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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/05/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 954/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 954/2021
All'udienza del 22 gennaio 2024, svoltasi, giusta decreto del 22-12-
2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il G.I., “Ritenuto potersi utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022,
n.37137)”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 maggio 2024, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 6 maggio 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 17-4-2024 da in CP_1
data 3-05-2024 da , ed in data 5-05-2024 da Controparte_2 CP_3
[...]
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 20 N.R.G. 954/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 954/2021 R.G. avente ad oggetto: “appello
avverso la sentenza n. 85/2021, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 24-4-
2021 e depositata il 25-4-2021 nella causa iscritta al n. 255/2019 R.G”;
PROMOSSO DA
, nata a [...], il [...] (C.F.: Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando C.F._1
(ME), C. da Santa Lucia n. 2, presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Ravì, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti,
Appellante –
CONTRO
pagina 2 di 20 , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata in Capo C.F._2
d'Orlando (ME), Via Trazzera Marina, n. 46, presso lo studio dell'avv.
Annalisa Germanà, dalla quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
Appellata –
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA: CP_1
), elettivamente domiciliata in Messina, via Grillo n. 61, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Domenico Borgese, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
Appellata –
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti in occasione dell'udienza del 6 maggio 2024;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 24/6/2021,
impugnava la sentenza n. 85/2021, emessa il 24-4- Controparte_3
2021 e depositata il 25-5-2021 dal Giudice di Pace di Naso, chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
pagina 3 di 20 Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza
n.58/2021 appellata, in accoglimento all'istanza formulata ai sensi dell'art
283 del c.p.c.; 2. Nel merito, accogliere il presente atto di appello e per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.85/2021, ritenere e dichiarare
che nessuna responsabilità è ascrivibile alla IG.ra per i Controparte_3
danni occorsi alla IG.ra ;
3. In via gradata, per effetto di cui Controparte_2
al punto 2. e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, qualora il
Giudice di secondo grado dovesse ritenere anche parzialmente fondata la
domanda dell'attrice nei confronti dell'appellante, ritenere e dichiarare che la
responsabilità della stessa non è paritaria a quella dell' ed attribuire CP_1
inferiore proporzionalità nella responsabilità della in misura non CP_3
superiore al 20% e/o in quell'altra ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di
spese e compensi ed onorari di entrambi i gradi”.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20-10-
2021, chiedeva il rigetto dell'appello ex adverso avanzato, CP_1
proponendo, a sua volta, appello incidentale diretto alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo a CP_3
nonché, in via subordinata, all'accertamento della
[...]
responsabilità concorrente di . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25-10-2021, si costituiva anche la quale chiedeva, Controparte_2
pagina 4 di 20 preliminarmente, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità
dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 342 e 345 c.p.c.; e, nel merito,
instava per il rigetto del gravame ex adverso proposto.
Veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado,
giusta annotazione di Cancelleria del 17-2-2022.
Successivamente, all'udienza del 27-6-2022, il G.I. si riservava sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata da . Controparte_3
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza depositata il 28-
6-2022, premettendo che “Ritenuta, ad un sommario esame,
l'insussistenza dei “gravi e fondati motivi” per disporre la sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, atteso che, per un verso,
risulta che abbia già dato integrale esecuzione alla sentenza e CP_1
che, per altro verso, per tale ragione non ricorrerebbe il periculum in mora
paventato dall'appellante principale;
Anche sotto il profilo del fumus, non si
ravvisano – sempre ad un sommario esame e impregiudicata ogni ulteriore
valutazione di merito – i presupposti per l'accoglimento della richiesta di
sospensione. Rilevato che, giusta annotazione di Cancelleria del 17-02-2022,
risulta acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e che,
pertanto, la causa appare matura per la decisione”, rigettava l'istanza di pagina 5 di 20 sospensione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22-01-2024.
Di talché, all'udienza del 22 gennaio 2024, svoltasi, giusta decreto del
22-12-2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice,
“Ritenuto potersi utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità
di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022,
n.37137)”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 maggio 2024,
concedendo alle parti termine sino a dieci giorni prima della detta udienza per il deposito di note conclusive.
