Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
05.02.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 19227/2023 avente ad oggetto: impugnativa di preavviso di fermo amministrativo e cartelle di pagamento.
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Carlo Poerio n. 91, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Carella che lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Michele Kerbaker n. 55 presso lo studio dell'avv.
Assunta Tartaglione che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: previa sospensiva, dichiarare la illegittimità del preavviso di fermo n.
07180202300005874000 dell'importo di € 5.259,02 sull'autovettura Honda CR-V, Tg. EV970KD, in quanto indebito ed infondata;
in subordine, dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato in quanto avente ad oggetto un bene strumentale e la nullità, inefficacia e la inammissibilità dei titoli esecutivi, di cui al preavviso di fermo e delle cartelle ivi indicate;
con vittoria delle spese legali, con distrazione;
1
nel merito, rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2023, la impugnava il preavviso Parte_1 di fermo amministrativo n. 07180202300005874000 dell'importo di € 5.259,02, notificato il
10.10.2023, sull'autovettura Honda CR-V, Tg. EV970KD.
Deduceva che il suddetto preavviso di fermo era riferito alle seguenti cartelle di pagamento e precisamente:
• cartella n. 07120220096384635000 asseritamente notificata il 03.10.2022 dell'importo di €
155,00 avente ad oggetto il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine dei farmacisti per l'anno 2022.
• cartella n. 07120220103323142000 asseritamente notificata il 01.11.2022 dell'importo di €
4.994,93 avente ad oggetto il mancato pagamento della Cassa previdenziale farmacisti per gli anni
2020, 2021 e 2022 con relative sanzioni ed interessi.
Eccepiva, preliminarmente, l'illegittimità del fermo amministrativo in virtù delle omesse notifiche delle cartelle di pagamento ivi indicate e, nel merito, impugnava la pretesa creditoria dell'NT impositore, avendo provveduto alla cancellazione dall'albo dei farmacisti nell'anno
2020.
Deduceva, altresì, l'illegittimità e la non eseguibilità del fermo amministrativo sull'autovettura Honda CR-V, Tg. EV970KD di sua proprietà, in quanto strumentale alla sua attività professionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973;
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro,
l' al fine di dichiarare, previa sospensiva, la illegittimità del preavviso Controparte_2 di fermo n. 07180202300005874000 dell'importo di € 5.259,02 sull'autovettura Honda CR-V, Tg.
EV970KD, in quanto indebito ed infondato;
in subordine, dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato avente ad oggetto un bene strumentale all'attività professionale svolta dal ricorrente e di dichiarare la nullità, inefficacia e la inammissibilità dei titoli esecutivi, di cui al preavviso di fermo e delle cartelle ivi indicate;
con vittoria delle spese legali, con distrazione;
Alla prima udienza, accolta la richiesta di sospensiva, il ricorrente veniva autorizzato alla rinotifica del ricorso introduttivo all' Controparte_1
Quindi, l' si costituiva tempestivamente in giudizio e, in via Controparte_2 preliminare, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in merito a tutte le eccezioni che riguardano l'esclusiva competenza dell'NT impositore;
nel merito, contestava specificamente l'eccezione sollevata dalla ricorrente circa il carattere strumentale del bene oggetto dell'atto di preavviso di fermo amministrativo.
2 Chiedeva nel merito di rigettare la domanda, poiché tardiva, inammissibile, improponibile ed improcedibile;
in subordine, di ordinare l'integrazione del contraddittorio a carico del ricorrente nei confronti dell'NT PO . CP_3 Controparte_4
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 05.02.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. con termine per note in cui il ricorrente eccepiva l'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento in quanto notificate presso l'indirizzo pec personale del ricorrente ( , non presente nei pubblici registri. Email_1
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non appare meritevole di accoglimento l'eccezione fondata sul presupposto dell'omessa notifica delle cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo.
Ritiene il giudicante che la controversia deve essere risolta in forza del principio generale disciplinato dall'art. 156 co. 3 c.p.c.: secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se
l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
In tema occorre richiamare l'autorevole sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15979 pronunciata a Sezioni Unite in data 18.05.2022, che ha richiamato il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. affermando che le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente, privilegiando in tale senso il carattere sostanziale rispetto a quello formale. Tale orientamento suffragato anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte
( vedi Cass. 5223/2024) non può trovare deroga nel caso di specie laddove in concreto il destinatario della notifica dell'atto impugnato ha dato dimostrazione della piena operatività della casella di posta elettronica alla quale risultano notificate anche le cartelle di pagamento . Infatti
l'indirizzo pec contestato ( risulta essere attivo, personale e consultabile dallo Email_1 stesso contribuente, per diretta ammissione del ricorrente.
In particolare dalla documentazione in atti emerge con evidenza che le notifiche delle cartelle di pagamento, atti prodromici richiamati nel preavviso di fermo, sono state correttamente notificate a mezzo pec allo stesso indirizzo al quale è stato notificato il preavviso di Email_1 fermo impugnato in questa sede. Invero l'istante non ha dedotto nè tantomeno provato alcuna circostanza idonea a indurre il giudicante ad escludere che gli atti presupposti abbiano raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario risultando l'indirizzo pec in questione pienamente funzionante e attivo all'epoca della notifica del preavviso ( qui opposto) così come all'epoca della comunicazione delle cartelle di pagamento.
Precisamente la cartella n. 071 2022 0096384635000 veniva notificata il 03.10.2022 e la cartella n. 071 2022 0103323142000 veniva notificata il 01.11.2022.
3 Essendosi cristallizzato, dunque, il credito portato nelle cartelle di pagamento sopramenzionate, sono inammissibili tutte le censure di decadenza e di merito sollevate in questa sede.
3. Parimenti non è meritevole di accoglimento la contestazione in riferimento al carattere strumentale del bene oggetto di preavviso di fermo amministrativo, in quanto non provato.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Il giudicante sul punto evidenzia come il concetto di strumentalità del bene all'attività
d'impresa esercitata dal contribuente è da considerarsi soddisfatto allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa;
solo in tal caso il fermo amministrativo del bene mobile registrato può pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava sul contribuente stesso, che deve produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa. Nel caso di specie, il contribuente, come da documentazione versata in atti, svolge l'attività di informatore medico alle dipendenze della Controparte_5
Orbene, il ricorrente si è limitato a produrre il certificato PRA dal quale emerge che l'autovettura Honda CR-V, Tg. EV970KD è di sua proprietà senza tuttavia dimostrare l'effettiva strumentalità del bene in relazione alla sua attività svolta ovvero l'utilizzo ai fini esclusivamente lavorativi del veicolo in questione .
L'autovettura, per essere considerata strumentale, sarebbe dovuta rientrare nei beni essenziali allo svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, intendendo come tali quelli indispensabili all'esercizio dell'attività, posto che in assenza di questi, l'attività non si sarebbe potuta esercitare
(in tal senso, Cassazione ord. n. 31031/2018).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
4. La complessità e la particolarità della questione costituiscono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 6.3.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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