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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2715/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB NN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 09 maggio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2715 dell'anno 2022
T R A
Il in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avv Bernardino Parte_1
NI (c.f. ) e dalÌ'avv Pasquale Annicchiarico ( C.F.: C.F._1
) come da documentazione in atti;
C.F._2
Attore
C O N T R O
(c.f. ), nata a [...] [...], re-sidente in , Parte_2 C.F._3 Pt_1 Pt_1
Via Leonida n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero G. RELLEVA (c.f. ) C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Via Ciro Giovinazzi n.30 nonché nel Pt_1
domicilio digitale , per mandato allegato al presente atto nel Email_1
relativo fascicolo digitale firmato anche a ratifica di quanto
(c.f. ) nata a [...] [...] ed ivi residente alla Parte_2 C.F._3 Pt_1
Via Leonida n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. NL Prete (c.f. ) C.F._5
(indirizzo fax 0999440521 e/o all'indirizzo mail;
in virtù di procura Email_2
alle liti sottoscritta su foglio separato e da intendersi in calce alla presente;
1 Convenuta
, nata il [...] a [...] fisc residente in Controparte_1 Pt_1 CodiceFiscale_6
alla via Leonida 52; Pt_1
nata il [...] a [...] fisc residente in Controparte_2 Pt_1 C.F._7 Pt_1
alla via Mazzini 52.
Convenuti contumaci
Ove all'udienza del 06 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 23 luglio e 12 settembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c. e della ls 742/1969.
Svolgimento del processo
I.- Il processo era stato riservato per la decisione nei termini idonei alla conclusione infratriennale.
Con ordinanza emessa in data 18 gennaio 2025 il Tribunale disponeva:
[a) riserva la causa per la decisione assegnando i termini perentori consecutivi del 18 marzo 2025
e del 07 aprile 2025 ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc e della legge 742/1969]
Essendo stato iscritto sul ruolo generale in data 09 maggio 2022, la sentenza era in procinto di essere depositate entro il termine triennale.
Tuttavia i procuratori delle parti chiedevano un rinvio adducendo un sopravvenuto impedimento dell'Avv. Relleva ed il Tribunale fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni, onde il mancato rispetto del termine triennale era ascrivibile al fatto delle parti.
II. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in
2 primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 4 giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
III.- Con l'atto introduttivo del giudizio il evocava innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
i sigg.ri , , , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
seguenti conclusioni:
[Dichiarare ex art 2901 e.e. ed ex art 192 c.p. l'inefficacia nei confronti del degli Parte_1
atti dispositivi compiuti da con l'atto 24. 5.17 di cui al punto 1 e per l'effetto Parte_2
accertare e dichiarare che il ha pieno diritto di soddisfarsi ex art 2740 e.e. su Parte_1
tutti i beni del debitore e tra questi sui diritti di proprietà appunantisi sugli Parte_2
immobili di cui al punto 1 oggetto dell'atto di trasferimento 24 maggio 2017 rogato dal notaio
[...]
di San Giorgio Ionico, 1 rep 35890 racc 15525 - Condannare i convenuti alla rifusione Per_1 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5 delle spese di lite;
]
Così il argomentava le proprie richieste processuali: Parte_1
[L Con atto di donazione 24 maggio 2017 rogato dal notaio di San Giorgi9 Ionico Persona_1
i, rep 35890 racc 15525, (DOC 2) , insieme al coniuge ha Parte_2 Controparte_3
donato a favore delle due figlie nata il [...] a [...] fisc Persona_2 Pt_1 [...]
F e nata il [...] a [...] fisc :60L049 i C.F._8 Persona_3 Pt_1 C.F._9
suoi diritti di nuda proprietà in comunione con il coniuge sul seguente compendio immobiliare: a)
Terreno in agro di Martina Franca contrada Monaci di are 33 e centiare 82, in catasto al fg 113
p.lla 331; b) Abitazione popolare di vani 3,5 al piano terreno in agro di Martina Franca, strada
Monaci 1ih catasto' al fg 113 p.lla 144; e) Abitazione di tipo economico in in via Leonida Pt_1
52 al piano primo di vanio 7,5 in catasto al fg 319 p.lla 3418 sub 2 i : 2. La signora
[...]
è debitrice del Comune di , e tale era alla data del predetto atto pubblico, per Parte_4 Pt_1
essersi resa responsabile in concorso con altri soggetti coimputati , di reati di peculato ed associazione a delinquere ai danni dell'Ente C:ivico, commessi tra il 2001 ed il 2005; 3. Va · aggiunto che la non ha beni sufficienti sui quali l'attore possa soddisfar~ ' il proprio ingente Pt_2
credito, cosicchè l'atto di trasferimento ne ha di fatto pregiudicato le ragioni creditorie;
4. In particol~re , il Tribunale penale di Taranto con sentenza 8.3.2013 n. 554/2013 rèsa a definizione del giudizio di primo grado rg dib 5091/09, rgnr 7515/05, (DOC 3) accertava la responsabilità penale degli imputati, tutti dipendenti del e quindi la consumazione dei reati Parte_1
anzidetti, , per essersi appropriati di denaro pubblico simulando la · realizzazione di progetti obiettivo in realtà inesistenti e messi in scena al fine di appropriarsi di somme ulteriori rispetto ai dovuti emolumenti retributivi;
5. La signora veniva condannata alla pena di anni Parte_2
tre e mesi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni subiti dal , costituitosi Parte_1
parte civile, con liquidazione da eseguirsi in separato giudizio;
6. La sentenza veniva dapprima riformata in grado d'appello con sentenza n 1048/2015 nella quale si riquailificavano i fatti sotto la figura della truffa e si dichiarava l'intervenuta prescrizione estintiva, salva tuttavia la condanna per
l'associazione a delinquere e salve le statuizioni civili di condanna generica;
{DOC 4) 7. Con
6 sentenza 10569/18 la Corte di Cassazione annullava la dichiarazione di intervenuta prescrizione riqualificando i fatti come peculato;
(DOC 5) ; 8. La Corte del rinvio con sentenza 1735/2020 doveva prendere atto dell'intervenuta prescrizione anche in relazione al reato di peculato salvo che per i fatti più recenti (quelli di cui alla delibera 1969 del 7.4.05) ma faceva tuttavia salvi gli effetti civili essendo la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di primo grado. Ricalibrava invece la provvisionale in relazione ai soli fatti non prescritti. Alla veniva ridotta la pena Pt_2
ad anni due di reclusione;
{DOC 6); 9. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 23.11.21 n
43066/20 il {doc1 7} ha I'annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte del rinvio a carico di per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello ed ha Parte_2
rimesso gli atti alla Corte d'Appello di Lecce per un nuovo giudizio;
10. I fatti accertati in sede penale indipendentemente dall'esito del ricorso per cassazione proposto dalla basato sulla Pt_2
nullità del decreto di citazione a giudizio in sede penale, costituiscono prova della fondatezza dell'aspettativa creditoria del nei confronti della stessa . La maturazione Parte_1 Pt_2
della presçrizione penale successivamente alla sentenza di primo grado cristallizzerà i capi civili
e quindi l'accertamento della responsabilità risarcitoria nei confronti del;
11. Parte_1
Vi è una sentenza di condanna generica al risarcimento di danni per fatti di peculato ed associazione per delinquere la cui entità supera i cinque milioni di euro. Il quantum del risarcimento sarà determinato nel giudizio civile di quantificazione che verrà promosso al passaggio in giudicato della sentenza penale;
12. L'atto di trasferimento di cui al punto 1, nei limiti delle disposizioni compiute da e· quindi nei limiti della sua quota di comproprietà, è pertanto suscettibile di Parte_2
revocatoria ex art 2901 e.e. e 192 c.p. 13. Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una
:semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie (v'edi "ex multis" tra le pronunce più recenti in tal senso Cass. 18-7-2008 n. 20002; Cass. 5-3-2009 n. 5359
Cass 6-6-2011 n. 12235). Anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. n .
7 5246/06), ed anche per esso, per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se _si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi delll'art. 2043 cc;
14.
Per giurisprudenza costante il presupposto del consilium fraudis, ove l'atto sia posteriore al sorgere del credito, non richiede l'animus nocendi essendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore che l'atto di disposizione riduce la consistenza del suo patrimonio in danno dei creditori complessivamente considerati (per tutte Cass. Civ. 5824/1985, 10359/1996, 4077/1996, 17867/2007
). Nel caso di specie il credito, trattandosi di obbligazione da atto illecito è sorto al momento dell'atto e quindi negli anni 2000-2005, indipendentemente dalla data dell'accertamento giudiziale.
