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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA lettivamente domiciliato in Cassino alla Via Bari n. Parte_1
19, presso lo studio dell'avv. Enzo Clemente, che lo rappresenta e difende, giusta
Delibera della G. C. n. 5 del 31.01.2022 e procura alle liti in calce al ricorso in appello.
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagliari elettivamente CP_1 dom.ta come in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 992/2021, pubblicata in data 07.01.2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso di primo grado ha convenuto il CP_1 Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, esponendo che la Corte d'Appello di Roma, con CP_ sentenza n. 7822 del 4.11.2015 depositata il 17.12.2015 aveva condannato l' resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra quanto spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e di indennità per la responsabilità del procedimento, e quanto percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del comparto Regioni e Autonomie Locali applicata tra le parti, con decorrenza dal
2.1.1993, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti;
che la predetta sentenza era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione;
che la stessa costituiva titolo esecutivo, trattandosi di sentenza di condanna generica;
che detta sentenza era stata notificata al unitamente alla richiesta di Parte_1 pagamento degli importi così come quantificati in ricorso;
che l'Ente debitore non aveva pagato alcunché né ha avanzato alcuna proposta transattiva di liquidazione;
che dal conteggio allegato risultava creditrice della somma di € 100.866,76.
Tanto premesso chiedeva la condanna del al pagamento in Parte_1 proprio favore della somma di euro 100.886,76 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in forza della sentenza citata (Corte d'Appello di Roma n. 7822 del 4.11.2015 depositata il 17.12.2015).
Si costituiva il eccependo il mancato assolvimento Parte_1 dell'onere probatorio in ordine alla determinazione del “quantum” del credito rivendicato;
sostenendo che i conteggi depositati erano lacunosi ed erronei;
che, in particolare, la ricorrente non aveva mai rivestito la categoria o posizione B1 ma è stata subito inquadrata come B2, assumendo successivamente diverse posizioni economiche (da B2 a B6); che, dal 1993 al 31.3.1999, la classificazione del personale del comparto pubblico era basata su livelli non raffrontabili con quelli posti alla base dei conteggi;
che erano state conteggiate indennità procedimentali e di reperibilità nei periodi in cui non erano normativamente previste;
che il calcolo degli interessi non era specifico.
Il resistente chiedeva, quindi, il rigetto dell'avversa domanda. Pt_1
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile ed è stata decisa con dispositivo del seguente tenore:
<<…condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di CP_1
2 euro 113.012,64, già comprensiva di interessi legali, per i titoli di cui in motivazione;
− condanna il al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA;
− pone a carico del le spese di TU, liquidate come da separato decreto.>>. Parte_1
Con atto di gravame il ha chiesto la integrale riforma della pronuncia Pt_1 ritenuta erronea come da conclusioni. Si è costituita la resistendo al gravame CP_1 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Il giudice di primo grado ha individuato l'ambito del giudizio nell'accertamento del
“quantum” del credito retributivo della nei confronti del oggi CP_1 Pt_1 appellante, per il quale è stata pronunciata condanna generica dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 7822 del 4.11.2015, depositata il 17.12.2015.
La “causa petendi” è stata individuata nelle differenze retributive tra l'inquadramento spettante e quello formalmente riconosciuto;
nell'indennità di reperibilità; nell'indennità di responsabilità del procedimento, negli gli interessi legali;
il periodo di riferimento, dal 2.1.1993 al 1.4.2011.
Il Tribunale ha dato atto che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7822/2015 aveva già accertato il diritto di al pagamento “delle CP_1 differenze retributive tra spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e indennità per la responsabilità del procedimento, e percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del comparto Regioni e Autonomie Locali applicata al rapporto di lavoro inter partes, con decorrenza 2.1.1993, oltre interessi legali sui singoli crediti con decorrenza dalle relative date di maturazione”.
Disposta la TU , in aderenza alle previsioni dell'art. 8, comma 5, del CCNL del
14.9.2000, il primo giudice ha adottato l'“ipotesi C” dove il consulente ha calcolato le differenze retributive “tenendo conto delle retribuzioni tabellari categoria B posizioni economiche B1, così come previsto dal CCNL del comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali, con il livello di inquadramento categoria C posizione economica C1”.
In relazione all'indennità di reperibilità, emolumento riconosciuto sempre dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822, l'art. 23 del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che “Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere
3 istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.
20.000 per 12 ore al giorno…Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato”.
