Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2025, proposto da
AR IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
CC MO, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza n. 733/2024 del TAR Calabria, Reggio Calabria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. DO AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con il presente ricorso, tempestivamente notificato e depositato, IN AR chiede la condanna delle Amministrazioni intimate all’esecuzione della sentenza del T.A.R. Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria di cui in epigrafe con la quale questo Tribunale aveva annullato il provvedimento della Prefettura - Sportello Unico Immigrazione di Reggio Calabria dell’11.12.2023 che revocava il nulla-osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato, in favore del ricorrente, al suo datore di lavoro MO CC e il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale rilasciato al ricorrente il 17.4.2023.
L’odierno ricorrente assume, tuttavia, che l’Amministrazione sarebbe rimasta inerte, non adempiendo a quanto statuito dalla sentenza citata nonostante la diffida inoltrata il 31.7.2025, e ha perciò agito in questa sede, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per l’ottemperanza della stessa sentenza, chiedendo altresì la condanna all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a.
2-Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria nella quale viene osservato che: (-) il procedimento in questione è stato riaperto e tanto il nulla-osta quanto il permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato sono ancora validi; (-) sono in corso le necessarie verifiche istruttorie ed è stato richiesto il parere obbligatorio all’Ispettorato del lavoro – I.A.M. (Ispettorato Area Metropolitana di Reggio Calabria), ancora non rilasciato, come peraltro riscontrato dall’amministrazione stessa al ricorrente nella nota del 7.8.2025 in cui si soggiungeva che si sarebbe provveduto una volta acquisito il predetto parere obbligatorio; (-) la sentenza obbligava alla rivalutazione dell’istanza lasciando inalterato l’ an .
3-Alla Camera di Consiglio del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4-Il ricorso è fondato.
5- Con la sentenza n. 733/2024, emessa a definizione del giudizio n. 162/2024 R.R., passata in giudicato per mancata impugnazione, questo Tribunale non ha soltanto annullato, per deficit istruttorio, il provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro stagionale e del connesso permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quest’ultimo scaduto il 17.10.2023, ma ha anche disposto, quale effetto conformativo, che l’amministrazione, impregiudicati i relativi esiti, riattivi l’istruttoria funzionale alla verifica dei presupposti per la chiesta conversione del titolo di soggiorno, abilitante il lavoro stagionale, in permesso per motivi di lavoro subordinato, nei termini disposti in parte motiva.
Non di meno, dalle allegazioni dell’amministrazione resistente è da intendersi confermata la persistente inottemperanza del giudicato, avuto specifico riguardo alla mancata conclusione dell’interconnesso procedimento di conversione del titolo di soggiorno.
6- Per completezza, le conclusioni ora rassegnate non sono scalfite dalle considerazioni dell’amministrazione resistente in ordine all’attesa del parere di competenza dell’Ispettorato del Lavoro, atteso che –come ricavabile anche dalla disciplina in materia di silenzio-inadempimento nella conclusione del procedimento di conversione (in argomento v. ex plurimis, T.A.R. Salerno, sentenza n. 1307 del 6.6.2023)– il mero protrarsi dell’attesa dell’acquisizione del parere dell’Ispettorato del Lavoro comporterebbe, di fatto, un’illegittima sospensione sine die del procedimento di conversione, rispetto alla quale, di contro, l’amministrazione è legittimata a pronunciarsi, impregiudicati gli esiti, alla luce della documentazione istruttoria agli atti, come del resto previsto in via generale dall’art. 16 comma 2 della legge n. 241 del 1990.
7- Ne consegue, in accoglimento dell’odierno ricorso, l’ordine rivolto alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente sentenza, il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, attivato nell’interesse del sig. AR IN in data 26.9.2023, impregiudicati i relativi esiti.
7.1- Si nomina fin da ora, in caso di inutile decorso del termine summenzionato, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i trenta giorni successivi, concluda il summenzionato procedimento di conversione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
7.2- Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
8- La domanda di pagamento della cd. penalità di mora deve, invece, essere rigettata, sussistendone ragioni di opportunità, in considerazione della mole di procedimenti similari, notoriamente in carico alla Prefettura di Reggio Calabria.
9- Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta, Prefetto di Catanzaro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT NT, Presidente
DO AG, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO AG | AT NT |
IL SEGRETARIO