E quindi si tratta di credito sorto anteriormente all'atto di disposizione dei quali si domanda la revocatoria. Perdippiù la sentenza penale di primo grado che accertava l'illecito ( e liquidava la provvisionale) veniva emessa in data antecedente all'atto di disposizione del bene. Evidentemente sussiste il requisito del consilium fraudis e la domanda andrà accolta. 15. Nel caso di specie peraltro , il consilium fraudis è presunto ex art 192 c.p. 16. La partecipatio fraudis è provata dalla circostanza che i fatti oggetto del processo penale sono fatti di dominio pubblico nella città di
. Ne hanno parlato tutti i mezzi di informazione. Sia i giornali che i telegiornali. Tutti i Pt_1
cittadini di non possono 'non conoscere la vicenda "stipendi d'oro" con tutti i suoi Pt_1
protagonisti, così oggi e così alla data dell'atto dispositivo. Nel caso di specie poi i due donatari sono i figli della donante col che nessun dubbio può esserci sulla partecipatio fraudis. Ed oltretutto trattandosi di atto a titolo gratuito neppure è richiesto il requisito della partecipatio fraudis.]
Si costituiva con comparsa di risposta la sig.ra rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
[Voglia l'On.le Tribunale: - dichiarare inammissibile la presente azione per difetto di autorizzazione
a stare in giu-dizio; - rigettare l'azione in quanto infondata;
in via subordinata, sospendere il giudizio ex artt. 294 c.p.c. e 75 c.p.p. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la convenuta:
[ L'art. 22 c. 3 dello Statuto del Come di (all. 2), nel disciplinare le competenze del Sin- Pt_1
daco, stabilisce che questi “… può promuovere o resistere alle liti in quei Giudizi che coinvol-gono
8 interessi generali dell'Ente. In ogni altro procedimento la rappresentanza processuale dell'Ente è conferita al Dirigente pro tempore degli AA.LL., il quale acquisito il parere del Diri-gente della
Direzione che ha curato l'attività amministrativa sfociata in controversia, provvede a sottoscrivere il mandato previa adozione degli atti amministrativi presupposti”.
Nella presente lite il mandato è stato sottoscritto il 24.11.2021 dal Sindaco e dalla dirigente degli
Affari Legali (solo due giorni prima della nomina del Commissario Straordinario del e la Pt_1
citazione è stata notificata oltre sei mesi dopo (il 30.4.2022) senza che risulti adot-tato alcun atto presupposto: infatti non risulta espresso il parere preventivo (ovviamente ob-bligatorio anche ove fosse non vincolante) del Dirigente della Direzione che ha curato l'attività amministrativa a base della controversia e soprattutto non risulta adottata la Determina Diri-genziale che - preso atto del detto parare - ha autorizzato la lite.
In effetti, la convenuta a mezzo del sottoscritto difensore, ha proposto atto di accesso (all. 3) al fine di ottenere i suddetti atti, ricevendo solo la determina 16.10.2020 n. 433 (all. 4 e 5) del tutto inconferente, sia dal punto temporale (di due anni precedente al mandato conferito per la presente controversia e addirittura precedente alla sentenza della Cassazione n. 43066/2021), sia perché relativa al solo Avv. Annicchiarico, sia soprattutto perché non atti-nente alla convenuta.
La azione è dunque inammissibile per difetto di autorizzazione a stare in giudizio.
- III - RICOSTRUZIONE ITER PROCESSUALE PRECEDENTE -
Con riferimento alla ricostruzione della vicenda processuale penale alla base della presente controversia e ai connessi profili risarcitori, si ricorda la sequenza processuale che ha prece-duto la presente controversia.
• • Tribunale di Taranto - sentenza del 8.3.2013 n. 554/2013 (all. 6) - condanna penale e san- zioni civili;
• • Corte Appello - sentenza 8.10.2015 - 5.1.2016 n. 1048/2015 (all. 7) - dichiara non doversi procedere per prescrizione per i reati e conferma le sanzioni civili solo per alcuni imputati tra i quali non è compresa la convenuta;
9 • • Cassazione - sentenza 5.12.2017 - 8.3.2018 n. 10569/2018 (all. 8) - annulla con rinvio la sentenza C. App. n. 1048/2015;
• • Corte Appello - sentenza 25.11.2019 - 21.2.2020 n. 1735/2019 (all. 9) - conferma con-danne
e statuizioni civili;
• • Cassazione - sentenza 13.10.2021 - 23.11.2021 n. 43066/2021 (all. 10) - a causa della nul- lità della citazione in appello “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a
[...]
ed ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello di Lecce per nuovo giudizio”. Pt_2
A tutt'oggi, il nuovo giudizio non è stato ancora attivato.
- IV - INFONDATEZZA NEL MERITO -
IV.a) Secondo la stessa prospettazione dell'attore, la pretesa creditoria che giustifica la pro- ponibilità dell'azione revocatoria discende dalla condanna alle c.d. “sanzioni civili” derivante dalla sentenza del Tribunale di Taranto dell'8.3.2013 n. 554/2013 (all. 6).
IV.b) L'art. 2901 c.c., stabilisce:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debi-tore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trat- tandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
omissis”.
IV.c) Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, l'esercizio dell'azione presuppone semplicemente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di cre-dito, senza alcuna
10 necessità che esso sia certo, liquido, esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria;
si aggiunga la ragione di credito può essere anche una mera aspettativa o un credito eventuale o litigioso da fatto illecito (come nella specie).
Senonché, visto l'iter processuale descritto sub. capo III, appare evidente che ad oggi il Co-mune di
non è titolare di alcun credito verso la convenuta, neppure sotto il profilo della mera Pt_1
aspettativa; infatti, la sentenza del Tribunale di Taranto (all. 6) è stata riformata integralmente dalla
Corte d'Appello (all. 7); successivamente la Cassazione ha a sua volta an-nullato (all. 8) con rinvio la sentenza della Corte riportando così in vita quella riformata.
Senonché l'atto introduttivo del giudizio di rinvio non è stato notificato alla convenuta, come accertato dalla stessa Cassazione (all. 10).
Tra la sentenza del Tribunale dell'8.3.2013 (all. 5) e la notifica della citazione (30.4.2022) sono trascorsi oltre 9 anni: pertanto, considerando la pena edittale per il reato per il quale la era Pt_2
stata condannata in primo grado, e attesa si ripete la mancata attivazione del giudizio di rinvio (con tutte le collegate decadenze), è da escludersi ogni pretesa creditoria della P.A..
IV.d) Anche a prescindere dalle su indicate considerazioni, sta di fatto che l'attore non ha dato alcuna prova della sussistenza della condizione di proponibilità dell'azione disciplinata dal comma
1 dell'art. 2910 c.c. (“… debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ra-gioni del creditore o … l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddi-sfacimento).
IV.e) Consegue la improponibilità di qualsivoglia azione revocatoria.
- V - PREGIUDIZIALE PENALE E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO -
In ogni caso, laddove si dovesse ritenere che il può avanzare una aspetta-tiva di Parte_1
credito (è cosi non è) - in attesa del detto giudizio di rinvio che a tutt'oggi la competente Corte di
Lecce non ha ancora avviato - il presente giudizio, deve essere sospeso ex artt. 294 c.p.c. e 75 c.p.p..
]
Con ordinanza emessa in data 18 gennaio 2025 il Tribunale disponeva:
11 [a) riserva la causa per la decisione assegnando i termini perentori consecutivi del 18 marzo 2025 e del 07 aprile 2025 ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc e della legge 742/1969;
b) visto ed applicato l'art. 169 c.p.c. autorizza il ritiro dei fascicoli di parte con obbligo di depositarli il 18 marzo 2025;
c) visto ed applicato l'art. 77 comma 2 d.a.c.p.c. manda alla Cancelleria affinchè all'atto del ritiro e del successivo deposito del fascicolo di parte apponga in calce all'ordinanza ( o nell'ultimo verbale cartaceo del fascicolo processuale ) l'annotazione ivi prescritta dalla legge (“In calce al decreto – che autorizza la restituzione del fascicolo alla parte, n.d.r. – il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso”);]
Con successiva ordinanza emessa in data 28 aprile 2025 il Tribunale disponeva:
{ vista l'istanza depositata in data 07 aprile 2025 che si riproduce: [TRIBUNALE di TARANTO
Dott. NN - R.G. n 2715/2022 Istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo e rimessione
in termini Per la sig.ra (Avv. Piero G. Relleva); contro Parte_2 Parte_1
(Avv. Bernardino NI); premesso - che all'udienza del 17.1.2025, la causa de qua
[...]
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; -che, prima e
dopo l'udienza in considerazione, il sottoscritto procuratore della sig.ra , ha avuto problemi Pt_2
di salute che hanno impedito in maniera preclusiva il normale attendimento di ogni attività
quotidiana ivi compresa quella lavorativa;
-che del problema di salute è stato tempestivamente
informato l'Avv. NI - che sottoscrive la presente – il quale per mero scrupolo difensivo ha
provveduto al deposito della propria comparsa conclusionale;
con atto di citazione - iscritto a ruolo
in data 3.7.2024 al n.r.g. 3069/2024 CONSIDERATO Che - in ragione di quanto innanzi nonché di
quanto depositato unitamente alla presente - necessita che la causa sia rimessa sul ruolo con nuova
fissazione dell'udienza di p.c. e rimessione delle parti nei termini per il deposito di comparse
conclusionali e repliche, in modo da non pregiudicare il diritto di difesa della sig.ra , i Pt_2
procuratori sottoindicati chiedono la rimessione sul ruolo del giudizio con fissazione dell'udienza di
12 precisazione conclusioni in modo da poter svolgere, nelle normali tempistiche codicisticamente
previste, le proprie difese. Con osservanza Taranto, 7.4.2025 Avv. Bernardino PASANISI Avv.