Da ultimo, all'udienza del 6 maggio 2024, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c., resta assorbita dalla pronuncia sul merito del gravame, poiché “la
definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo accoglimento, è
scelta del giudice dell'appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul
presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di
ragionevole probabilità di accoglimento;
10. tale inammissibilità, derivante da
pagina 6 di 20 una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti propri di un
apprezzamento sul merito della pretesa azionata e pertanto, una volta non
assunta, essa resta assorbita nella successiva decisione assunta con sentenza e
ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma
anche se esso venga accolto;
11. l'iter procedurale di cui alla norma in esame
ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando l'impugnabilità
diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme speciali
regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale
percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto
la decisione sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento
prognostico sul merito stesso” (Cass. civ. sez. VI - L, ord. 29/11/2021, n.
37272).
Sicché, in sede decisoria, non può trovare spazio una pronuncia ex art. 348 bis c.p.c., in quanto “la ragionevole probabilità di non accoglimento
dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una
valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione
delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di
pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga
fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di
accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente,
quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione,
pagina 7 di 20 non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.”
(Corte appello Firenze sez. IV, 27/03/2023, n. 613).
3. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale sollevata da per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 Controparte_2
c.p.c.
Al riguardo, è utile rammentare che “l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato
dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va
interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (cfr. Cass. Sez. Un. 27199/2017).
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello incidentale, è
possibile evincere con chiarezza quali siano state le contestazioni pagina 8 di 20 mosse alla pronuncia di primo grado e la diversa prospettazione formulata da CP_1
Di conseguenza, l'eccezione preliminare sollevata da Controparte_2
non è fondata.
4. Nel merito, sia l'appello proposto da sia l'appello Controparte_3
incidentale proposto di da trattarsi congiuntamente per CP_1
attinenza e connessione, sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_2
ha evocato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Naso, e CP_1
al fine di ottenere la condanna in solido delle Controparte_3
convenute per i danni subiti dalla propria autovettura Jeep Renegade
tg. FB671HL in seguito al sinistro occorso in data 1-3-2018 alla figlia che era alla guida del veicolo, mentre percorreva la SS CP_4
113 in direzione ME-PA, di proprietà dell' CP_1
L'attrice ha allegato che, giunta al Km 98 del territorio del Comune di
Naso, l'autovettura è stata colpita da un albero staccatosi dal prospiciente terreno di proprietà di , causando danni Controparte_3
quantificati in € 3.778,28.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto che venisse Controparte_3
riconosciuta la responsabilità esclusiva in capo ad CP_1
pagina 9 di 20 proprietaria della strada e, in via subordinata, nel caso in cui fosse stata riconosciuta anche la propria responsabilità, ha chiesto di contenere le richieste risarcitorie nei limiti del certo e del provato.
Di contro, ha imputato il danno esclusivamente a CP_1
che avrebbe omesso di vigilare sui propri terreni. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Naso, con la sentenza n. 85/2021, ha dichiarato la responsabilità solidale di e per i danni subiti CP_1 Controparte_3
dal veicolo in questione, condannandoli al risarcimento dei nella misura di € 3.788,28, oltre alle spese di lite.
4.1. Tanto premesso, è opportuno richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Ora, in base al disposto di cui all'art. 14 comma 1 del C.d.S. “
1. Gli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.”
L'art. 31 comma 1 del C.d.S. dispone che: “
1. I proprietari devono
mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle
medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale,
ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del
pagina 10 di 20 terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì
realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possono causare i predetti eventi” e il precedente art. 30 comma 1 del C.d. S. prevede, inoltre, che: “
1. I fabbricati ed i
muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in
modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno
alle strade ed alle relative pertinenze”.
A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 30 e 31 del
C.d.S. delineano un quadro stabile dei rapporti tra i proprietari dei fondi finitimi e gli enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento e che devono intendersi
“ripe” “le zone di terreno immediatamente sovrastanti o sottostanti,
in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 26/01/2017, n. 329).
Tanto premesso, come risulta dalle prove testimoniali assunte in primo grado, il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro era già
stato interessato, in passato, da fenomeni franosi che hanno comportato in alcuni casi, persino, la sospensione della circolazione stradale (cfr. le dichiarazioni del teste , Ispettore Testimone_1
pagina 11 di 20 di Polizia Municipale presso il Comune di Naso, nonché le dichiarazioni dei testi e ). Testimone_2 Testimone_3
In particolare, il teste , che ha redatto il rapporto di Tes_1
incidente stradale prodotto in giudizio, ha affermato che: “la SS 113
nel tratto compreso fra il Bivio Ponte Naso e la c/da Santa Carrà, ricadente
nel Comune di Naso, è stata interessata nel recente passato da fenomeni
franosi che hanno comportato, in taluni casi, la sospensione della circolazione
veicolare … nel tratto indicato il Comando è intervenuto più volte, proprio a
causa di fenomeni franosi/smottamenti, tanto che in una occasione, oltre a
quella del sinistro per cui è causa, la strada è stata totalmente interdetta al
traffico veicolare”.
