaker
Società_1 in via solidale. Il Collegio al riguardo osserva che il comma 5 bis dell'art.7 del d.lgs. n. 546/92, espressamente prevede che
“"L'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni ...". Tale disposizione, di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa, si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge e comporta che l'onere probatorio grava in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio.
2. L'appello, non avendo l'Ufficio offerto riscontri di segno contrario, merita pertanto accoglimento. Le spese, come in precedenti decisioni relative alle stesse parti, restano compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Latina il 3/12/2025
Il Relatore Il Presidente
NZ QU GI TT
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2987/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1081/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2
e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010473U GIOCHI-LOTTERIE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3758/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LATINA, Sezione 2, con sentenza n. 1081/2023, depositata il 22/11/2022, ha respinto compensando le spese, il ricorso della Società Società_1 avverso l'avviso di accertamento MUO170010473U (nel prosieguo 'Avviso'), notificato in data 17.01.2023, mediante il quale l'Ufficio ha accertato in capo all'odierna Parte Appellante - in qualità di obbligato solidale con la signora Nominativo_1, nata il DATA a LOCALITA 2 e ivi residente in [...], C.F. CF_1, nella qualità di titolare della impresa individuale “Nominativo_1”, con sede in LOC. 1 Indirizzo_3, P.IVA P.IVA_2 (di seguito 'Obbligato principale', 'Centro Trasmissione Dati' o anche 'CTD') - la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.
Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse',
'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2017 , quantificandola complessivamente in € 71.328,57, oltre interessi pari a € 14.140,64 e sanzioni pari a € 85.594,28
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “Alla luce delle osservazioni che precedono non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati quali gli attuali ricorrenti, in quanto il discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi. Va osservato, inoltre, che la mancata trasmissione di dati (e l'esistenza di un sistema idoneo di controllo sui dati stessi) rende persino inapplicabile il sistema previsto per gli operatori regolarizzati, basato sulla differenza tra incassi e poste pagate. La scelta da tempo operata dal Legislatore di utilizzare criteri forfettari è quindi frutto della necessità di trovare un criterio per il calcolo dell'imposta facile da applicare e sufficientemente fondato. Va osservato che nel caso di specie, alla Parte ricorrente sono stati richiesti i dati necessari per il calcolo ma nessun dato è stato fornito (la Società_1 (a prescindere dalla regolarizzazione ) avrebbe ben potuto in questo giudizio fornire quei dati). Non si ravvisano poi ragioni per ritenere che il criterio forfettario ipotizzato dalla norma sia privo di sostanza. Innanzitutto, l'aliquota applicata agli operatori regolarizzati è del 18% sulla differenza tra gli incassi e le vincite pagate. L'imposta applicata sul triplo della media degli incassi è del 8%, quindi, meno della metà rispetto a quella ordinaria. La regolarizzazione avrebbe dei costi diretti ed indiretti che evidentemente il soggetto non regolarizzato non sostiene;
la scelta di non regolarizzarsi dipende quindi anche da scelte economiche che si fondono sulla convenienza a non assoggettarsi a controlli. Ne consegue che il parametro (che ha certamente una valenza incentivante verso la regolarizzazione, come ad esempio accade con la determinazione della tassa di circolazione che è diversa a seconda della classe di inquinamento di appartenenza del mezzo ed anche non dovuta in relazione a taluni veicoli per alcuni anni ) appare corretta e fondata e non manifestamente contrastante con i parametri costituzionali. Altrettanto dicasi per il sistema di tassazione che colpisce anche i centri di raccolta delle scommesse. Ricordato in proposito che per pacifica giurisprudenza soggetto passivo della imposizione è anche il mero raccoglitore di scommesse, non appare certamente irragionevole e quindi risulta costituzionalmente corretta, la circostanza che la tassazione colpisca solo il bookmaker quando questi si sia regolarizzato ed invece solidalmente il centro raccolta scommesse ed il bookmaker quando non vi sia stata regolarizzazione. Ancora una volta la regolarizzazione costituisce un adeguato e giustificato discrimen poichè il controllo, che dipende dall'assoggettamento pieno alle regole statali, costituisce lo strumento per poter adeguare le politiche volte alla tutela dei giovani, alla mitigazione degli effetti del gioco d'azzardo ed alla lotta alle infiltrazioni criminali. Invero, il diritto all'esercizio di attività economiche non esclude l'assoggettamento a regola quando soprattutto sono rivolte a tutela di interessi generali quali la tutela dei minori, delle persone fragili, del proficuo esercizio della politica anticriminale e conseguentemente risultano perfettamente tollerabili, sono sotto il profilo costituzionale, differenziazioni che si fondono su difformità di posizioni. Dunque, la tesi della Ricorrente di considerarsi svolgere attività al pari dei soggetti registrati al fine di invocare l'applicazione della disciplina fiscale ad essi riservata è semplicemente non condivisibile.
3. La Società Società_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con declaratoria di illegittimità dell'avviso impugnato, con rinvio alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, nonché nel merito di disapplicazione delle sanzioni comminate con vittoria delle spese
A tal fine ha lamentato: I) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo;
II) di essere stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma
64; III) di essere stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644 L. 190/2014, per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE
e, per l'effetto, illegittimità dell'Avviso di accertamento;
IV) l'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'Avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge
n. 208/2015; V) l'incompatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto comunitario (art. 56 TFUE) e ai principi costituzionali;
- VI) la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione ex artt. 42 comma 3 DPR 600/1973 e 21-septies
L. 241/1990 e assenza di asseverazione di conformità ex art. 23 C.a.d.; VII) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo: assenza di riscontri circostanziati e puntuali;
- VIII) l'erroneità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma
3, l. 212/2000 inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
3. L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Area Monopoli (di seguito anche ADM) – Ufficio dei
Monopoli per il Lazio - Sede di Latina, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi addotti.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. La Società appellante ha documentato che il contratto sottoscritto con il CTD in data 08.02.2013, è cessato nell'anno 2014. Infatti, dalla allegata comunicazione di risoluzione contrattuale, inviata dalla società
Società_1 alla Signora Nominativo_1, e non contestata, risulta che il contratto e ogni relativo accordo accessorio è cessato a far data dal 25.04.2014.
Ne consegue che l'ADM è incorsa in errore laddove ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo d'Imposta per l'annualità 2017, considerando incise dall'Imposta Unica il CTD in via principale ed il bookmaker
Società_1 in via solidale. Il Collegio al riguardo osserva che il comma 5 bis dell'art.7 del d.lgs. n. 546/92, espressamente prevede che
“"L'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni ...". Tale disposizione, di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa, si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge e comporta che l'onere probatorio grava in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio.
2. L'appello, non avendo l'Ufficio offerto riscontri di segno contrario, merita pertanto accoglimento. Le spese, come in precedenti decisioni relative alle stesse parti, restano compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Latina il 3/12/2025
Il Relatore Il Presidente
NZ QU GI TT