NL PRETE]; Vista la certificazione allegata alla predetta istanza ed emessa in data 14 marzo
2025 dalla I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele – Unità Operativa di Neuroradiologia nella quale si da
atto che l'Avv. Piero Relleva, procuratore costituito per , verserebbe in condizioni Parte_2
di “Recente peggioramento dello stato di coscienza con pz più rallentato e confuso.”; ritenuto che a
carico del procuratore giudiziale della convenuta si sia verificata una Parte_2
sopravvenuta causa di alterazione delle normali capacità di attendere alle ordinarie occupazioni
inerente l'esercizio della professione forense e che l'impedimento giustifichi una nuova fissazione di
udienza di precisazione delle conclusioni ove la convenuta, se lo riterrà, potrà munirsi di nuovo
difensore in aggiunta o in sostituzione dell'Avv. Piero Relleva;
p.q.m.
a) accoglie l'istanza del
procuratore del Avv. NI e, per l'effetto, fissa la nuova udienza del 06 giugno Parte_1
2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che si svolga con modalità telematico-
cartolari ex art. 127ter cpc ed assegnando alle parti il termine del 06 giugno 2025 ore 23,59 per il
deposito di una nota telematica di trattazione del procedimento in sostituzione della comparizione
personale che non avrà pertanto luogo;
b) invita la convenuta a munirsi, se del Parte_2
caso, di un nuovo difensore in sostituzione o in aggiunta al procuratore costituito ed impedito Avv.
Pietro Relleva;
c) la presente ordinanza sia comunicata personalmente, in formato cartaceo e per
esteso, alla convenuta;
autorizza la Cancelleria ad avvalersi dell'Ufficio Unep Parte_2
per l'incombente;}
Motivi della decisione
IV.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Persona_3 Persona_2
[...]
V.- L'art. 2901 cc , nell'ambito della Sezione II intitolata “dell'azione revocatoria” dispone:
13 “il creditore , anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alla ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e , nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.”
L'azione revocatoria è annoverata dal codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, poiché è diretta ad evitare che il debitore (o i suoi fideiussori), si spoglino fraudolentemente dei propri beni mediante atti a carattere dispositivo diretti a depauperare la consistenza della garanzia patrimoniale dovuta, per ogni creditore, dal patrimonio intero del debitore a norma dell'art.2740 cod.civ..
Ha una finalita' cautelare del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrita' la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi10, anche se posto in essere dal fideiussore11, accertandone la sua inefficacia nei confronti di esso creditore. Pertanto, condizione essenziale per lo esercizio della tutela revocatoria e' il pregiudizio alle ragioni del creditore, per la cui configurabilita', peraltro, non e' necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente anche un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosita'
(Cass.Civ.Sez.II n.2971 del 29-03-1999).
Il suo vittorioso esercizio determina non già il travolgimento dell'atto, ma la sua inefficacia relativa nei confronti del solo creditore12, per consentirgli di esercitare, sul bene che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva per la realizzazione del credito che sia eventualmente rimasto insoddisfatto (Cass.Civ.Sez.I n.791 del 25-01-2000).
Presupposto tipico per la esperibilità dell'azione è il c.d. “consilium fraudis”, elemento squisitamente spirituale che, quando l'atto di disposizione a titolo oneroso è posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, non richiede affatto un accordo collusivo o un pactum sceleris tra il debitore ed il terzo acquirente, ma la semplice consapevolezza in entrambi del pregiudizio così arrecato al creditore del disponente13.
Sul terreno squisitamente probatorio, vertendosi in materia di stati soggettivi interiori, la relativa prova, che non può mai trasformarsi in una probatio diabolica, può essere resa con presunzioni14 anche diverse da quella tipica scaturente dalla oggettiva divergenza tra il prezzo venale e quello dichiarato in atto15.
Qualora poi in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralita' di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa"(Cass.Civ.Sez.III n.3113 del 10-04-1997 c. Per_5
Cass.Civ.Sez.I n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.III n.6248 del 21-06-1999). Per_6
Per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non e' invece necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma e' sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione,
sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore;
consapevolezza la cui prova puo' essere fornita anche mediante presunzioni (Cass.Civ.Sez.II n.14274 del 18-12-1999 c.Banca Toscana Parte_5
spa), e che non è richiesta nell'avente causa-benificiario dell'atto di disposizione (Cass.Civ.Sez.I
n.4642 del 12-04-2000 Molinari c. Banca Nazionale del Lavoro).
A sua volta l'"eventus damni" ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficolta'
ed incertezza nell'esazione coattiva del credito16; condizione, questa, certamente riconoscibile nella ipotesi in cui il patrimonio del debitore subisca una variazione meramente qualitativa laddove, a parità
di valore venale, il bene acquisito in luogo di quello alienato sia di per se facilmente occultabile o sottraibile alla azione esecutiva, così come si verifica quando un bene immobile sia alienato in cambio del giusto prezzo, essendo il danaro in sé bene facilmente disperdibile17.
L'azione revocatoria non ha così un contenuto recuperatorio del bene oggetto dell'atto impugnato, in quanto la sentenza che l'accoglie non determina il “ritorno” del bene nel patrimonio del debitore che lo aveva alienato in pregiudizio del proprio creditore, come invece potrebbe fare una domanda di simulazione assoluta.
Gli effetti dell'azione revocatoria sono infatti scolpiti nell'art. 2902 cc che dispone: “il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia , può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.”;
Ne consegue così che vi è perfetta compatibilità tra il giudizio di cognizione ordinaria in cui il creditore chiede il riconoscimento giudiziale del proprio credito ed il giudizio in cui il medesimo creditore chiede la declaratoria di inefficacia di atti con cui il debitore diminuisce la garanzia patrimoniale dovuta ex art. 2740 cc.; i due giudizi sono tra loro complementare ed i rispettivi effetti sono destinati ad integrarsi al fine di consentire la piena tutela del diritto del creditore, attore in entrambi.
Da tanto discende una ulteriore e fondamentale conseguenza: l'accoglimento della domanda revocatoria, non producendo effetti traslativi od obbligatori immediati, lascia intatta la capacità di resistenza del debitore che, se vittorioso nel giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della esistenza del proprio debito, renderà inutile il giudicato formatosi nel giudizio in cui è stata esercitata l'azione revocatoria.
A cosa servirà mai infatti al creditore ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto di disposizione del debitore, se successivamente verrà escluso con efficacia di giudicato l'esistenza di un credito verso il disponente ? Si verificherà in tal caso una ipotesi scolastica di sopravvenuta inutilità del giudicato formatosi nell'azione revocatoria, in quanto il presupposto relativo alla esistenza di un 17 “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore – eventus damni – è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”(Cass.Civ.Sez.III n.7262 del 01-06-2000 Billi c. Golden Sea srl). 17 credito da tutelare sarà escluso dal giudicato di rigetto della domanda di accertamento del credito medesimo.
L'atto impugnato sarà , sì , dichiarato inefficace nei confronti del supposto creditore, ma questi non potrà agire in executivis se il giudizio relativo all'accertamento del credito si concluda con un esclusione della esistenza di tale pretesa creditoria.
VI.- L'art. 651 del c.p.p., sotto la rubrica “efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno”, così dispone:
“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.”
Con sentenza n. 554/2013 emessa l'08 marzo 2013 il Tribunale di Taranto Seconda Sezione Penale, così aveva stabilito:
[
P.Q.M.
Visti gli arti. 533, 535 c.p.p.; DICHIARA…..- omissis -……. omissis Parte_6
-…….colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), B bis) - in questo assorbito il reato di cui al capo C bis) - e D bis) d'imputazione, escluse le ipotesi contestate in via alternativa sub B), C) e O); e, riconosciute a …- omissis -……. .- omissis -…… le circostanze attenuanti Parte_6
generiche, ritenute per…..- omissis -……. equivalenti, e per tutti gli altri prevalenti sulla contestata aggravante, unificati i reati per continuazione, CONDANNA….- omissis -……PRENNA
.- omissis -……..alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno. Parte_6
CONDANNA tutti i predetti imputati, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese processuali
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.; CONDANNA tutti i predetti imputati, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile, , da liquidarsi in separata sede, Parte_1
nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in euro
18 10.800,00, oltre accessori come per legge.
Assegna alla parte civile una prowisionale immediatamente esecutiva in misura di complessivi euro
5.771.190,48, che pone a carico di….- omissis -…………PRENNA per euro Pt_2
49.777,00……- omissis -……..