Secondo il primo giudice << indennità è destinata a remunerare esclusivamente la disponibilità del dipendente pubblico, vale a dire il parziale sacrificio del godimento dei periodi di riposo al di fuori dell'orario di lavoro, a prescindere dallo svolgimento della effettiva prestazione lavorativa, come si evince dai commi 1 e 4 del cit. art. 23. Il giudice d'appello nella sentenza dinnanzi menzionata ha accertato la sussistenza dei presupposti per la fruizione della indennità di reperibilità in ragione delle mansioni svolte dalla ricorrente a far data dal 2.1.1993, quale addetta in maniera stabile e continuativa all'ufficio anagrafe e stato civile (“Lo svolgimento delle indicate mansioni deve ritenersi pacificamente acquisito al giudizio, non avendo formato oggetto di specifica contestazione alcuna ed essendo stato anzi sostanzialmente ammesso da parte del convenuto…l'appello deve dunque essere accolto nei termini di cui in dispositivo, ovvero di condanna generica alla corresponsione delle differenze retributive…ricomprensive anche della indennità di reperibilità e dell'indennità di responsabilità del procedimento espressamente rivendicate quali spettanti in ragione dei compiti disimpegnati secondo le previsioni contrattuali collettive e non oggetto di specifica contestazione alcuna da parte del ricorrente”)…Correttamente, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato tale indennità, nell' “ipotesi C”, con riferimento a 52 domeniche e 12 festività annuali, sulla base dell'importo di euro 20,65 previsto dal CCNL del 14.9.2000
(periodo di reperibilità di 24 ore), raddoppiato nelle giornate festive, secondo la previsione del citato art. 23, calcolando la differenza con gli importi che risultano percepiti dai cedolini paga e dai mandati di pagamento prodotti nel fascicolo di parte resistente>>
Con riferimento all'indennità di responsabilità del procedimento, emolumento parimenti riconosciuto dal giudice d'appello, deve rilevarsi che l'art. 17, comma 2, lett. f del CCNL del 1.4.1999 individua un importo massimo, lasciando all'autonomia dell'ente la determinazione dell'importo. <<…l'importo, appare congruo e ragionevole il criterio oggettivo seguito dal TU, il quale ha proceduto alla quantificazione sulla base del valore medio calcolato sugli importi erogati per gli anni in cui detta indennità è stata corrisposta. L'Ente convenuto non ha
4 specificamente contestato gli importi tabellari posti alla base dei conteggi del TU, contestando invece i criteri seguiti nell'ipotesi di calcolo sub “C” e ritenendo invece corretta quella sub “B” (cfr. note controdeduttive del CTP del convenuto Pt_1
e note di trattazione scritta depositate dalla difesa resistente per l'udienza del
14.6.2021 e del 13.12.2021): tutte le ragioni esposte inducono tuttavia questo giudicante a preferire l' “ipotesi C”, unica corretta tra quelle prospettate nella relazione del consulente. Quanto poi al rilievo secondo cui “nessun importo può essere riconosciuto a titolo di differenze per indennità di reperibilità e di responsabilità in quanto non risultano prodotti i necessari e formali provvedimenti di attribuzione con le relative misure economiche, che avrebbero dovuto essere contrattate ed attribuite in base alle risorse effettivamente disponibili anno per anno”, l'obiezione è da disattendere, essendo diretta a porre in discussione l' “an” degli emolumenti in questione, già accertato nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822/2015…la ricorrente ha maturato a titolo di differenze retributive tra la posizione economica B1 e la posizione economica C1 per il periodo dal
2.1.1993 al 1.4.2011, l'importo totale lordo di euro 33.570,62, oltre interessi legali pari ad euro 10.457,25; a titolo di differenze per indennità di reperibilità l'importo totale lordo di euro 41.096,73, oltre interessi legali pari ad euro 15.608,72; a titolo di differenze per indennità di responsabilità del procedimento l'importo totale lordo di euro 8.819,86 oltre interessi legali pari ad euro 3.459,46.>>
Nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822/2015.
Questa Corte ha sollecitato le parti a chiarire gli effetti della pronuncia rescindente sul presente giudizio assegnando termine per note. Secondo l'appellante
[...]
: <nell'atto di appello, con la sentenza n. 704 2011 Parte_1
19, presso lo studio dell'avv. Enzo Clemente, che lo rappresenta e difende, giusta
Delibera della G. C. n. 5 del 31.01.2022 e procura alle liti in calce al ricorso in appello.
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagliari elettivamente CP_1 dom.ta come in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 992/2021, pubblicata in data 07.01.2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso di primo grado ha convenuto il CP_1 Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, esponendo che la Corte d'Appello di Roma, con CP_ sentenza n. 7822 del 4.11.2015 depositata il 17.12.2015 aveva condannato l' resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra quanto spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e di indennità per la responsabilità del procedimento, e quanto percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del comparto Regioni e Autonomie Locali applicata tra le parti, con decorrenza dal
2.1.1993, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti;
che la predetta sentenza era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione;
che la stessa costituiva titolo esecutivo, trattandosi di sentenza di condanna generica;
che detta sentenza era stata notificata al unitamente alla richiesta di Parte_1 pagamento degli importi così come quantificati in ricorso;
che l'Ente debitore non aveva pagato alcunché né ha avanzato alcuna proposta transattiva di liquidazione;
che dal conteggio allegato risultava creditrice della somma di € 100.866,76.
Tanto premesso chiedeva la condanna del al pagamento in Parte_1 proprio favore della somma di euro 100.886,76 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in forza della sentenza citata (Corte d'Appello di Roma n. 7822 del 4.11.2015 depositata il 17.12.2015).
Si costituiva il eccependo il mancato assolvimento Parte_1 dell'onere probatorio in ordine alla determinazione del “quantum” del credito rivendicato;
sostenendo che i conteggi depositati erano lacunosi ed erronei;
che, in particolare, la ricorrente non aveva mai rivestito la categoria o posizione B1 ma è stata subito inquadrata come B2, assumendo successivamente diverse posizioni economiche (da B2 a B6); che, dal 1993 al 31.3.1999, la classificazione del personale del comparto pubblico era basata su livelli non raffrontabili con quelli posti alla base dei conteggi;
che erano state conteggiate indennità procedimentali e di reperibilità nei periodi in cui non erano normativamente previste;
che il calcolo degli interessi non era specifico.
