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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 20/2023
Oggi 09/12/2024 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Marta Barbara Gasparini e l'avv. Alessandro Capuzzo per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente, né in presenza nell''ufficio del giudice, né in collegamento da remoto nella stanza virtuale.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
L'avv. Gasparini ribadisce la rinuncia già formalizzata dal ricorrente alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati, formulata in ricorso.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 09/12/2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 20 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 03/01/2023
da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUZZO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA BARBARA ( ) ; , C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPUZZO ALESSANDRO
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
AZ. Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
(TUTTI CONTUMACI)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.23 ha convenuto in giudizio la ditta Parte_3 individuale , l'azienda agricola Controparte_1 CP_2 Controparte_2 [...]
, l esponendo di Parte_4 Controparte_5 Parte_2
avere lavorato alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 13/01/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il rapporto di lavoro;
che le aziende convenute
1 svolgevano e svolgono attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato il primo anno (2016) dalla ditta individuale, il secondo anno (2017) da parte di due delle convenute (sia la ditta individuale che la azienda agricola ) in periodi CP_2 ampiamente coincidenti, ed il terzo anno (2018) da parte dell'azienda agricola , CP_2
in rapporti di lavoro che come detto si erano anche sovrapposti in termini cronologico/temporali; di essere stato assunto mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1 Parte_5
i figli , e;
che le tre aziende convenute costituivano un unico CP_3 CP_4 Parte_6
centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle attività delle tre aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro, era il signor CP_1
; che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, dell'organizzazione e direzione del
[...]
lavoro; che i lavoratori erano organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una composizione CP_1
tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di o nei dintorni e si presentavano alla Pt_7 mattina nella corte della casa colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove giungevano Controparte_1
utilizzando furgoni;
che attraverso i capisquadra esercitava il potere Controparte_1
disciplinare e di controllo nei confronti del lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di , Zevio, Pt_7
Boschi Sant'Anna, San Martino Buon Albergo, Castagnaro, Sant'Urbano, Barbona,
Copparo, Trecenta, Rovigo, Malalbergo;
di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in mansioni di potatura delle piante da frutto, montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure;
di essere
2 stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno nelle attività di raccolta di NI e/o angurie, pere, mele, kiwi;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media 208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6 giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà; che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50 omnicomprensivo;
che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg. 2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente:
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48 settimanali;
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, di un orario Pt_8
giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore settimanali
e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive
3 delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c)All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli, accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d)Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ULTERIORE SUBORDINE
e)In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ESTREMO SUBORDINE
f)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a), ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole convenute al pagamento delle accertande complessive differenze retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
- Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente.
- Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto patrocinio.
4 Le parti convenute nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza non si sono costituite in giudizio e pertanto sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte da parte ricorrente ed all'esito il giudice ha fissato l'udienza di discussione con assegnazione di termine per deposito di note difensive.
* * *
Si richiamano le decisioni intervenute su casi del tutto sovrapponibili in analoghi contenziosi già pendenti innanzi a questo Tribunale (sent. n. 715/2024 pubbl. il 14/11/2024
RG n. 17/2023, dr. Gesumunno;
id. n.716/2024 pubbl. il 14/11/2024 RG n. 1999/2022), richiamati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c.
1. Il ricorrente ha provato l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro con le parti convenute mediante la produzione in giudizio di: scheda anagrafico professionale (doc. 14), estratto contributivo (doc.15), prospetti paga rilasciati dalla ditta (doc 16), Controparte_1 dall' e dall Parte_9 Parte_10
della ditta individuale e dell' (docc. 17 e 18).
[...] Parte_9
2. Sulla base della documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente ha lavorato alle formali dipendenze delle aziende convenute nei seguenti periodi:
3 Nella presente causa è stato sentito come teste . Alle note Testimone_1 difensive sono state allegate – dietro autorizzazione del giudice - anche le dichiarazioni rese come testimone nei seguenti procedimenti:
B - verb. RG n. 18-2023 teste ud. 20.11.23 Testimone_2
C - verb. RG n. 19-2023 teste ud. 28.11.23 Testimone_3
D - verb. RG n. 19-2023 teste ud. 05.03.24 Testimone_4
5 E - verb RG n. 1997-22 teste ud 27.03.24 Testimone_5
con domande similari a quelle svolte nella presente causa.
I testi hanno fornito dichiarazioni che “coprono” il periodo di lavoro in esame ed hanno riferito di avere lavorato nella stessa squadra del ricorrente, la cui composizione veniva mantenuta tendenzialmente fissa nel corso dell'anno o comunque delle singole fasi lavorative, svolgendo le medesime lavorazioni con i medesimi orari.
4. I testimoni hanno confermato quanto allegato in ricorso e cioè che, a dispetto della
“frammentazione” in diversi soggetti giuridici formalmente autonomi, in realtà il ricorrente ed i suoi colleghi hanno prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un unico soggetto, , il quale era di fatto l'unico gestore e Controparte_1
titolare di una realtà aziendale costituita da una organizzazione unitaria facente capo a lui.
Il sig. , secondo quanto riferito dai testimoni, si è sempre occupato Controparte_1
personalmente delle assunzioni, della assegnazione dei lavoratori alle diverse squadre, delle decisioni relative alle lavorazioni da svolgere, dei pagamenti delle retribuzioni, del controllo delle lavorazioni, senza che avesse rilevanza la formale dipendenza di ciascun lavoratore dall'azienda con la quale di volta in volta veniva instaurato il rapporto di lavoro formale. I testimoni hanno riferito essere stati utilizzati in maniera promiscua assieme agli altri colleghi, a prescindere dalla formale dipendenza di ciascuno di loro dall'una o dall'altra azienda convenuta.