Visti gli artt. 240 e 322 terc.p.; DISPONE la confisca dei beni mobili ed immobili in sequestro sino
a concorrenza dell'importo di euro 5.771.190,48, esclusi quelli sequestrati in danno di ….- omissis -
……… dei quali dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto.
RIGETTA la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile.]
Con sentenza emessa n. 1735 il 25 novembre 2019 la Corte d'Appello di Lecce – Sezione Unica
Penale, pronunciando sul gravame proposto avverso la sentenza n. 554/2013 emessa l'08 marzo
2013 dal Tribunale di Taranto Seconda Sezione Penale, così aveva stabilito:
[
PQM
Visto l'art.627 cpp, decidendo in sede di rinvio su annullamento della Suprema Corte di
Cassazione in data 5.12.2017 della sentenza della Corte di Appello di Lecce -sezione distaccata di
dell'S.10.2015 appellata da …..- omissis -……. omissis -……. Pt_1 Parte_6
Dichiara non doversi procedere nei confronti di….- omissis -………. in ordine al reato di peculato ritenuto al capo Bbis) perché estinto per morte dell'imputato e nei confronti di….- omissis -
…………estinto per prescrizione.
Ridetermina la pena per il detto reato…..- omissis -………..in anni due di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, per tutti gli altri imputati.
Pena sospesa e non menzione per…..- omissis-….. omissis -…….. Parte_6
Conferma le statuizioni civili disposte con la sentenza appellata.
Condanna tutti gli imputati, fatta eccezione per….- omissis -……. al pagamento delle spese del presente grado in favore della costituita parte civile che si liquidano in euro 1.500,00 oltre Iva e cpa
e rimb.forf. spese generali come per legge.
19 Limita la confisca dei beni mobili ed immobili sino a concorrenza dell'importo di euro 337 .000,00 nei confronti di tutti gli imputati fatta eccezione per…..- omissis -………]
Con sentenza n. 43066/2021 emessa il 13 ottobre 2021 la Suprema Corte di Cassazione Seconda
Sezione Penale, pronunciando sul ricorso proposto avverso la sentenza n. 1735 emessa il 25 novembre 2019 dalla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Unica Penale, così ha statuito:
[
P.Q.M.
….- omissis -…….. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a
[...]
ed ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello di Lecce per nuovo giudizio….] Pt_2
Ne consegue che a seguito della sentenza n. n. 43066/2021 emessa il 13 ottobre 2021 la Suprema
Corte di Cassazione Seconda Sezione Penale, nei confronti della odierna convenuta Parte_2
sono tornate attuali le statuizioni della sentenza n. 554 emessa l'08 marzo 2013 dal Tribunale di
Taranto Seconda Sezione Penale:
[
P.Q.M.
Visti gli arti. 533, 535 c.p.p.; DICHIARA…..- omissis -……. omissis Parte_6
-…….colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), B bis) - in questo assorbito il reato di cui al capo C bis) - e D bis) d'imputazione, escluse le ipotesi contestate in via alternativa sub B), C) e O); e, riconosciute a …- omissis -……. .- omissis -…… le circostanze attenuanti Parte_6
generiche, ritenute per…..- omissis -……. equivalenti, e per tutti gli altri prevalenti sulla contestata aggravante, unificati i reati per continuazione, CONDANNA….- omissis -……PRENNA
.- omissis -……..alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno. Parte_6
CONDANNA tutti i predetti imputati, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese processuali
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.; CONDANNA tutti i predetti imputati, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile, , da liquidarsi in separata sede, Parte_1
nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in euro
10.800,00, oltre accessori come per legge.
Assegna alla parte civile una prowisionale immediatamente esecutiva in misura di complessivi euro
5.771.190,48, che pone a carico di….- omissis -…………PRENNA per euro Pt_2
20 49.777,00……- omissis -……..
Visti gli artt. 240 e 322 terc.p.; DISPONE la confisca dei beni mobili ed immobili in sequestro sino
a concorrenza dell'importo di euro 5.771.190,48, esclusi quelli sequestrati in danno di ….- omissis -
……… dei quali dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto.
RIGETTA la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile.]
Ne consegue la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda:
1)la preesistenza del fumus boni iuris del credito, individuabile nella sentenza emessa l'08 marzo
2013 dal Tribunale di Taranto;
2)l'oggettiva idoneità dell'atto di donazione di più immobili a ridurre grandemente la capacità patrimoniale e solutoria della debitrice;
3) la posteriorità rispetto al sorgere del credito dell'atto di disposizione, perfezionatosi con atto di donazione 24 maggio 2017 rogato dal notaio di San Giorgi9 Ionico i, rep 35890 Persona_1
racc 15525 col quale , insieme al coniuge ha donato a Parte_2 Controparte_3
favore delle due figlie nata il [...] a [...] fisc Persona_2 Pt_1 C.F._10
e nata il [...] a [...] fisc :60L049 i suoi
[...] Persona_3 Pt_1 C.F._9
diritti di nuda proprietà in comunione con il coniuge sul seguente compendio immobiliare: a) Terreno in agro di Martina Franca contrada Monaci di are 33 e centiare 82, in catasto al fg 113 p.lla 331;
b) Abitazione popolare di vani 3,5 al piano terreno in agro di Martina Franca, strada Monaci 1ih catasto' al fg 113 p.lla 144; e) Abitazione di tipo economico in in via Leonida 52 al piano Pt_1
primo di vanio 7,5 in catasto al fg 319 p.lla 3418 sub 2;
4)l'irrilevanza nell'atto di donazione, a titolo gratuito, del consilium fraudis o della scientia fraudis del terzo acquirente, nella fattispecie le donatarie, come fatto palese dall'art. 2901 n.2 cc che la richiede per i soli atti a titolo oneroso (2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e , nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.)
21 L'insufficiente garanzia patrimoniale residuata in capo alla debitrice a seguito Parte_2
dell'atto di donazione de quo non è stata contestata in punto di fatto dalla convenuta.
La domanda attrice deve così essere accolta.
VI.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
1)dichiara la contumacia di e Persona_3 Persona_2
2) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti delle ragioni creditorie sorte a favore del per effetto della sentenza n. 554 emessa l'08 marzo 2013 dal Parte_1
Tribunale di Taranto, i negozi a titolo gratuito disposti con atto di donazione 24 maggio 2017 rogato dal notaio di San Giorgi9 Ionico i, rep 35890 racc 15525 col quale Persona_1 Parte_2
insieme al coniuge ha donato a favore delle due figlie nata Controparte_3 Persona_2
il 15.11.1982 a cod fisc e nata il [...] a Pt_1 CodiceFiscale_10 Persona_3
cod fisc :60L049 i suoi diritti di nuda proprietà in comunione con il coniuge sul Pt_1 C.F._9
seguente compendio immobiliare: a) Terreno in agro di Martina Franca contrada Monaci di are 33 e centiare 82, in catasto al fg 113 p.lla 331; b) Abitazione popolare di vani 3,5 al piano terreno in agro di Martina Franca, strada Monaci 1ih catasto' al fg 113 p.lla 144; e) Abitazione di tipo economico in in via Leonida 52 al piano primo di vani 7,5 in catasto al fg 319 p.lla 3418 sub 2; Pt_1
3)autorizza il Conservatore dei RR.II. o l'Agenzia per il Territorio ad eseguire le annotazioni prescritte dalla Legge;
4) condanna i convenuti, in solido, a rifondere spese e competenze di lite in favore del Parte_1
, liquidandole in euro 1800,00 per borsuali, euro 9000,00 per compensi professionali, inclusa
[...]
la maggiorazione per le parti ulteriori rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
22 In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 15 settembre 2025;
Il giudice dott. LB NN
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 10 “L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.Anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli ex comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza.”(Cass.Civ.Sez.I n.1804 del 18-02-2000 Centro Agricolo S.Paolo c. Banca Commerciale Italiana). 11 “Gli atti dispositivi del fideiussore sono assoggettati, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.2115 del 27-02-1991 Mundo c. Banca Cattolica Coop. Di Credito, Cass.Civ.Sez.III n.591 del 22-01-1999 LZ c. Banca Nazionale del Lavoro). 14 12 “L'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ. ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 cod.civ., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto tale da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli art.602 e ss. del c.p.c. per la realizzazione del credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.1691 del 18-02-1991 Campanino c. snc Russo Costruzioni, Cass.Civ.Sez.I n.11349 del 19-12-1996). 13 “L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 cod.civ., mentre non esige anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro.”(Cass.Civ.Sez.II n.11518 del 04-11-1995 Martiniello c. Cass.Civ.Sez.III n.7452 del 05-06-2000). Per_4 14 “La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logico- giuridici.”(Cass.Civ.Sez.III n.7452 del 05-06-2000). 15 15 “La scientia damni dell'alienante e del terzo può esser desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché l'eventus damni consiste anche nell'incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.1054 del 06-02-1999). 16 “Ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la sua realizzazione.”(Cass.Civ.Sez.I n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.II n.12144 del 29-10-1999). 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB NN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 09 maggio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2715 dell'anno 2022
T R A
Il in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avv Bernardino Parte_1
NI (c.f. ) e dalÌ'avv Pasquale Annicchiarico ( C.F.: C.F._1
) come da documentazione in atti;
C.F._2
Attore
C O N T R O
(c.f. ), nata a [...] [...], re-sidente in , Parte_2 C.F._3 Pt_1 Pt_1
Via Leonida n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero G. RELLEVA (c.f. ) C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Via Ciro Giovinazzi n.30 nonché nel Pt_1
domicilio digitale , per mandato allegato al presente atto nel Email_1
relativo fascicolo digitale firmato anche a ratifica di quanto
(c.f. ) nata a [...] [...] ed ivi residente alla Parte_2 C.F._3 Pt_1
Via Leonida n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. NL Prete (c.f. ) C.F._5
(indirizzo fax 0999440521 e/o all'indirizzo mail;
in virtù di procura Email_2
alle liti sottoscritta su foglio separato e da intendersi in calce alla presente;
1 Convenuta
, nata il [...] a [...] fisc residente in Controparte_1 Pt_1 CodiceFiscale_6
alla via Leonida 52; Pt_1
nata il [...] a [...] fisc residente in Controparte_2 Pt_1 C.F._7 Pt_1
alla via Mazzini 52.