Il resistente chiedeva, quindi, il rigetto dell'avversa domanda. Pt_1
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile ed è stata decisa con dispositivo del seguente tenore:
<<…condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di CP_1
2 euro 113.012,64, già comprensiva di interessi legali, per i titoli di cui in motivazione;
− condanna il al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA;
− pone a carico del le spese di TU, liquidate come da separato decreto.>>. Parte_1
Con atto di gravame il ha chiesto la integrale riforma della pronuncia Pt_1 ritenuta erronea come da conclusioni. Si è costituita la resistendo al gravame CP_1 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Il giudice di primo grado ha individuato l'ambito del giudizio nell'accertamento del
“quantum” del credito retributivo della nei confronti del oggi CP_1 Pt_1 appellante, per il quale è stata pronunciata condanna generica dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 7822 del 4.11.2015, depositata il 17.12.2015.
La “causa petendi” è stata individuata nelle differenze retributive tra l'inquadramento spettante e quello formalmente riconosciuto;
nell'indennità di reperibilità; nell'indennità di responsabilità del procedimento, negli gli interessi legali;
il periodo di riferimento, dal 2.1.1993 al 1.4.2011.
Il Tribunale ha dato atto che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7822/2015 aveva già accertato il diritto di al pagamento “delle CP_1 differenze retributive tra spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e indennità per la responsabilità del procedimento, e percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del comparto Regioni e Autonomie Locali applicata al rapporto di lavoro inter partes, con decorrenza 2.1.1993, oltre interessi legali sui singoli crediti con decorrenza dalle relative date di maturazione”.
Disposta la TU , in aderenza alle previsioni dell'art. 8, comma 5, del CCNL del
14.9.2000, il primo giudice ha adottato l'“ipotesi C” dove il consulente ha calcolato le differenze retributive “tenendo conto delle retribuzioni tabellari categoria B posizioni economiche B1, così come previsto dal CCNL del comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali, con il livello di inquadramento categoria C posizione economica C1”.
In relazione all'indennità di reperibilità, emolumento riconosciuto sempre dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822, l'art. 23 del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che “Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere
3 istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.
20.000 per 12 ore al giorno…Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato”.
Secondo il primo giudice << indennità è destinata a remunerare esclusivamente la disponibilità del dipendente pubblico, vale a dire il parziale sacrificio del godimento dei periodi di riposo al di fuori dell'orario di lavoro, a prescindere dallo svolgimento della effettiva prestazione lavorativa, come si evince dai commi 1 e 4 del cit. art. 23. Il giudice d'appello nella sentenza dinnanzi menzionata ha accertato la sussistenza dei presupposti per la fruizione della indennità di reperibilità in ragione delle mansioni svolte dalla ricorrente a far data dal 2.1.1993, quale addetta in maniera stabile e continuativa all'ufficio anagrafe e stato civile (“Lo svolgimento delle indicate mansioni deve ritenersi pacificamente acquisito al giudizio, non avendo formato oggetto di specifica contestazione alcuna ed essendo stato anzi sostanzialmente ammesso da parte del convenuto…l'appello deve dunque essere accolto nei termini di cui in dispositivo, ovvero di condanna generica alla corresponsione delle differenze retributive…ricomprensive anche della indennità di reperibilità e dell'indennità di responsabilità del procedimento espressamente rivendicate quali spettanti in ragione dei compiti disimpegnati secondo le previsioni contrattuali collettive e non oggetto di specifica contestazione alcuna da parte del ricorrente”)…Correttamente, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato tale indennità, nell' “ipotesi C”, con riferimento a 52 domeniche e 12 festività annuali, sulla base dell'importo di euro 20,65 previsto dal CCNL del 14.9.2000
(periodo di reperibilità di 24 ore), raddoppiato nelle giornate festive, secondo la previsione del citato art. 23, calcolando la differenza con gli importi che risultano percepiti dai cedolini paga e dai mandati di pagamento prodotti nel fascicolo di parte resistente>>
Con riferimento all'indennità di responsabilità del procedimento, emolumento parimenti riconosciuto dal giudice d'appello, deve rilevarsi che l'art. 17, comma 2, lett. f del CCNL del 1.4.1999 individua un importo massimo, lasciando all'autonomia dell'ente la determinazione dell'importo. <<…l'importo, appare congruo e ragionevole il criterio oggettivo seguito dal TU, il quale ha proceduto alla quantificazione sulla base del valore medio calcolato sugli importi erogati per gli anni in cui detta indennità è stata corrisposta. L'Ente convenuto non ha
4 specificamente contestato gli importi tabellari posti alla base dei conteggi del TU, contestando invece i criteri seguiti nell'ipotesi di calcolo sub “C” e ritenendo invece corretta quella sub “B” (cfr. note controdeduttive del CTP del convenuto Pt_1
e note di trattazione scritta depositate dalla difesa resistente per l'udienza del
14.6.2021 e del 13.12.2021): tutte le ragioni esposte inducono tuttavia questo giudicante a preferire l' “ipotesi C”, unica corretta tra quelle prospettate nella relazione del consulente. Quanto poi al rilievo secondo cui “nessun importo può essere riconosciuto a titolo di differenze per indennità di reperibilità e di responsabilità in quanto non risultano prodotti i necessari e formali provvedimenti di attribuzione con le relative misure economiche, che avrebbero dovuto essere contrattate ed attribuite in base alle risorse effettivamente disponibili anno per anno”, l'obiezione è da disattendere, essendo diretta a porre in discussione l' “an” degli emolumenti in questione, già accertato nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822/2015…la ricorrente ha maturato a titolo di differenze retributive tra la posizione economica B1 e la posizione economica C1 per il periodo dal
2.1.1993 al 1.4.2011, l'importo totale lordo di euro 33.570,62, oltre interessi legali pari ad euro 10.457,25; a titolo di differenze per indennità di reperibilità l'importo totale lordo di euro 41.096,73, oltre interessi legali pari ad euro 15.608,72; a titolo di differenze per indennità di responsabilità del procedimento l'importo totale lordo di euro 8.819,86 oltre interessi legali pari ad euro 3.459,46.>>
Nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822/2015.