Pertanto si deve ritenere che le tre aziende convenute costituivano e costituiscono un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente, con la conseguente legittimazione passiva e responsabilità solidale di tutte le convenute verso il ricorrente per quanto concerne le domande svolte in giudizio dalla parte ricorrente.
5. Per quanto riguarda la dimostrazione della sequenza delle lavorazioni a cui era assegnato il ricorrente, la parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate depositate il giorno 29.11.2024 ha correttamente valorizzato le parti delle dichiarazioni dei testimoni a cui emerge la univoca conferma, in primo luogo, che da gennaio sino ad aprile / maggio di ogni anno veniva eseguita la potatura degli alberi da frutto, la piantagione di nuovi alberi, sistemazione e legatura delle piante, l'allestimento delle serre, la preparazione dei terreni in serra e fuori serra per la piantagione dei NI, estirpare erbacce, piantagione delle piantine di melone
- (che riferisce direttamente sulla specifica posizione del ricorrente Testimone_1
della presente causa):
6 “Dal 15 gennaio (alcuni iniziavano ai primi di febbraio;
il ricorrente iniziava gli ultimi di gennaio) iniziavamo a preparare le serre (mettere archi, nailon) e così per tutto il mese di febbraio;
da fine febbraio/inizio marzo, se il tempo era caldo, iniziavamo a piantare i NI
e proseguivamo anche ad aprile e iniziavamo a pulire il terreno attorno alla pianta dalle erbacce. Dopo metà aprile/maggio si iniziava piantare fuori serra i NI. (…)”
(riferito al lavoratore , il teste appena citato): Testimone_2 Testimone_1
“ … nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio sia del 2016 sia del 2017.
ADR Si occupava di sistemare i nylon dei NI, di potare le piante di pere e di mele e piantava nelle serre atteso che dalla fine di febbraio si iniziava a piantare i NI.
(componente di una diversa squadra rispetto al ricorrente, che nei primi Persona_1 mesi dell'anno si occupava soprattutto della potatura):
“Tutti noi iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio di febbraio.(...) Dal primo febbraio circa iniziavamo a lavorare per la potatura delle piante … La potatura delle piante ci impegnava fino ad aprile. In caso di pioggia non potendo potare andavamo a lavorare sotto le serre con le altre squadre per fare la piantagione dei NI oppure per cavare l'erba...
Preciso che la piantagione di NI iniziava alla fine di febbraio nelle serre ma continuava fino ad aprile. Preciso infatti di li faceva piantare anche fuori dalle serre. In Controparte_1
ogni caso la nostra squadra se ne occupava solo saltuariamente in aiuto alle squadre addette alla piantagione (come quella del ricorrente della presente causa n.d.r.) e comunque in caso di pioggia che non rendeva possibile il nostro lavoro di potatura.
(componente di una diversa squadra rispetto al ricorrente, che nei Parte_11 primi mesi dell'anno si occupava soprattutto della potatura):
“ Iniziavamo a lavorare nei primi giorni di febbraio e finivamo nel mese di novembre. (…)
Dal mese di febbraio fino al momento della raccolta dei NI noi della squadra ci occupavamo della potatura degli alberi di mele e di pere. (…)”
(componente di una diversa squadra rispetto al ricorrente, che Testimone_5 nei primi mesi dell'anno si occupava soprattutto della potatura):
“Da metà gennaio io iniziavo a lavorare per … Iniziavamo a fare la potatura di CP_1 pere, mele - ed era il mio lavoro principale - e quando pioveva andavamo a cavare l'erba nelle serre . Preparavamo anche le serre (ossia mettendo gli archi o il nylon) e così per tutto febbraio ... A marzo facevamo ancora potatura. Se era caldo piantavamo in serra i NI al 15/20 febbraio e se no a marzo. Ad aprile finivamo la potatura e piantavamo piccole piante di pere e mele ed anche NI fuori serra.”
7 In secondo luogo, le dichiarazioni dei predetti testimoni hanno confermato che dal mese di maggio e fino a fine luglio, si procedeva alla raccolta dei NI e, quando c'erano, anche delle angurie
Testimone_1
(che riferisce direttamente sulla specifica posizione del ricorrente della presente causa):
“ A giugno iniziava la raccolta dei NI che avevamo piantato ai primi di marzo e si andava avanti a raccogliere i NI fino a luglio (per quelli che avevamo piantato fuori serra). La raccolta delle angurie iniziava ai primi di luglio.
EL : Testimone_2
“… quando è il periodo della raccolta dei NI che va più o meno dal 20 maggio fino alla fine di luglio c'è bisogno di tanta gente e allora le squadre lavorano insieme. (…) preciso che in quel periodo fino al 2017 raccoglievamo anche le angurie.”
Persona_1
“Quando iniziava la raccolta dei NI, a metà maggio circa, al mattino ci Controparte_1
diceva dove andare a raccogliere. In tal caso andavamo nei terreni di e di Boschi Pt_7
Sant'Anna. La raccolta dei NI in effetti iniziava quando i NI erano maturi e tale circostanza dipendeva dal clima e dunque l'inizio della raccolta variava a seconda delle annualità. (…) La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio.”
Parte_11
“Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei NI.”