Convenuti contumaci
Ove all'udienza del 06 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 23 luglio e 12 settembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c. e della ls 742/1969.
Svolgimento del processo
I.- Il processo era stato riservato per la decisione nei termini idonei alla conclusione infratriennale.
Con ordinanza emessa in data 18 gennaio 2025 il Tribunale disponeva:
[a) riserva la causa per la decisione assegnando i termini perentori consecutivi del 18 marzo 2025
e del 07 aprile 2025 ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc e della legge 742/1969]
Essendo stato iscritto sul ruolo generale in data 09 maggio 2022, la sentenza era in procinto di essere depositate entro il termine triennale.
Tuttavia i procuratori delle parti chiedevano un rinvio adducendo un sopravvenuto impedimento dell'Avv. Relleva ed il Tribunale fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni, onde il mancato rispetto del termine triennale era ascrivibile al fatto delle parti.
II. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in
2 primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 4 giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
III.- Con l'atto introduttivo del giudizio il evocava innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
i sigg.ri , , , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
seguenti conclusioni:
[Dichiarare ex art 2901 e.e. ed ex art 192 c.p. l'inefficacia nei confronti del degli Parte_1
atti dispositivi compiuti da con l'atto 24. 5.17 di cui al punto 1 e per l'effetto Parte_2
accertare e dichiarare che il ha pieno diritto di soddisfarsi ex art 2740 e.e. su Parte_1
tutti i beni del debitore e tra questi sui diritti di proprietà appunantisi sugli Parte_2
immobili di cui al punto 1 oggetto dell'atto di trasferimento 24 maggio 2017 rogato dal notaio
[...]
di San Giorgio Ionico, 1 rep 35890 racc 15525 - Condannare i convenuti alla rifusione Per_1 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5 delle spese di lite;
]
Così il argomentava le proprie richieste processuali: Parte_1
[L Con atto di donazione 24 maggio 2017 rogato dal notaio di San Giorgi9 Ionico Persona_1
i, rep 35890 racc 15525, (DOC 2) , insieme al coniuge ha Parte_2 Controparte_3
donato a favore delle due figlie nata il [...] a [...] fisc Persona_2 Pt_1 [...]
F e nata il [...] a [...] fisc :60L049 i C.F._8 Persona_3 Pt_1 C.F._9
suoi diritti di nuda proprietà in comunione con il coniuge sul seguente compendio immobiliare: a)
Terreno in agro di Martina Franca contrada Monaci di are 33 e centiare 82, in catasto al fg 113
p.lla 331; b) Abitazione popolare di vani 3,5 al piano terreno in agro di Martina Franca, strada
Monaci 1ih catasto' al fg 113 p.lla 144; e) Abitazione di tipo economico in in via Leonida Pt_1
52 al piano primo di vanio 7,5 in catasto al fg 319 p.lla 3418 sub 2 i : 2. La signora
[...]
è debitrice del Comune di , e tale era alla data del predetto atto pubblico, per Parte_4 Pt_1
essersi resa responsabile in concorso con altri soggetti coimputati , di reati di peculato ed associazione a delinquere ai danni dell'Ente C:ivico, commessi tra il 2001 ed il 2005; 3. Va · aggiunto che la non ha beni sufficienti sui quali l'attore possa soddisfar~ ' il proprio ingente Pt_2
credito, cosicchè l'atto di trasferimento ne ha di fatto pregiudicato le ragioni creditorie;
4. In particol~re , il Tribunale penale di Taranto con sentenza 8.3.2013 n. 554/2013 rèsa a definizione del giudizio di primo grado rg dib 5091/09, rgnr 7515/05, (DOC 3) accertava la responsabilità penale degli imputati, tutti dipendenti del e quindi la consumazione dei reati Parte_1
anzidetti, , per essersi appropriati di denaro pubblico simulando la · realizzazione di progetti obiettivo in realtà inesistenti e messi in scena al fine di appropriarsi di somme ulteriori rispetto ai dovuti emolumenti retributivi;
5. La signora veniva condannata alla pena di anni Parte_2
tre e mesi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni subiti dal , costituitosi Parte_1
parte civile, con liquidazione da eseguirsi in separato giudizio;
6. La sentenza veniva dapprima riformata in grado d'appello con sentenza n 1048/2015 nella quale si riquailificavano i fatti sotto la figura della truffa e si dichiarava l'intervenuta prescrizione estintiva, salva tuttavia la condanna per
l'associazione a delinquere e salve le statuizioni civili di condanna generica;
{DOC 4) 7. Con
6 sentenza 10569/18 la Corte di Cassazione annullava la dichiarazione di intervenuta prescrizione riqualificando i fatti come peculato;
(DOC 5) ; 8. La Corte del rinvio con sentenza 1735/2020 doveva prendere atto dell'intervenuta prescrizione anche in relazione al reato di peculato salvo che per i fatti più recenti (quelli di cui alla delibera 1969 del 7.4.05) ma faceva tuttavia salvi gli effetti civili essendo la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di primo grado. Ricalibrava invece la provvisionale in relazione ai soli fatti non prescritti. Alla veniva ridotta la pena Pt_2
ad anni due di reclusione;
{DOC 6); 9. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 23.11.21 n
43066/20 il {doc1 7} ha I'annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte del rinvio a carico di per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello ed ha Parte_2
rimesso gli atti alla Corte d'Appello di Lecce per un nuovo giudizio;
10. I fatti accertati in sede penale indipendentemente dall'esito del ricorso per cassazione proposto dalla basato sulla Pt_2
nullità del decreto di citazione a giudizio in sede penale, costituiscono prova della fondatezza dell'aspettativa creditoria del nei confronti della stessa . La maturazione Parte_1 Pt_2
della presçrizione penale successivamente alla sentenza di primo grado cristallizzerà i capi civili
e quindi l'accertamento della responsabilità risarcitoria nei confronti del;
11. Parte_1
Vi è una sentenza di condanna generica al risarcimento di danni per fatti di peculato ed associazione per delinquere la cui entità supera i cinque milioni di euro. Il quantum del risarcimento sarà determinato nel giudizio civile di quantificazione che verrà promosso al passaggio in giudicato della sentenza penale;
12. L'atto di trasferimento di cui al punto 1, nei limiti delle disposizioni compiute da e· quindi nei limiti della sua quota di comproprietà, è pertanto suscettibile di Parte_2
revocatoria ex art 2901 e.e. e 192 c.p. 13. Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una
:semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie (v'edi "ex multis" tra le pronunce più recenti in tal senso Cass. 18-7-2008 n. 20002; Cass. 5-3-2009 n. 5359
Cass 6-6-2011 n. 12235). Anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. n .
7 5246/06), ed anche per esso, per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se _si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi delll'art. 2043 cc;
14.
Per giurisprudenza costante il presupposto del consilium fraudis, ove l'atto sia posteriore al sorgere del credito, non richiede l'animus nocendi essendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore che l'atto di disposizione riduce la consistenza del suo patrimonio in danno dei creditori complessivamente considerati (per tutte Cass. Civ. 5824/1985, 10359/1996, 4077/1996, 17867/2007
). Nel caso di specie il credito, trattandosi di obbligazione da atto illecito è sorto al momento dell'atto e quindi negli anni 2000-2005, indipendentemente dalla data dell'accertamento giudiziale.