Questa Corte ha sollecitato le parti a chiarire gli effetti della pronuncia rescindente sul presente giudizio assegnando termine per note. Secondo l'appellante
[...]
:Parte_1 del 06.06.2011 il Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, rigettava la domanda della mentre la Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro con la Parte_2 sentenza n. 7822/2015 accoglieva in parte la domanda della […] quanto CP_1 condannando il al pagamento delle differenze retributive Parte_1 spettanti per il livello di inquadramento C posizione economica C1. In forza di tale
Sentenza, al momento del ricorso di primo grado non ancora passata in giudicato in quanto impugnata avanti la Corte di Cassazione, la ha adito il CP_1
Tribunale di Cassino Sezione Lavoro al fine di determinare l'ammontare delle dette spettanze. Con la Sentenza oggi gravata di impugnazione il Tribunale di Cassino
5 Sezione Lavoro, in forza della Sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7822/2015, ha condannato il odierno appellante, al Parte_1 pagamento in favore della Sig.ra della complessiva somma di euro CP_1
113.012,64, già comprensiva di interessi legali, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in e 5.103,00 oltre accessori come per legge>>.
Avendo la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17331/2022 pubblicata in data
27.05.2022, cassato la Sentenza n. 7822/2015, della Corte di Appello di Roma
Sezione Lavoro, il titolo azionato dalla nel giudizio di primo grado CP_1 avanti al Giudice del Lavoro di Cassino, è venuto meno, nel senso che non esiste in quanto cassato. Pertanto nel presente giudizio non residua alcuna materia del contendere in quanto sarà sempre la Corte d'Appello di Roma nell'ambito del giudizio di riassunzione proposto dalla a costituire un (eventuale) CP_1 nuovo titolo nei confronti del Parte_1
Ha quindi modificato le conclusioni in aderenza alle sopravvenienze come segue:- in accoglimento del presente appello, ed in riforma la Sentenza impugnata -
RIGETTARE la domanda proposta al Tribunale di Cassino Sezione Lavoro dalla
Sig.ra , in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque CP_1 priva di tiolo in quanto caducato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n.
17331/2022 pubblicata in data 27.05.2022. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge.
All'esito della rescindente la causa è stata riassunta innanzi a questa Corte e decisa da altro collegio con la sentenza n. 1850/2023 pubbl. il 04/05/2023.
Secondo il giudice di appello che ha ricostruito puntualmente le vicende della sentenza sull'an debeatur, rispetto alla attuale pronuncia di primo grado sul quantum, ha osservato che <
Appello di Roma relativo alla condanna generica del al Parte_1 pagamento in favore della lavoratrice dell'indennità di reperibilità e dell'indennità per la responsabilità del procedimento quali capi autonomi non dipendenti e/o vincolati a quelli riformati e/o cassati si è formato un giudicato interno non essendo stato oggetto di autonoma impugnazione>>
Secondo la Corte d'Appello la sentenza è stata cassata <
ritenuto che
l'espletamento delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe e di Ufficiale dello Stato Civile espletate dalla dal 2.1.1003 al 31.12.2008 siano CP_1 riconducibili alla superiore categoria C…E' invece passata in giudicato la
6 statuizione di condanna generica al pagamento, in favore di CP_1 dell'indennità di responsabilità del procedimento relativa al periodo dal 1993 al
2008 e di reperibilità nel periodo dal 1995 al 2008, da liquidarsi nei limiti di quanto spettante secondo le previsioni contrattuali collettive applicabili ratione temporis, così come statuito dalla Corte di Appello con sentenza n. 7822/2015. Invero, contrariamente a quanto dedotto dal resistente in riassunzione, la sentenza Pt_1
n. 7822/2015 di questa Corte aveva riconosciuto il diritto della al pagamento CP_1 delle suddette indennità rilevando che le stesse erano “… spettanti in ragione dei compiti disimpegnati secondo le previsioni contrattuali collettive e non oggetto di specifica contestazione alcuna da parte del convenuto”. La statuizione secondo cui la spettanza delle indennità di reperibilità e di responsabilità del procedimento non era stata contestata non è stata oggetto di censura alcuna nel ricorso in Cassazione, ove tali indennità, la cui corresponsione prescinde del tutto dal livello di inquadramento rivestito, non vengono nemmeno menzionate…>>.
Questa Corte concorda con la ricostruzione dei residui effetti della pronuncia sull'an debeatur così come operata da altra sezione di questa Corte d'Appello
(anche ex 337 c.p.c.)
Pertanto non resta che accogliere parzialmente l'appello e limitare la statuizione alla sola quantificazione, invero non attinta dal gravame, relativa alle differenze per le indennità in parola.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese del doppio grado vanno compensate per ½ ed il residuo posto a carico del Controparte_3
P. Q. M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna il al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di euro 41.096,73, oltre interessi legali pari CP_1 ad euro 15.608,72, a titolo di differenze per indennità di reperibilità e della somma di 8.819,86 oltre interessi legali pari ad euro 3.459,46, a titolo di differenze per indennità di responsabilità del procedimento. Compensa per ½ le spese del doppio grado e condanna l'appellante al pagamento del residuo mezzo in favore della controparte, per il primo grado, liquidato in euro 2.500,00 e per il secondo in €
2.000,00 oltre, per entrambe, al rimborso forfettario delle spese generali nella
7 misura del 15%, CPA, IVA.