Testimone_5
“A maggio si inizia a raccogliere i NI in serra e si proseguiva a giugno. … A giugno proseguiva la raccolta dei NI e anche a luglio;
iniziava anche quella delle angurie ai primi di luglio”
In terzo luogo, si deve ritenere provato che dalla fine di luglio/inizio di agosto sino alla fine di novembre il ricorrente ed i suoi compagni di squadra venivano assegnati alla raccolta delle pere, e poi da fine agosto/inizio settembre alla raccolta delle mele , e infine poi alla raccolta dei kiwi
Sul punto i testi hanno dichiarato:
Testimone_1
“ Ad agosto si iniziava la raccolta delle pere, a Tricenna (n.d.r. Trecenta).
A settembre si iniziava la raccolta delle mele e si andava avanti anche a ottobre. (…)
A novembre si raccolgono i kiwi, e così fino ai primi di dicembre.”
8 : Testimone_2
“ADR Alla fine della raccolta dei NI (quindi da agosto v. citazione precedente n.d.r.) iniziavamo la raccolta della frutta: pere e mele e kiwi .
ADR Le pere e le mele erano coltivate nei campi di Zevio, di Trecenta, di Barbona in provincia di Padova, qualcosa a , di Malalbergo in provincia di Bologna, Pt_7
Sant'Urbano (PD), di San Martino VR e di Castagnaro (VR). Anche durante tale raccolta le squadre si incrociavano (…).”
Persona_1
“La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio. Subito dopo iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere. (…) La raccolta di mele e pere terminava alla fine di ottobre e qualche anno anche nelle prime due settimane di novembre. Nei primi anni di lavoro per vi CP_1
erano anche piante di kiwi a Trecenta e a Faro (RO) che noi raccoglievamo una volta terminata la raccolta di mele e pere. (…)”
Parte_11
“ Finita la raccolta dei NI iniziavamo a raccogliere le pere. La raccolta delle pere durava un mese. (…) Poi iniziavamo la raccolta delle mele che durava due o tre mesi. (...) Finita anche la raccolta delle mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei kiwi.”
Testimone_5
“Ad agosto si iniziava la raccolta delle pere. A settembre la prima metà con la raccolta delle pere e la seconda metà inizia la raccolta delle mele e si va avanti anche tutto il mese di ottobre. A novembre la prima settimana raccoglievamo ancora le mele …”.
6. La parte ricorrente ha inoltre fornito prova sufficiente per suffragare le proprie allegazioni in tema di orario di lavoro. La parte ricorrente nelle note conclusive ha correttamente riportato separatamente per ciascun periodo di lavoro nell'anno le dichiarazioni dei testi sull'orario di lavoro. Sul punto i testi hanno dichiarato:
Testimone_1
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura):
“Di inverno si lavorava 8 ore al giorno a gennaio, febbraio e marzo (con orari 8/12 e 13 /17); ad aprile e maggio si lavorava per nove ore (rimanevamo dopo le cinque).
In relazione al periodo della raccolta dei NI:
A giugno e luglio con orario 6/14 per la raccolta NI;
se c'erano le angurie (in due o tre giorni si raccoglievano per la prima passata;
dopo, quando ne maturavano altre,
9 passavamo di nuovo per altri 3/4 giorni), facevamo riposo di due ore e poi si lavorava dalle
16:00 alle 19:00, per un totale di circa 11 ore.
In relazione ai periodi successivi (raccolta pere, mele, kiwi):
Anche ad agosto facevamo 10/11 ore al giorno;
da metà settembre diventavano 9 ore. Ad ottobre si lavorava 9 ore. La prima metà di novembre si lavorava otto ore.”
///
Tes : Testimone_2
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura)
ADR Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e fino alla met à di aprile lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato con esclusione della domenica ma con un orario ridotto ad otto ore al giorno, dalle 8 alle 12 e poi dalle 13 alle 17. (…)
In relazione al periodo della raccolta dei NI:
ADR … per la raccolta dei NI. Nei giorni di raccolta iniziavamo a lavorare alle sei quando ci incontravamo nelle serre e iniziavamo a raccogliere. Lavoravamo fino alle
13/13,30, poi facevamo una pausa di 2,30/3,00 perché faceva caldo, per poi ricominciare verso le 16 e finire verso le 20.
(...) Durante il periodo della raccolta dei NI lavoravamo tutti i giorni della settimana domenica inclusa, soltanto che di domenica lavoravamo fino alle 13,30/14. (…)
In relazione ai periodi successivi (raccolta pere, mele, kiwi).
ADR Alla fine della raccolta dei NI (quindi da agosto n.d.r.) iniziavamo la raccolta della frutta: pere e mele e kiwi. (…) Anche durante tale raccolta le squadre si incrociavano … La raccolta comunicava ad agosto. La giornata lavorativa iniziava alle 7 del mattino e alle 12 facevamo pausa di un'ora per poi riprendere alle 13 fino alle 18/18,30.
Lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, con la raccolta della frutta non lavoravamo la domenica. (…) La raccolta delle pere e delle mele finiva alla metà di ottobre.
ADR La raccolta dei kiwi non richiedeva tanto lavoro ma comunque incontravo il ricorrente perché la sua squadra veniva chiamata insieme alla mia. La raccolta iniziava a metà ottobre. I campi coltivati a kiwi erano a Trecenta e a Castagnaro. La giornata lavorativa iniziava alle 7,30 e finiva alle 17,30 perché le giornate iniziavano ad accorciarsi e arrivava il buio, sempre con la pausa di un'ora. Lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato tranne la domenica.”