E quindi si tratta di credito sorto anteriormente all'atto di disposizione dei quali si domanda la revocatoria. Perdippiù la sentenza penale di primo grado che accertava l'illecito ( e liquidava la provvisionale) veniva emessa in data antecedente all'atto di disposizione del bene. Evidentemente sussiste il requisito del consilium fraudis e la domanda andrà accolta. 15. Nel caso di specie peraltro , il consilium fraudis è presunto ex art 192 c.p. 16. La partecipatio fraudis è provata dalla circostanza che i fatti oggetto del processo penale sono fatti di dominio pubblico nella città di
. Ne hanno parlato tutti i mezzi di informazione. Sia i giornali che i telegiornali. Tutti i Pt_1
cittadini di non possono 'non conoscere la vicenda "stipendi d'oro" con tutti i suoi Pt_1
protagonisti, così oggi e così alla data dell'atto dispositivo. Nel caso di specie poi i due donatari sono i figli della donante col che nessun dubbio può esserci sulla partecipatio fraudis. Ed oltretutto trattandosi di atto a titolo gratuito neppure è richiesto il requisito della partecipatio fraudis.]
Si costituiva con comparsa di risposta la sig.ra rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
[Voglia l'On.le Tribunale: - dichiarare inammissibile la presente azione per difetto di autorizzazione
a stare in giu-dizio; - rigettare l'azione in quanto infondata;
in via subordinata, sospendere il giudizio ex artt. 294 c.p.c. e 75 c.p.p. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la convenuta:
[ L'art. 22 c. 3 dello Statuto del Come di (all. 2), nel disciplinare le competenze del Sin- Pt_1
daco, stabilisce che questi “… può promuovere o resistere alle liti in quei Giudizi che coinvol-gono
8 interessi generali dell'Ente. In ogni altro procedimento la rappresentanza processuale dell'Ente è conferita al Dirigente pro tempore degli AA.LL., il quale acquisito il parere del Diri-gente della
Direzione che ha curato l'attività amministrativa sfociata in controversia, provvede a sottoscrivere il mandato previa adozione degli atti amministrativi presupposti”.
Nella presente lite il mandato è stato sottoscritto il 24.11.2021 dal Sindaco e dalla dirigente degli
Affari Legali (solo due giorni prima della nomina del Commissario Straordinario del e la Pt_1
citazione è stata notificata oltre sei mesi dopo (il 30.4.2022) senza che risulti adot-tato alcun atto presupposto: infatti non risulta espresso il parere preventivo (ovviamente ob-bligatorio anche ove fosse non vincolante) del Dirigente della Direzione che ha curato l'attività amministrativa a base della controversia e soprattutto non risulta adottata la Determina Diri-genziale che - preso atto del detto parare - ha autorizzato la lite.
In effetti, la convenuta a mezzo del sottoscritto difensore, ha proposto atto di accesso (all. 3) al fine di ottenere i suddetti atti, ricevendo solo la determina 16.10.2020 n. 433 (all. 4 e 5) del tutto inconferente, sia dal punto temporale (di due anni precedente al mandato conferito per la presente controversia e addirittura precedente alla sentenza della Cassazione n. 43066/2021), sia perché relativa al solo Avv. Annicchiarico, sia soprattutto perché non atti-nente alla convenuta.
La azione è dunque inammissibile per difetto di autorizzazione a stare in giudizio.
- III - RICOSTRUZIONE ITER PROCESSUALE PRECEDENTE -
Con riferimento alla ricostruzione della vicenda processuale penale alla base della presente controversia e ai connessi profili risarcitori, si ricorda la sequenza processuale che ha prece-duto la presente controversia.
• • Tribunale di Taranto - sentenza del 8.3.2013 n. 554/2013 (all. 6) - condanna penale e san- zioni civili;
• • Corte Appello - sentenza 8.10.2015 - 5.1.2016 n. 1048/2015 (all. 7) - dichiara non doversi procedere per prescrizione per i reati e conferma le sanzioni civili solo per alcuni imputati tra i quali non è compresa la convenuta;
9 • • Cassazione - sentenza 5.12.2017 - 8.3.2018 n. 10569/2018 (all. 8) - annulla con rinvio la sentenza C. App. n. 1048/2015;
• • Corte Appello - sentenza 25.11.2019 - 21.2.2020 n. 1735/2019 (all. 9) - conferma con-danne
e statuizioni civili;
• • Cassazione - sentenza 13.10.2021 - 23.11.2021 n. 43066/2021 (all. 10) - a causa della nul- lità della citazione in appello “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a
[...]
ed ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello di Lecce per nuovo giudizio”. Pt_2
A tutt'oggi, il nuovo giudizio non è stato ancora attivato.
- IV - INFONDATEZZA NEL MERITO -
IV.a) Secondo la stessa prospettazione dell'attore, la pretesa creditoria che giustifica la pro- ponibilità dell'azione revocatoria discende dalla condanna alle c.d. “sanzioni civili” derivante dalla sentenza del Tribunale di Taranto dell'8.3.2013 n. 554/2013 (all. 6).
IV.b) L'art. 2901 c.c., stabilisce:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debi-tore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trat- tandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
omissis”.
IV.c) Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, l'esercizio dell'azione presuppone semplicemente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di cre-dito, senza alcuna
10 necessità che esso sia certo, liquido, esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria;
si aggiunga la ragione di credito può essere anche una mera aspettativa o un credito eventuale o litigioso da fatto illecito (come nella specie).
Senonché, visto l'iter processuale descritto sub. capo III, appare evidente che ad oggi il Co-mune di
non è titolare di alcun credito verso la convenuta, neppure sotto il profilo della mera Pt_1
aspettativa; infatti, la sentenza del Tribunale di Taranto (all. 6) è stata riformata integralmente dalla
Corte d'Appello (all. 7); successivamente la Cassazione ha a sua volta an-nullato (all. 8) con rinvio la sentenza della Corte riportando così in vita quella riformata.
Senonché l'atto introduttivo del giudizio di rinvio non è stato notificato alla convenuta, come accertato dalla stessa Cassazione (all. 10).
Tra la sentenza del Tribunale dell'8.3.2013 (all. 5) e la notifica della citazione (30.4.2022) sono trascorsi oltre 9 anni: pertanto, considerando la pena edittale per il reato per il quale la era Pt_2
stata condannata in primo grado, e attesa si ripete la mancata attivazione del giudizio di rinvio (con tutte le collegate decadenze), è da escludersi ogni pretesa creditoria della P.A..
IV.d) Anche a prescindere dalle su indicate considerazioni, sta di fatto che l'attore non ha dato alcuna prova della sussistenza della condizione di proponibilità dell'azione disciplinata dal comma
1 dell'art. 2910 c.c. (“… debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ra-gioni del creditore o … l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddi-sfacimento).
IV.e) Consegue la improponibilità di qualsivoglia azione revocatoria.
- V - PREGIUDIZIALE PENALE E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO -
In ogni caso, laddove si dovesse ritenere che il può avanzare una aspetta-tiva di Parte_1
credito (è cosi non è) - in attesa del detto giudizio di rinvio che a tutt'oggi la competente Corte di
Lecce non ha ancora avviato - il presente giudizio, deve essere sospeso ex artt. 294 c.p.c. e 75 c.p.p..
]
Con ordinanza emessa in data 18 gennaio 2025 il Tribunale disponeva:
11 [a) riserva la causa per la decisione assegnando i termini perentori consecutivi del 18 marzo 2025 e del 07 aprile 2025 ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc e della legge 742/1969;
b) visto ed applicato l'art. 169 c.p.c. autorizza il ritiro dei fascicoli di parte con obbligo di depositarli il 18 marzo 2025;
c) visto ed applicato l'art. 77 comma 2 d.a.c.p.c. manda alla Cancelleria affinchè all'atto del ritiro e del successivo deposito del fascicolo di parte apponga in calce all'ordinanza ( o nell'ultimo verbale cartaceo del fascicolo processuale ) l'annotazione ivi prescritta dalla legge (“In calce al decreto – che autorizza la restituzione del fascicolo alla parte, n.d.r. – il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso”);]
Con successiva ordinanza emessa in data 28 aprile 2025 il Tribunale disponeva:
{ vista l'istanza depositata in data 07 aprile 2025 che si riproduce: [TRIBUNALE di TARANTO
Dott. NN - R.G. n 2715/2022 Istanza congiunta di rimessione della causa sul ruolo e rimessione
in termini Per la sig.ra (Avv. Piero G. Relleva); contro Parte_2 Parte_1
(Avv. Bernardino NI); premesso - che all'udienza del 17.1.2025, la causa de qua
[...]
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; -che, prima e
dopo l'udienza in considerazione, il sottoscritto procuratore della sig.ra , ha avuto problemi Pt_2
di salute che hanno impedito in maniera preclusiva il normale attendimento di ogni attività
quotidiana ivi compresa quella lavorativa;
-che del problema di salute è stato tempestivamente
informato l'Avv. NI - che sottoscrive la presente – il quale per mero scrupolo difensivo ha
provveduto al deposito della propria comparsa conclusionale;
con atto di citazione - iscritto a ruolo
in data 3.7.2024 al n.r.g. 3069/2024 CONSIDERATO Che - in ragione di quanto innanzi nonché di
quanto depositato unitamente alla presente - necessita che la causa sia rimessa sul ruolo con nuova
fissazione dell'udienza di p.c. e rimessione delle parti nei termini per il deposito di comparse
conclusionali e repliche, in modo da non pregiudicare il diritto di difesa della sig.ra , i Pt_2
procuratori sottoindicati chiedono la rimessione sul ruolo del giudizio con fissazione dell'udienza di
12 precisazione conclusioni in modo da poter svolgere, nelle normali tempistiche codicisticamente
previste, le proprie difese. Con osservanza Taranto, 7.4.2025 Avv. Bernardino PASANISI Avv.
NL PRETE]; Vista la certificazione allegata alla predetta istanza ed emessa in data 14 marzo
2025 dalla I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele – Unità Operativa di Neuroradiologia nella quale si da
atto che l'Avv. Piero Relleva, procuratore costituito per , verserebbe in condizioni Parte_2
di “Recente peggioramento dello stato di coscienza con pz più rallentato e confuso.”; ritenuto che a
carico del procuratore giudiziale della convenuta si sia verificata una Parte_2
sopravvenuta causa di alterazione delle normali capacità di attendere alle ordinarie occupazioni
inerente l'esercizio della professione forense e che l'impedimento giustifichi una nuova fissazione di
udienza di precisazione delle conclusioni ove la convenuta, se lo riterrà, potrà munirsi di nuovo
difensore in aggiunta o in sostituzione dell'Avv. Piero Relleva;
p.q.m.
a) accoglie l'istanza del
procuratore del Avv. NI e, per l'effetto, fissa la nuova udienza del 06 giugno Parte_1
2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che si svolga con modalità telematico-
cartolari ex art. 127ter cpc ed assegnando alle parti il termine del 06 giugno 2025 ore 23,59 per il
deposito di una nota telematica di trattazione del procedimento in sostituzione della comparizione
personale che non avrà pertanto luogo;
b) invita la convenuta a munirsi, se del Parte_2
caso, di un nuovo difensore in sostituzione o in aggiunta al procuratore costituito ed impedito Avv.
Pietro Relleva;
c) la presente ordinanza sia comunicata personalmente, in formato cartaceo e per
esteso, alla convenuta;
autorizza la Cancelleria ad avvalersi dell'Ufficio Unep Parte_2
per l'incombente;}
Motivi della decisione
IV.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Persona_3 Persona_2
[...]
V.- L'art. 2901 cc , nell'ambito della Sezione II intitolata “dell'azione revocatoria” dispone:
13 “il creditore , anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alla ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e , nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.”
L'azione revocatoria è annoverata dal codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, poiché è diretta ad evitare che il debitore (o i suoi fideiussori), si spoglino fraudolentemente dei propri beni mediante atti a carattere dispositivo diretti a depauperare la consistenza della garanzia patrimoniale dovuta, per ogni creditore, dal patrimonio intero del debitore a norma dell'art.2740 cod.civ..
Ha una finalita' cautelare del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrita' la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi10, anche se posto in essere dal fideiussore11, accertandone la sua inefficacia nei confronti di esso creditore. Pertanto, condizione essenziale per lo esercizio della tutela revocatoria e' il pregiudizio alle ragioni del creditore, per la cui configurabilita', peraltro, non e' necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente anche un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosita'
(Cass.Civ.Sez.II n.2971 del 29-03-1999).
Il suo vittorioso esercizio determina non già il travolgimento dell'atto, ma la sua inefficacia relativa nei confronti del solo creditore12, per consentirgli di esercitare, sul bene che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva per la realizzazione del credito che sia eventualmente rimasto insoddisfatto (Cass.Civ.Sez.I n.791 del 25-01-2000).
Presupposto tipico per la esperibilità dell'azione è il c.d. “consilium fraudis”, elemento squisitamente spirituale che, quando l'atto di disposizione a titolo oneroso è posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, non richiede affatto un accordo collusivo o un pactum sceleris tra il debitore ed il terzo acquirente, ma la semplice consapevolezza in entrambi del pregiudizio così arrecato al creditore del disponente13.
Sul terreno squisitamente probatorio, vertendosi in materia di stati soggettivi interiori, la relativa prova, che non può mai trasformarsi in una probatio diabolica, può essere resa con presunzioni14 anche diverse da quella tipica scaturente dalla oggettiva divergenza tra il prezzo venale e quello dichiarato in atto15.
Qualora poi in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralita' di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa"(Cass.Civ.Sez.III n.3113 del 10-04-1997 c. Per_5
Cass.Civ.Sez.I n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.III n.6248 del 21-06-1999). Per_6
Per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non e' invece necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma e' sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione,
sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore;
consapevolezza la cui prova puo' essere fornita anche mediante presunzioni (Cass.Civ.Sez.II n.14274 del 18-12-1999 c.Banca Toscana Parte_5
spa), e che non è richiesta nell'avente causa-benificiario dell'atto di disposizione (Cass.Civ.Sez.I
n.4642 del 12-04-2000 Molinari c. Banca Nazionale del Lavoro).
A sua volta l'"eventus damni" ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficolta'
ed incertezza nell'esazione coattiva del credito16; condizione, questa, certamente riconoscibile nella ipotesi in cui il patrimonio del debitore subisca una variazione meramente qualitativa laddove, a parità
di valore venale, il bene acquisito in luogo di quello alienato sia di per se facilmente occultabile o sottraibile alla azione esecutiva, così come si verifica quando un bene immobile sia alienato in cambio del giusto prezzo, essendo il danaro in sé bene facilmente disperdibile17.
L'azione revocatoria non ha così un contenuto recuperatorio del bene oggetto dell'atto impugnato, in quanto la sentenza che l'accoglie non determina il “ritorno” del bene nel patrimonio del debitore che lo aveva alienato in pregiudizio del proprio creditore, come invece potrebbe fare una domanda di simulazione assoluta.
Gli effetti dell'azione revocatoria sono infatti scolpiti nell'art. 2902 cc che dispone: “il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia , può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.”;
Ne consegue così che vi è perfetta compatibilità tra il giudizio di cognizione ordinaria in cui il creditore chiede il riconoscimento giudiziale del proprio credito ed il giudizio in cui il medesimo creditore chiede la declaratoria di inefficacia di atti con cui il debitore diminuisce la garanzia patrimoniale dovuta ex art. 2740 cc.; i due giudizi sono tra loro complementare ed i rispettivi effetti sono destinati ad integrarsi al fine di consentire la piena tutela del diritto del creditore, attore in entrambi.
Da tanto discende una ulteriore e fondamentale conseguenza: l'accoglimento della domanda revocatoria, non producendo effetti traslativi od obbligatori immediati, lascia intatta la capacità di resistenza del debitore che, se vittorioso nel giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della esistenza del proprio debito, renderà inutile il giudicato formatosi nel giudizio in cui è stata esercitata l'azione revocatoria.
A cosa servirà mai infatti al creditore ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto di disposizione del debitore, se successivamente verrà escluso con efficacia di giudicato l'esistenza di un credito verso il disponente ? Si verificherà in tal caso una ipotesi scolastica di sopravvenuta inutilità del giudicato formatosi nell'azione revocatoria, in quanto il presupposto relativo alla esistenza di un 17 “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore – eventus damni – è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”(Cass.Civ.Sez.III n.7262 del 01-06-2000 Billi c. Golden Sea srl). 17 credito da tutelare sarà escluso dal giudicato di rigetto della domanda di accertamento del credito medesimo.
L'atto impugnato sarà , sì , dichiarato inefficace nei confronti del supposto creditore, ma questi non potrà agire in executivis se il giudizio relativo all'accertamento del credito si concluda con un esclusione della esistenza di tale pretesa creditoria.
VI.- L'art. 651 del c.p.p., sotto la rubrica “efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno”, così dispone:
“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.”
Con sentenza n. 554/2013 emessa l'08 marzo 2013 il Tribunale di Taranto Seconda Sezione Penale, così aveva stabilito:
[
P.Q.M.
Visti gli arti. 533, 535 c.p.p.; DICHIARA…..- omissis -……. omissis Parte_6
-…….colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), B bis) - in questo assorbito il reato di cui al capo C bis) - e D bis) d'imputazione, escluse le ipotesi contestate in via alternativa sub B), C) e O); e, riconosciute a …- omissis -……. .- omissis -…… le circostanze attenuanti Parte_6
generiche, ritenute per…..- omissis -……. equivalenti, e per tutti gli altri prevalenti sulla contestata aggravante, unificati i reati per continuazione, CONDANNA….- omissis -……PRENNA
.- omissis -……..alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno. Parte_6
CONDANNA tutti i predetti imputati, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese processuali
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.; CONDANNA tutti i predetti imputati, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile, , da liquidarsi in separata sede, Parte_1
nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in euro
18 10.800,00, oltre accessori come per legge.
Assegna alla parte civile una prowisionale immediatamente esecutiva in misura di complessivi euro
5.771.190,48, che pone a carico di….- omissis -…………PRENNA per euro Pt_2
49.777,00……- omissis -……..
