Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/10/2025, n. 17565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17565 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09112/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9112 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Giuffre', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
dell’atto Registro Generale delle Determinazioni n.2588 del 12.05.22 - Provvedimento n.74 del 10.05.22 a carico di F.D. di irricevibilità della comunicazione Prot. 96654 del 02.05.22 del Comune di Fiumicino
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il consigliere AC AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 7 luglio 2022 e depositato il 29 successivo la signora -OMISSIS-, titolare della concessione demaniale marittima n. 451\03 in forza della quale esercita l’attività di stabilimento balneare nella località di Fregene, nonché di licenza per esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di TIPO A n1171 e di tipo B 17019080358120 a carattere permanente datata 19 agosto 2003, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione del Comune di Fiumicino n°2588 del 12.05.22 - provvedimento n°74 del 10.05.22 che ha pronunciato l’irricevibilità della comunicazione prot. 96654 del 02.05.22 relativa alla ripresa attività all'interno dello stabilimento balneare a seguito della interruzione della stessa a causa dei provvedimenti emergenziali dovuti alla pandemia da sars-cov-19.
2. – Con un unico motivo, rubricato “ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 L.241/90 - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI - SVIAMENTO DI POTERE - DIFETTO DI NECESSARIA”, la ricorrente censura la dichiarazione di irricevibilità della sua comunicazione di ripresa dell’attività lamentando, in sintesi, che il Comune avrebbe dovuto condurre istruttoria e motivare (in sintesi) sulle seguenti circostanze:
- il provvedimento gravato si basa sulla ritenuta decadenza della concessione demaniale marittima n. 451\03; tuttavia tale decadenza è stata impugnata dalla concessionaria davanti a questo TAR che con sentenza n. 7734/2018 ha respinto il ricorso dell’interessata, la quale ha proposto appello n.r.g. n°1996/19, pendente al momento dell’introduzione del presente giudizio;
- la morosità nel pagamento dei canoni concessori e il diniego di relativa sanatoria è stato invece oggetto del ricorso davanti a questo TAR n.r.g. 4023/21, anch’esso pendente al momento della proposizione del presente giudizio;
- la ricorrente ha frattanto ricevuto la notifica di un verbale di violazione di cui all’art. 231 del TULS per abusiva somministrazione, e subiva il sequestro dei locali in cui esercita l’attività.
3. – Con ordinanza n. 5874\2022 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta.
4. – Il Comune di Fiumicino, costituitosi in giudizio, con memoria ex art. 73 c.p.a. ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, in quanto more tempore l’area è stata riconsegnata al demanio, nonché la sua infondatezza alla luce del principio per cui il legittimo esercizio di un'attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica, oltre che alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.
5. – La ricorrente, come le memorie ex art. 73 c.p.a., ha contestato l’effettiva decadenza dalla concessone demaniale marittima.
6. –Il ricorso è passato in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025.
7. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dal Comune resistente.
Al riguardo è dirimente rilevare che con sentenza n. 9478\2022 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della odierna ricorrente avverso la sentenza di questo TAR n. 7734/2018, la quale, a sua volta, aveva respinto il ricorso dalla medesima proposto contro il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 459\03.
Tale decadenza, pertanto, è oramai –a differenza di quanto argomentato dalla ricorrente ancora a ridosso della udienza di trattazione del presente giudizio nel merito- definitiva.
A fronte di tale definitività, trova piena applicazione al caso di specie il principio invocato dal Comune, per cui il legittimo esercizio di un'attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica, oltre che alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.
Difettando in capo alla ricorrente la stessa disponibilità delle aree su cui esercitare l’attività inibita con il provvedimento in esame, la ricorrente non nutre più interesse alcuno alla decisione del presente giudizio.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Fiumicino che forfetariamente liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento\00) oltre oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AC AT, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
Annalisa Tricarico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AC AT |
IL SEGRETARIO