///
10 Persona_1
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura):
“Nel suddetto periodo lavoravamo sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato, per otto al giorno, dalle 7 alle 12 e poi dalle 13 alle 17. ”
Sul periodo della raccolta dei NI.
“… iniziava la raccolta dei NI, a metà maggio circa, ...
Quando raccoglievamo NI iniziavamo a lavorare alle 6 del mattino (a casa sua andavamo verso le 5,30) fino alle 12, poi una pausa di due ore e poi di nuovo a raccogliere alle 14 fino alle 18, con delle eccezioni fino alle 19. Durante la raccolta dei NI lavoravamo dieci ore al giorno tutti i giorni della settimana sabato incluso, mentre la domenica lavoravamo dalle 6 alle 12. La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio.”
Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta pere, mele, kiwi).
“La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio. Subito dopo iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere . Durante la raccolta di mele e pere lavoravamo dal lunedì al sabato tutti i giorni ma non la domenica. L'orario di lavoro variava con la luce del sole, nel senso che finché le giornate erano lunghe lavoravamo anche dieci ore al giorno iniziando dalle 7,30 e fino a quando calava il sole, poi a mano a mano che le giornate si accorciavano, lavoravamo 9 ore e poi 8 ore minimo quando le giornate erano oramai più corte.”
///
Parte_11
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura)
A questo teste non è stato chiesto, di precisare gli orari per tale periodo.
Sul periodo della raccolta dei NI.
Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei NI. In quel periodo lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e iniziavamo alle
6,00 e finivamo verso le 14/15 senza fare pausa. Anche la domenica facevamo lo stesso orario. (...)
Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta pere, mele, kiwi).
Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei NI.(...)
Poi iniziavamo la raccolta delle mele che durava due o tre mesi. Durante la raccolta delle mele lavoravamo sempre sei giorni alla settimana, sempre dalle 8 alle 17 con un'ora di
11 pausa. Finita anche la raccolta delle mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei kiwi con lo stesso orario e per gli stessi sei giorni alla settimana.”.
///
Testimone_5
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura)
“Preciso che avevamo la pausa pranzo di un'ora e che si lavorava dal lunedì al sabato tutto
l'anno. … Di inverno a gennaio e febbraio lavoravamo dalle 7 e fino alle 16:30/17:00; a marzo lavoravamo 9 ore;
ad aprile lavoravamo nove ore ma a maggio lavoravamo anche
10 ore (si iniziava alle 7 e si andava avanti fino alle 18:00 con un'ora di pausa).”
Sul periodo della raccolta dei NI.
“Quando avevamo la raccolta dei NI per circa due mesi lavoravamo anche le domeniche dalle 6 a mezzogiorno/l'una.… A giugno e luglio si lavorava dalle 6 fino alle
14/15 per la raccolta dei NI;
quando facevamo anche le angurie le raccoglievamo alla sera, dalle ore 17 alle 19 circa, dopo aver raccolto i NI nella mattinata.”
Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta pere, mele, kiwi).
“Anche ad agosto facevamo dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18; ed a settembre uguale.
A ottobre iniziavamo alle 7 ma finivamo alle 18 con un'ora di pausa.
A novembre la prima settimana lavoravo alle 7, ma finivamo alle 17 con un'ora di pausa.”
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali si può quindi ritenere provato che nel periodo tra febbraio e maggio un orario quanto meno di 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato per 48 ore settimanali;
nel periodo da maggio a luglio un orario quanto meno di 54 ore (in quanto si lavorava anche alla domenica almeno per sei ore) e tra agosto e novembre un orario quanto meno di 48 settimanali dal lunedì al sabato.
7. I testimoni hanno riferito inoltre in maniera concorde che il sig. o i suoi CP_1
familiari versavano un compenso orario di 5,50 euro per coloro che abitavano fuori dai locali dell'azienda, e di 5 euro per coloro che alloggiavano nei locali aziendali, che il compenso veniva versato in parte con assegno in parte in contanti;
che l'assegno poteva essere firmato e/o consegnato da dalla sorella o dal figlio;
che Controparte_1 CP_3
non è mai stato pagato il TFR
8. Le parti convenute sono rimaste contumaci e pertanto non hanno potuto allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti vantati dalla parte ricorrente
12 9. Pertanto, previo accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute, si deve dichiarare che il ricorrente, nei periodi di lavoro indicati in motivazione ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali nei periodi dal 1 febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno
10. le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro solidale al pagamento delle differenze maturate in relazione all'effettive giornate e ore lavorate e calcolate sulla base delle tabelle retributive del CCNL e del contratto provinciale applicati dalle aziende convenute
11. deve essere accertato il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di
TFR
12. In assenza di allegazione rispetto alle somme specificamente rivendicate, la condanna deve necessariamente essere formulata come generica.
13. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolarizzazione previdenziale avendo parte ricorrente espressamente e formalmente rinunciato - nelle note difensive ed all'odierna udienza - alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute nei periodi indicati in motivazione;
2) dichiara che il ricorrente ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali dal 1° febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno;
13 3) condanna le parti convenute in via solidale al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi applicati dalle aziende convenute in relazione alle effettive giornate e ore lavorate, come accertate al punto 2);
4) accerta il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di TFR;
5) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.269 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 9 dicembre 2024
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
14
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 20/2023
Oggi 09/12/2024 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Marta Barbara Gasparini e l'avv. Alessandro Capuzzo per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente, né in presenza nell''ufficio del giudice, né in collegamento da remoto nella stanza virtuale.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
L'avv. Gasparini ribadisce la rinuncia già formalizzata dal ricorrente alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati, formulata in ricorso.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 09/12/2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 20 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 03/01/2023
da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUZZO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA BARBARA ( ) ; , C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPUZZO ALESSANDRO
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
AZ. Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
(TUTTI CONTUMACI)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.23 ha convenuto in giudizio la ditta Parte_3 individuale , l'azienda agricola Controparte_1 CP_2 Controparte_2 [...]
, l esponendo di Parte_4 Controparte_5 Parte_2
avere lavorato alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 13/01/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il rapporto di lavoro;
che le aziende convenute
1 svolgevano e svolgono attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato il primo anno (2016) dalla ditta individuale, il secondo anno (2017) da parte di due delle convenute (sia la ditta individuale che la azienda agricola ) in periodi CP_2 ampiamente coincidenti, ed il terzo anno (2018) da parte dell'azienda agricola , CP_2
in rapporti di lavoro che come detto si erano anche sovrapposti in termini cronologico/temporali; di essere stato assunto mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1 Parte_5
i figli , e;
che le tre aziende convenute costituivano un unico CP_3 CP_4 Parte_6
centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle attività delle tre aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro, era il signor CP_1
; che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, dell'organizzazione e direzione del
[...]
lavoro; che i lavoratori erano organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una composizione CP_1
tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di o nei dintorni e si presentavano alla Pt_7 mattina nella corte della casa colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove giungevano Controparte_1
utilizzando furgoni;
che attraverso i capisquadra esercitava il potere Controparte_1
disciplinare e di controllo nei confronti del lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di , Zevio, Pt_7
Boschi Sant'Anna, San Martino Buon Albergo, Castagnaro, Sant'Urbano, Barbona,
Copparo, Trecenta, Rovigo, Malalbergo;
di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in mansioni di potatura delle piante da frutto, montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure;
di essere
2 stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno nelle attività di raccolta di NI e/o angurie, pere, mele, kiwi;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media 208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6 giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà; che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50 omnicomprensivo;
che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg. 2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente:
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48 settimanali;
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, di un orario Pt_8
giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore settimanali
e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive
3 delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c)All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli, accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d)Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ULTERIORE SUBORDINE
e)In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ESTREMO SUBORDINE
f)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a), ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole convenute al pagamento delle accertande complessive differenze retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
- Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente.
- Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto patrocinio.
4 Le parti convenute nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza non si sono costituite in giudizio e pertanto sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte da parte ricorrente ed all'esito il giudice ha fissato l'udienza di discussione con assegnazione di termine per deposito di note difensive.
* * *
Si richiamano le decisioni intervenute su casi del tutto sovrapponibili in analoghi contenziosi già pendenti innanzi a questo Tribunale (sent. n. 715/2024 pubbl. il 14/11/2024
RG n. 17/2023, dr. Gesumunno;
id. n.716/2024 pubbl. il 14/11/2024 RG n. 1999/2022), richiamati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c.
1. Il ricorrente ha provato l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro con le parti convenute mediante la produzione in giudizio di: scheda anagrafico professionale (doc. 14), estratto contributivo (doc.15), prospetti paga rilasciati dalla ditta (doc 16), Controparte_1 dall' e dall Parte_9 Parte_10
della ditta individuale e dell' (docc. 17 e 18).
[...] Parte_9
2. Sulla base della documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente ha lavorato alle formali dipendenze delle aziende convenute nei seguenti periodi:
3 Nella presente causa è stato sentito come teste . Alle note Testimone_1 difensive sono state allegate – dietro autorizzazione del giudice - anche le dichiarazioni rese come testimone nei seguenti procedimenti:
B - verb. RG n. 18-2023 teste ud. 20.11.23 Testimone_2
C - verb. RG n. 19-2023 teste ud. 28.11.23 Testimone_3
D - verb. RG n. 19-2023 teste ud. 05.03.24 Testimone_4
5 E - verb RG n. 1997-22 teste ud 27.03.24 Testimone_5
con domande similari a quelle svolte nella presente causa.
I testi hanno fornito dichiarazioni che “coprono” il periodo di lavoro in esame ed hanno riferito di avere lavorato nella stessa squadra del ricorrente, la cui composizione veniva mantenuta tendenzialmente fissa nel corso dell'anno o comunque delle singole fasi lavorative, svolgendo le medesime lavorazioni con i medesimi orari.
4. I testimoni hanno confermato quanto allegato in ricorso e cioè che, a dispetto della
“frammentazione” in diversi soggetti giuridici formalmente autonomi, in realtà il ricorrente ed i suoi colleghi hanno prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un unico soggetto, , il quale era di fatto l'unico gestore e Controparte_1
titolare di una realtà aziendale costituita da una organizzazione unitaria facente capo a lui.
Il sig. , secondo quanto riferito dai testimoni, si è sempre occupato Controparte_1
personalmente delle assunzioni, della assegnazione dei lavoratori alle diverse squadre, delle decisioni relative alle lavorazioni da svolgere, dei pagamenti delle retribuzioni, del controllo delle lavorazioni, senza che avesse rilevanza la formale dipendenza di ciascun lavoratore dall'azienda con la quale di volta in volta veniva instaurato il rapporto di lavoro formale. I testimoni hanno riferito essere stati utilizzati in maniera promiscua assieme agli altri colleghi, a prescindere dalla formale dipendenza di ciascuno di loro dall'una o dall'altra azienda convenuta.
