Art. 45.
Ai rappresentanti dei locatori e dei conduttori, indicati nell'art. 30, spetta la indennita' preveduta dal l'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 55. Si applicano inoltre il secondo comma del predetto art. 2 ed il comma primo dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo.
Ai rappresentanti dei locatori e dei conduttori, indicati nell'art. 30, spetta la indennita' preveduta dal l'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 55. Si applicano inoltre il secondo comma del predetto art. 2 ed il comma primo dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo.