Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2017, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Bersanetti, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Latina, viale dello Statuto, 65;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Sesselego, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in -OMISSIS-, piazza Roma, 1;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 14 settembre 2015 con cui il Comune di -OMISSIS-, ha ordinato la sospensione lavori e ha ingiunto la demolizione delle opere già realizzate dai ricorrenti nonché ogni altro atto preordinato, antecedente, connesso, collegato o conseguente a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 marzo 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. 24 maggio 2013 i ricorrenti, proprietari di un terreno in -OMISSIS- (LT), hanno presentato istanza per ottenere un permesso di costruire volto alla realizzazione di un’abitazione trifamiliare, la domanda è stata ripresentata il medesimo giorno in quanto la precedente non era stata sottoscritta digitalmente.
2. Il 24 ottobre 2014 i ricorrenti hanno chiesto al Comune di -OMISSIS- di dichiarare l’accoglimento per silentium dell’istanza e, basandosi su tale postulato, hanno avviato i lavori.
3. Il 29 ottobre 2014 personale della polizia locale e un incaricato dell’ufficio tecnico del Comune hanno effettuato un sopralluogo, all’esito del quale è stata rilevata la presenza di opere edilizie abusive.
4. Il 14 settembre 2015 il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto già realizzato; l’ordine è stato ribadito il successivo 13 febbraio 2017 (Ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-).
5. Con ricorso, notificato il 21 aprile 2017 e depositato il successivo 11 maggio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti de quibus , chiedendone l’annullamento perché asseritamente illegittimi
6. Il 24 marzo 2026 i ricorrenti hanno presentato un’istanza per ottenere un premesso di costruire in sanatoria.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento, svoltasi il 27 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale, in cui il difensore del ricorrente ha ribadito che era stato richiesto un permesso di costruire in sanatoria e, per tale ragione, il Presidente ha evidenziato, ex art. 73 comma 3, c.p.a., un possibile profilo di improcedibilità del ricorso.
8. Come evidenziato in udienza, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, produce l'effetto di rendere inefficace l'ordinanza di demolizione delle opere abusive e, quindi, improcedibile l'impugnazione della stessa per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 maggio 2022, n. 1067; in terminis , anche T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 13 marzo 2025, n. 219; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 dicembre 2025, n. 1144; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 865).
9. Alla luce delle peculiarità della controversia e della natura della presente decisione il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
AC SI, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | AC SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.