Pertanto si deve ritenere che le tre aziende convenute costituivano e costituiscono un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente, con la conseguente legittimazione passiva e responsabilità solidale di tutte le convenute verso il ricorrente per quanto concerne le domande svolte in giudizio dalla parte ricorrente.
5. Per quanto riguarda la dimostrazione della sequenza delle lavorazioni a cui era assegnato il ricorrente, la parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate depositate il giorno 29.11.2024 ha correttamente valorizzato le parti delle dichiarazioni dei testimoni a cui emerge la univoca conferma, in primo luogo, che da gennaio sino ad aprile / maggio di ogni anno veniva eseguita la potatura degli alberi da frutto, la piantagione di nuovi alberi, sistemazione e legatura delle piante, l'allestimento delle serre, la preparazione dei terreni in serra e fuori serra per la piantagione dei NI, estirpare erbacce, piantagione delle piantine di melone
- (che riferisce direttamente sulla specifica posizione del ricorrente Testimone_1
della presente causa):
6 “Dal 15 gennaio (alcuni iniziavano ai primi di febbraio;
il ricorrente iniziava gli ultimi di gennaio) iniziavamo a preparare le serre (mettere archi, nailon) e così per tutto il mese di febbraio;
da fine febbraio/inizio marzo, se il tempo era caldo, iniziavamo a piantare i NI
e proseguivamo anche ad aprile e iniziavamo a pulire il terreno attorno alla pianta dalle erbacce. Dopo metà aprile/maggio si iniziava piantare fuori serra i NI. (…)”
(riferito al lavoratore , il teste appena citato): Testimone_2 Testimone_1
“ … nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio sia del 2016 sia del 2017.
ADR Si occupava di sistemare i nylon dei NI, di potare le piante di pere e di mele e piantava nelle serre atteso che dalla fine di febbraio si iniziava a piantare i NI.
(componente di una diversa squadra rispetto al ricorrente, che nei primi Persona_1 mesi dell'anno si occupava soprattutto della potatura):
“Tutti noi iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio di febbraio.(...) Dal primo febbraio circa iniziavamo a lavorare per la potatura delle piante … La potatura delle piante ci impegnava fino ad aprile. In caso di pioggia non potendo potare andavamo a lavorare sotto le serre con le altre squadre per fare la piantagione dei NI oppure per cavare l'erba...
Preciso che la piantagione di NI iniziava alla fine di febbraio nelle serre ma continuava fino ad aprile. Preciso infatti di li faceva piantare anche fuori dalle serre. In Controparte_1
ogni caso la nostra squadra se ne occupava solo saltuariamente in aiuto alle squadre addette alla piantagione (come quella del ricorrente della presente causa n.d.r.) e comunque in caso di pioggia che non rendeva possibile il nostro lavoro di potatura.
(componente di una diversa squadra rispetto al ricorrente, che nei Parte_11 primi mesi dell'anno si occupava soprattutto della potatura):
“ Iniziavamo a lavorare nei primi giorni di febbraio e finivamo nel mese di novembre. (…)
Dal mese di febbraio fino al momento della raccolta dei NI noi della squadra ci occupavamo della potatura degli alberi di mele e di pere. (…)”
(componente di una diversa squadra rispetto al ricorrente, che Testimone_5 nei primi mesi dell'anno si occupava soprattutto della potatura):
“Da metà gennaio io iniziavo a lavorare per … Iniziavamo a fare la potatura di CP_1 pere, mele - ed era il mio lavoro principale - e quando pioveva andavamo a cavare l'erba nelle serre . Preparavamo anche le serre (ossia mettendo gli archi o il nylon) e così per tutto febbraio ... A marzo facevamo ancora potatura. Se era caldo piantavamo in serra i NI al 15/20 febbraio e se no a marzo. Ad aprile finivamo la potatura e piantavamo piccole piante di pere e mele ed anche NI fuori serra.”
7 In secondo luogo, le dichiarazioni dei predetti testimoni hanno confermato che dal mese di maggio e fino a fine luglio, si procedeva alla raccolta dei NI e, quando c'erano, anche delle angurie
Testimone_1
(che riferisce direttamente sulla specifica posizione del ricorrente della presente causa):
“ A giugno iniziava la raccolta dei NI che avevamo piantato ai primi di marzo e si andava avanti a raccogliere i NI fino a luglio (per quelli che avevamo piantato fuori serra). La raccolta delle angurie iniziava ai primi di luglio.
EL : Testimone_2
“… quando è il periodo della raccolta dei NI che va più o meno dal 20 maggio fino alla fine di luglio c'è bisogno di tanta gente e allora le squadre lavorano insieme. (…) preciso che in quel periodo fino al 2017 raccoglievamo anche le angurie.”
Persona_1
“Quando iniziava la raccolta dei NI, a metà maggio circa, al mattino ci Controparte_1
diceva dove andare a raccogliere. In tal caso andavamo nei terreni di e di Boschi Pt_7
Sant'Anna. La raccolta dei NI in effetti iniziava quando i NI erano maturi e tale circostanza dipendeva dal clima e dunque l'inizio della raccolta variava a seconda delle annualità. (…) La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio.”
Parte_11
“Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei NI.”