Inoltre, lo stesso ha riferito che, dalle riproduzioni Tes_1
fotostatiche esibite, non erano visibili sui luoghi del sinistro né la rete metallica di contenimento, né i muretti.
Poi, il teste (dipendente dal 2003 con Testimone_4 CP_1
funzioni di geometra capo nucleo del tratto di strada SS 113 oggetto del sinistro) ha dichiarato che: “nel tratto in cui è caduto l'albero non c'è il
muretto, che invece è presente sia prima che dopo. Preciso ulteriormente che
il tratto di SS 113 in cui si è verificato il sinistro è costeggiato da un muro di
controripa, ad eccezione del punto in cui si è verificato la caduta dell'albero,
là il muro non c'è ... L'albero si è tirato dietro anche sterpaglie provenienti
pagina 12 di 20 presumibilmente dal fondo privato… La proprietà della ha una CP_3
ripa di 45 gradi di difficile accesso”.
Il teste ha, inoltre, riferito che: “in quel tratto di Testimone_2
strada in cui è avvenuto il sinistro manca un pezzo di muro;
non ricordo se la
strada 113 nel tratto interessato ha segnali che indicano pericolo di caduta
massi”.
Quindi il teste ha riferito che: “Io provenivo da Testimone_3
Capo d'Orlando e andavo a Brolo e ho visto il terreno che cedeva e l'albero che
cadeva...”.
In sintesi, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che, lungo il tratto di strada in cui s'è verificato il sinistro, non erano presenti il muretto di contenimento del terreno o la rete metallica atti a scongiurare situazioni di pericolo.
Inoltre, non risulta provata nemmeno la presenza di idonea segnaletica relativa al pericolo frana.
Giova segnalare, allora, che la Suprema Corte, in relazione ad un giudizio analogo di risarcimento danni richiesti proprio ad si è CP_1
espressa in questi termini: “Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di
chiarire che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti
mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento
dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche
pagina 13 di 20 dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della
condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in
ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare
fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure
idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una
situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione
della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui
l'evento si verifica (cfr. in termini Cass. 11802/2016); ed è stato anche
affermato che la responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c., opera anche
in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta
del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati
dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia
stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da
terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la
più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo
esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”
(Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n. 6651).
I principi espressi valgono anche a confermare i richiamati precedenti arresti in materia di responsabilità degli enti proprietari delle strade,
pagina 14 di 20 ossia che: “a. in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente
proprietario della strada (e dell' in relazione alle strade e autostrade che CP_1
le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti
all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere
e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di
detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale
da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva
o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti
a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei
luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza"
(cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013); b. "l'ente proprietario di
una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi
privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione,
ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo
per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di
attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., qualora, pur
potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non
l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri
provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla
pagina 15 di 20 circolazione" (cfr. Cass. 22330/2014; Cass. 6141/2018)” (Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n. 6651).
A ciò si aggiunga che, in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del distacco di massi provenienti da terreni di terzi che avevano travolto l'autovettura che transitava lungo una strada statale,
la S.C. ha ribadito che: “
3.2. E' costante nella giurisprudenza della Corte il
principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in
relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia
per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso
fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale
- anche dai fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da
interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da
affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da
ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229). Rispetto alle strade aperte al pubblico
transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è
applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o
alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione
a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e
non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che,
nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di
garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per
pagina 16 di 20 difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio
sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre,
secondo la Corte, aver riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da
situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità
che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può
atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun
tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza
interessato” (Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, n.15720).
4.2. Ora, considerato che non hanno costituito oggetto di contestazione ne né la dinamica del sinistro né la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, devono ritenersi responsabili dei danni subiti dall'autovettura di sia Controparte_2
sia : la prima perché proprietaria della CP_1 Controparte_3
strada in cui è avvenuto il sinistro;
la seconda perché proprietaria del fondo da cui si è distaccato l'albero, atteso che non hanno fornito la prova del caso fortuito come previsto dall'art. 2051 c.c..