Roma, 27.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA lettivamente domiciliato in Cassino alla Via Bari n. Parte_1
19, presso lo studio dell'avv. Enzo Clemente, che lo rappresenta e difende, giusta
Delibera della G. C. n. 5 del 31.01.2022 e procura alle liti in calce al ricorso in appello.
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagliari elettivamente CP_1 dom.ta come in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 992/2021, pubblicata in data 07.01.2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso di primo grado ha convenuto il CP_1 Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, esponendo che la Corte d'Appello di Roma, con CP_ sentenza n. 7822 del 4.11.2015 depositata il 17.12.2015 aveva condannato l' resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra quanto spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e di indennità per la responsabilità del procedimento, e quanto percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del comparto Regioni e Autonomie Locali applicata tra le parti, con decorrenza dal
2.1.1993, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti;
che la predetta sentenza era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione;
che la stessa costituiva titolo esecutivo, trattandosi di sentenza di condanna generica;
che detta sentenza era stata notificata al unitamente alla richiesta di Parte_1 pagamento degli importi così come quantificati in ricorso;
che l'Ente debitore non aveva pagato alcunché né ha avanzato alcuna proposta transattiva di liquidazione;
che dal conteggio allegato risultava creditrice della somma di € 100.866,76.
Tanto premesso chiedeva la condanna del al pagamento in Parte_1 proprio favore della somma di euro 100.886,76 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in forza della sentenza citata (Corte d'Appello di Roma n. 7822 del 4.11.2015 depositata il 17.12.2015).
Si costituiva il eccependo il mancato assolvimento Parte_1 dell'onere probatorio in ordine alla determinazione del “quantum” del credito rivendicato;
sostenendo che i conteggi depositati erano lacunosi ed erronei;
che, in particolare, la ricorrente non aveva mai rivestito la categoria o posizione B1 ma è stata subito inquadrata come B2, assumendo successivamente diverse posizioni economiche (da B2 a B6); che, dal 1993 al 31.3.1999, la classificazione del personale del comparto pubblico era basata su livelli non raffrontabili con quelli posti alla base dei conteggi;
che erano state conteggiate indennità procedimentali e di reperibilità nei periodi in cui non erano normativamente previste;
che il calcolo degli interessi non era specifico.
Il resistente chiedeva, quindi, il rigetto dell'avversa domanda. Pt_1
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile ed è stata decisa con dispositivo del seguente tenore:
<<…condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di CP_1
2 euro 113.012,64, già comprensiva di interessi legali, per i titoli di cui in motivazione;
− condanna il al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA;
− pone a carico del le spese di TU, liquidate come da separato decreto.>>. Parte_1
Con atto di gravame il ha chiesto la integrale riforma della pronuncia Pt_1 ritenuta erronea come da conclusioni. Si è costituita la resistendo al gravame CP_1 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Il giudice di primo grado ha individuato l'ambito del giudizio nell'accertamento del
“quantum” del credito retributivo della nei confronti del oggi CP_1 Pt_1 appellante, per il quale è stata pronunciata condanna generica dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 7822 del 4.11.2015, depositata il 17.12.2015.
La “causa petendi” è stata individuata nelle differenze retributive tra l'inquadramento spettante e quello formalmente riconosciuto;
nell'indennità di reperibilità; nell'indennità di responsabilità del procedimento, negli gli interessi legali;
il periodo di riferimento, dal 2.1.1993 al 1.4.2011.
Il Tribunale ha dato atto che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7822/2015 aveva già accertato il diritto di al pagamento “delle CP_1 differenze retributive tra spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e indennità per la responsabilità del procedimento, e percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del comparto Regioni e Autonomie Locali applicata al rapporto di lavoro inter partes, con decorrenza 2.1.1993, oltre interessi legali sui singoli crediti con decorrenza dalle relative date di maturazione”.
Disposta la TU , in aderenza alle previsioni dell'art. 8, comma 5, del CCNL del
14.9.2000, il primo giudice ha adottato l'“ipotesi C” dove il consulente ha calcolato le differenze retributive “tenendo conto delle retribuzioni tabellari categoria B posizioni economiche B1, così come previsto dal CCNL del comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali, con il livello di inquadramento categoria C posizione economica C1”.
In relazione all'indennità di reperibilità, emolumento riconosciuto sempre dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822, l'art. 23 del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che “Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere
3 istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.
20.000 per 12 ore al giorno…Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato”.