Testimone_5
“A maggio si inizia a raccogliere i NI in serra e si proseguiva a giugno. … A giugno proseguiva la raccolta dei NI e anche a luglio;
iniziava anche quella delle angurie ai primi di luglio”
In terzo luogo, si deve ritenere provato che dalla fine di luglio/inizio di agosto sino alla fine di novembre il ricorrente ed i suoi compagni di squadra venivano assegnati alla raccolta delle pere, e poi da fine agosto/inizio settembre alla raccolta delle mele , e infine poi alla raccolta dei kiwi
Sul punto i testi hanno dichiarato:
Testimone_1
“ Ad agosto si iniziava la raccolta delle pere, a Tricenna (n.d.r. Trecenta).
A settembre si iniziava la raccolta delle mele e si andava avanti anche a ottobre. (…)
A novembre si raccolgono i kiwi, e così fino ai primi di dicembre.”
8 : Testimone_2
“ADR Alla fine della raccolta dei NI (quindi da agosto v. citazione precedente n.d.r.) iniziavamo la raccolta della frutta: pere e mele e kiwi .
ADR Le pere e le mele erano coltivate nei campi di Zevio, di Trecenta, di Barbona in provincia di Padova, qualcosa a , di Malalbergo in provincia di Bologna, Pt_7
Sant'Urbano (PD), di San Martino VR e di Castagnaro (VR). Anche durante tale raccolta le squadre si incrociavano (…).”
Persona_1
“La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio. Subito dopo iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere. (…) La raccolta di mele e pere terminava alla fine di ottobre e qualche anno anche nelle prime due settimane di novembre. Nei primi anni di lavoro per vi CP_1
erano anche piante di kiwi a Trecenta e a Faro (RO) che noi raccoglievamo una volta terminata la raccolta di mele e pere. (…)”
Parte_11
“ Finita la raccolta dei NI iniziavamo a raccogliere le pere. La raccolta delle pere durava un mese. (…) Poi iniziavamo la raccolta delle mele che durava due o tre mesi. (...) Finita anche la raccolta delle mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei kiwi.”
Testimone_5
“Ad agosto si iniziava la raccolta delle pere. A settembre la prima metà con la raccolta delle pere e la seconda metà inizia la raccolta delle mele e si va avanti anche tutto il mese di ottobre. A novembre la prima settimana raccoglievamo ancora le mele …”.
6. La parte ricorrente ha inoltre fornito prova sufficiente per suffragare le proprie allegazioni in tema di orario di lavoro. La parte ricorrente nelle note conclusive ha correttamente riportato separatamente per ciascun periodo di lavoro nell'anno le dichiarazioni dei testi sull'orario di lavoro. Sul punto i testi hanno dichiarato:
Testimone_1
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura):
“Di inverno si lavorava 8 ore al giorno a gennaio, febbraio e marzo (con orari 8/12 e 13 /17); ad aprile e maggio si lavorava per nove ore (rimanevamo dopo le cinque).
In relazione al periodo della raccolta dei NI:
A giugno e luglio con orario 6/14 per la raccolta NI;
se c'erano le angurie (in due o tre giorni si raccoglievano per la prima passata;
dopo, quando ne maturavano altre,
9 passavamo di nuovo per altri 3/4 giorni), facevamo riposo di due ore e poi si lavorava dalle
16:00 alle 19:00, per un totale di circa 11 ore.
In relazione ai periodi successivi (raccolta pere, mele, kiwi):
Anche ad agosto facevamo 10/11 ore al giorno;
da metà settembre diventavano 9 ore. Ad ottobre si lavorava 9 ore. La prima metà di novembre si lavorava otto ore.”
///
Tes : Testimone_2
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura)
ADR Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e fino alla met à di aprile lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato con esclusione della domenica ma con un orario ridotto ad otto ore al giorno, dalle 8 alle 12 e poi dalle 13 alle 17. (…)
In relazione al periodo della raccolta dei NI:
ADR … per la raccolta dei NI. Nei giorni di raccolta iniziavamo a lavorare alle sei quando ci incontravamo nelle serre e iniziavamo a raccogliere. Lavoravamo fino alle
13/13,30, poi facevamo una pausa di 2,30/3,00 perché faceva caldo, per poi ricominciare verso le 16 e finire verso le 20.
(...) Durante il periodo della raccolta dei NI lavoravamo tutti i giorni della settimana domenica inclusa, soltanto che di domenica lavoravamo fino alle 13,30/14. (…)
In relazione ai periodi successivi (raccolta pere, mele, kiwi).
ADR Alla fine della raccolta dei NI (quindi da agosto n.d.r.) iniziavamo la raccolta della frutta: pere e mele e kiwi. (…) Anche durante tale raccolta le squadre si incrociavano … La raccolta comunicava ad agosto. La giornata lavorativa iniziava alle 7 del mattino e alle 12 facevamo pausa di un'ora per poi riprendere alle 13 fino alle 18/18,30.
Lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, con la raccolta della frutta non lavoravamo la domenica. (…) La raccolta delle pere e delle mele finiva alla metà di ottobre.
ADR La raccolta dei kiwi non richiedeva tanto lavoro ma comunque incontravo il ricorrente perché la sua squadra veniva chiamata insieme alla mia. La raccolta iniziava a metà ottobre. I campi coltivati a kiwi erano a Trecenta e a Castagnaro. La giornata lavorativa iniziava alle 7,30 e finiva alle 17,30 perché le giornate iniziavano ad accorciarsi e arrivava il buio, sempre con la pausa di un'ora. Lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato tranne la domenica.”