Visti gli artt. 240 e 322 terc.p.; DISPONE la confisca dei beni mobili ed immobili in sequestro sino
a concorrenza dell'importo di euro 5.771.190,48, esclusi quelli sequestrati in danno di ….- omissis -
……… dei quali dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto.
RIGETTA la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile.]
Con sentenza emessa n. 1735 il 25 novembre 2019 la Corte d'Appello di Lecce – Sezione Unica
Penale, pronunciando sul gravame proposto avverso la sentenza n. 554/2013 emessa l'08 marzo
2013 dal Tribunale di Taranto Seconda Sezione Penale, così aveva stabilito:
[
PQM
Visto l'art.627 cpp, decidendo in sede di rinvio su annullamento della Suprema Corte di
Cassazione in data 5.12.2017 della sentenza della Corte di Appello di Lecce -sezione distaccata di
dell'S.10.2015 appellata da …..- omissis -……. omissis -……. Pt_1 Parte_6
Dichiara non doversi procedere nei confronti di….- omissis -………. in ordine al reato di peculato ritenuto al capo Bbis) perché estinto per morte dell'imputato e nei confronti di….- omissis -
…………estinto per prescrizione.
Ridetermina la pena per il detto reato…..- omissis -………..in anni due di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, per tutti gli altri imputati.
Pena sospesa e non menzione per…..- omissis-….. omissis -…….. Parte_6
Conferma le statuizioni civili disposte con la sentenza appellata.
Condanna tutti gli imputati, fatta eccezione per….- omissis -……. al pagamento delle spese del presente grado in favore della costituita parte civile che si liquidano in euro 1.500,00 oltre Iva e cpa
e rimb.forf. spese generali come per legge.
19 Limita la confisca dei beni mobili ed immobili sino a concorrenza dell'importo di euro 337 .000,00 nei confronti di tutti gli imputati fatta eccezione per…..- omissis -………]
Con sentenza n. 43066/2021 emessa il 13 ottobre 2021 la Suprema Corte di Cassazione Seconda
Sezione Penale, pronunciando sul ricorso proposto avverso la sentenza n. 1735 emessa il 25 novembre 2019 dalla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Unica Penale, così ha statuito:
[
P.Q.M.
….- omissis -…….. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a
[...]
ed ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello di Lecce per nuovo giudizio….] Pt_2
Ne consegue che a seguito della sentenza n. n. 43066/2021 emessa il 13 ottobre 2021 la Suprema
Corte di Cassazione Seconda Sezione Penale, nei confronti della odierna convenuta Parte_2
sono tornate attuali le statuizioni della sentenza n. 554 emessa l'08 marzo 2013 dal Tribunale di
Taranto Seconda Sezione Penale:
[
P.Q.M.
Visti gli arti. 533, 535 c.p.p.; DICHIARA…..- omissis -……. omissis Parte_6
-…….colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), B bis) - in questo assorbito il reato di cui al capo C bis) - e D bis) d'imputazione, escluse le ipotesi contestate in via alternativa sub B), C) e O); e, riconosciute a …- omissis -……. .- omissis -…… le circostanze attenuanti Parte_6
generiche, ritenute per…..- omissis -……. equivalenti, e per tutti gli altri prevalenti sulla contestata aggravante, unificati i reati per continuazione, CONDANNA….- omissis -……PRENNA
.- omissis -……..alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno. Parte_6
CONDANNA tutti i predetti imputati, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese processuali
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.; CONDANNA tutti i predetti imputati, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile, , da liquidarsi in separata sede, Parte_1
nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile che liquida in euro
10.800,00, oltre accessori come per legge.
Assegna alla parte civile una prowisionale immediatamente esecutiva in misura di complessivi euro
5.771.190,48, che pone a carico di….- omissis -…………PRENNA per euro Pt_2
20 49.777,00……- omissis -……..
Visti gli artt. 240 e 322 terc.p.; DISPONE la confisca dei beni mobili ed immobili in sequestro sino
a concorrenza dell'importo di euro 5.771.190,48, esclusi quelli sequestrati in danno di ….- omissis -
……… dei quali dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto.
RIGETTA la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile.]
Ne consegue la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda:
1)la preesistenza del fumus boni iuris del credito, individuabile nella sentenza emessa l'08 marzo
2013 dal Tribunale di Taranto;
2)l'oggettiva idoneità dell'atto di donazione di più immobili a ridurre grandemente la capacità patrimoniale e solutoria della debitrice;
3) la posteriorità rispetto al sorgere del credito dell'atto di disposizione, perfezionatosi con atto di donazione 24 maggio 2017 rogato dal notaio di San Giorgi9 Ionico i, rep 35890 Persona_1
racc 15525 col quale , insieme al coniuge ha donato a Parte_2 Controparte_3
favore delle due figlie nata il [...] a [...] fisc Persona_2 Pt_1 C.F._10
e nata il [...] a [...] fisc :60L049 i suoi
[...] Persona_3 Pt_1 C.F._9
diritti di nuda proprietà in comunione con il coniuge sul seguente compendio immobiliare: a) Terreno in agro di Martina Franca contrada Monaci di are 33 e centiare 82, in catasto al fg 113 p.lla 331;
b) Abitazione popolare di vani 3,5 al piano terreno in agro di Martina Franca, strada Monaci 1ih catasto' al fg 113 p.lla 144; e) Abitazione di tipo economico in in via Leonida 52 al piano Pt_1
primo di vanio 7,5 in catasto al fg 319 p.lla 3418 sub 2;
4)l'irrilevanza nell'atto di donazione, a titolo gratuito, del consilium fraudis o della scientia fraudis del terzo acquirente, nella fattispecie le donatarie, come fatto palese dall'art. 2901 n.2 cc che la richiede per i soli atti a titolo oneroso (2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e , nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.)
21 L'insufficiente garanzia patrimoniale residuata in capo alla debitrice a seguito Parte_2
dell'atto di donazione de quo non è stata contestata in punto di fatto dalla convenuta.
La domanda attrice deve così essere accolta.
VI.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
1)dichiara la contumacia di e Persona_3 Persona_2
2) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti delle ragioni creditorie sorte a favore del per effetto della sentenza n. 554 emessa l'08 marzo 2013 dal Parte_1
Tribunale di Taranto, i negozi a titolo gratuito disposti con atto di donazione 24 maggio 2017 rogato dal notaio di San Giorgi9 Ionico i, rep 35890 racc 15525 col quale Persona_1 Parte_2
insieme al coniuge ha donato a favore delle due figlie nata Controparte_3 Persona_2
il 15.11.1982 a cod fisc e nata il [...] a Pt_1 CodiceFiscale_10 Persona_3
cod fisc :60L049 i suoi diritti di nuda proprietà in comunione con il coniuge sul Pt_1 C.F._9
seguente compendio immobiliare: a) Terreno in agro di Martina Franca contrada Monaci di are 33 e centiare 82, in catasto al fg 113 p.lla 331; b) Abitazione popolare di vani 3,5 al piano terreno in agro di Martina Franca, strada Monaci 1ih catasto' al fg 113 p.lla 144; e) Abitazione di tipo economico in in via Leonida 52 al piano primo di vani 7,5 in catasto al fg 319 p.lla 3418 sub 2; Pt_1
3)autorizza il Conservatore dei RR.II. o l'Agenzia per il Territorio ad eseguire le annotazioni prescritte dalla Legge;
4) condanna i convenuti, in solido, a rifondere spese e competenze di lite in favore del Parte_1
, liquidandole in euro 1800,00 per borsuali, euro 9000,00 per compensi professionali, inclusa
[...]
la maggiorazione per le parti ulteriori rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
22 In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 15 settembre 2025;
Il giudice dott. LB NN
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 10 “L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.Anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli ex comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza.”(Cass.Civ.Sez.I n.1804 del 18-02-2000 Centro Agricolo S.Paolo c. Banca Commerciale Italiana). 11 “Gli atti dispositivi del fideiussore sono assoggettati, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.2115 del 27-02-1991 Mundo c. Banca Cattolica Coop. Di Credito, Cass.Civ.Sez.III n.591 del 22-01-1999 LZ c. Banca Nazionale del Lavoro). 14 12 “L'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ. ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 cod.civ., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto tale da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli art.602 e ss. del c.p.c. per la realizzazione del credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.1691 del 18-02-1991 Campanino c. snc Russo Costruzioni, Cass.Civ.Sez.I n.11349 del 19-12-1996). 13 “L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 cod.civ., mentre non esige anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro.”(Cass.Civ.Sez.II n.11518 del 04-11-1995 Martiniello c. Cass.Civ.Sez.III n.7452 del 05-06-2000). Per_4 14 “La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logico- giuridici.”(Cass.Civ.Sez.III n.7452 del 05-06-2000). 15 15 “La scientia damni dell'alienante e del terzo può esser desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché l'eventus damni consiste anche nell'incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.1054 del 06-02-1999). 16 “Ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la sua realizzazione.”(Cass.Civ.Sez.I n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.II n.12144 del 29-10-1999). 16