Secondo il primo giudice << indennità è destinata a remunerare esclusivamente la disponibilità del dipendente pubblico, vale a dire il parziale sacrificio del godimento dei periodi di riposo al di fuori dell'orario di lavoro, a prescindere dallo svolgimento della effettiva prestazione lavorativa, come si evince dai commi 1 e 4 del cit. art. 23. Il giudice d'appello nella sentenza dinnanzi menzionata ha accertato la sussistenza dei presupposti per la fruizione della indennità di reperibilità in ragione delle mansioni svolte dalla ricorrente a far data dal 2.1.1993, quale addetta in maniera stabile e continuativa all'ufficio anagrafe e stato civile (“Lo svolgimento delle indicate mansioni deve ritenersi pacificamente acquisito al giudizio, non avendo formato oggetto di specifica contestazione alcuna ed essendo stato anzi sostanzialmente ammesso da parte del convenuto…l'appello deve dunque essere accolto nei termini di cui in dispositivo, ovvero di condanna generica alla corresponsione delle differenze retributive…ricomprensive anche della indennità di reperibilità e dell'indennità di responsabilità del procedimento espressamente rivendicate quali spettanti in ragione dei compiti disimpegnati secondo le previsioni contrattuali collettive e non oggetto di specifica contestazione alcuna da parte del ricorrente”)…Correttamente, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato tale indennità, nell' “ipotesi C”, con riferimento a 52 domeniche e 12 festività annuali, sulla base dell'importo di euro 20,65 previsto dal CCNL del 14.9.2000
(periodo di reperibilità di 24 ore), raddoppiato nelle giornate festive, secondo la previsione del citato art. 23, calcolando la differenza con gli importi che risultano percepiti dai cedolini paga e dai mandati di pagamento prodotti nel fascicolo di parte resistente>>
Con riferimento all'indennità di responsabilità del procedimento, emolumento parimenti riconosciuto dal giudice d'appello, deve rilevarsi che l'art. 17, comma 2, lett. f del CCNL del 1.4.1999 individua un importo massimo, lasciando all'autonomia dell'ente la determinazione dell'importo. <<…l'importo, appare congruo e ragionevole il criterio oggettivo seguito dal TU, il quale ha proceduto alla quantificazione sulla base del valore medio calcolato sugli importi erogati per gli anni in cui detta indennità è stata corrisposta. L'Ente convenuto non ha
4 specificamente contestato gli importi tabellari posti alla base dei conteggi del TU, contestando invece i criteri seguiti nell'ipotesi di calcolo sub “C” e ritenendo invece corretta quella sub “B” (cfr. note controdeduttive del CTP del convenuto Pt_1
e note di trattazione scritta depositate dalla difesa resistente per l'udienza del
14.6.2021 e del 13.12.2021): tutte le ragioni esposte inducono tuttavia questo giudicante a preferire l' “ipotesi C”, unica corretta tra quelle prospettate nella relazione del consulente. Quanto poi al rilievo secondo cui “nessun importo può essere riconosciuto a titolo di differenze per indennità di reperibilità e di responsabilità in quanto non risultano prodotti i necessari e formali provvedimenti di attribuzione con le relative misure economiche, che avrebbero dovuto essere contrattate ed attribuite in base alle risorse effettivamente disponibili anno per anno”, l'obiezione è da disattendere, essendo diretta a porre in discussione l' “an” degli emolumenti in questione, già accertato nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822/2015…la ricorrente ha maturato a titolo di differenze retributive tra la posizione economica B1 e la posizione economica C1 per il periodo dal
2.1.1993 al 1.4.2011, l'importo totale lordo di euro 33.570,62, oltre interessi legali pari ad euro 10.457,25; a titolo di differenze per indennità di reperibilità l'importo totale lordo di euro 41.096,73, oltre interessi legali pari ad euro 15.608,72; a titolo di differenze per indennità di responsabilità del procedimento l'importo totale lordo di euro 8.819,86 oltre interessi legali pari ad euro 3.459,46.>>
Nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822/2015.
Questa Corte ha sollecitato le parti a chiarire gli effetti della pronuncia rescindente sul presente giudizio assegnando termine per note. Secondo l'appellante
[...]
: <nell'atto di appello, con la sentenza n. 704 2011 Parte_1
19, presso lo studio dell'avv. Enzo Clemente, che lo rappresenta e difende, giusta
Delibera della G. C. n. 5 del 31.01.2022 e procura alle liti in calce al ricorso in appello.
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagliari elettivamente CP_1 dom.ta come in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 992/2021, pubblicata in data 07.01.2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso di primo grado ha convenuto il CP_1 Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, esponendo che la Corte d'Appello di Roma, con CP_ sentenza n. 7822 del 4.11.2015 depositata il 17.12.2015 aveva condannato l' resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra quanto spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e di indennità per la responsabilità del procedimento, e quanto percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del comparto Regioni e Autonomie Locali applicata tra le parti, con decorrenza dal
2.1.1993, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti;
che la predetta sentenza era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione;
che la stessa costituiva titolo esecutivo, trattandosi di sentenza di condanna generica;
che detta sentenza era stata notificata al unitamente alla richiesta di Parte_1 pagamento degli importi così come quantificati in ricorso;
che l'Ente debitore non aveva pagato alcunché né ha avanzato alcuna proposta transattiva di liquidazione;
che dal conteggio allegato risultava creditrice della somma di € 100.866,76.
Tanto premesso chiedeva la condanna del al pagamento in Parte_1 proprio favore della somma di euro 100.886,76 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in forza della sentenza citata (Corte d'Appello di Roma n. 7822 del 4.11.2015 depositata il 17.12.2015).
Si costituiva il eccependo il mancato assolvimento Parte_1 dell'onere probatorio in ordine alla determinazione del “quantum” del credito rivendicato;
sostenendo che i conteggi depositati erano lacunosi ed erronei;
che, in particolare, la ricorrente non aveva mai rivestito la categoria o posizione B1 ma è stata subito inquadrata come B2, assumendo successivamente diverse posizioni economiche (da B2 a B6); che, dal 1993 al 31.3.1999, la classificazione del personale del comparto pubblico era basata su livelli non raffrontabili con quelli posti alla base dei conteggi;
che erano state conteggiate indennità procedimentali e di reperibilità nei periodi in cui non erano normativamente previste;
che il calcolo degli interessi non era specifico.