///
10 Persona_1
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura):
“Nel suddetto periodo lavoravamo sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato, per otto al giorno, dalle 7 alle 12 e poi dalle 13 alle 17. ”
Sul periodo della raccolta dei NI.
“… iniziava la raccolta dei NI, a metà maggio circa, ...
Quando raccoglievamo NI iniziavamo a lavorare alle 6 del mattino (a casa sua andavamo verso le 5,30) fino alle 12, poi una pausa di due ore e poi di nuovo a raccogliere alle 14 fino alle 18, con delle eccezioni fino alle 19. Durante la raccolta dei NI lavoravamo dieci ore al giorno tutti i giorni della settimana sabato incluso, mentre la domenica lavoravamo dalle 6 alle 12. La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio.”
Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta pere, mele, kiwi).
“La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio. Subito dopo iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere . Durante la raccolta di mele e pere lavoravamo dal lunedì al sabato tutti i giorni ma non la domenica. L'orario di lavoro variava con la luce del sole, nel senso che finché le giornate erano lunghe lavoravamo anche dieci ore al giorno iniziando dalle 7,30 e fino a quando calava il sole, poi a mano a mano che le giornate si accorciavano, lavoravamo 9 ore e poi 8 ore minimo quando le giornate erano oramai più corte.”
///
Parte_11
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura)
A questo teste non è stato chiesto, di precisare gli orari per tale periodo.
Sul periodo della raccolta dei NI.
Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei NI. In quel periodo lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e iniziavamo alle
6,00 e finivamo verso le 14/15 senza fare pausa. Anche la domenica facevamo lo stesso orario. (...)
Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta pere, mele, kiwi).
Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei NI.(...)
Poi iniziavamo la raccolta delle mele che durava due o tre mesi. Durante la raccolta delle mele lavoravamo sempre sei giorni alla settimana, sempre dalle 8 alle 17 con un'ora di
11 pausa. Finita anche la raccolta delle mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei kiwi con lo stesso orario e per gli stessi sei giorni alla settimana.”.
///
Testimone_5
Sul periodo precedente la raccolta dei NI (preparazione serre, pulizia del terreno, piantagione, potatura)
“Preciso che avevamo la pausa pranzo di un'ora e che si lavorava dal lunedì al sabato tutto
l'anno. … Di inverno a gennaio e febbraio lavoravamo dalle 7 e fino alle 16:30/17:00; a marzo lavoravamo 9 ore;
ad aprile lavoravamo nove ore ma a maggio lavoravamo anche
10 ore (si iniziava alle 7 e si andava avanti fino alle 18:00 con un'ora di pausa).”
Sul periodo della raccolta dei NI.
“Quando avevamo la raccolta dei NI per circa due mesi lavoravamo anche le domeniche dalle 6 a mezzogiorno/l'una.… A giugno e luglio si lavorava dalle 6 fino alle
14/15 per la raccolta dei NI;
quando facevamo anche le angurie le raccoglievamo alla sera, dalle ore 17 alle 19 circa, dopo aver raccolto i NI nella mattinata.”
Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta pere, mele, kiwi).
“Anche ad agosto facevamo dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18; ed a settembre uguale.
A ottobre iniziavamo alle 7 ma finivamo alle 18 con un'ora di pausa.
A novembre la prima settimana lavoravo alle 7, ma finivamo alle 17 con un'ora di pausa.”
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali si può quindi ritenere provato che nel periodo tra febbraio e maggio un orario quanto meno di 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato per 48 ore settimanali;
nel periodo da maggio a luglio un orario quanto meno di 54 ore (in quanto si lavorava anche alla domenica almeno per sei ore) e tra agosto e novembre un orario quanto meno di 48 settimanali dal lunedì al sabato.
7. I testimoni hanno riferito inoltre in maniera concorde che il sig. o i suoi CP_1
familiari versavano un compenso orario di 5,50 euro per coloro che abitavano fuori dai locali dell'azienda, e di 5 euro per coloro che alloggiavano nei locali aziendali, che il compenso veniva versato in parte con assegno in parte in contanti;
che l'assegno poteva essere firmato e/o consegnato da dalla sorella o dal figlio;
che Controparte_1 CP_3
non è mai stato pagato il TFR
8. Le parti convenute sono rimaste contumaci e pertanto non hanno potuto allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti vantati dalla parte ricorrente
12 9. Pertanto, previo accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute, si deve dichiarare che il ricorrente, nei periodi di lavoro indicati in motivazione ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali nei periodi dal 1 febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno
10. le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro solidale al pagamento delle differenze maturate in relazione all'effettive giornate e ore lavorate e calcolate sulla base delle tabelle retributive del CCNL e del contratto provinciale applicati dalle aziende convenute
11. deve essere accertato il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di
TFR
12. In assenza di allegazione rispetto alle somme specificamente rivendicate, la condanna deve necessariamente essere formulata come generica.
13. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolarizzazione previdenziale avendo parte ricorrente espressamente e formalmente rinunciato - nelle note difensive ed all'odierna udienza - alla domanda di condanna al versamento dei contributi per i periodi/ore lavorati e non regolarizzati.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute nei periodi indicati in motivazione;
2) dichiara che il ricorrente ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali dal 1° febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno;
13 3) condanna le parti convenute in via solidale al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi applicati dalle aziende convenute in relazione alle effettive giornate e ore lavorate, come accertate al punto 2);
4) accerta il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di TFR;
5) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.269 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 9 dicembre 2024
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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