Orbene, la custodia cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. consiste in un potere di fatto sulla cosa e, sebbene non abbia la CP_1
disponibilità dei terreni limitrofi di proprietà dei terzi, avrebbe,
comunque, dovuto attivarsi per garantire la sicurezza della circolazione lungo la strada in questione anche in considerazione pagina 17 di 20 dell'inerzia del proprietario del terreno limitrofo che non ha realizzato, in violazione dell'art. 31 C.d.S., le opere di sostegno necessarie per impedire franamenti.
Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che la caduta dell'albero è stata determinata dal cedimento del terreno di proprietà
di e che il tratto della SS 113 in cui si è verificato il Controparte_3
sinistro è costeggiato da un muro di controripa ad eccezione del punto in cui si è verificata la caduta dell'albero.
Inoltre, il teste ha affermato che, nel tratto in parola, il Tes_1
Comando di Polizia Municipale è intervenuto più volte in precedenza proprio a causa di fenomeni franosi e/o smottamenti, tant'è che, in anche in un'altra occasione, la strada venne totalmente interdetta al traffico veicolare.
5. In sintesi, la decisione gravata appare correttamente motivata con conseguente rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
6. Va, inoltre, dichiarata, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità
della domanda di accertamento della responsabilità concorrente di proposta per la prima volta in sede di appello da Controparte_2
trattandosi di domanda nuova. CP_1
7. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di pagina 18 di 20 cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n.
954/2021 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta l'appello proposto da per le causali di cui Controparte_3
in motivazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da per le CP_1
causali di cui in motivazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3. Condanna e in persona del legale Controparte_3 CP_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di questo grado di giudizio che Controparte_2
liquida in € 1.701,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali
(15%) come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore, avv.
Annalisa Germanà, dichiaratasi anticipataria ex art. 93 c.p.c.;
Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte
soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pagina 19 di 20 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1 bis.
Sentenza pronunciata ex artt. 281 sexies c.p.c., 352 ultimo comma c.p.c.
e 127 ter c.p.c.
Così deciso in Patti il 6-05-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 954/2021
All'udienza del 22 gennaio 2024, svoltasi, giusta decreto del 22-12-
2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il G.I., “Ritenuto potersi utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022,
n.37137)”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 maggio 2024, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 6 maggio 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 17-4-2024 da in CP_1
data 3-05-2024 da , ed in data 5-05-2024 da Controparte_2 CP_3
[...]
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 20 N.R.G. 954/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 954/2021 R.G. avente ad oggetto: “appello
avverso la sentenza n. 85/2021, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 24-4-
2021 e depositata il 25-4-2021 nella causa iscritta al n. 255/2019 R.G”;
PROMOSSO DA
, nata a [...], il [...] (C.F.: Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando C.F._1
(ME), C. da Santa Lucia n. 2, presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Ravì, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti,
Appellante –
CONTRO
pagina 2 di 20 , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata in Capo C.F._2
d'Orlando (ME), Via Trazzera Marina, n. 46, presso lo studio dell'avv.
Annalisa Germanà, dalla quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
Appellata –
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA: CP_1
), elettivamente domiciliata in Messina, via Grillo n. 61, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Domenico Borgese, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
Appellata –
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti in occasione dell'udienza del 6 maggio 2024;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 24/6/2021,
impugnava la sentenza n. 85/2021, emessa il 24-4- Controparte_3
2021 e depositata il 25-5-2021 dal Giudice di Pace di Naso, chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
pagina 3 di 20 Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza
n.58/2021 appellata, in accoglimento all'istanza formulata ai sensi dell'art
283 del c.p.c.; 2. Nel merito, accogliere il presente atto di appello e per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.85/2021, ritenere e dichiarare
che nessuna responsabilità è ascrivibile alla IG.ra per i Controparte_3
danni occorsi alla IG.ra ;
3. In via gradata, per effetto di cui Controparte_2
al punto 2. e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, qualora il
Giudice di secondo grado dovesse ritenere anche parzialmente fondata la
domanda dell'attrice nei confronti dell'appellante, ritenere e dichiarare che la
responsabilità della stessa non è paritaria a quella dell' ed attribuire CP_1
inferiore proporzionalità nella responsabilità della in misura non CP_3
superiore al 20% e/o in quell'altra ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di
spese e compensi ed onorari di entrambi i gradi”.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20-10-
2021, chiedeva il rigetto dell'appello ex adverso avanzato, CP_1
proponendo, a sua volta, appello incidentale diretto alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo a CP_3
nonché, in via subordinata, all'accertamento della
[...]
responsabilità concorrente di . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25-10-2021, si costituiva anche la quale chiedeva, Controparte_2
pagina 4 di 20 preliminarmente, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità
dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 342 e 345 c.p.c.; e, nel merito,
instava per il rigetto del gravame ex adverso proposto.
Veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado,
giusta annotazione di Cancelleria del 17-2-2022.
Successivamente, all'udienza del 27-6-2022, il G.I. si riservava sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata da . Controparte_3
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza depositata il 28-
6-2022, premettendo che “Ritenuta, ad un sommario esame,
l'insussistenza dei “gravi e fondati motivi” per disporre la sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, atteso che, per un verso,
risulta che abbia già dato integrale esecuzione alla sentenza e CP_1
che, per altro verso, per tale ragione non ricorrerebbe il periculum in mora
paventato dall'appellante principale;
Anche sotto il profilo del fumus, non si
ravvisano – sempre ad un sommario esame e impregiudicata ogni ulteriore
valutazione di merito – i presupposti per l'accoglimento della richiesta di
sospensione. Rilevato che, giusta annotazione di Cancelleria del 17-02-2022,
risulta acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e che,
pertanto, la causa appare matura per la decisione”, rigettava l'istanza di pagina 5 di 20 sospensione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22-01-2024.
Di talché, all'udienza del 22 gennaio 2024, svoltasi, giusta decreto del
22-12-2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice,
“Ritenuto potersi utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità
di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022,
n.37137)”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 maggio 2024,
concedendo alle parti termine sino a dieci giorni prima della detta udienza per il deposito di note conclusive.
Da ultimo, all'udienza del 6 maggio 2024, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c., resta assorbita dalla pronuncia sul merito del gravame, poiché “la
definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo accoglimento, è
scelta del giudice dell'appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul
presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di
ragionevole probabilità di accoglimento;
10. tale inammissibilità, derivante da
pagina 6 di 20 una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti propri di un
apprezzamento sul merito della pretesa azionata e pertanto, una volta non
assunta, essa resta assorbita nella successiva decisione assunta con sentenza e
ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma
anche se esso venga accolto;
11. l'iter procedurale di cui alla norma in esame
ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando l'impugnabilità
diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme speciali
regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale
percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto
la decisione sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento
prognostico sul merito stesso” (Cass. civ. sez. VI - L, ord. 29/11/2021, n.
37272).
Sicché, in sede decisoria, non può trovare spazio una pronuncia ex art. 348 bis c.p.c., in quanto “la ragionevole probabilità di non accoglimento
dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una
valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione
delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di
pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga
fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di
accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente,
quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione,
pagina 7 di 20 non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.”
(Corte appello Firenze sez. IV, 27/03/2023, n. 613).
3. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale sollevata da per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 Controparte_2
c.p.c.
Al riguardo, è utile rammentare che “l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato
dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va
interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (cfr. Cass. Sez. Un. 27199/2017).
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello incidentale, è
possibile evincere con chiarezza quali siano state le contestazioni pagina 8 di 20 mosse alla pronuncia di primo grado e la diversa prospettazione formulata da CP_1
Di conseguenza, l'eccezione preliminare sollevata da Controparte_2
non è fondata.
4. Nel merito, sia l'appello proposto da sia l'appello Controparte_3
incidentale proposto di da trattarsi congiuntamente per CP_1
attinenza e connessione, sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_2
ha evocato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Naso, e CP_1
al fine di ottenere la condanna in solido delle Controparte_3
convenute per i danni subiti dalla propria autovettura Jeep Renegade
tg. FB671HL in seguito al sinistro occorso in data 1-3-2018 alla figlia che era alla guida del veicolo, mentre percorreva la SS CP_4
113 in direzione ME-PA, di proprietà dell' CP_1
L'attrice ha allegato che, giunta al Km 98 del territorio del Comune di
Naso, l'autovettura è stata colpita da un albero staccatosi dal prospiciente terreno di proprietà di , causando danni Controparte_3
quantificati in € 3.778,28.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto che venisse Controparte_3
riconosciuta la responsabilità esclusiva in capo ad CP_1
pagina 9 di 20 proprietaria della strada e, in via subordinata, nel caso in cui fosse stata riconosciuta anche la propria responsabilità, ha chiesto di contenere le richieste risarcitorie nei limiti del certo e del provato.