Il resistente chiedeva, quindi, il rigetto dell'avversa domanda. Pt_1
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile ed è stata decisa con dispositivo del seguente tenore:
<<…condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di CP_1
2 euro 113.012,64, già comprensiva di interessi legali, per i titoli di cui in motivazione;
− condanna il al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA;
− pone a carico del le spese di TU, liquidate come da separato decreto.>>. Parte_1
Con atto di gravame il ha chiesto la integrale riforma della pronuncia Pt_1 ritenuta erronea come da conclusioni. Si è costituita la resistendo al gravame CP_1 chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Il giudice di primo grado ha individuato l'ambito del giudizio nell'accertamento del
“quantum” del credito retributivo della nei confronti del oggi CP_1 Pt_1 appellante, per il quale è stata pronunciata condanna generica dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 7822 del 4.11.2015, depositata il 17.12.2015.
La “causa petendi” è stata individuata nelle differenze retributive tra l'inquadramento spettante e quello formalmente riconosciuto;
nell'indennità di reperibilità; nell'indennità di responsabilità del procedimento, negli gli interessi legali;
il periodo di riferimento, dal 2.1.1993 al 1.4.2011.
Il Tribunale ha dato atto che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7822/2015 aveva già accertato il diritto di al pagamento “delle CP_1 differenze retributive tra spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e indennità per la responsabilità del procedimento, e percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del comparto Regioni e Autonomie Locali applicata al rapporto di lavoro inter partes, con decorrenza 2.1.1993, oltre interessi legali sui singoli crediti con decorrenza dalle relative date di maturazione”.
Disposta la TU , in aderenza alle previsioni dell'art. 8, comma 5, del CCNL del
14.9.2000, il primo giudice ha adottato l'“ipotesi C” dove il consulente ha calcolato le differenze retributive “tenendo conto delle retribuzioni tabellari categoria B posizioni economiche B1, così come previsto dal CCNL del comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali, con il livello di inquadramento categoria C posizione economica C1”.
In relazione all'indennità di reperibilità, emolumento riconosciuto sempre dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822, l'art. 23 del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che “Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere
3 istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.
20.000 per 12 ore al giorno…Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato”.
Secondo il primo giudice << indennità è destinata a remunerare esclusivamente la disponibilità del dipendente pubblico, vale a dire il parziale sacrificio del godimento dei periodi di riposo al di fuori dell'orario di lavoro, a prescindere dallo svolgimento della effettiva prestazione lavorativa, come si evince dai commi 1 e 4 del cit. art. 23. Il giudice d'appello nella sentenza dinnanzi menzionata ha accertato la sussistenza dei presupposti per la fruizione della indennità di reperibilità in ragione delle mansioni svolte dalla ricorrente a far data dal 2.1.1993, quale addetta in maniera stabile e continuativa all'ufficio anagrafe e stato civile (“Lo svolgimento delle indicate mansioni deve ritenersi pacificamente acquisito al giudizio, non avendo formato oggetto di specifica contestazione alcuna ed essendo stato anzi sostanzialmente ammesso da parte del convenuto…l'appello deve dunque essere accolto nei termini di cui in dispositivo, ovvero di condanna generica alla corresponsione delle differenze retributive…ricomprensive anche della indennità di reperibilità e dell'indennità di responsabilità del procedimento espressamente rivendicate quali spettanti in ragione dei compiti disimpegnati secondo le previsioni contrattuali collettive e non oggetto di specifica contestazione alcuna da parte del ricorrente”)…Correttamente, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato tale indennità, nell' “ipotesi C”, con riferimento a 52 domeniche e 12 festività annuali, sulla base dell'importo di euro 20,65 previsto dal CCNL del 14.9.2000
(periodo di reperibilità di 24 ore), raddoppiato nelle giornate festive, secondo la previsione del citato art. 23, calcolando la differenza con gli importi che risultano percepiti dai cedolini paga e dai mandati di pagamento prodotti nel fascicolo di parte resistente>>
Con riferimento all'indennità di responsabilità del procedimento, emolumento parimenti riconosciuto dal giudice d'appello, deve rilevarsi che l'art. 17, comma 2, lett. f del CCNL del 1.4.1999 individua un importo massimo, lasciando all'autonomia dell'ente la determinazione dell'importo. <<…l'importo, appare congruo e ragionevole il criterio oggettivo seguito dal TU, il quale ha proceduto alla quantificazione sulla base del valore medio calcolato sugli importi erogati per gli anni in cui detta indennità è stata corrisposta. L'Ente convenuto non ha
4 specificamente contestato gli importi tabellari posti alla base dei conteggi del TU, contestando invece i criteri seguiti nell'ipotesi di calcolo sub “C” e ritenendo invece corretta quella sub “B” (cfr. note controdeduttive del CTP del convenuto Pt_1
e note di trattazione scritta depositate dalla difesa resistente per l'udienza del
14.6.2021 e del 13.12.2021): tutte le ragioni esposte inducono tuttavia questo giudicante a preferire l' “ipotesi C”, unica corretta tra quelle prospettate nella relazione del consulente. Quanto poi al rilievo secondo cui “nessun importo può essere riconosciuto a titolo di differenze per indennità di reperibilità e di responsabilità in quanto non risultano prodotti i necessari e formali provvedimenti di attribuzione con le relative misure economiche, che avrebbero dovuto essere contrattate ed attribuite in base alle risorse effettivamente disponibili anno per anno”, l'obiezione è da disattendere, essendo diretta a porre in discussione l' “an” degli emolumenti in questione, già accertato nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822/2015…la ricorrente ha maturato a titolo di differenze retributive tra la posizione economica B1 e la posizione economica C1 per il periodo dal
2.1.1993 al 1.4.2011, l'importo totale lordo di euro 33.570,62, oltre interessi legali pari ad euro 10.457,25; a titolo di differenze per indennità di reperibilità l'importo totale lordo di euro 41.096,73, oltre interessi legali pari ad euro 15.608,72; a titolo di differenze per indennità di responsabilità del procedimento l'importo totale lordo di euro 8.819,86 oltre interessi legali pari ad euro 3.459,46.>>
Nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7822/2015.
