Sentenza 28 novembre 2018
Improcedibile
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01486/2026REG.PROV.COLL.
N. 05436/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5436 del 2019, proposto dalla ditta La Villata S.p.A. Immobiliare di Investimento e Sviluppo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Russo, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato in Roma, via Cicerone n. 44;
contro
il Comune di Albiate, non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’Ente di diritto pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro, della Regione Lombardia, della Provincia Monza Brianza, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. 2680 del 28 novembre 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la Cons. MA RI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe è stata impugnata la sentenza emessa dal T.A.R. per la Lombardia n. 2680 del 28 novembre 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta La Villata S.p.A. Immobiliare di Investimento e Sviluppo per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Albiate n. 51 del 7.77.2009 e n. 52 del 9.11.209 (pubblicate all’albo pretorio dal 24.12.2009 al 9.01.2010), nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso o conseguente, e in particolare della la deliberazione di C.C. n. 19 del 4.04.2009, avente a oggetto l’adozione del PGT e degli atti di VAS.
1.1. Il Comune di Albiate non si è costituito nel presente grado di giudizio. Anche le altre parti a cui l’appello è stato notificato non si sono costituite.
2. Alla udienza pubblica del 29 febbraio 2024 la causa è stata cancellata dal ruolo su istanza dell’avvocato dell’appellante.
3. Con deposito del 14 gennaio 2025 l’appellante ha depositato istanza di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse atteso che - successivamente all’avvio del giudizio l’iter di approvazione della Variante Generale si è sbloccato con l’adozione della stessa e pertanto, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della società appellante alla sua “coltivazione e alla sua decisione nel merito, potendosi dunque estinguere con la relativa declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse” .
4. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
Pertanto, nel caso all’esame, in relazione al contenuto della nota sopra indicata, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Nulla si dispone sulle spese in mancanza di costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ TO, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
MA RI, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RI | NZ TO |
IL SEGRETARIO