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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1608 /2024 tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guercio, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA
OGGETTO: mutamento di sesso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione senza termini.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 11.10.2024.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/06/2024, ha domandato al Tribunale di Parte_1
ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, e che, a tal fine, intende sostituire il nome Pt_1 con quello di “ ”. Per_1
La difesa di parte ricorrente ha all'uopo riferito: che aveva manifestato una natura Parte_1
psicologica femminile, a seguito della quale aveva chiesto al Tribunale di Milano di ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Salerno la rettifica del sesso, da maschile a femminile, nonché del nome, da a che il suddetto Tribunale aveva accolto la domanda con Per_1 Pt_1
sentenza n. 4726/17 del 21-27.04.2017; che, nel corso degli anni, parte ricorrente ha avvertito la necessità di riconsiderare il proprio percorso di transizione, essendosi resa conto che l'identificazione fisica e sociale con il genere femminile le ha creato un disagio psicologico ed un forte squilibrio fisico;
che, per tali ragioni, si è rivolta alla ”, nella persona della Dott.ssa Controparte_1 CP_2
nonché al Prof. Professore Associato di Psicologia Clinica dell'Università
[...] Persona_2
degli Studi di Milano-Bicocca, manifestando il desiderio di ripristinare la propria identità maschile, riacquisendo il nome di “ . Per_1
Sentita personalmente all'udienza del 10.10.2024, parte ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 11.10.2024.
****
Ciò premesso, la domanda proposta è fondata.
All'udienza del 10.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato, tra l'altro:
“vicino all'età di 43 anni ero riuscito a gestire il mio disturbo di identità di genere, mi ero realizzato come uomo dal punto di vista familiare e lavorativo. Avevo anche casa di proprietà a
Milano. Poi ho avuto un periodo depressivo che ha fatto saltare l'autocontrollo della mia disforia di genere e in quel momento ho pensato che diventare fosse la cosa migliore. Al Niguarda di Pt_1
Milano tuttavia negarono il parere positivo, perché non c'erano a loro modo di vedere gli estremi. Io ho origini campane e allora ho pensato che al Policlinico di Napoli avrei potuto realizzare questo percorso, tanto che loro mi hanno dato parere positivo. Ma subito dopo mi sono reso conto di aver
pagina 2 di 5 affrontato il problema in modo sbagliato, avrei dovuto fare psicoterapia e tenere sotto controllo il disagio di genere. A fine 2019 mi sono trasferito a Ragusa e la de-transizione si è concretizzata solo alla fine della pandemia, che ha ritardato tutto. Ho pensato di rivolgermi anche a degli esperti a livello nazionale, il prof. e il prof e ambedue mi hanno confermato che la de-transizione Per_2 Per_3
era la cosa giusta da fare. Ritengo che nel mio caso è stato interrotto il flusso della natura e adesso vorrei che la natura riprendesse il suo corso, per come ha deciso. Io sono insegnante di scuola secondaria e al momento ho preso un anno sabbatico e quindi, in caso di autorizzazione, vorrei trasferirmi in un posto dove non mi conoscono, con nuove generalità. L'ultima scuola in cui ho lavorato è il liceo artistico di Noto, sino agli esami di maturità dello scorso A.S. Sono di ruolo dal
2005. Al momento, convivo con la mia compagna , non abbiamo figli. Sto facendo la terapia CP_3
ormonale in micro-dosaggio, anche perché ho ancora un nome femminile. Ho sempre fatto solo ed esclusivamente trattamenti farmacologici e psicologici durante tutto il percorso.”
Le dichiarazioni resa dalla parte ricorrente in ordine al percorso svolto risultano confermate dalla documentazione versata in atti.
Infatti, in seno alla relazione psicologica sottoscritta dalla Dott.ssa (all. 3 al Controparte_2
ricorso), attestante il percorso psicologico compiuto da parte ricorrente, sono stati evidenziati il desiderio e l'esigenza di parte ricorrente di avviare un processo di de-transizione al fine di raggiungere un maggiore equilibrio psicofisico.