Questa Corte ha sollecitato le parti a chiarire gli effetti della pronuncia rescindente sul presente giudizio assegnando termine per note. Secondo l'appellante
[...]
:
Sentenza, al momento del ricorso di primo grado non ancora passata in giudicato in quanto impugnata avanti la Corte di Cassazione, la ha adito il CP_1
Tribunale di Cassino Sezione Lavoro al fine di determinare l'ammontare delle dette spettanze. Con la Sentenza oggi gravata di impugnazione il Tribunale di Cassino
5 Sezione Lavoro, in forza della Sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
7822/2015, ha condannato il odierno appellante, al Parte_1 pagamento in favore della Sig.ra della complessiva somma di euro CP_1
113.012,64, già comprensiva di interessi legali, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in e 5.103,00 oltre accessori come per legge>>.
Avendo la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17331/2022 pubblicata in data
27.05.2022, cassato la Sentenza n. 7822/2015, della Corte di Appello di Roma
Sezione Lavoro, il titolo azionato dalla nel giudizio di primo grado CP_1 avanti al Giudice del Lavoro di Cassino, è venuto meno, nel senso che non esiste in quanto cassato. Pertanto nel presente giudizio non residua alcuna materia del contendere in quanto sarà sempre la Corte d'Appello di Roma nell'ambito del giudizio di riassunzione proposto dalla a costituire un (eventuale) CP_1 nuovo titolo nei confronti del Parte_1
Ha quindi modificato le conclusioni in aderenza alle sopravvenienze come segue:- in accoglimento del presente appello, ed in riforma la Sentenza impugnata -
RIGETTARE la domanda proposta al Tribunale di Cassino Sezione Lavoro dalla
Sig.ra , in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque CP_1 priva di tiolo in quanto caducato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n.
17331/2022 pubblicata in data 27.05.2022. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge.
All'esito della rescindente la causa è stata riassunta innanzi a questa Corte e decisa da altro collegio con la sentenza n. 1850/2023 pubbl. il 04/05/2023.
Secondo il giudice di appello che ha ricostruito puntualmente le vicende della sentenza sull'an debeatur, rispetto alla attuale pronuncia di primo grado sul quantum, ha osservato che <
Appello di Roma relativo alla condanna generica del al Parte_1 pagamento in favore della lavoratrice dell'indennità di reperibilità e dell'indennità per la responsabilità del procedimento quali capi autonomi non dipendenti e/o vincolati a quelli riformati e/o cassati si è formato un giudicato interno non essendo stato oggetto di autonoma impugnazione>>
Secondo la Corte d'Appello la sentenza è stata cassata <
ritenuto che
l'espletamento delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe e di Ufficiale dello Stato Civile espletate dalla dal 2.1.1003 al 31.12.2008 siano CP_1 riconducibili alla superiore categoria C…E' invece passata in giudicato la
6 statuizione di condanna generica al pagamento, in favore di CP_1 dell'indennità di responsabilità del procedimento relativa al periodo dal 1993 al
2008 e di reperibilità nel periodo dal 1995 al 2008, da liquidarsi nei limiti di quanto spettante secondo le previsioni contrattuali collettive applicabili ratione temporis, così come statuito dalla Corte di Appello con sentenza n. 7822/2015. Invero, contrariamente a quanto dedotto dal resistente in riassunzione, la sentenza Pt_1
n. 7822/2015 di questa Corte aveva riconosciuto il diritto della al pagamento CP_1 delle suddette indennità rilevando che le stesse erano “… spettanti in ragione dei compiti disimpegnati secondo le previsioni contrattuali collettive e non oggetto di specifica contestazione alcuna da parte del convenuto”. La statuizione secondo cui la spettanza delle indennità di reperibilità e di responsabilità del procedimento non era stata contestata non è stata oggetto di censura alcuna nel ricorso in Cassazione, ove tali indennità, la cui corresponsione prescinde del tutto dal livello di inquadramento rivestito, non vengono nemmeno menzionate…>>.
Questa Corte concorda con la ricostruzione dei residui effetti della pronuncia sull'an debeatur così come operata da altra sezione di questa Corte d'Appello
(anche ex 337 c.p.c.)
Pertanto non resta che accogliere parzialmente l'appello e limitare la statuizione alla sola quantificazione, invero non attinta dal gravame, relativa alle differenze per le indennità in parola.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio le spese del doppio grado vanno compensate per ½ ed il residuo posto a carico del Controparte_3
P. Q. M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna il al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di euro 41.096,73, oltre interessi legali pari CP_1 ad euro 15.608,72, a titolo di differenze per indennità di reperibilità e della somma di 8.819,86 oltre interessi legali pari ad euro 3.459,46, a titolo di differenze per indennità di responsabilità del procedimento. Compensa per ½ le spese del doppio grado e condanna l'appellante al pagamento del residuo mezzo in favore della controparte, per il primo grado, liquidato in euro 2.500,00 e per il secondo in €
2.000,00 oltre, per entrambe, al rimborso forfettario delle spese generali nella
7 misura del 15%, CPA, IVA.
Roma, 27.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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