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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TA SORIA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5371/2021 r.g. proposta da
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1
Leogrande, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opponente-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Lobianco, domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Pino Zonno, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
-opposto-
Conclusioni come da verbale di udienza, che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118
pagina 1 di 4 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Viene impugnato il precetto, notificato il 17/3/2021, con il quale il creditore,
[...]
aveva Controparte_1
intimato a e il rilascio Controparte_2 Controparte_3
del fondo rustico denominato “Masseria Cucito”, in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 23304/2012.
A fondamento dell'opposizione la opponente ha dedotto la nullità
del precetto di rilascio impugnato, a fronte della usucapione maturata in suo favore relativamente ai fondi interessati, in subordine i propri diritti di ritenzione e alla indennità per i miglioramenti ex artt.
936 e 1150, nonché la nullità del precetto opposto per omessa identificazione degli immobili oggetto di rilascio.
Ha concluso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la declaratoria della nullità e della inefficacia del precetto, nonché per l'accertamento della maturata usucapione in suo favore sugli immobili oggetto di rilascio, in subordine per l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del valore dei miglioramenti fondiari eseguiti, in ogni caso per l'accertamento del proprio diritto di ritenzione e per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni patiti, vinte le spese di lite.
I.2.- Il creditore opposto
[...]
Controparte_1
costituitosi in giudizio, ha rilevato l'inammissibilità e pagina 2 di 4 l'infondatezza della proposta opposizione, concludendo per il rigetto della medesima, vinte le spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.3.- Con istanza congiunta del 23/9/2025, le parti hanno reso noto di aver reciprocamente rinunciato alle domande formulate.
Hanno, pertanto, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
II.- Ciò posto, va, anzitutto, osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia al
precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non
determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione
della materia del contendere” (Cass. n. 5207/1998; n. 11407/1992).
Deve, inoltre, evidenziarsi che “in pendenza di opposizione
all'esecuzione la rinuncia al precetto, che pone in essere un negozio
abdicativo unilaterale, non richiede l'accettazione della parte
opponente” (Cass. n. 1985/1990).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte del sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte opposta, attesa la rinuncia al precetto, nonché a fronte della rinuncia alla opposizione e alla proposta domanda riconvenzionale da parte della opponente.
Sull'istanza concorde, le spese di lite possono essere interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., dev'essere, altresì, giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari
pagina 3 di 4 da ogni responsabilità.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione del 16/4/2021, da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
b) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale registro generale n. 23999, registro particolare n. 17721 del 18/5/2021, con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari di Bari da ogni responsabilità;
c) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bari, 21/10/2025
Il Giudice – TA IA
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice TA SORIA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5371/2021 r.g. proposta da
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1
Leogrande, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opponente-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Lobianco, domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Pino Zonno, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
-opposto-
Conclusioni come da verbale di udienza, che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118
pagina 1 di 4 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Viene impugnato il precetto, notificato il 17/3/2021, con il quale il creditore,
[...]
aveva Controparte_1
intimato a e il rilascio Controparte_2 Controparte_3
del fondo rustico denominato “Masseria Cucito”, in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 23304/2012.
A fondamento dell'opposizione la opponente ha dedotto la nullità
del precetto di rilascio impugnato, a fronte della usucapione maturata in suo favore relativamente ai fondi interessati, in subordine i propri diritti di ritenzione e alla indennità per i miglioramenti ex artt.
936 e 1150, nonché la nullità del precetto opposto per omessa identificazione degli immobili oggetto di rilascio.
Ha concluso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la declaratoria della nullità e della inefficacia del precetto, nonché per l'accertamento della maturata usucapione in suo favore sugli immobili oggetto di rilascio, in subordine per l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del valore dei miglioramenti fondiari eseguiti, in ogni caso per l'accertamento del proprio diritto di ritenzione e per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni patiti, vinte le spese di lite.
I.2.- Il creditore opposto
[...]
Controparte_1
costituitosi in giudizio, ha rilevato l'inammissibilità e pagina 2 di 4 l'infondatezza della proposta opposizione, concludendo per il rigetto della medesima, vinte le spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.3.- Con istanza congiunta del 23/9/2025, le parti hanno reso noto di aver reciprocamente rinunciato alle domande formulate.
Hanno, pertanto, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
II.- Ciò posto, va, anzitutto, osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia al
precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non
determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione
della materia del contendere” (Cass. n. 5207/1998; n. 11407/1992).
Deve, inoltre, evidenziarsi che “in pendenza di opposizione
all'esecuzione la rinuncia al precetto, che pone in essere un negozio
abdicativo unilaterale, non richiede l'accettazione della parte
opponente” (Cass. n. 1985/1990).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte del sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte opposta, attesa la rinuncia al precetto, nonché a fronte della rinuncia alla opposizione e alla proposta domanda riconvenzionale da parte della opponente.
Sull'istanza concorde, le spese di lite possono essere interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., dev'essere, altresì, giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari
pagina 3 di 4 da ogni responsabilità.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione del 16/4/2021, da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
b) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale registro generale n. 23999, registro particolare n. 17721 del 18/5/2021, con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari di Bari da ogni responsabilità;
c) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bari, 21/10/2025
Il Giudice – TA IA
pagina 4 di 4