Dal canto proprio, il Prof. nella propria relazione, ha rilevato che il precedente Persona_2
percorso di transizione di genere, a cui parte ricorrente si era sottoposta, è stato invero portato a termine in assenza di un quadro conclamato di disforia di genere, determinando, così, alti livelli di insoddisfazione per con un rilevante impatto sulla qualità di vita della stessa, oltre Parte_1
che di disagio psicologico. Difatti, nel 2014 l'equipe medica dell'Ospedale Niguarda aveva concluso che il precedente desiderio di transizione di parte ricorrente fosse inquadrabile “come il risultato di interessi sessuali atipici (in particolare fantasie autoginefiliche (…)” e che, di conseguenza, non sussistessero le indicazioni per l'avvio di alcuna terapia medica.
Il Prof. ha concluso la propria relazione osservando che “il percorso di transizione Per_2
originariamente portato a termine dal periziando fosse stato dettato dalla presenza di intensi interessi sessuali atipici, in assenza di un quadro conclamato di disforia di genere;
Proprio
per questi motivi
, tale percorso di transizione è esitato in alti livelli di insoddisfazione per il periziando, scadimento marcato della sua qualità della vita e disagio psicologico;
(…) - È possibile escludere, al momento della valutazione, disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano compromettere la capacità del
pagina 3 di 5 periziando di esprimere un consenso informato rispetto al percorso di de-transizione; - Il periziando è attualmente nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali della de-transizione di genere. Pertanto, alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi a disposizione dello scrivente, tale provvedimento risulta anzi auspicabile per garantire al periziando la possibilità di tornare a vivere secondo l'identità che dichiara di avere” (all. 3 bis al ricorso introduttivo).
Inoltre, dal certificato endocrinologo a firma del dott. si evince che parte ricorrente ha Persona_4
sospeso la terapia ormonale femminilizzante e iniziato quella virilizzante tramite l'assunzione di testosterone a basso dosaggio (all. 4 del ricorso introduttivo).
In sintesi, dall'audizione della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, anche a firma di sanitari operanti presso strutture ospedaliere, è emerso che il convincimento di è Parte_1
stabilmente orientato alla de-transizione, al fine di riacquisire il nome che era stato assegnato alla nascita, cioè . Per_1
Ciò detto, la domanda di rettificazione ex art. 31 d. lgs. 150/2011 merita pertanto accoglimento con effetto immediato (e, dunque, a prescindere dall'esecuzione dell'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali).
E infatti, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che “alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 legge 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro,
D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cassazione civile sez. I, 20/07/2015, n.15138).
Orbene, alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, la rettificazione nei termini richiesti (con mutamento di sesso da femminile a maschile e con modifica del nome da a Pt_1
) va autorizzata, per le ragioni di cui sopra, a cui deve aggiungersi che, dall'esame della Per_1
parte ricorrente, è emerso inequivocabilmente che ha nuovamente assunto le Parte_1
sembianze tipiche di un individuo di sesso maschile, ciò imponendo e sollecitando l'adeguamento delle pagina 4 di 5 risultanze anagrafiche, al fine di assicurare la piena ed effettiva tutela della salute psicofisica della parte stessa.
Va dunque revocata la disposta nomina di CTU, nella persona del prof. , il quale, Persona_5
tra l'altro, non ha riscontrato la nomina del Tribunale nei termini assegnati, atteso che la nomina di un ulteriore consulente dilaterebbe i tempi del presente procedimento e ritenuto, ad ogni modo, di poter fondare la decisione sulla documentazione medica in atti, a firma di sanitari qualificati.
In considerazione del tenore della controversia, nulla va statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1608 /2024 r.g.:
1) in accoglimento della domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso, dispone il chiesto mutamento del sesso da femminile a maschile e la modifica del nome da a;
Pt_1 Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti variazioni anagrafiche:
3) revoca la nomina di CTU disposta con ordinanza del 14.11.2024;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 14.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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