Di contro, ha imputato il danno esclusivamente a CP_1
che avrebbe omesso di vigilare sui propri terreni. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Naso, con la sentenza n. 85/2021, ha dichiarato la responsabilità solidale di e per i danni subiti CP_1 Controparte_3
dal veicolo in questione, condannandoli al risarcimento dei nella misura di € 3.788,28, oltre alle spese di lite.
4.1. Tanto premesso, è opportuno richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Ora, in base al disposto di cui all'art. 14 comma 1 del C.d.S. “
1. Gli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.”
L'art. 31 comma 1 del C.d.S. dispone che: “
1. I proprietari devono
mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle
medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale,
ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del
pagina 10 di 20 terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì
realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possono causare i predetti eventi” e il precedente art. 30 comma 1 del C.d. S. prevede, inoltre, che: “
1. I fabbricati ed i
muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in
modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno
alle strade ed alle relative pertinenze”.
A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 30 e 31 del
C.d.S. delineano un quadro stabile dei rapporti tra i proprietari dei fondi finitimi e gli enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento e che devono intendersi
“ripe” “le zone di terreno immediatamente sovrastanti o sottostanti,
in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 26/01/2017, n. 329).
Tanto premesso, come risulta dalle prove testimoniali assunte in primo grado, il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro era già
stato interessato, in passato, da fenomeni franosi che hanno comportato in alcuni casi, persino, la sospensione della circolazione stradale (cfr. le dichiarazioni del teste , Ispettore Testimone_1
pagina 11 di 20 di Polizia Municipale presso il Comune di Naso, nonché le dichiarazioni dei testi e ). Testimone_2 Testimone_3
In particolare, il teste , che ha redatto il rapporto di Tes_1
incidente stradale prodotto in giudizio, ha affermato che: “la SS 113
nel tratto compreso fra il Bivio Ponte Naso e la c/da Santa Carrà, ricadente
nel Comune di Naso, è stata interessata nel recente passato da fenomeni
franosi che hanno comportato, in taluni casi, la sospensione della circolazione
veicolare … nel tratto indicato il Comando è intervenuto più volte, proprio a
causa di fenomeni franosi/smottamenti, tanto che in una occasione, oltre a
quella del sinistro per cui è causa, la strada è stata totalmente interdetta al
traffico veicolare”.
Inoltre, lo stesso ha riferito che, dalle riproduzioni Tes_1
fotostatiche esibite, non erano visibili sui luoghi del sinistro né la rete metallica di contenimento, né i muretti.
Poi, il teste (dipendente dal 2003 con Testimone_4 CP_1
funzioni di geometra capo nucleo del tratto di strada SS 113 oggetto del sinistro) ha dichiarato che: “nel tratto in cui è caduto l'albero non c'è il
muretto, che invece è presente sia prima che dopo. Preciso ulteriormente che
il tratto di SS 113 in cui si è verificato il sinistro è costeggiato da un muro di
controripa, ad eccezione del punto in cui si è verificato la caduta dell'albero,
là il muro non c'è ... L'albero si è tirato dietro anche sterpaglie provenienti
pagina 12 di 20 presumibilmente dal fondo privato… La proprietà della ha una CP_3
ripa di 45 gradi di difficile accesso”.
Il teste ha, inoltre, riferito che: “in quel tratto di Testimone_2
strada in cui è avvenuto il sinistro manca un pezzo di muro;
non ricordo se la
strada 113 nel tratto interessato ha segnali che indicano pericolo di caduta
massi”.
Quindi il teste ha riferito che: “Io provenivo da Testimone_3
Capo d'Orlando e andavo a Brolo e ho visto il terreno che cedeva e l'albero che
cadeva...”.
In sintesi, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che, lungo il tratto di strada in cui s'è verificato il sinistro, non erano presenti il muretto di contenimento del terreno o la rete metallica atti a scongiurare situazioni di pericolo.
Inoltre, non risulta provata nemmeno la presenza di idonea segnaletica relativa al pericolo frana.
Giova segnalare, allora, che la Suprema Corte, in relazione ad un giudizio analogo di risarcimento danni richiesti proprio ad si è CP_1
espressa in questi termini: “Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di
chiarire che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti
mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento
dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche
pagina 13 di 20 dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della
condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in
ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare
fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure
idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una
situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione
della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui
l'evento si verifica (cfr. in termini Cass. 11802/2016); ed è stato anche
affermato che la responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c., opera anche
in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta
del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati
dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia
stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da
terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la
più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo
esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”
(Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n. 6651).
I principi espressi valgono anche a confermare i richiamati precedenti arresti in materia di responsabilità degli enti proprietari delle strade,
pagina 14 di 20 ossia che: “a. in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente
proprietario della strada (e dell' in relazione alle strade e autostrade che CP_1
le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti
all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere
e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di
detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale
da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva
o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti
a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei
luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza"
(cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013); b. "l'ente proprietario di
una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi
privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione,
ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo
per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di
attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., qualora, pur
potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non
l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri
provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla
pagina 15 di 20 circolazione" (cfr. Cass. 22330/2014; Cass. 6141/2018)” (Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n. 6651).
A ciò si aggiunga che, in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del distacco di massi provenienti da terreni di terzi che avevano travolto l'autovettura che transitava lungo una strada statale,
la S.C. ha ribadito che: “
3.2. E' costante nella giurisprudenza della Corte il
principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in
relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia
per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso
fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale
- anche dai fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da
interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da
affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da
ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229). Rispetto alle strade aperte al pubblico
transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è
applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o
alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione
a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e
non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che,
nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di
garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per
pagina 16 di 20 difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio
sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre,
secondo la Corte, aver riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da
situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità
che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può
atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun
tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza
interessato” (Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, n.15720).
4.2. Ora, considerato che non hanno costituito oggetto di contestazione ne né la dinamica del sinistro né la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, devono ritenersi responsabili dei danni subiti dall'autovettura di sia Controparte_2
sia : la prima perché proprietaria della CP_1 Controparte_3
strada in cui è avvenuto il sinistro;
la seconda perché proprietaria del fondo da cui si è distaccato l'albero, atteso che non hanno fornito la prova del caso fortuito come previsto dall'art. 2051 c.c..
Orbene, la custodia cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. consiste in un potere di fatto sulla cosa e, sebbene non abbia la CP_1
disponibilità dei terreni limitrofi di proprietà dei terzi, avrebbe,
comunque, dovuto attivarsi per garantire la sicurezza della circolazione lungo la strada in questione anche in considerazione pagina 17 di 20 dell'inerzia del proprietario del terreno limitrofo che non ha realizzato, in violazione dell'art. 31 C.d.S., le opere di sostegno necessarie per impedire franamenti.
Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che la caduta dell'albero è stata determinata dal cedimento del terreno di proprietà
di e che il tratto della SS 113 in cui si è verificato il Controparte_3
sinistro è costeggiato da un muro di controripa ad eccezione del punto in cui si è verificata la caduta dell'albero.
Inoltre, il teste ha affermato che, nel tratto in parola, il Tes_1
Comando di Polizia Municipale è intervenuto più volte in precedenza proprio a causa di fenomeni franosi e/o smottamenti, tant'è che, in anche in un'altra occasione, la strada venne totalmente interdetta al traffico veicolare.
5. In sintesi, la decisione gravata appare correttamente motivata con conseguente rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
6. Va, inoltre, dichiarata, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità
della domanda di accertamento della responsabilità concorrente di proposta per la prima volta in sede di appello da Controparte_2
trattandosi di domanda nuova. CP_1
7. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di pagina 18 di 20 cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n.
954/2021 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta l'appello proposto da per le causali di cui Controparte_3
in motivazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da per le CP_1
causali di cui in motivazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3. Condanna e in persona del legale Controparte_3 CP_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di questo grado di giudizio che Controparte_2
liquida in € 1.701,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali
(15%) come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore, avv.
Annalisa Germanà, dichiaratasi anticipataria ex art. 93 c.p.c.;
Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte
soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pagina 19 di 20 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1 bis.
Sentenza pronunciata ex artt. 281 sexies c.p.c., 352 ultimo comma c.p.c.
e 127 ter c.p.c.
Così deciso in Patti il 6-05-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 20 di 20